CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/08/2025, n. 28565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28565 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso presentato da: VE UE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Laura Filippone, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Sapia, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/02/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava .il riesame proposto da UE VE avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2025 con cui il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato allo stesso la misura cautelare personale coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28565 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il VE. 2.1. Con un primo motivo lamenta erronea applicazione degli elementi costitutivi integranti sul piano della tipicità la norma di cui alle contestazioni in ordine ai singoli capi di imputazione, unitamente alla violazione dei criteri di valutazione della gravità indiziaria e contestuale vizio di motivazione, rectius mancanza e manifesta illogicità della stessa. L'ordinanza ha ritenuto il ricorrente partecipe di un sodalizio criminale pur in presenza di una sola condotta evidenziata in un unico capo di imputazione, senza individuare ulteriori elementi di carattere probatorio a sostegno dell'incolpazione provvisoria. 2.2. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ricostruita partecipazione del ricorrente alle singole contestazioni attraverso una motivazione generalizzante ed estensiva. Dalla lettura degli atti processuali (CNR, richiesta e ordinanza) nulle emerge a carico del VE. Si parte da un singolo episodio (una telefonata) e poi lo si utilizza come prova per tutti i reati, senza considerare che il terreno in cui vengono depositati i rifiuti non è di proprietà del ricorrente, né la disponibilità dello stesso in capo al VE emerge da alcun atto di indagine. Vi è stato quindi un malgoverno della prova indiziaria. Il Riesame si limita a richiamare l'ordinanza custodiale senza rispondere alle censure proposte CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Come noto, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; confrmi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti 2 l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Nel caso in esame, il ricorso, per un verso, si risolve in apodittiche quanto generiche lamentele rivolte ora all'ordinanza genetica, ora a quella del Tribunale del riesame. Per altro verso, omette di confrontarsi in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, il quale, a pagina 3, ricostruisce gli eventi occorsi il 7 settembre 2023, in cui, a seguito di una perlustrazione aerea, i militari sorprendevano il VE sul sito di Pulsano ove erano stoccate numerose balle compattate di rifiuti di carta, plastica, gomma e altro materiale misto riconducibile al codice CER 191212 (che occupavano una superficie di mq 30x5 per m. 4 di altezza), frutto, in tutta evidenza (trattasi di valutazione in punto di fatto insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità), di numerosi scarichi da parte di mezzi pesanti e, solo a pagina 4, mette in correlazione la conversazione citata dal ricorrente con tale accadimento, fornendone una spiegazione tutt'altro che manifestamente illogica da cui inferisce la partecipazione del VE all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Trattasi quindi di doglianze generiche sia intrinsecamente che estrinsecamente, oltre che totalmente fattuali e rivalutative. Coglie pertanto nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia, per un verso, che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Cass., sez 6, n.11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178 e sez.4^, n.1403 del 2019). Sotto altro profilo, il ricorso ripropone questioni già svolte davanti al Tribunale del riesame e da questo ampiamente sviluppate e motivatamente respinte (v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801: «è inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato»). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., 3 l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/07/2025.
udita la relazione svolta dal Cons. Alberto Galanti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Dr. Ettore Pedicini, cui il P.G. si è riportato in udienza, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito, per l'imputato, l'Avv. Laura Filippone, in sostituzione dell'Avv. Vincenzo Sapia, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento. PREMESSO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 25/02/2025, il Tribunale del riesame di Lecce rigettava .il riesame proposto da UE VE avverso l'ordinanza del 30 gennaio 2025 con cui il GIP del Tribunale di Lecce aveva applicato allo stesso la misura cautelare personale coercitiva degli arresti domiciliari in relazione al delitto di cui all'articolo 452-quaterdecies cod. pen.. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 28565 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: GALANTI ALBERTO Data Udienza: 02/07/2025 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso il VE. 2.1. Con un primo motivo lamenta erronea applicazione degli elementi costitutivi integranti sul piano della tipicità la norma di cui alle contestazioni in ordine ai singoli capi di imputazione, unitamente alla violazione dei criteri di valutazione della gravità indiziaria e contestuale vizio di motivazione, rectius mancanza e manifesta illogicità della stessa. L'ordinanza ha ritenuto il ricorrente partecipe di un sodalizio criminale pur in presenza di una sola condotta evidenziata in un unico capo di imputazione, senza individuare ulteriori elementi di carattere probatorio a sostegno dell'incolpazione provvisoria. 2.2. Con un secondo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla ricostruita partecipazione del ricorrente alle singole contestazioni attraverso una motivazione generalizzante ed estensiva. Dalla lettura degli atti processuali (CNR, richiesta e ordinanza) nulle emerge a carico del VE. Si parte da un singolo episodio (una telefonata) e poi lo si utilizza come prova per tutti i reati, senza considerare che il terreno in cui vengono depositati i rifiuti non è di proprietà del ricorrente, né la disponibilità dello stesso in capo al VE emerge da alcun atto di indagine. Vi è stato quindi un malgoverno della prova indiziaria. Il Riesame si limita a richiamare l'ordinanza custodiale senza rispondere alle censure proposte CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. 2. Come noto, le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01; confrmi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811 - 01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Jallow, Rv. 275841 - 01) hanno precisato che i motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) sono affetti da genericità «estrinseca» quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato), posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425), e da genericità «intrinseca» quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come nel caso di appelli fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto (ex multis, Sez. 6, n. 3721 del 2016 e Sez. 1, n. 12066 del 05/10/1992, Makram), ovvero su generiche doglianze concernenti 2 l'entità della pena a fronte di sanzioni sostanzialmente coincidenti con il minimo edittale (ex multis, Sez. 6, n. 18746 del 21/01/2014, Raiani, Rv. 261094). Nel caso in esame, il ricorso, per un verso, si risolve in apodittiche quanto generiche lamentele rivolte ora all'ordinanza genetica, ora a quella del Tribunale del riesame. Per altro verso, omette di confrontarsi in modo realmente critico con il provvedimento impugnato, il quale, a pagina 3, ricostruisce gli eventi occorsi il 7 settembre 2023, in cui, a seguito di una perlustrazione aerea, i militari sorprendevano il VE sul sito di Pulsano ove erano stoccate numerose balle compattate di rifiuti di carta, plastica, gomma e altro materiale misto riconducibile al codice CER 191212 (che occupavano una superficie di mq 30x5 per m. 4 di altezza), frutto, in tutta evidenza (trattasi di valutazione in punto di fatto insuscettibile di rivalutazione in sede di legittimità), di numerosi scarichi da parte di mezzi pesanti e, solo a pagina 4, mette in correlazione la conversazione citata dal ricorrente con tale accadimento, fornendone una spiegazione tutt'altro che manifestamente illogica da cui inferisce la partecipazione del VE all'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti. Trattasi quindi di doglianze generiche sia intrinsecamente che estrinsecamente, oltre che totalmente fattuali e rivalutative. Coglie pertanto nel segno il Procuratore generale laddove evidenzia, per un verso, che «in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Cass., sez 6, n.11194 dell'8/3/2012, Rv. 252178 e sez.4^, n.1403 del 2019). Sotto altro profilo, il ricorso ripropone questioni già svolte davanti al Tribunale del riesame e da questo ampiamente sviluppate e motivatamente respinte (v. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 26060801: «è inammissibile Il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato»). 3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., 3 l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. 5. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/07/2025.