Sentenza 21 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, sussiste il requisito della comunicazione del provvedimento ai soggetti inottemperanti - nella specie un'ordinanza del sindaco che ordina la bonifica del fondo da erbe incolte - nel caso in cui essa sia affissa all'albo pretorio, inserita sul sito web del Comune e pubblicata con manifesti, trattandosi di strumenti sufficienti per portare a conoscenza degli interessati il provvedimento e considerata la natura di quest'ultimo richiedente la notificazione per "pubblici proclami", non essendo previamente individuabili i proprietari di fondi rustici versanti nella situazione descritta dall'ordinanza.
Commentario • 1
- 1. Coronavirus, quali sanzioni per inosservanza delle prescrizioni?https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 26 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2012, n. 39897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39897 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 21/06/2012
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - rel. Consigliere - N. 1038
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 13981/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR RE N. IL 11/10/1943;
avverso la sentenza n. 5259/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA, del 25/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di TO AT avverso la sentenza emessa in data 25.11.2011 dal G.I.P. del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio abbreviato, tra l'altro, condannava il TO alla pena di Euro 136,00 di ammenda, avendone affermato la colpevolezza in ordine al reato di cui all'art.650 c.p. per aver omesso di ottemperare a quanto imposto per ragioni di sicurezza con ordinanza del Sindaco di Trecastagni n. 31 dell'1.6.2007 omettendo di bonificare il fondo di sua proprietà sito in via L. Capuana n. 67 dalle erbe incolte (fatto del 10.7.2007). Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale assumendo che l'ordinanza sindacale, affissa all'albo pretorio e pubblicizzata su Internet, non era stata comunicata espressamente al ricorrente sicché ci si doveva chiedere se fosse rimasta integrata la fattispecie nel non aver eseguito un provvedimento di cui si ignorava resistenza.
Inoltre, rappresenta che le prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale in questione furono emesse in forza di specifiche disposizioni normative che attribuiscono al Sindaco il ruolo di protezione civile (L n. 225 del 1992, art. 15 e L.R. Sicilia n. 14 del 1998, art. 4) sicché non si rientrava in una ipotesi di provvedimento contingibile ed urgente adottato in situazioni non prefigurate da alcuna specifica normativa, richiamando al riguardo la sentenza di questa Corte, Sez. 1^, n. 7893 dell'8.2.2007. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va respinto.
È vero che "ai fini della sussistenza del reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, è necessario che il provvedimento stesso sia stato previamente reso noto al soggetto inottemperante e la relativa prova grava sull'accusa" (Cass. pen. Sez. 1^, n. 46637 del 11.11.2009, Rv. 245501). Ma l'inserimento sul sito Web del Comune, l'affissione all'albo pretorio, la pubblicazione dell'ordinanza con manifesti, devono ritenersi strumenti sufficienti a portare a conoscenza di tutti gl'interessati il provvedimento sindacale: è la stessa natura e struttura del provvedimento che non consentiva altro tipo di notificazione che quello per "pubblici proclami", non potendosi ritenere previamente individuabili i proprietari di fondi rustici che versassero nella peculiare situazione descritta dall'ordinanza. E deve ritenersi perfettamente integrata la fattispecie contravvenzionale contestata, dal momento che si verte in un caso di inosservanza di ordinanze sindacali che, come nel caso di specie, rappresentano provvedimenti contingibili ed urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, e non già volte a dare applicazione a leggi o regolamenti.
Invero del tutto inconferente è il richiamo alla L. n. 225 del 1992, art. 15 dal momento che gli eventi che rilevano ai fini della protezione civile, ai sensi della L. cit., art. 2 sono quelli naturali o connessi all'attività dell'uomo che gli enti e le amministrazioni sono deputati a fronteggiare con i mezzi e i poteri previsti legislativamente, e non già quelli, circoscritti ai fondi di proprietà di soggetti non previamente individuabili ma responsabili dei danni quali gli incendi (artt. 423-449 c.p.) che da essi scaturiscano e che l'amministrazione comunale mira a scongiurare all'origine sollecitando l'attivazione dei soggetti obbligati all'adempimento di misure prevenzionali di base.
Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2012