Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 05/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00961/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00967/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 967 del 2024, proposto da
NE AR, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Acri e Tommaso Ricci, con domicilio eletto presso lo studio Tommaso Ricci in Catanzaro, via G. Alberti 27;
contro
Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n.2362/2022 del TAR Calabria - Sede di Catanzaro - confermata dalla sentenza n. 8656/2023 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Vittorio Carchedi e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- il sig. NE AR ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 2362 del 27 dicembre 2022, con la quale:
i) è stato ordinato alla Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro di consentire l’accesso, con estrazione di copia, alla documentazione richiesta dal ricorrente con istanza dell’11 aprile 2022;
ii) è stata condannata la Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CAP, come per legge;
- la sentenza risulta passata in giudicato, essendo stato rigettato l’appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, con sentenza n. 8656 del 4 ottobre 2023;
- con nota del 15 ottobre 2023, il ricorrente ha ulteriormente diffidato la Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro a consentire l’accesso alla documentazione richiesta;
- non si è costituito l’ente intimato;
Considerato che:
- ai sensi dell’art. 112 c.p.a., “ i provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti ”;
- l’azione di ottemperanza proposta è finalizzata all’effettivo conseguimento del diritto di accesso accertato con sentenza passata in giudicato, mediante la nomina di un Commissario ad acta, che si sostituisca all’amministrazione inadempiente;
- la Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
- sussistono, pertanto, tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
Ritenuto, pertanto, che:
- in accoglimento del ricorso in esame, va dichiarato l’obbligo dell’ente intimato di ottemperare al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, consentendo al ricorrente l’accesso ai documenti richiesti con istanza dell’11 aprile 2022 e individuati in parte motiva della sentenza in epigrafe, nonché pagando le somme indicate nel titolo quali spese di lite;
- è opportuno, al riguardo, assegnare alla Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro il termine di giorni 30 per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- in caso di ulteriore inadempimento oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e dovrà essere posto a carico dell’ente inadempiente;
- le spese di lite, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda),
a) dichiara l’obbligo della Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro di provvedere immediatamente all’esecuzione della sentenza di cui in epigrafe;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dello stesso Ufficio, affinché provveda a quanto previsto sub a), decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, entro i successivi 30 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
d) condanna la Stazione di Pilotaggio Porti di Crotone e Corigliano Calabro, al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio, che liquida in euro 1.286,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Vittorio Carchedi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Vittorio Carchedi | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO