Art. 13.
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".