Articolo 13 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
Articolo 12Articolo 14
Versione
7 aprile 1990
Art. 13.
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".
Entrata in vigore il 7 aprile 1990
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