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7 aprile 1990
7 aprile 1990
Art. 13.
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".
1. Nell' articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per i condannati per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalita' organizzata, nonche' per il reato indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi tali da escludere la attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata".
Commentari • 2
- 1. Analisi sociologica e criminologia del fenomeno della mafiaMaugeri Dario Pietro · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2018 · 1.5445528
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Giurisprudenza • 1
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- condannati per gravi reati·
- non fondatezza della questione.·
- condannati per gravi delitti·
- questione fondata su errato presupposto interpretativo·
- lamentato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena·
- sindacabilita', sotto il profilo della ragionevolezza, da parte della corte costituzionale·
- sent. 306/93 a. legge ed atti equiparati·
- fattispecie.·
- sent. 306/93 h. ordinamento penitenziario·
- esclusione tenuto conto che la liberazione anticipata e' sempre concedibile·
- manifesta inammissibilita' della questione.·
- abrogazione con legge successiva di un diritto gia' attribuito da legge anteriore·
- sent. 306/93 d. ordinamento penitenziario·
- successione di leggi nel tempo·
- ius superveniens