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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/12/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e le note di udienza depositate dalla parte ricorrente e dall' CP_1 all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
09.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 7399/2023 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione indebito
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. TA AC ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2023 la parte ricorrente ha chiesto di accertare l'inesistenza del CP_ diritto dell' a ripetere la somma di € 25.329,12 indebitamente riscossa dalla de cuius Persona_1 sulla pensione cat. SOCOM nr. 38011350 per il periodo dal 01.06.2000 al 30.06.2010.
A fondamento della domanda ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale del diritto azionato CP_ dall' nonché l'errore imputabile unicamente all'ente previdenziale.
Ha concluso chiedendo di annullare il provvedimento del 09.11.2023 per intervenuta CP_1
CP_ prescrizione e dichiarare non dovuta la somma di € 25.329,12 con condanna dell' alla restituzione
Pag. 1 di 3 delle somme eventualmente trattenute. Il tutto con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese.
Ha contestato la dedotta prescrizione del diritto avendo notificato alla de cuius in Persona_1 data 07.06.2010, la comunicazione di indebito. Ha inoltre evidenziato che, in seguito al decesso della sig. , avvenuto il 24/05/2019, la ricorrente ha presentato in data 18/05/2020 la domanda per il Per_1 pagamento dei ratei maturati e non riscossi. In sede di liquidazione, è stato così trattenuto l'importo di €
318,58 a scomputo dell'indebito. Ne consegue che la ricorrente è venuta a conoscenza dell'esistenza dell'indebito in data 22.06.2020 ovvero quando le è stato comunicato l'accoglimento della domanda del pagamento dei ratei e l'indebito con la relativa trattenuta. L' ha dunque concluso chiedendo CP_1 accertarsi che alcun termine prescrizionale è decorso.
Letti gli atti, la causa, documentalmente istruita, è decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese.
In via preliminare va evidenziato che la fattispecie in esame è certamente qualificabile in termini di indebito oggettivo.
Il termine prescrizionale in tema di indebito oggettivo è decennale ai sensi dell'art. 2033 c.c., non potendo trovare applicazione le disposizioni di cui alla legge nr. 335/1995 che riguardano specificamente la restituzione di indebiti contributivi.
Pertanto, i termini di prescrizione del credito decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito e quindi dal giorno di scadenza mensile del pagamento della prestazione;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato (ad esempio, duplicazione del pagamento) il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione stessa.
Ravvisandosi, nel caso in esame, la prima delle ipotesi suindicate, e decorrente dunque il termine prescrizionale dal pagamento indebito, dagli atti di causa emerge che l'istituto ha comunicato la propria intenzione di azionare la procedura di indebito solo dopo il decorso del termine decennale di prescrizione di cui all'art. 2946 cc.
Nel caso di specie, dalla comunicazione del 09.11.2023 (cfr. all. prod. tel. ric.) risulta che CP_1
l'indebito è riferito a ratei di pensione cat. SOCOM nr. 38011350 percepiti indebitamente dalla sig.ra per il periodo dal 01.06.2000 al 30.06.2010, e non spettanti in quanto l'ammontare dei Persona_1 redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a quella spettante.
Tale comunicazione è stata pacificamente recapitata alla ricorrente in data 30.11.2023 (circostanza
Pag. 2 di 3 altresì documentata, cfr. raccomandata con ricevuta di ritorno, all. 5, prod. tel. . CP_1
L' ha sostenuto nella memoria di costituzione che l'indebito è stato comunicato per la prima CP_1 volta alla sig.ra in data 07.06.2010, ma tale prova non è stata fornita. In atti, difatti, vi è Persona_1 soltanto il modello TE08 del 22.05.2010 a cui non è allegata alcuna prova della sua comunicazione.
Né può considerarsi atto interruttivo della prescrizione il provvedimento di accoglimento della domanda della ricorrente di pagamento dei ratei maturati e non riscossi, in quanto, seppur è stata effettuata una compensazione tra i crediti, lo stesso non contiene alcuna intimazione o richiesta scritta di pagamento («Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore» Cass., nr. 24149/2018).
Né alcun ulteriore atto interruttivo della prescrizione è stato depositato dall' CP_1
Ne deriva l'accoglimento della domanda e la declaratoria di non debenza dell'importo rivendicato CP_ dall' di € 25.329,12 in quanto estinto per intervenuta prescrizione.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell' Sono CP_1 determinate ex D. 55/2014 ss.mm.ii., tenuto conto dei parametri minimi attesa la non complessità in punto di diritto della questione esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuto dalla parte ricorrente Parte_1
l'importo di € 25.329,12, in quanto estinto per intervenuta prescrizione;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi €
2.697,00 oltre iva e cpa nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'avv.
AC TA, dichiaratosi antistatario.
SI COMUNICHI.
Nola, 09.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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