Art. 5.
Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.
L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo e' altresi' escluso dalla gara con provvedimento dell'autorita' sportiva; se la gara ha gia' avuto luogo, verra' disposto dalla stessa autorita' l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.
I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.
Gli ufficiali sanitari, i medici condotti ed i medici incaricati delle visite ai sensi del quarto comma dell'articolo 2, possono prelevare, prima e dopo le gare, i campioni di sostanze biologiche degli atleti ammessi alle gare stesse che si trovino negli spazi indicati dal precedente articolo.
L'atleta che rifiuti di sottoporsi al prelievo e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.
L'atleta che rifiuta di sottoporsi al prelievo e' altresi' escluso dalla gara con provvedimento dell'autorita' sportiva; se la gara ha gia' avuto luogo, verra' disposto dalla stessa autorita' l'annullamento ad ogni effetto della sua partecipazione.
I medici incaricati dei prelievi indicati nel presente articolo sono ufficiali di polizia giudiziaria durante l'espletamento di tali funzioni.