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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2014/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA LAZZERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Marlia, via Paolinelli n. 58/F, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 La figlia minorenne, sarà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori ma Per_1 collocata presso la madre, Sig.ra nell'immobile sito in Marginone – Altopascio Parte_1
55011 (LU) – Loc. Ponte ai Pini n.9 ove già risiede. 2 La casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Marginone – Altopascio 55011 Pt_1
(LU) – Loc. Ponte ai Pini n.9, rimane assegnata alla stessa anche in ragione della collocazione della prole. 3 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, per un giorno infrasettimanale Per_1
a scelta dalle 19 fino alle 22.30, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre e a finesettimana alternati, dalle 19 del sabato fino alle 19 della domenica. Questo anche in ragione degli attuali impegni medici, sportivi e di studio della ragazza.
1 4 Il Sig. verserà, entro il 20 di ogni mese, 400 euro mensili alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
per il mantenimento ordinario della figlia minore, nonché il 50% delle spese straordinarie
[...] per la stessa. 5 Il Sig. si impegna a rimborsare alla Sig.ra entro il 31.12.2025, la somma di euro Per_1 Pt_1
1300,00 per spese straordinarie arretrate sostenute nell'interesse delle minori a seguito del provvedimento di separazione.
6 i ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni altro reciproco rapporto economico prima d'ora, ribadendo di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento dell'uno verso l'altro e di non avere reciproche ragioni economiche da far valere.
7 I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
8 Le spese del presente giudizio saranno sopportate da entrambi i coniugi in egual misura». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'8/6/2003, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Altopascio (LU) in data 8/6/2003, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, dell'Anno 2003;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 9/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/5/2025 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato ALESSANDRA LAZZERI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Capannori (LU), frazione Marlia, via Paolinelli n. 58/F, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1 La figlia minorenne, sarà affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori ma Per_1 collocata presso la madre, Sig.ra nell'immobile sito in Marginone – Altopascio Parte_1
55011 (LU) – Loc. Ponte ai Pini n.9 ove già risiede. 2 La casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra sita in Marginone – Altopascio 55011 Pt_1
(LU) – Loc. Ponte ai Pini n.9, rimane assegnata alla stessa anche in ragione della collocazione della prole. 3 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, per un giorno infrasettimanale Per_1
a scelta dalle 19 fino alle 22.30, quando la riaccompagnerà a casa dalla madre e a finesettimana alternati, dalle 19 del sabato fino alle 19 della domenica. Questo anche in ragione degli attuali impegni medici, sportivi e di studio della ragazza.
1 4 Il Sig. verserà, entro il 20 di ogni mese, 400 euro mensili alla Sig.ra Parte_2 Pt_1
per il mantenimento ordinario della figlia minore, nonché il 50% delle spese straordinarie
[...] per la stessa. 5 Il Sig. si impegna a rimborsare alla Sig.ra entro il 31.12.2025, la somma di euro Per_1 Pt_1
1300,00 per spese straordinarie arretrate sostenute nell'interesse delle minori a seguito del provvedimento di separazione.
6 i ricorrenti dichiarano di aver già definito ogni altro reciproco rapporto economico prima d'ora, ribadendo di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare a qualsiasi forma di mantenimento dell'uno verso l'altro e di non avere reciproche ragioni economiche da far valere.
7 I coniugi si rilasciano sin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti.
8 Le spese del presente giudizio saranno sopportate da entrambi i coniugi in egual misura». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere Per_ contratto matrimonio in Altopascio (LU) l'8/6/2003, dal quale sono nate le due figlie (nata il [...]), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (nata il [...]), ancora Per_1 minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in Altopascio (LU) in data 8/6/2003, debitamente trascritto nel Registro Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di Altopascio (LU) all'Atto Numero 4, Parte II, Serie A, dell'Anno 2003;
2 b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Altopascio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 9/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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