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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 02/10/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2323 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI ALESSANDRA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MERLO VALENTINA Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
Parte ricorrente si riporta al ricorso e chiede la conferma dell'ordinanza del 27.5.2025. La difesa di parte resistente si riporta alla comparsa di costituzioni;
in subordine chiede termine per il deposito di atti conclusivi. Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. sponeva: Parte_1 dall'unione con la sig.ra era nato il minore Controparte_1 Persona_1 minorenne e riconosciuto da entrambi i genitori. Assumeva il ricorrente che da circa un anno e mezzo la sig.ra si era CP_1 disinteressata della vita familiare, allontanandosi inoltre dall'abitazione familiare sia nei fine settimana che durante le ferie. I tentativi di ricostituire un rapporto con la compagna non avevano avuto esito sicchè la cura del minore gravava interamente sul padre. Chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo del minore al alla madre e ponesse a carico della padre un contributo al mantenimento nella misura di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
** Si costituiva la resistente ed affermava che le assenze dall'abitazione familiare erano state determinate dalla necessità di recarsi in Reggio Emilia per assistere il padre, malato terminale. Durante la settimana la resistente si prendeva comunque cura del figlio sicchè la richiesta di affido esclusivo era del tutto infondata. Precisava di aver raggiunto un accordo di massima che prevedeva l'affido condiviso del figlio , con una frequentazione sostanzialmente Per_1 paritetica tra i genitori;
Questione non risolta era quella riguardante l'abitazione familiare, della quale chiedeva pertanto l'assegnazione.
All'udienza di comparizione le parti dichiaravano:
Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: sono operaio e ho un reddito annuo di circa 34.000 euro netti. Vivo nell'abitazione di cui sono comproprietario e pago il 50% di una rata di mutuo ammontante a circa 700 euro mensili. Sulla gestione della prole. La madre vive in famiglia dal lunedì al giovedì; da due anni e mezzo trascorre fuori casa il fine settimana ed i periodi festivi, come Natale e Pasqua. Non mi oppongo ad un affidamento condiviso. Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: lavoro nella stessa azienda del ricorrente e percepisco circa 20/22.00 euro netti. Preciso che da maggio 2024 sono stata spesso fuori casa perchè ho la necessità di seguire la situazione successoria di mio padre che viveva in provincia di Reggio Emilia. Per questo mi fermavo anche il sabato e la domenica. Preciso che le feste sono stata trascorse separatamente presso le rispettiva famiglie d'origine. All'udienza del 24.5.2025 si procedeva all'audizione del minore. Dove vivi? In questo momento vivo con i miei genitori a Renazzo. La mamma lavora dalle 830 alle 18.00, esclusi sabato e domenica. Nei fine settimana la mamma è spesso fuori casa. Cosa significa spesso? Significa che trascorre con noi un fine settimana ogni due mesi. Non conosco i motivi anche se una volta ha detto che doveva andare a firmare delle carte “del papà che era morto”. Ho capito che era scusa. Quando non c'è la mamma cosa fai? Qualche volta esco con gli amici ma in genere sto a casa con il papà. Con chi parli dei tuoi problemi? Non ne parlo quasi mai, se capita ne parlo con tutti e due. Vorrei che le cose tornassero come prima ma non è possibile.
Il GI così disponeva:
Le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio e tale regime appare quella maggiormente idoneo a tutelare gli interessi del minore, atteso che questi ha riferito di aver rapporti con entrambi i genitori. Viste le regolari assenza della madre dall'abitazione familiare, si ritiene necessario disporne l'assegnazione al padre atteso che questi, pacificamente, segue il figlio in tali periodi ( cfr. dichiarazioni rese dalla resistente: Preciso che da maggio 2024 sono stata spesso fuori casa perchè ho la necessità di seguire la situazione successoria di mio padre che viveva in provincia di Reggio Emilia), circostanza questa confermata anche dal minore: Nei fine settimana la mamma è spesso fuori casa. Cosa significa spesso? Significa che trascorre con noi un fine settimana ogni due mesi. Non conosco i motivi anche se una volta ha detto che doveva andare a firmare delle carte “del papà che era morto”. Ho capito che era scusa. All'assegnazione consegue l'obbligo per la resistente di lasciare l'abitazione familiare entro il 30.6.2025. Sugli aspetti economici. Tenuto conto della differente capacità economica delle parti (Il padre percepisce circa 2800 euro netti mensili e la madre circa 1800) e, in particolare delle spese (le parti sono obbligate al pagamento di una rata di mutuo di € 700,00 mensili;
la resistente dovrà reperire una nuova abitazione); tenuto, altresì, conto del valore rappresentato dalla disponibilità dell'abitazione familiare;
ritenuto, in definitiva, che il ricorrente avrà una disponibilità mensile di circa 1800 euro mentre la resistente di circa 450 euro, si pone a carico di parte resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, da Per_1 aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico della resistente va posto il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Sulle modalità di frequentazione.
a-durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio due giorni, con pernottamento (il martedì e il giovedì, in difetto di accordo);
b- nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 19.30
c- nelle vacanze estive (da concordare entro il 31 maggio) quindici giorni anche non consecutivi;
in ipotesi di disaccordo, la scelta spetterà alla madre negli anni dispari d- nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nell'anno 2025 il minore trascorrerà il Natale con la madre.
e-nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Le statuizioni di carattere economico hanno decorrenza dall'1.7.2025.
****
Ritiene il Collegio che le argomentazioni poste a fondamento dei provvedimenti provvisori siano condivisibili (fatta eccezione per la misura del contributo al mantenimento) perché fondate sulle dichiarazioni rese dalle parti e dal minore. Sugli aspetti economici è opportuno precisare che la disponibilità economica delle parti è stata determinata considerando le usuali spese e per la madre, anche quelle di locazione di un immobile. Si ritiene quindi di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento di euro cento mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quel che concerne l'assegnazione dell'abitazione coniugale, si ritiene che la permanenza del figlio con il padre sia preferibile in ragione del sostanziale abbandono posto in essere dalla madre senza alcuna esplicita spiegazione. Natura ed esiti del giudizio impongono la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del minore con Persona_1 collocazione presso il padre Parte_1 Assegna a l'abitazione familiare. Parte_1
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione. Pone a carico della resistente un contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio minore di € 100,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, deciso il 30.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
Il Tribunale di Ferrara, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Costanza Perri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. CASELLI ALESSANDRA Parte_1
ricorrente contro con il patrocinio dell'Avv. MERLO VALENTINA Controparte_1
resistente Pubblico Ministero
intervenuto Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale Conclusioni di parte ricorrente:
Parte ricorrente si riporta al ricorso e chiede la conferma dell'ordinanza del 27.5.2025. La difesa di parte resistente si riporta alla comparsa di costituzioni;
in subordine chiede termine per il deposito di atti conclusivi. Conclusioni del P.M.: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato il sig. sponeva: Parte_1 dall'unione con la sig.ra era nato il minore Controparte_1 Persona_1 minorenne e riconosciuto da entrambi i genitori. Assumeva il ricorrente che da circa un anno e mezzo la sig.ra si era CP_1 disinteressata della vita familiare, allontanandosi inoltre dall'abitazione familiare sia nei fine settimana che durante le ferie. I tentativi di ricostituire un rapporto con la compagna non avevano avuto esito sicchè la cura del minore gravava interamente sul padre. Chiedeva dunque che il Tribunale disponesse l'affido esclusivo del minore al alla madre e ponesse a carico della padre un contributo al mantenimento nella misura di 300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
** Si costituiva la resistente ed affermava che le assenze dall'abitazione familiare erano state determinate dalla necessità di recarsi in Reggio Emilia per assistere il padre, malato terminale. Durante la settimana la resistente si prendeva comunque cura del figlio sicchè la richiesta di affido esclusivo era del tutto infondata. Precisava di aver raggiunto un accordo di massima che prevedeva l'affido condiviso del figlio , con una frequentazione sostanzialmente Per_1 paritetica tra i genitori;
Questione non risolta era quella riguardante l'abitazione familiare, della quale chiedeva pertanto l'assegnazione.
All'udienza di comparizione le parti dichiaravano:
Parte ricorrente si riporta al ricorso e precisa che: a) quanto alla situazione economica: sono operaio e ho un reddito annuo di circa 34.000 euro netti. Vivo nell'abitazione di cui sono comproprietario e pago il 50% di una rata di mutuo ammontante a circa 700 euro mensili. Sulla gestione della prole. La madre vive in famiglia dal lunedì al giovedì; da due anni e mezzo trascorre fuori casa il fine settimana ed i periodi festivi, come Natale e Pasqua. Non mi oppongo ad un affidamento condiviso. Parte resistente dichiara: Mi riporto alla memoria e preciso che: lavoro nella stessa azienda del ricorrente e percepisco circa 20/22.00 euro netti. Preciso che da maggio 2024 sono stata spesso fuori casa perchè ho la necessità di seguire la situazione successoria di mio padre che viveva in provincia di Reggio Emilia. Per questo mi fermavo anche il sabato e la domenica. Preciso che le feste sono stata trascorse separatamente presso le rispettiva famiglie d'origine. All'udienza del 24.5.2025 si procedeva all'audizione del minore. Dove vivi? In questo momento vivo con i miei genitori a Renazzo. La mamma lavora dalle 830 alle 18.00, esclusi sabato e domenica. Nei fine settimana la mamma è spesso fuori casa. Cosa significa spesso? Significa che trascorre con noi un fine settimana ogni due mesi. Non conosco i motivi anche se una volta ha detto che doveva andare a firmare delle carte “del papà che era morto”. Ho capito che era scusa. Quando non c'è la mamma cosa fai? Qualche volta esco con gli amici ma in genere sto a casa con il papà. Con chi parli dei tuoi problemi? Non ne parlo quasi mai, se capita ne parlo con tutti e due. Vorrei che le cose tornassero come prima ma non è possibile.
Il GI così disponeva:
Le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio e tale regime appare quella maggiormente idoneo a tutelare gli interessi del minore, atteso che questi ha riferito di aver rapporti con entrambi i genitori. Viste le regolari assenza della madre dall'abitazione familiare, si ritiene necessario disporne l'assegnazione al padre atteso che questi, pacificamente, segue il figlio in tali periodi ( cfr. dichiarazioni rese dalla resistente: Preciso che da maggio 2024 sono stata spesso fuori casa perchè ho la necessità di seguire la situazione successoria di mio padre che viveva in provincia di Reggio Emilia), circostanza questa confermata anche dal minore: Nei fine settimana la mamma è spesso fuori casa. Cosa significa spesso? Significa che trascorre con noi un fine settimana ogni due mesi. Non conosco i motivi anche se una volta ha detto che doveva andare a firmare delle carte “del papà che era morto”. Ho capito che era scusa. All'assegnazione consegue l'obbligo per la resistente di lasciare l'abitazione familiare entro il 30.6.2025. Sugli aspetti economici. Tenuto conto della differente capacità economica delle parti (Il padre percepisce circa 2800 euro netti mensili e la madre circa 1800) e, in particolare delle spese (le parti sono obbligate al pagamento di una rata di mutuo di € 700,00 mensili;
la resistente dovrà reperire una nuova abitazione); tenuto, altresì, conto del valore rappresentato dalla disponibilità dell'abitazione familiare;
ritenuto, in definitiva, che il ricorrente avrà una disponibilità mensile di circa 1800 euro mentre la resistente di circa 450 euro, si pone a carico di parte resistente un contributo al mantenimento del figlio di € 150,00 mensili, da Per_1 aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico della resistente va posto il 50% delle spese straordinarie che si indicano come segue:
1 Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
2 Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
3 Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico.
4 Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria.
5 Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato. Sulle modalità di frequentazione.
a-durante la settimana la madre potrà tenere con sé il figlio due giorni, con pernottamento (il martedì e il giovedì, in difetto di accordo);
b- nel fine settimana, a settimane alterne, dal venerdì dopo la scuola alla domenica sera alle ore 19.30
c- nelle vacanze estive (da concordare entro il 31 maggio) quindici giorni anche non consecutivi;
in ipotesi di disaccordo, la scelta spetterà alla madre negli anni dispari d- nel periodo natalizio sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nell'anno 2025 il minore trascorrerà il Natale con la madre.
e-nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Le statuizioni di carattere economico hanno decorrenza dall'1.7.2025.
****
Ritiene il Collegio che le argomentazioni poste a fondamento dei provvedimenti provvisori siano condivisibili (fatta eccezione per la misura del contributo al mantenimento) perché fondate sulle dichiarazioni rese dalle parti e dal minore. Sugli aspetti economici è opportuno precisare che la disponibilità economica delle parti è stata determinata considerando le usuali spese e per la madre, anche quelle di locazione di un immobile. Si ritiene quindi di porre a carico della resistente un contributo al mantenimento di euro cento mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Per quel che concerne l'assegnazione dell'abitazione coniugale, si ritiene che la permanenza del figlio con il padre sia preferibile in ragione del sostanziale abbandono posto in essere dalla madre senza alcuna esplicita spiegazione. Natura ed esiti del giudizio impongono la compensazione delle spese di giudizio.
PQM
Il Tribunale dispone l'affidamento condiviso del minore con Persona_1 collocazione presso il padre Parte_1 Assegna a l'abitazione familiare. Parte_1
Dispone come da parte motiva in merito alle modalità di frequentazione. Pone a carico della resistente un contributo al mantenimento Controparte_1 del figlio minore di € 100,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Compensa le spese di giudizio. Ferrara, deciso il 30.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Paolo Sangiuolo