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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
n. 618/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 618/2024 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
LC SR
TERZO CHIAMATO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. MARGUTTI Parte_1
Per LC SR nessuno CP_1
L'avv. Margutti discute la causa riportandosi ai propri scritti concludendo come da atto introduttivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Riaperto il verbale alle ore 13.15, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 618/2024 RG
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato (PG) presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Loretta De Tona e Federica Margutti, sito in Foligno, Via Gentile da Foligno 28, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta delega allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
Vulcano s.r.l. (p. iva in persona del legale rappresentate pro tempore , e P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), contumaci CP_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
convenuto dinanzi a questo giudice la Vulcano s.r.l. e , chiedendo la condanna di quest'ultimi CP_1
al pagamento della somma di euro 43.456,00, oltre interessi come da domanda.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che la somma richiesta fa riferimento a due pagamenti, rispettivamente di euro 22.326,00, in data 30/03/2020, ed euro 20.130,00, in data 18/06/2020, abusivamente effettuati dal conto corrente del ricorrente da parte di , legale rappresentante CP_1
della Vulcano s.r.l. e a quel periodo consulente bancario della (avente a disposizione le sue Parte_1
credenziali), in favore della Vulcano s.r.l.. Ebbene, non sussistendo una valida causa di tale trasferimento patrimoniale, il ricorrente ha agito nella presente sede per ottenere la restituzione della somma prelevata.
Nessuno si è costituito per i resistenti.
All'esito della prima udienza, in mancanza di richieste istruttorie ritualmente formulate, è stata fissata l'udienza di discussione orale della causa, tenutasi in data odierna, in cui parte ricorrente ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non pare accoglibile nei confronti di . CP_1
1. In primo luogo, dalla scarna allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto alla generica restituzione della somma in questione, pare innanzitutto complesso qualificare la domanda proposta.
Invero, parte ricorrente, nella parte motiva, sembra affermare che i bonifici oggetto di odierna contestazione sarebbero stati effettuati non da lei medesima bensì dal proprio consulente finanziario,
, il quale all'epoca era “promotore finanziario per la di Foligno” e proprio per CP_1 Controparte_2
questa ragione gestiva il “capitale del sig. ”. Ebbene, se tale ricostruzione fattuale fosse corretta, Parte_1
in verità la condotta del dovrebbe qualificarsi quale inadempimento contrattuale, sussistendo, CP_1
ancorché non formalizzato per iscritto, un rapporto contrattuale il quale impone obblighi, anche di tutela, a carico del promotore finanziario nei confronti del gestito.
pagina 3 di 7 Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del suesposto presunto rapporto contrattuale;
invero, a prescindere dalla sintetica allegazione sopra riportata, non vi è prova alcuna né del fatto che il fosse promotore finanziario della né che lo stesso si occupasse dei risparmi del CP_1 Controparte_2
né, ancora, che questi abbia avuto un qualche ruolo nell'effettuazione dei suddetti bonifici. Parte_1
La domanda, seguendo la qualificazione giuridica che occorrerebbe dare alla luce della ricostruzione fattuale fornita dal ricorrente, pertanto, non potrebbe accogliersi in quanto non provata.
2. Ancora, se volesse invece qualificarsi la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. (come testualmente richiesto dal ricorrente), occorre evidenziarne l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, ribadendosi come non vi sia prova alcuna del coinvolgimento di . CP_1
2.1 L'inammissibilità, poiché se è pur vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto è anche vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto (o nel caso di specie il rapporto contrattuale), pur esistente, non sia stato dimostrato. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti;
diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
Dunque, lo stesso ricorrente allega la sussistenza di un rapporto contrattuale, laddove ha affermato che “il signor legale rappresentante della Vulcano s.r.l. (doc. 3 – Visura Camerale della Vulcano), lavorava anche CP_1
quale promotore finanziario presso la di Foligno e che proprio in tale veste gestiva l'intero ammontare del Controparte_2
capitale del Sig. , di cui era il family banker;
che non solo l'attore aveva totale fiducia nel Sig. come Parte_1 CP_1
tanti altri clienti della , ma addirittura il grado di fiducia era tale che lo stesso aveva lasciato al la CP_2 CP_1
disponibilità dei propri codici di accesso e di disposizione on line, come potrà confermare, in corso di causa, il Sig. Per_1
residente in [...], amico comune alle parti”. Tuttavia, lo stesso non ha fornito riscontro probatorio della
[...]
pagina 4 di 7 propria allegazione, per quanto si è detto nel par. 1, e ciò non rende, tuttavia, proponibile la subordinata e residuale azione ex art. 2041 c.c..
Neppure può parlarsi di nullità del contratto. Solo nelle conclusioni il ricorrente chiede accertarsi “la nullità delle disposizioni di bonifico”; è noto come la nullità non possa colpire un pagamento ma il titolo che ne è alla base.
2.2 Ancora, in mancanza di prova dell'effettiva esecuzione contro la propria volontà dei suddetti bonifici, e quindi volendo interpretare la domanda come esecuzione per errore e senza giustificazione causale di una prestazione, occorre evidenziare come la giusta azione esperibile fosse quella di cui all'art. 2033 c.c..
Tuttavia, in questo caso, il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass. Civ., sent. n.
5896/2006; Cass. Civ., sent. n.4612/2006; Cass. Civ., sent. n.3468/1997); incombe sull'accipiens, invece, la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (Cass. Civ., sent. n. 7027/1997).
Il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione (Cass. Civ., sent. n.
1170/1999). Ai fini della prova, è necessario accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga, senza causa, il denaro ricevuto dal solvens (Cass. Civ., ord. n.
27372/2021).
2.3 In ogni caso, anche nel merito, la domanda nei confronti del parrebbe anche infondata;
occorre CP_1
tenere in considerazione che l'unica documentazione rilevante prodotta è la schermata di quella che sembra essere una pagina online da cui emergono gli estremi dei due bonifici in questione. L'altra documentazione
è costituita dalla schermata dell'indirizzo ini-pec della resistente, da una missiva (peraltro senza alcuna prova di spedizione o ricezione) dell'asserito precedente legale del ricorrente nei confronti della e un listino prezzi di un marchio che produce solarium, preso presumibilmente online. Controparte_2
Inoltre, occorre considerare che la mancata costituzione in sé dei resistenti non riveste alcun valore probatorio;
invero, l'art. 115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento
pagina 5 di 7 della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Il legislatore del 2009, invero, proprio alla luce dell'intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha deciso di ammettere espressamente la vigenza del principio di non contestazione, senza arrivare, tuttavia, a rendere lo stesso applicabile al contumace come tale (ben s'intende al contumace c.d. “volontario”). Opzione legislativa che, nonostante qualche voce contrastante della dottrina, è coerente con il precedente orientamento giurisprudenziale, il quale escludeva ogni possibile rilevanza della contumacia in sé, in termini di “mancata contestazione” (cfr Cass. Civ., sent. n. 15674/2011; Cass. Civ., sent. n. 14623/2009).
Come detto, non vi è prova alcuna del ruolo che avrebbe avuto nelle operazioni in CP_1
questione; in ogni caso, non vi sarebbe alcun arricchimento del medesimo, essendo i bonifici stati effettuati nei confronti di altro soggetto di diritto.
Pertanto, non si ritiene accoglibile la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di . CP_1
3. La domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti della Vulcano s.r.l., invece, merita accoglimento.
Invero, in questo caso non sussistono problematiche di residualità, non avendo il ricorrente alcun rapporto contrattuale con il soggetto beneficiario delle disposizioni di bonifico e potendo agire nei suoi confronti solo ai sensi della norma in questione.
Nel merito, non vi sono dubbi che l'esecuzione dei suddetti bonifici abbia comportato un depauperamento per il soggetto disponente e un arricchimento per il soggetto ricevente e che fra i due elementi vi sia un nesso causale, essendo assolutamente univoco il fatto generatore.
Né parte resistente, non costituendosi, ha provato la sussistenza di una causa giustificativa di tale trasferimento patrimoniale;
la giurisprudenza ritiene infatti, con conclusione condivisibile, che “Deve essere accolta la domanda di condanna ex art 2041 c.c., quando il soggetto verso cui è stata proposta ha effettivamente incrementato il proprio patrimonio senza causa con corrispondente impoverimento patrimoniale altrui, senza fornire alcuna prova sull'esistenza di fatti che potessero giustificare il proprio comportamento. Ed infatti, a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi adduce un fatto estintivo dell'altrui credito, qual è la compensazione con propri controcrediti, fornirne la dimostrazione”
pagina 6 di 7 (Corte d'Appello Napoli, Sez. III, Sentenza, 14/12/2009, n. 3623). Peraltro, la mera causale dei due bonifici
(“acconto acquisto solarium”), in assenza di altri riscontri e considerato l'importo dei bonifici rispetto ai prezzi medi del bene compravenduto come emergente dalla documentazione prodotta, non è in alcun modo elemento sufficiente per provare l'esistenza di una iuxta causa per i suddetti pagamenti.
La domanda nei confronti della Vulcano s.r.l., pertanto, merita integrale accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte, della durata del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte al Tribunale che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la
Vulcano s.r.l. al pagamento in favore di della somma di euro 43.456,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo effettivo;
- condanna Vulcano s.r.l. al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che liquida, ai Parte_1
sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 545,00 per spese ed €
2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 20/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
i pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
VERBALE DELLA CAUSA n. 618/2024 r.g. tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
LC SR
TERZO CHIAMATO
Oggi 20 marzo 2025 ad ore innanzi al giudice Federico Falfari, sono comparsi:
Per l'avv. MARGUTTI Parte_1
Per LC SR nessuno CP_1
L'avv. Margutti discute la causa riportandosi ai propri scritti concludendo come da atto introduttivo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio pagina 1 di 7 Riaperto il verbale alle ore 13.15, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Spoleto
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 618/2024 RG
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato (PG) presso lo studio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Loretta De Tona e Federica Margutti, sito in Foligno, Via Gentile da Foligno 28, che lo rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, giusta delega allegata all'atto di citazione;
RICORRENTE
E
Vulcano s.r.l. (p. iva in persona del legale rappresentate pro tempore , e P.IVA_1 CP_1
(c.f. ), contumaci CP_1 C.F._2
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
Conclusioni delle parti: come da verbale odierno
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 2 di 7 Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione udienza, ha Parte_1
convenuto dinanzi a questo giudice la Vulcano s.r.l. e , chiedendo la condanna di quest'ultimi CP_1
al pagamento della somma di euro 43.456,00, oltre interessi come da domanda.
In particolare, il ricorrente ha rappresentato che la somma richiesta fa riferimento a due pagamenti, rispettivamente di euro 22.326,00, in data 30/03/2020, ed euro 20.130,00, in data 18/06/2020, abusivamente effettuati dal conto corrente del ricorrente da parte di , legale rappresentante CP_1
della Vulcano s.r.l. e a quel periodo consulente bancario della (avente a disposizione le sue Parte_1
credenziali), in favore della Vulcano s.r.l.. Ebbene, non sussistendo una valida causa di tale trasferimento patrimoniale, il ricorrente ha agito nella presente sede per ottenere la restituzione della somma prelevata.
Nessuno si è costituito per i resistenti.
All'esito della prima udienza, in mancanza di richieste istruttorie ritualmente formulate, è stata fissata l'udienza di discussione orale della causa, tenutasi in data odierna, in cui parte ricorrente ha concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta non pare accoglibile nei confronti di . CP_1
1. In primo luogo, dalla scarna allegazione dei fatti costitutivi del preteso diritto alla generica restituzione della somma in questione, pare innanzitutto complesso qualificare la domanda proposta.
Invero, parte ricorrente, nella parte motiva, sembra affermare che i bonifici oggetto di odierna contestazione sarebbero stati effettuati non da lei medesima bensì dal proprio consulente finanziario,
, il quale all'epoca era “promotore finanziario per la di Foligno” e proprio per CP_1 Controparte_2
questa ragione gestiva il “capitale del sig. ”. Ebbene, se tale ricostruzione fattuale fosse corretta, Parte_1
in verità la condotta del dovrebbe qualificarsi quale inadempimento contrattuale, sussistendo, CP_1
ancorché non formalizzato per iscritto, un rapporto contrattuale il quale impone obblighi, anche di tutela, a carico del promotore finanziario nei confronti del gestito.
pagina 3 di 7 Tuttavia, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova del suesposto presunto rapporto contrattuale;
invero, a prescindere dalla sintetica allegazione sopra riportata, non vi è prova alcuna né del fatto che il fosse promotore finanziario della né che lo stesso si occupasse dei risparmi del CP_1 Controparte_2
né, ancora, che questi abbia avuto un qualche ruolo nell'effettuazione dei suddetti bonifici. Parte_1
La domanda, seguendo la qualificazione giuridica che occorrerebbe dare alla luce della ricostruzione fattuale fornita dal ricorrente, pertanto, non potrebbe accogliersi in quanto non provata.
2. Ancora, se volesse invece qualificarsi la domanda ai sensi dell'art. 2041 c.c. (come testualmente richiesto dal ricorrente), occorre evidenziarne l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza, ribadendosi come non vi sia prova alcuna del coinvolgimento di . CP_1
2.1 L'inammissibilità, poiché se è pur vero che non è escluso proporre una domanda di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c. nel caso in cui sia accertata la nullità del contratto è anche vero che occorre distinguere il caso in cui sia accertata la nullità del contratto da quella in cui il contratto (o nel caso di specie il rapporto contrattuale), pur esistente, non sia stato dimostrato. Nel primo caso, alla dichiarazione di nullità del contratto consegue l'impossibilità di far valere il rapporto sottostante e quindi l'azione di arricchimento è l'unica azione esperibile al fine di rispristinare l'equilibrio tra le parti;
diversamente, il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
Dunque, lo stesso ricorrente allega la sussistenza di un rapporto contrattuale, laddove ha affermato che “il signor legale rappresentante della Vulcano s.r.l. (doc. 3 – Visura Camerale della Vulcano), lavorava anche CP_1
quale promotore finanziario presso la di Foligno e che proprio in tale veste gestiva l'intero ammontare del Controparte_2
capitale del Sig. , di cui era il family banker;
che non solo l'attore aveva totale fiducia nel Sig. come Parte_1 CP_1
tanti altri clienti della , ma addirittura il grado di fiducia era tale che lo stesso aveva lasciato al la CP_2 CP_1
disponibilità dei propri codici di accesso e di disposizione on line, come potrà confermare, in corso di causa, il Sig. Per_1
residente in [...], amico comune alle parti”. Tuttavia, lo stesso non ha fornito riscontro probatorio della
[...]
pagina 4 di 7 propria allegazione, per quanto si è detto nel par. 1, e ciò non rende, tuttavia, proponibile la subordinata e residuale azione ex art. 2041 c.c..
Neppure può parlarsi di nullità del contratto. Solo nelle conclusioni il ricorrente chiede accertarsi “la nullità delle disposizioni di bonifico”; è noto come la nullità non possa colpire un pagamento ma il titolo che ne è alla base.
2.2 Ancora, in mancanza di prova dell'effettiva esecuzione contro la propria volontà dei suddetti bonifici, e quindi volendo interpretare la domanda come esecuzione per errore e senza giustificazione causale di una prestazione, occorre evidenziare come la giusta azione esperibile fosse quella di cui all'art. 2033 c.c..
Tuttavia, in questo caso, il solvens ha l'onere di provare l'inesistenza del vincolo o il suo successivo venir meno e il nesso casuale tra il pagamento effettuato e la mancanza del debito (Cass. Civ., sent. n.
5896/2006; Cass. Civ., sent. n.4612/2006; Cass. Civ., sent. n.3468/1997); incombe sull'accipiens, invece, la prova dell'esistenza di un'altra fonte di debito (Cass. Civ., sent. n. 7027/1997).
Il pagamento fa però presumere, iuris tantum, un riconoscimento di debito o quanto meno che un debito sia esistito;
con conseguente onere della prova in capo a chi agisce in ripetizione (Cass. Civ., sent. n.
1170/1999). Ai fini della prova, è necessario accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga, senza causa, il denaro ricevuto dal solvens (Cass. Civ., ord. n.
27372/2021).
2.3 In ogni caso, anche nel merito, la domanda nei confronti del parrebbe anche infondata;
occorre CP_1
tenere in considerazione che l'unica documentazione rilevante prodotta è la schermata di quella che sembra essere una pagina online da cui emergono gli estremi dei due bonifici in questione. L'altra documentazione
è costituita dalla schermata dell'indirizzo ini-pec della resistente, da una missiva (peraltro senza alcuna prova di spedizione o ricezione) dell'asserito precedente legale del ricorrente nei confronti della e un listino prezzi di un marchio che produce solarium, preso presumibilmente online. Controparte_2
Inoltre, occorre considerare che la mancata costituzione in sé dei resistenti non riveste alcun valore probatorio;
invero, l'art. 115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento
pagina 5 di 7 della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Il legislatore del 2009, invero, proprio alla luce dell'intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ha deciso di ammettere espressamente la vigenza del principio di non contestazione, senza arrivare, tuttavia, a rendere lo stesso applicabile al contumace come tale (ben s'intende al contumace c.d. “volontario”). Opzione legislativa che, nonostante qualche voce contrastante della dottrina, è coerente con il precedente orientamento giurisprudenziale, il quale escludeva ogni possibile rilevanza della contumacia in sé, in termini di “mancata contestazione” (cfr Cass. Civ., sent. n. 15674/2011; Cass. Civ., sent. n. 14623/2009).
Come detto, non vi è prova alcuna del ruolo che avrebbe avuto nelle operazioni in CP_1
questione; in ogni caso, non vi sarebbe alcun arricchimento del medesimo, essendo i bonifici stati effettuati nei confronti di altro soggetto di diritto.
Pertanto, non si ritiene accoglibile la domanda proposta da parte ricorrente nei confronti di . CP_1
3. La domanda ex art. 2041 c.c. proposta nei confronti della Vulcano s.r.l., invece, merita accoglimento.
Invero, in questo caso non sussistono problematiche di residualità, non avendo il ricorrente alcun rapporto contrattuale con il soggetto beneficiario delle disposizioni di bonifico e potendo agire nei suoi confronti solo ai sensi della norma in questione.
Nel merito, non vi sono dubbi che l'esecuzione dei suddetti bonifici abbia comportato un depauperamento per il soggetto disponente e un arricchimento per il soggetto ricevente e che fra i due elementi vi sia un nesso causale, essendo assolutamente univoco il fatto generatore.
Né parte resistente, non costituendosi, ha provato la sussistenza di una causa giustificativa di tale trasferimento patrimoniale;
la giurisprudenza ritiene infatti, con conclusione condivisibile, che “Deve essere accolta la domanda di condanna ex art 2041 c.c., quando il soggetto verso cui è stata proposta ha effettivamente incrementato il proprio patrimonio senza causa con corrispondente impoverimento patrimoniale altrui, senza fornire alcuna prova sull'esistenza di fatti che potessero giustificare il proprio comportamento. Ed infatti, a norma dell'art. 2697 c.c., grava su chi adduce un fatto estintivo dell'altrui credito, qual è la compensazione con propri controcrediti, fornirne la dimostrazione”
pagina 6 di 7 (Corte d'Appello Napoli, Sez. III, Sentenza, 14/12/2009, n. 3623). Peraltro, la mera causale dei due bonifici
(“acconto acquisto solarium”), in assenza di altri riscontri e considerato l'importo dei bonifici rispetto ai prezzi medi del bene compravenduto come emergente dalla documentazione prodotta, non è in alcun modo elemento sufficiente per provare l'esistenza di una iuxta causa per i suddetti pagamenti.
La domanda nei confronti della Vulcano s.r.l., pertanto, merita integrale accoglimento.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai sensi del d.m. 55/14, così come aggiornato dal d.m. 147/22, tenuto conto delle fasi di giudizio svolte, della durata del giudizio e della complessità delle questioni sottoposte al Tribunale che legittimano l'utilizzo di valori inferiori ai parametri medi.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
- accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna la
Vulcano s.r.l. al pagamento in favore di della somma di euro 43.456,00, oltre interessi dalla Parte_1
domanda al saldo effettivo;
- condanna Vulcano s.r.l. al pagamento, in favore di , delle spese di giudizio che liquida, ai Parte_1
sensi del d.m. 55/2014 così come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi € 545,00 per spese ed €
2.906,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro 602,00 per fase introduttiva ed euro 1.453,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Spoleto, 20/03/2025
Il giudice
Federico Falfari
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