Versione
2 gennaio 1968
2 gennaio 1968
Art. 2.
Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 11/07/2025, n. 657Provvedimento: […] Il provvedimento impugnato si fonda sugli artt. 3 lettera a) e 12 della Legge 1185/1967 e sugli artt. 2 e 4 del d.P.R. 649/1974. […] Pretendere, come vorrebbe parte ricorrente, che il ritiro sia operato dagli Uffici della Rappresentanza diplomatica italiana a-OMISSIS- è irragionevole, in considerazione del fatto che, in assenza di un tempestivo intervento da parte dell'autorità più prossima, sarebbe posta a repentaglio la ratio sottesa al combinato disposto degli artt. 2 e 12 della Legge 1185/1967.Leggi di più...
- competenza Questura·
- vincolo amministrativo·
- Convenzione dell'Aja 1996·
- art. 21 octies Legge 241/1990·
- art. 3 Legge 1185/1967·
- ritiro passaporto·
- art. 12 Legge 1185/1967·
- autorizzazione giudice tutelare·
- giusto procedimento·
- dissenso genitoriale