Articolo 2 della Legge 21 novembre 1967, n. 1185
Articolo 1Articolo 3
Versione
2 gennaio 1968
Art. 2.
Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1968
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