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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6329/2012
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6329/2012 R.G. introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 in misura ridotta, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. (P. IVA ), elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Parte_2 P.IVA_1
CO AT n. 32 presso lo studio dell'Avv. BALLETTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), n.q. di eredi Parte_3 C.F._3 di (c.f. ); Persona_1 C.F._4
- Convenuti contumaci –
Oggetto: risarcimento danni da incauto pignoramento
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29-31/10/2021 la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio per Persona_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una ingiusta esecuzione e trascrizione di pignoramento immobiliare avviata dal suddetto convenuto.
Esponeva l'attore: - che l' aveva avviato, in data 8-15/2/1990 la procedura CP_2 immobiliare portante RGE n. 100/1990 nei confronti della Ditta “Ruggeri F.lli s.d.f.” a seguito della quale veniva aggredito un vasto complesso industriale, sito nel comune di Valdina e ricadente su un pagina1 di 7 terreno della superficie di mq. 35.000 circa;
- che, in data 29/04/1985, con atto per Notaio Per_2
di Milazzo, la società di fatto veniva regolarizzata tramite la costituzione
[...] Controparte_3 della società “ ” (oggi ; Controparte_4 Parte_1
- che, nell'ambito del processo esecutivo suindicato, il Tribunale, con ordinanza del 9 aprile 2011, dichiarava invalida la trascrizione del pignoramento e improcedibile la relativa procedura esecutiva.
La società attrice chiedeva, quindi, che venissero accertati i danni causati dall'ingiusta esecuzione e trascrizione del pignoramento e che venisse condannato al risarcimento dei danni Persona_1 subiti per un importo forfettariamente quantificato in € 15.000,00. Il tutto con vittoria di spese, compensi e onorari.
Si costituiva il quale contestava il dedotto avversario, rilevando come la Persona_1 procedura esecutiva nascesse da un credito accertato giudizialmente e aggiungeva che era stata la stessa parte attrice a indurlo in errore poiché, da un lato, la regolarizzazione non aveva portato la nascita di una nuova persona giuridica, tanto che era stata mantenuta la partita IVA, dall'altra, aggiungeva che l'esecuzione derivava da un decreto ingiuntivo avviato nel 1977, nei confronti del quale la società aveva proposto opposizione e che nel corso del giudizio aveva mantenuto la medesima denominazione (ossia la “ ), anche nella fase di appello nonostante fosse Controparte_3 nel frattempo intervenuta la modifica della ragione sociale;
specificava, infine, che dei presunti danni,
l'attrice non forniva alcuna prova. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in data 16/09/2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per cancellazione dell'Avv. dall'albo degli avvocati. Controparte_2
La causa veniva, quindi, riassunta da parte attrice nei confronti degli eredi di Per_1
nelle more deceduto. I sigg.ri , e (eredi
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_3 di ) non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica. Persona_1
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali non si sono costituiti nel giudizio riassunto, nonostante la regolarità della notifica.
Va poi rigettata l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione, avanzata dalla società attrice nella memoria ex art. 183 n. 2.
L'atto in questione, depositato all'udienza del 14/02/2013, contiene mere difese in relazione alla domanda attorea e, pertanto, non può ritenersi maturata in relazione alle difese medesime, alcuna delle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
pagina2 di 7 Nel merito, la domanda proposta da parte attrice, in base alle sue allegazioni, può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., mentre – per consolidata giurisprudenza - non risulterebbe applicabile l'art. 2043 c.c., per come di seguito si dirà.
In linea generale occorre ricordare che, in entrambi i casi, si impone a colui che agisce in giudizio di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero del fatto, del danno, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo.
Le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso dell'art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza – tra l'altro – nell'imprudente esercizio dell'azione esecutiva.
Non essendo, peraltro, possibile alcun concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043
c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all'imprudente esercizio dell'azione esecutiva è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr. in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, secondo cui: «l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: «l'art.
96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»; nel medesimo senso, ex multis: Sez.
U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021,– 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 -
01).
Sebbene, in linea di principio, l'azione risarcitoria di cui all'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso processuale, occorre tuttavia dimostrare che tale scelta sia dipesa non già da mera inerzia, ma pagina3 di 7 da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso concreto. La domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. deve quindi essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto. Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando il “danneggiato”, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Sez. 3,
Sentenza n. 1238 del 18/04/1972).
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese.
Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia, non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio.
Nel presente giudizio non vengono prodotti gli atti completi del procedimento di esecuzione richiamato dall'attore, non si conoscono le domande formulate nel procedimento di esecuzione medesimo, né viene chiarito se sia stata proposta opposizione. Si evince soltanto che il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 09/04/2011, ha dichiarato invalida la trascrizione del pignoramento del 5marzo 1990 e la improcedibilità della procedura esecutiva n.100.1990 RG. Esec premettendo, tuttavia, che sul piano sostanziale non vi è differenza fiscalmente tra la ditta esecutata e la “
[...]
CP_ e ciò si ricava dalla manifesta coincidenza tra la partita IVA della Parte_1 con sede in NE IN , via Senia 40 e la partita IVA della società in nome Controparte_3 collettivo “ . Controparte_4
pagina4 di 7 Tale profilo, ossia la proponibilità o meno della domanda nel giudizio di esecuzione, in ogni caso, non appare oggetto di contestazione e pertanto la domanda va esaminata, con una preventiva precisazione.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ.
Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie nell'atto introduttivo viene dedotto che il convenuto aveva azionato una procedura esecutiva ingiusta, con relativa trascrizione del vincolo.
Viene genericamente allegato, nella narrativa del medesimo atto, che a causa della procedura esecutiva, la società attrice è stata costretta a “rinunciare forzatamente, per un lungo lasso di tempo, ai possibili ricavi derivabili dallo sfruttamento economico del bene in oggetto di ingiusto pegno ritrovandosi al contempo necessariamente costretta a fare ricorso alle anticipazioni bancarie, anche per essersi ritrovata nell'impossibilità di far fronte con regolarità agli impegni economici della propria ditta, scontrandosi, per di più, con le comprensibili difficoltà ad accedere al credito del sistema bancario, il quale risultava inevitabilmente allertato dal pignoramento ingiustamente effettuato”.
La società attrice conclude, quindi, chiedendo la condanna del convenuto al “risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice a causa della proposizione di quell'ingiusta procedura di esecuzione immobiliare e relativa trascrizione di pignoramento che la stessa ha dovuto subire, per un importo forfettariamente quantificato in € 15.000,00”.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni (anche qualora gli stessi venissero descritti in corso di causa) (Cass. civ. n. 13328 del 30 giugno 2015).
pagina5 di 7 Tale principio vale anche per i primi due commi dell'art. 96 c.p.c., mentre solo ove si applichi il terzo comma – e non è questo il caso – il danno può essere considerato in re ipsa e liquidato equitativamente (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9912/2018).
A ciò si aggiunga che il bene immobile oggetto di pignoramento, affidato ad un custode, avrà certamente continuato a produrre i suoi frutti, il cui residuo è di pertinenza del debitore esecutato.
Sul punto, occorre considerare che il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore, indipendentemente dalla percezione dei relativi canoni. Infatti, gli effetti del pignoramento immobiliare si estendono fino ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, in quanto sia l'immobile che i suoi frutti appartengono al debitore esecutato fino al momento dell'espropriazione immobiliare, a seguito della quale sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate.
Non risulta, inoltre, provata la circostanza secondo cui la società attorea sarebbe stata costretta a ricorrere ad anticipazioni bancarie e di avere effettivamente riscontrato maggiori difficoltà ad accedere al credito del sistema bancario.
In applicazione dei principi sopra riportati, attesa l'assenza di prova del danno asseritamente subito, la domanda come formulata non può trovare accoglimento.
Per completezza si rileva che dalla sola ordinanza prodotta del 09.04.2011 si evince che la dichiarazione di improcedibilità è dipesa da un vizio formale inerente la corretta denominazione della
Società (peraltro coincidente con la denominazione indicata dall'odierna parte attrice negli atti del giudizio che ha accertato il debito in capo all'esecutata) senza inficiare le questioni di merito inerenti la sussistenza e l'ammontare del credito, con la conseguenza che non si rinvengono, comunque, sufficienti elementi per ritenere incauta l'azione esecutiva intrapresa.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla va disposto sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Nulla sulle spese.
Messina, 30/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina prima sezione civile in persona del giudice, dott.ssa Carolina La Torre, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6329/2012 R.G. introitata per la decisione all'udienza del 22.09.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 in misura ridotta, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 sig. (P. IVA ), elettivamente domiciliata in Patti (ME), Corso Parte_2 P.IVA_1
CO AT n. 32 presso lo studio dell'Avv. BALLETTA FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Attrice –
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c.f.: , CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) e Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] (c.f.: ), n.q. di eredi Parte_3 C.F._3 di (c.f. ); Persona_1 C.F._4
- Convenuti contumaci –
Oggetto: risarcimento danni da incauto pignoramento
Conclusioni: parte attrice ha concluso come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 29-31/10/2021 la , Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio per Persona_1 sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di una ingiusta esecuzione e trascrizione di pignoramento immobiliare avviata dal suddetto convenuto.
Esponeva l'attore: - che l' aveva avviato, in data 8-15/2/1990 la procedura CP_2 immobiliare portante RGE n. 100/1990 nei confronti della Ditta “Ruggeri F.lli s.d.f.” a seguito della quale veniva aggredito un vasto complesso industriale, sito nel comune di Valdina e ricadente su un pagina1 di 7 terreno della superficie di mq. 35.000 circa;
- che, in data 29/04/1985, con atto per Notaio Per_2
di Milazzo, la società di fatto veniva regolarizzata tramite la costituzione
[...] Controparte_3 della società “ ” (oggi ; Controparte_4 Parte_1
- che, nell'ambito del processo esecutivo suindicato, il Tribunale, con ordinanza del 9 aprile 2011, dichiarava invalida la trascrizione del pignoramento e improcedibile la relativa procedura esecutiva.
La società attrice chiedeva, quindi, che venissero accertati i danni causati dall'ingiusta esecuzione e trascrizione del pignoramento e che venisse condannato al risarcimento dei danni Persona_1 subiti per un importo forfettariamente quantificato in € 15.000,00. Il tutto con vittoria di spese, compensi e onorari.
Si costituiva il quale contestava il dedotto avversario, rilevando come la Persona_1 procedura esecutiva nascesse da un credito accertato giudizialmente e aggiungeva che era stata la stessa parte attrice a indurlo in errore poiché, da un lato, la regolarizzazione non aveva portato la nascita di una nuova persona giuridica, tanto che era stata mantenuta la partita IVA, dall'altra, aggiungeva che l'esecuzione derivava da un decreto ingiuntivo avviato nel 1977, nei confronti del quale la società aveva proposto opposizione e che nel corso del giudizio aveva mantenuto la medesima denominazione (ossia la “ ), anche nella fase di appello nonostante fosse Controparte_3 nel frattempo intervenuta la modifica della ragione sociale;
specificava, infine, che dei presunti danni,
l'attrice non forniva alcuna prova. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di parte attrice, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in data 16/09/2024 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per cancellazione dell'Avv. dall'albo degli avvocati. Controparte_2
La causa veniva, quindi, riassunta da parte attrice nei confronti degli eredi di Per_1
nelle more deceduto. I sigg.ri , e (eredi
[...] CP_1 Controparte_2 Parte_3 di ) non si costituivano, nonostante la regolarità della notifica. Persona_1
°°°°°°°°°°°
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei convenuti, i quali non si sono costituiti nel giudizio riassunto, nonostante la regolarità della notifica.
Va poi rigettata l'eccezione di tardività della comparsa di costituzione, avanzata dalla società attrice nella memoria ex art. 183 n. 2.
L'atto in questione, depositato all'udienza del 14/02/2013, contiene mere difese in relazione alla domanda attorea e, pertanto, non può ritenersi maturata in relazione alle difese medesime, alcuna delle decadenze previste dall'art. 167 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
pagina2 di 7 Nel merito, la domanda proposta da parte attrice, in base alle sue allegazioni, può essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 96 c.p.c., mentre – per consolidata giurisprudenza - non risulterebbe applicabile l'art. 2043 c.c., per come di seguito si dirà.
In linea generale occorre ricordare che, in entrambi i casi, si impone a colui che agisce in giudizio di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ovvero del fatto, del danno, del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo.
Le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso dell'art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza – tra l'altro – nell'imprudente esercizio dell'azione esecutiva.
Non essendo, peraltro, possibile alcun concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043
c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all'imprudente esercizio dell'azione esecutiva è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr. in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, secondo cui: «l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito»; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: «l'art.
96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»; nel medesimo senso, ex multis: Sez.
U, Sentenza n. 25478 del 21/09/2021,– 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023, Rv. 667833 -
01).
Sebbene, in linea di principio, l'azione risarcitoria di cui all'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso processuale, occorre tuttavia dimostrare che tale scelta sia dipesa non già da mera inerzia, ma pagina3 di 7 da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso concreto. La domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c. deve quindi essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro.
A questa regola può derogarsi solo in due casi: per impossibilità di fatto o per impossibilità di diritto. Ricorrerà l'impossibilità di fatto quando il “danneggiato”, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale in suo danno, non aveva patito alcun danno, né poteva ragionevolmente prevedere di patirne (così già Sez. 3, Sentenza n. 499 del 14/03/1962, Sez. 3,
Sentenza n. 1238 del 18/04/1972).
Ricorrerà invece l'impossibilità di diritto quando lo strumento processuale temerariamente sfruttato non prevede forme, tempi o spazi per la proposizione della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c.. Tale ultima eventualità può avverarsi, ad esempio, proprio nel caso di esecuzioni incautamente intraprese.
Il giudice dell'esecuzione, infatti, non può istituzionalmente accertare fatti controversi estranei al titolo esecutivo, né pronunciare sentenze di condanna. Non a caso, l'art. 96, comma secondo, c.p.c., attribuisce il potere di liquidare il danno da incauta esecuzione "al giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iniziata o compiuta l'esecuzione forzata": e questi non potrà che essere - di norma - il giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.. Tuttavia, non sempre la persona danneggiata da una esecuzione incautamente intrapresa potrà proporre opposizione all'esecuzione per far valere l'illegittimità di questa: non potrà farlo, ad esempio, nel caso in cui il giudice dell'esecuzione, rilevata l'avvenuta caducazione del titolo esecutivo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, chiuda il processo esecutivo motu proprio.
Nel presente giudizio non vengono prodotti gli atti completi del procedimento di esecuzione richiamato dall'attore, non si conoscono le domande formulate nel procedimento di esecuzione medesimo, né viene chiarito se sia stata proposta opposizione. Si evince soltanto che il Giudice dell'esecuzione, con decreto del 09/04/2011, ha dichiarato invalida la trascrizione del pignoramento del 5marzo 1990 e la improcedibilità della procedura esecutiva n.100.1990 RG. Esec premettendo, tuttavia, che sul piano sostanziale non vi è differenza fiscalmente tra la ditta esecutata e la “
[...]
CP_ e ciò si ricava dalla manifesta coincidenza tra la partita IVA della Parte_1 con sede in NE IN , via Senia 40 e la partita IVA della società in nome Controparte_3 collettivo “ . Controparte_4
pagina4 di 7 Tale profilo, ossia la proponibilità o meno della domanda nel giudizio di esecuzione, in ogni caso, non appare oggetto di contestazione e pertanto la domanda va esaminata, con una preventiva precisazione.
Secondo la costante giurisprudenza (ex multis cfr. Tribunale Milano, Sezione 5 civile Sentenza
18 maggio 2015, n. 6183, Cass. Civ. Sez. Unite, Ordinanza 18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ.
Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie nell'atto introduttivo viene dedotto che il convenuto aveva azionato una procedura esecutiva ingiusta, con relativa trascrizione del vincolo.
Viene genericamente allegato, nella narrativa del medesimo atto, che a causa della procedura esecutiva, la società attrice è stata costretta a “rinunciare forzatamente, per un lungo lasso di tempo, ai possibili ricavi derivabili dallo sfruttamento economico del bene in oggetto di ingiusto pegno ritrovandosi al contempo necessariamente costretta a fare ricorso alle anticipazioni bancarie, anche per essersi ritrovata nell'impossibilità di far fronte con regolarità agli impegni economici della propria ditta, scontrandosi, per di più, con le comprensibili difficoltà ad accedere al credito del sistema bancario, il quale risultava inevitabilmente allertato dal pignoramento ingiustamente effettuato”.
La società attrice conclude, quindi, chiedendo la condanna del convenuto al “risarcimento di tutti i danni patiti dalla società attrice a causa della proposizione di quell'ingiusta procedura di esecuzione immobiliare e relativa trascrizione di pignoramento che la stessa ha dovuto subire, per un importo forfettariamente quantificato in € 15.000,00”.
Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, chi agisce per ottenere il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei “danni subiti e subendi”. Domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni (anche qualora gli stessi venissero descritti in corso di causa) (Cass. civ. n. 13328 del 30 giugno 2015).
pagina5 di 7 Tale principio vale anche per i primi due commi dell'art. 96 c.p.c., mentre solo ove si applichi il terzo comma – e non è questo il caso – il danno può essere considerato in re ipsa e liquidato equitativamente (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9912/2018).
A ciò si aggiunga che il bene immobile oggetto di pignoramento, affidato ad un custode, avrà certamente continuato a produrre i suoi frutti, il cui residuo è di pertinenza del debitore esecutato.
Sul punto, occorre considerare che il reddito fondiario derivante dalla locazione di un immobile sottoposto a pignoramento concorre alla formazione del reddito complessivo del debitore, indipendentemente dalla percezione dei relativi canoni. Infatti, gli effetti del pignoramento immobiliare si estendono fino ai canoni di locazione maturati successivamente al perfezionamento del vincolo, in quanto sia l'immobile che i suoi frutti appartengono al debitore esecutato fino al momento dell'espropriazione immobiliare, a seguito della quale sarà restituito l'eventuale residuo del ricavato della vendita e delle rendite maturate.
Non risulta, inoltre, provata la circostanza secondo cui la società attorea sarebbe stata costretta a ricorrere ad anticipazioni bancarie e di avere effettivamente riscontrato maggiori difficoltà ad accedere al credito del sistema bancario.
In applicazione dei principi sopra riportati, attesa l'assenza di prova del danno asseritamente subito, la domanda come formulata non può trovare accoglimento.
Per completezza si rileva che dalla sola ordinanza prodotta del 09.04.2011 si evince che la dichiarazione di improcedibilità è dipesa da un vizio formale inerente la corretta denominazione della
Società (peraltro coincidente con la denominazione indicata dall'odierna parte attrice negli atti del giudizio che ha accertato il debito in capo all'esecutata) senza inficiare le questioni di merito inerenti la sussistenza e l'ammontare del credito, con la conseguenza che non si rinvengono, comunque, sufficienti elementi per ritenere incauta l'azione esecutiva intrapresa.
Rimane assorbita ogni altra questione.
Stante la contumacia dei convenuti, nulla va disposto sulle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree.
Nulla sulle spese.
Messina, 30/11/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 7 Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione
Civile del Tribunale di Messina.
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