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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
r.g. 58/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 58/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. MATRONE ANIELLO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di dichiarare CP_ illegittima la trattenuta di € 525,76 operata dall sulla propria pensione e
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di condannare l'istituto al pagamento del relativo importo. Deduceva di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-720107575498 e che, con CP_ nota del 10.08.2024 l , da un lato aveva comunicato l'esistenza di un credito in favore della ricorrente di € 531,76 e, dall'altro, l'esistenza di un debito, sulla posizione n. 00016394796, di € 525,76, procedendo all'erogazione di soli € 6,00. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto nonché l'impignorabilità del trattamento pensionistico minimo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.05.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e va, di conseguenza, accolto.
In primo luogo, va osservato che la procedura di recupero è stata CP_ instaurata dall sulla scorta di una debenza non contestata dalla ricorrente neppure con le note di trattazione dell'udienza cartolare. Non si discute, quindi, sulla debenza dell'indebito, ma unicamente sulla legittimità CP_ della trattenuta operata dall sulla prestazione assistenziale in godimento della ricorrente.
Ciò detto, la norma invocata dalla parte ricorrente (art. 545 c.p.c.) sancisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di €
1.000”. Trattasi, tuttavia, di una disposizione che non appare riguardare il caso di specie, ove non è un terzo creditore ad aggredire il trattamento pensionistico in godimento del proprio debitore, ma l'istituto previdenziale stesso, in virtù della presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Diversamente, le procedure di compensazione di crediti/debiti nei confronti dello stesso istituto rientrano nella disposizione di cui all'art. 69 della l. 153/69 (“Le pensioni…possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l
[...]
derivanti da indebite prestazioni Controparte_2 percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero CP_2 da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per
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interessi e sanzioni amministrative”). Anche in questo caso, come per i pignoramenti dei terzi creditori, la disciplina prevede comunque una soglia di salvaguardia, costituita dalla pensione integrata al minimo (cfr. il comma
II, in base al quale “per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”).
In pratica, la norma conferisce all'istituto la possibilità di recuperare gli indebiti attraverso la trattenuta sulla prestazione previdenziale in godimento, con il doppio limite del quinto del suo ammontare e dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (diverso, istituzionalmente, dalla pensione sociale) da salvaguardare. Tale assunto trova adeguato conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo CP_ cui l' , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art
2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione
(cfr. Cass. n. 9001/03).
Nel caso di specie, trattandosi proprio di arretrato del mese di agosto CP_ 2024 di indennità di accompagnamento, pari a € 531,76, l non poteva procedere alla compensazione del suo credito di € 525,76, atteso che il trattamento minimo pensionistico, per tale annualità, era pari a € 598,61.
Va disposta, pertanto, la restituzione di quanto illegittimamente CP_ trattenuto, con la relativa condanna dell al pagamento di € 525,76 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta CP_ operata dall sulla pensione cat. INVCIV n. 044-720107575498 e
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condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 525,76 oltre agli accessori di legge;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 252,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 58/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. MATRONE ANIELLO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ; C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.1.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro del Tribunale adito di dichiarare CP_ illegittima la trattenuta di € 525,76 operata dall sulla propria pensione e
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di condannare l'istituto al pagamento del relativo importo. Deduceva di essere titolare di pensione cat. INVCIV n. 044-720107575498 e che, con CP_ nota del 10.08.2024 l , da un lato aveva comunicato l'esistenza di un credito in favore della ricorrente di € 531,76 e, dall'altro, l'esistenza di un debito, sulla posizione n. 00016394796, di € 525,76, procedendo all'erogazione di soli € 6,00. Eccepiva, in particolare, il difetto di motivazione dell'atto nonché l'impignorabilità del trattamento pensionistico minimo.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05.05.2025, concludendo come in atti.
Il ricorso è fondato e va, di conseguenza, accolto.
In primo luogo, va osservato che la procedura di recupero è stata CP_ instaurata dall sulla scorta di una debenza non contestata dalla ricorrente neppure con le note di trattazione dell'udienza cartolare. Non si discute, quindi, sulla debenza dell'indebito, ma unicamente sulla legittimità CP_ della trattenuta operata dall sulla prestazione assistenziale in godimento della ricorrente.
Ciò detto, la norma invocata dalla parte ricorrente (art. 545 c.p.c.) sancisce che “le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell'assegno sociale, con un minimo di €
1.000”. Trattasi, tuttavia, di una disposizione che non appare riguardare il caso di specie, ove non è un terzo creditore ad aggredire il trattamento pensionistico in godimento del proprio debitore, ma l'istituto previdenziale stesso, in virtù della presenza di un indebito oggettivo ex art. 2033 c.c..
Diversamente, le procedure di compensazione di crediti/debiti nei confronti dello stesso istituto rientrano nella disposizione di cui all'art. 69 della l. 153/69 (“Le pensioni…possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l
[...]
derivanti da indebite prestazioni Controparte_2 percepite a carico di forme di previdenza gestite dall' stesso, ovvero CP_2 da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per
Pagina 2 di 4 r.g. 58/2025
interessi e sanzioni amministrative”). Anche in questo caso, come per i pignoramenti dei terzi creditori, la disciplina prevede comunque una soglia di salvaguardia, costituita dalla pensione integrata al minimo (cfr. il comma
II, in base al quale “per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo”).
In pratica, la norma conferisce all'istituto la possibilità di recuperare gli indebiti attraverso la trattenuta sulla prestazione previdenziale in godimento, con il doppio limite del quinto del suo ammontare e dell'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione (diverso, istituzionalmente, dalla pensione sociale) da salvaguardare. Tale assunto trova adeguato conforto anche nella giurisprudenza di legittimità, secondo CP_ cui l' , salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione di cui all'art
2033 c.c., può recuperare gli indebiti e le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo di pensione e tale principio opera anche con riguardo agli arretrati di pensione
(cfr. Cass. n. 9001/03).
Nel caso di specie, trattandosi proprio di arretrato del mese di agosto CP_ 2024 di indennità di accompagnamento, pari a € 531,76, l non poteva procedere alla compensazione del suo credito di € 525,76, atteso che il trattamento minimo pensionistico, per tale annualità, era pari a € 598,61.
Va disposta, pertanto, la restituzione di quanto illegittimamente CP_ trattenuto, con la relativa condanna dell al pagamento di € 525,76 oltre accessori di legge.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della trattenuta CP_ operata dall sulla pensione cat. INVCIV n. 044-720107575498 e
Pagina 3 di 4 r.g. 58/2025
condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 525,76 oltre agli accessori di legge;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 252,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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