Ordinanza collegiale 27 giugno 2025
Sentenza breve 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 26/09/2025, n. 16669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16669 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04042/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4042 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Formica, Pietro Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Ricorso per l'annullamento del provvedimento reso in data 14.01.2025, notificato nella medesima giornata, con il quale il Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, Centro di Sezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, giudicava il ricorrente “INIDONEO agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: V1-esiti di frattura con presenza mds femore gamba destra.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 12\6\2025 :
Ricorso per l'annullamento del decreto n. M_D AB05933 REG2025 0191077 del 15 aprile 2025, emesso dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il personale militare, non notificato al ricorrente, con il quale “…Art. 1.È approvata, ai sensi dell’articolo 11 del bando di reclutamento citato nelle premesse, la seguente graduatoria di merito, relativa al 1° blocco 2025, dei VFI dell’Esercito per incarico di impiego che sarà assegnato dalla Forza Armata, redatta dalla commissione valutatrice secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 11 dello stesso bando…”;-nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente a quelli impugnati con i presenti motivi aggiunti ed in ogni caso connesso a quelli impugnati con ricorso iscritto sub n. 4042/25 R.G., in questa sede integralmente richiamati e trascritti; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con l’adozione di ogni conseguente statuizione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate e sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- il ricorrente ha gravato il provvedimento che ha disposto la sua esclusione dal concorso pubblico per il reclutamento nell’Esercito di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale – anno 2025 1 blocco- dolendosi del giudizio di inidoneità a seguito di affezione rilevata inerente l’apparato “LI” “V1-esiti di frattura con presenza mds femore gamba destra”.
- il ricorrente ha allegato invece l’insussistenza della predetta causa di inidoneità;
- di seguito parte istante ha impugnato con motivi aggiunti anche la graduatoria nel frattempo pubblicata nel corso del giudizio;
- si è costituita, resistendo, l’Amministrazione intimata;
- è stata disposta verificazione ai sensi degli art. 19 e 66 CPA, affidata all’Ispettorato di Sanita della Marina Militare – MARISPESAN, per accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza della contestata affezione onde acclarare l’idoneità o meno del ricorrente, sotto tale profilo, all’ammissione al concorso;
- l’Ausiliario con relazione depositata il 27 luglio 2025, dando atto di indagini ed accertamenti approfonditi condotti, ha confermato la sussistenza dell’affezione rilevata in sede concorsuale consistente in “ esiti stabilizzati di frattura pluriframmentaria composta iii mediofemore destro, con callo osseo esuberante, trattata con chiodo endomidollare g. e k., in situ, con attuale buon recupero funzionale ”, concludendo che “ ai sensi dell’elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all’art. 582 del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90, del decreto ministeriale 4 giugno 2014 e dell’elenco generale allegato al citato decreto, pur considerando la frattura pluriframmentaria con esiti stabilizzati ed in buon recupero funzionale, la attuale presenza del mezzo di sintesi in situ, depone per l’attribuzione del coefficiente 4 (quattro) nell’apparato locomotore inferiore (LI) ” con conseguente “ giudizio di non idoneità al reclutamento ”;
-- l’Ausiliario non ha fatto richiesta di rimborso spese;
-- alla camera di consiglio del 24 settembre 2025, previo avviso alle parti di riserva di sentenza in forma semplificata, la causa è stata introitata per la decisione;
ritiene il Collegio che:
--anzitutto, in mancanza di istanze e condizioni ostative (stanti: completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione), di poter definire effettivamente il giudizio ex art. 60 CPA;
--i gravami vadano respinti;
--sul merito delle doglianze prospettate con il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti va rilevato che le impugnate determinazioni dell’organo medico concorsuale hanno trovato conferma di validità anche dopo la sottoposizione a più profondo sindacato di attendibilità tecnica attraverso l’Organo di verificazione le cui valutazioni e conclusioni, sopra richiamate, risultano complete e logicamente condivisibili nonchè non bisognose di supplementi di indagine;
--quanto ai motivi aggiunti avverso la graduatoria per invalidità derivata dalla pretesa illegittimità dell’esclusione essi vanno conseguentemente respinti.
--debba conseguire a tutto quanto detto il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti con ogni loro domanda e istanza;
--per ragioni di economia processuale possa evitarsi l’integrazione del contraddittorio ai controinteressati la cui evocazione non darebbe loro concreta tutela aggiuntiva stante la decisione di reiezione del gravame (v.si: Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2021, n. 7172; Ad. plen., 27 aprile 2015, n. 5; Cons. Stato, sez. IV, 1 giugno 2016, n. 2316);
--le spese processuali tra le parti costituite vadano liquidate come in dispositivo seguendo la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti li respinge, confermando i provvedimenti impugnati;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimata Amministrazione che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, CNPA e IVA sul coacervo, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.