Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati
Dott. Piergiorgio Morosini Presidente
Dott.ssa Monica Montante Giudice
Dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3075/2024 Ruolo Ganerale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Palermo, Via Littore Ragusa, n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Sirchia, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in Palermo, Via Littore Ragusa, n. 30, presso lo studio dell'avv. Tiziana Caterina
Musacchia, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso con l'integrazione di cui al verbale di udienza del 04/03/2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 27/06/2024
All'udienza del 04/03/2025, dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
n. 458 – Palermo;
3) il IG. corrisponderà, alla IG.ra , per il mantenimento dei tre figli CP Parte_1 ER
, e la somma complessiva di € 100,00 per ciascun figlio per un ER1 Persona_2 totale di € 300,00, mensile da rivalutarsi secondo l'indice Istat. Tale somma complessiva, di €
300,00 mensile, dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del
50% delle spese mediche, scolastiche, sportive, ludiche relative ai figli. Resta inteso che le scelte inerenti le suddette spese straordinarie, saranno rimesse alla decisione di entrambi i genitori. Le parti convengono che l'assegno unico universale, come per legge, rimanga a totale beneficio della IG.ra ; Parte_1
4) il IG. incontrerà i figli mediante accordi di volta in volta presi con la IG.ra CP [...]
, compatibilmente con gli impegni scolastici, sociali e sportivi dei figli. Parte_1
i) il padre potrà tenere con sé i figli per una fine settimana dalle 19:30 alle 23:00 con eventuale pernottamento, ed un pomeriggio tra mercoledì o giovedì, dalle ore 17:00 alle ore
20:00. Il padre preleverà i figli presso la loro residenza e li riporterà all'orario stabilito presso la suddetta abitazione.
ii) per le vacanze di Pasqua, i figli staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni;
i genitori terranno con sè ad anni alterni i figli, la domenica di Pasqua ovvero il lunedì dell'Angelo.
iii) per le vacanze di Natale i figli staranno con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, pertanto il IG. terrà con sé i figli il giorno 24 dicembre ovvero il 25 dicembre ed una CP_2 settimana dal 26 dicembre al 31 dicembre ovvero dall'1 gennaio al 6 gennaio;
iv) per le vacanze estive, il IG. potrà tenere con sé i figli per una settimana nel mese CP di luglio e una settimana ad agosto. La decisione relativa alla decorrenza dei relativi giorni, dovrà essere assunta concordemente dai coniugi entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
5) Le spese straordinarie dei minori saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del
50% come da Protocollo del Tribunale di Palermo che qui di seguito si riporta:
Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché quelli erogati da specialisti privati ma anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
g) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
h) analisi cliniche;
- spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche con e senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
g) corsi di specializzazione;
h) corsi di recupero e lezioni private;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della prole
(ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura); c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
d) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.); e) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
f) spese per il conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
Spese extra-assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori:
- spese mediche: a) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture non pubbliche;
c) cure termali e fisioterapiche;
- spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica);
- spese extra-scolastiche relative a: a) viaggi e vacanze;
b) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio-assenso su spese extra-assegno sanitarie
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Modalità di rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
6) I coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità, nonché di quello dei figli minori”.
Inoltre, le parti, ad integrazione delle conzioni su indicate, hanno precisato a verbale quanto di seguito riportato:
“Le parti dichiarano congiuntamente che l'assegno unico che percepiscono ammonta a circa €
400,00”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 27/06/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 11/09/1998 - atto di matrimonio trasritto nel registro dello stato covole del Comune di Palermo, al n. 118 - parte II, Serie A - Anno 1998).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del 11/03/2025.
Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini