Decreto cautelare 5 dicembre 2025
Sentenza breve 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 30/01/2026, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00673/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06823/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6823 del 2025, proposto da
Casillo Allestimenti V.I. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B8CAD92845, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Seccia e Antonio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale di Committenza dei Comuni di Torre del Greco e Trecase, Ischia Servizi S.p.A., non costituiti in giudizio;
nei confronti
R.B. Ecologia S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per l'annullamento
1. della nota prot. 5280 del 1/12/2025 (doc. 1), con la quale la Ischia Servizi S.p.a determinava l'aggiudicazione della Gara di Appalto per le “forniture utili alla realizzazione del progetto di miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Ischia” - CIG B8CAD92845 - in favore della R.B. Ecologia S.r.l.;
2. della nota prot. 5277/2025 del 1/12/2005;
3. del verbale di Gara n. 2 del 20/11/2025 con il quale si è proceduto all'assegnazione del punteggio tecnico ed economico, e conseguenziale proposta di aggiudicazione;
4. di ogni altro atto, operazione o valutazione adottati o posti in essere dall'Amministrazione in dipendenza ed in relazione delle valutazioni, verifiche e determinazioni sottese all'aggiudicazione ritenuta illegittima;
5. di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi della ricorrente;
nonché per la declaratoria
6. della inefficacia del contratto di appalto, ove medio tempore stipulato per l'appalto de quo;
7. in subordine, ove l'interesse primario all'aggiudicazione ed all'esecuzione dell'appalto controverso non dovesse trovare soddisfazione per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell'odierna ricorrente, con richiesta di condanna della S.A. intimata al risarcimento per equivalente del pregiudizio correlato alla mancata possibilità di concorrere all'aggiudicazione della gara de qua e, quindi, all'esecuzione dell'appalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
In prossimità della odierna udienza di camerale la ricorrente società rappresentava che “ con il ricorso RG. 6823/2025, la Casillo Allestimento V.I. Srl ha impugnato gli atti in epigrafe; con tale ricorso ha contestato l’assegnazione dei punteggi tecnici che inficiano l’aggiudicazione in questa sede contestata; in ragione di tale ricorso, la S.A., in data 15/12/2025, giusta nota prot. 5483/2025, ha annullato in autotutela sia la Determina n. 5277/2025 che la n.5280/2025, avendo confermando le illegittimità spiegate dalla ricorrente ”, instando per la cancellazione della causa dal ruolo, “ essendo stati annullati in autotutela i provvedimenti impugnati ”.
Orbene, la rimozione degli atti gravati determinano il soddisfacimento, per fatto dell’Amministrazione, dell’interesse azionato con la domanda giudiziale, imponendosi la declaratoria di cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia, I, 25 luglio 2018, n. 1817).
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia, in forma semplificata a’ sensi dell’art. 60 c.p.a., di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a. (TAR Lombardia, I, 7 giugno 2018, n. 1436; CdS, VI, 27 marzo 2018, n. 1923; CdS, IV, 24 luglio 2017, n. 3638) imponendosi, indi, la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Le peculiarità della controversia impongono, nondimeno, la compensazione inter partes delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT LL, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | NT LL |
IL SEGRETARIO