Sentenza 10 febbraio 2006
Massime • 1
L'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. è da annoverare fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato non in base ad una (vietata) interpretazione estensiva "in malam partem" dell'art. 160 cod. pen., nella parte in cui esso fornisce la tassativa elencazione dei suddetti atti, ma per il fatto che il citato art. 415 bis contiene, tra l'altro, l'avvertimento per l'indagato che questi ha facoltà di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; avvertimento che assolve alla medesima funzione dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, indicato nell'art. 160 cod. pen. tra gli atti dotati di efficacia interruttiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/02/2006, n. 8615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8615 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 10/02/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 169
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 017777/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA ER, N. IL 10/11/1945;
avverso SENTENZA del 21/01/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASUCCI GIULIANO;
Sentito il Procuratore Generale, in persone del Dr. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nonché di quelle di primo grado perché il reato è estinto per prescrizione intervenuta prima dell'esercizio dell'azione penale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 21 gennaio 2003, la Corte d'Appello di Firenze, Sezione Seconda Penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, appellata da CA DE dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per essere il reato di truffa a lui attribuito (commesso il 26.6.1995) estinto per prescrizione. Confermava nel resto la sentenza impugnata con la quale il CA era stato condannato al risarcimento dei danno in favore della parte civile IG IN liquidati in complessive L. 50.000.000, con rivalutazione secondo gli indici ISTAT ed interessi compensativi del 3% dalla data del fatto e interessi corrispettivi dalla data del passaggio in giudicato. La Corte territoriale riteneva che l'eccezione di prescrizione, per come dedotta dalla difesa, era infondata in quanto doveva riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione all'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.. La prescrizione era tuttavia maturata dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, sicché il reato doveva essere dichiarato estinto per tale motivo, ma le statuizioni civili dovevano essere confermate stante l'idoneità della condotta menzognera serbata al momento della stipula della promessa di vendita dell'immobile sulla taciuta esistenza di vincoli ipotecar.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione dell'art. 157 c.p., comma 1, n. 4, e art. 160 c.p. in quanto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p. non costituisce causa idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 160 c.p., stante la natura tassativa dell'elencazione contenuta in tale norma;
- violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 179 c.p.p. al rilievo che il domicilio effettivo non era quello considerato dal Tribunale;
- illogicità della motivazione per travisamento del fatto e difetto di motivazione per avere escluso il rilievo della condotta negligente del promissorio acquirente in ordine agli eventuali pesi gravanti sull'immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ed invero, ad onta della motivazione adottata dalla sentenza impugnata, non si tratta di proporre un ampliamento in via interpretativa degli atti indicati dall'art. 160 c.p. come idonei ad interrompere la prescrizione, includendovi l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma semplicemente di constatare che in tale atto è ontologicamente contenuto l'invito a presentarsi al Pubblico Ministero, atto al quale espressamente l'art. 160 c.p. attribuisce effetto interruttivo (Cass. Sez. 5^, 16.6-5.8.2005 n. 29505; Cass. Sez. 5^, 17.2-16.3.2005; contra Cass. Sez. 5^, 11.11.2004-29.4.2005 n. 16197). Ed invero "l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di ..... chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio" è formulato nel contesto di un atto complesso che contiene "la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede", in modo del tutto identico all'invito a presentarsi a rendere interrogatorio, con in più l'avviso che le indagini sono concluse e che tutta la documentazione relativa è depositata in segreteria, rendendo in tal modo manifesto che l'organo di accusa non intende chiedere l'archiviazione ma esercitare l'azione penale.
È ben noto il rigore interpretativo in ordine alla natura tassativa della enumerazione degli atti idonei ad interrompere la prescrizione, da ultimo ribadito in tema di negata equiparazione a tal fine tra interrogatorio reso davanti al Pubblico Ministero e quello reso dinanzi alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero (Cass. S.U. 11.7 - 11.9.2001 n. 33543). Ma nel caso non si tratta di proporre un' interpretazione estensiva in malam partem, come tale vietata trattandosi di incidere su istituto (quello della prescrizione) di natura penale sostanziale, ma di constatare che nessun elemento nel caso si presta ad incidere su una presumibile diversa intentio legis. Ed invero non si tratta di interrogarsi sul motivo per il quale il legislatore, nel momento in cui ha introdotto la nuova disciplina dell'art. 415 bis c.p.p., non ha espressamente ampliato il catalogo degli atti idonei a determinare l'interruzione della prescrizione (laddove invece ha espressamente provveduto con D.Lgs. del 28 agosto 2000, n. 274, che detta disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, il cui art. 61 prevede una nuova categoria di atti interrottivi), ma, si ribadisce, di constatare che l'avviso di chiusura delle indagini è un atto complesso che oltre a contenere gli elementi caratterizzanti l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio, rende noto all'indagato che il pubblico ministero ha concluso le indagini e, salvo diversa prospettazione di tesi difensive, intende esercitare l'azione penale.
Ma di più, il raffronto fra le diverse formulazioni dell'art. 416 c.p.p., comma 1, (prima e dopo la modifica introdotta dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 17) convince della natura complessa dell'avviso della conclusione delle indagini che contiene in se gli elementi già propri dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio. La necessità residuale di tale atto, connessa al dato meramente eventuale che l'indagato abbia chiesto di essere interrogato, rende evidente che l'avviso ne rispecchia i connotati (cfr. Cass. Sez. 5^, n. 10395/05 cit.). Infatti l'invito a rendere l'interrogatorio in questo caso non potrà che contenere gli stessi elementi del già notificato avviso, con in più soltanto la fissazione del giorno di comparizione. Nè si comprende per quale ragione l'indagato che, convinto della sua innocenza, chieda di essere interrogato debba subire per ciò solo un trattamento deteriore rispetto a chi ritiene più vantaggioso, per mero opportunismo processuale, di non avvalersi di tale facoltà (cfr., Cass. Sez. 5^, n. 29505/05 cit.). Nè può ragionevolmente sminuirsi il valore dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. attraverso l'attribuzione ad esso di una funzione eminentemente informativa (Cass, Sez. 5^ n. 16191/05), perché, al contrario, gli è connessa l'ostensione di tutta l'attività di indagine (c.d. discovery) e l'enunciazione del fatto per il quale si procede, alle quali l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ex art. 375 c.p.p. nulla di ulteriore può aggiungere.
2. Il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), e art. 179 c.p.p. per il pregiudizio arrecato all'imputato e al suo diritto di difesa per essere stato il domicilio indicato nel decreto di citazione a giudizio diverso da quello effettivo, è manifestamente infondato, posto che, come rilevato dalla Corte distrettuale e non contestato dal ricorrente, l'atto gli fu notificato personalmente, consentendogli piena conoscenza del procedimento e dell'udienza fissata per il dibattimento in ordine alla specifica imputazione, senza alcun pregiudizio per il fondamentale diritto di difesa ed anzi in piena ottemperanza al disposto dell'art. 157 c.p.p. che individua, come modo privilegiato di effettuare la notifica, "la consegna di copia alla persona".
3. Il terzo motivo di ricorso, che denuncia illogicità e difetto della motivazione, è inammissibile per genericità perché, dopo aver lamentato un non meglio specificato travisamento del fatto, si limita ad affermare che gli accadimenti, per come ricostruiti in sentenza, appaiono del tutto infondati "rientrando i fatti nell'ambito della responsabilità civile di tipo contrattuale (in particolar modo pre-contrattuale)". L'art. 581 c.p.p., lett. c), impone che i motivi debbono indicare in maniera specifica anche le ragioni in diritto che sostengono ogni richiesta. Il generico assunto secondo il quale il fatto integra un mero illecito civile, a fronte di motivazione puntuale della sentenza impugnata che ha richiamato regole interpretative di legittimità, non soddisfa l'esigenza imposta dal citato articolo 581 e quindi determina, per questo profilo, l'inammissibilità dell'impugnazione a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c.
4. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2006