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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI LECCE prima sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr.ssa Patrizia Evangelista consigliere rel. ed est.
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1091 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(CF. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2
dall'Avv. Luigi Vitali
-APPELLANTI-
CONTRO
Avv. FE LO ED (CF. ), rappresentato e C.F._3
difeso dall'Avv. Giacomo Carnicelli
-APPELLATO-
Con note di trattazione scritta ritualmente depositate, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e, all'udienza del 2.02.2022, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Il giudice di primo grado ha così ricostruito lo svolgimento del presente processo:
“Con atto di citazione regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.564/12, chiedendone la revoca, e, gradatamente, la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del sig. , Parte_1
ed eccependo inoltre l'avvenuta prescrizione del credito vantato dall'opposto.
Deducevano gli opponenti che l'importo di € 10.600,00 portato dal decreto ingiuntivo emesso in favore del curatore del fallimento di per la liquidazione dei suoi compensi Parte_1
non era dovuto, in quanto:
- il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale fallimentare, era affetto da nullità perché contenente solo un generico riferimento alla consistenza dell'attivo e del passivo e non specificamente motivato;
inoltre, lo stesso non era mai stato loro comunicato;
- il suddetto decreto non costituiva prova scritta idonea per l'emanazione del decreto ingiuntivo;
- non era legittimato passivo, perché, per effetto del concordato fallimentare Parte_1
con cessione dei beni era scattata la sua esdebitazione;
- il credito azionato in via monitoria era comunque prescritto ai sensi dell'art. 2956 c.c.;
- il provvedimento del 5.06.12, con il quale il Tribunale di Brindisi aveva disposto la chiusura del concordato fallimentare, conteneva un'erronea ricostruzione dei fatti, così come era errata una precedente pronuncia dello stesso Tribunale, annullata dalla Corre di Cassazione, con cui era stata dichiarata la risoluzione del concordato fallimentare;
- essendo quindi il mancato adempimento del concordato ascrivibile allo stesso Tribunale, nessuna conseguenza di carattere patrimoniale poteva derivare all'assuntrice dal mancato adempimento del medesimo concordato.
Costituitosi in giudizio, l'opposto instava per il rigetto dell'opposizione, deducendone
l'infondatezza ed allegando che l'avv. Serra, nominato curatore del suddetto fallimento, in sostituzione dell'opponente, gli aveva comunicato che, a seguito della dichiarazione di chiusura del concordato, i singoli creditori rimasti insoddisfatti avrebbero potuto intraprendere le opportune azioni nei confronti di e dell'assuntrice . Parte_1 Parte_2
Sosteneva l'opposto l'infondatezza delle varie eccezioni formulate degli opponenti, e in particolare: riguardo all'eccezione di nullità del decreto di liquidazione, affermava che la stessa
2 avrebbe potuto essere fatta valere solo con ricorso straordinario per Cassazione;
quanto all'eccezione di prescrizione, ne affermava l'infondatezza in quanto i debitori avevano ammesso di non aver estinto il credito e che, in ogni caso, il termine avrebbe dovuto computarsi a partire dal 5.6.2012, data di dichiarazione della chiusura del concordato fallimentare.
Contestava il difetto di legittimazione passiva dello , atteso che alcun provvedimento Parte_1
di esdebitazione era mai stato emesso ex artt. 142 L. Fall.”
Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 15.07.2019, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo n. 564/2012 opposto, ritenendo che:
- il decreto di liquidazione azionato in fase monitoria non fosse stato tempestivamente impugnato dagli opponenti con ricorso straordinario per cassazione e che, pertanto, fosse da ritenersi idonea prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo;
- che l'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. fosse infondata;
- che nessuna procedura di esdebitazione fosse stata attivata e che, dunque, sussistesse la piena legittimazione passiva di e della assuntrice Parte_1
. Parte_2
Pertanto, condannava gli opponenti, in solido, alla rifusione delle spese in favore dell'opposto liquidate in € 3.235,00 per compensi oltre a spese, iva e cap. come per legge.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 9.12.2019, hanno proposto appello i sig.ri e per i motivi che saranno Parte_1 Pt_2
in prosieguo illustrati, istando per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e per l'acquisizione del fascicolo d'ufficio e del fascicolo di parte appellante della causa iscritta a ruolo n. 677/2013 presso il Tribunale di Brindisi.
Con comparsa di risposta depositata il 16.03.2020, si è costituito l'avv. Fedele
LO ED il quale, preliminarmente, chiedeva il rigetto dell'inibitoria per insussistenza dei presupposti del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
nel merito, il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
3 Rigettata l'istanza di inibitoria con ordinanza del 29.09.2020 e fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 2.02.2022, le parti in tale sede hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte ritiene opportuno premettere all'esame dei motivi d'appello una breve ricognizione del thema decidendum ritualmente dedotto in primo grado, onde agevolare la verifica del novum introdotto nella presente fase, di cui si ometterà, conseguentemente, l'esame.
-1° motivo di opposizione in primo grado: il decreto di liquidazione del compenso per il curatore fallimentare ingiungente – mai conosciuto dagli opponenti - sarebbe nullo in quanto non conterrebbe una specifica motivazione riferita ai criteri adottati ai sensi dell'art. 39 della legge fallimentare e, in quanto nullo, non potrebbe integrare la richiesta prova scritta del credito da porre a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
-2° motivo: sarebbe privo di legittimazione passiva dato che, Parte_1
per effetto del concordato fallimentare con cessione dei beni sarebbe scattata l'esdebitazione, sicchè non avrebbe dovuto rispondere (più) di tutte le obbligazioni anche concorsuali;
3° in ogni caso il credito sarebbe prescritto ex art. 2956 c.c.
1.1. Gli opponenti, hanno, poi, ritenuto “se pure in forma incidentale”, di contestare la pronuncia del Tribunale di Brindisi del 5/6/2012, di chiusura del concordato fallimentare, al fine di scongiurare la sua “utilizzazione a qualsiasi effetto” da parte del Giudice dell'opposizione, sostenendo che “nessuna responsabilità patrimoniale può derivare a carico degli opponenti e, in particolare, dell'assuntrice, per il mancato adempimento del concordato di che trattasi”, che sarebbe, invece, “ascrivibile soltanto allo stesso Tribunale di Brindisi che, contrariamente a quanto previsto dalla sentenza di omologazione del concordato stesso, ha ritenuto di porre successivamente condizioni del tutto arbitrarie”.
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2. Ciò premesso, la Corte ritiene opportuno selezionare, fra gli argomenti proposti dagli appellanti, esclusivamente quelli diretti a censurare le statuizioni con cui il giudice di primo grado ha deciso sui motivi d'opposizione formulati in primo grado, con la seguente precisazione: gli argomenti trattati nell'opposizione a decreto ingiuntivo che ha introdotto il presente procedimento di cui si è dato conto sub 1.1. non sono stati proposti come motivo di opposizione.
2.1. Non sfuggendo alla Corte che gli opponenti-appellanti hanno inteso, attraverso la formulazione di tali rilievi - poi ripresi ed ampliati in appello - sostanzialmente eccepire un difetto di legittimazione passiva degli ingiunti (pur se una tale eccezione non risulta espressamente formulata in primo grado con riferimento alla assuntrice ), la stessa (Corte) si asterrà, però, Parte_2
dall'affrontare gli argomenti integranti “contestazione di fondo” (proposti dagli opponenti “in forma incidentale”), dell'ordinanza n. 326 del 5.06.2012 - (con cui il Tribunale di Brindisi, come riportato nella sentenza di 1° grado “aveva dichiarato la chiusura del concordato fallimentare, precisando che non poteva disporsi la liberazione dei beni dell'assuntrice offerti in garanzia , dovendo rimanere iscritta l'ipoteca a garanzia dei singoli creditori rimasti insoddisfatti” (così, a p. 4 della sentenza impugnata) - poiché ritiene trattarsi di argomenti irricevibili, ove dedotti come questioni su cui sollecitare una decisione del giudice dell'opposizione, in quanto diretti a mettere in discussione i contenuti di provvedimenti giurisdizionali (sulla base dell'assunto di parte opponente secondo cui il mancato adempimento del concordato fallimentare sarebbe “…ascrivibile soltanto allo stesso Tribunale di Brindisi che, contrariamente a quanto previsto dalla sentenza di omologazione del concordato stesso, ha ritenuto di porre successivamente condizioni del tutto arbitrarie per il trasferimento delle attività fallimentari all'assuntrice, la quale, ovviamente e legittimamente, non ha inteso accettarle” (pp.
3 e 4 dell'opposizione a decreto ingiuntivo del 27 febbraio 2013) al di fuori dei paradigmi delle regole processuali rinvenibili nell'ordinamento.
5 2.2. Né il difetto di legittimazione passiva degli ingiunti potrebbe derivare dalla asserita mancata comunicazione dell'anzidetta ordinanza del Tribunale di
Brindisi n. 326 del 5.06.2012, come sembrano suggerire gli appellanti, introducendo, peraltro, temi nuovi non affrontati in primo grado.
3.Passando ad esaminare le censure degli appellanti dirette a contrastare la decisione del Tribunale in ordine ai (soli) 3 motivi di opposizione effettivamente proposti in primo grado, si osserva che :
1) le statuizioni con cui il Tribunale di Brindisi, ha affermato che “…il decreto di liquidazione azionato in fase monitoria non risulta essere stato impugnato e non può esserne messa in discussione in questa sede la sua validità…(sicchè) deve ritenersi che esso costituisca idonea prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo”, non possono ritenersi inficiate dal rilievo degli appellanti secondo cui il decreto de quo non sarebbe stato loro comunicato o notificato d'ufficio; il che, a loro dire, avrebbe loro precluso la facoltà di proporre ricorso straordinario per cassazione. L'assunto è fallace, come dimostra la stessa pronuncia richiamata dagli appellanti (Cass.
27123/2018), la quale ha statuito che: “il termine per la proposizione del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti definitivi adottati dal tribunale fallimentare, e dunque anche avverso il decreto che pronuncia sul compenso dovuto al curatore, decorre dalla data della comunicazione o notificazione d'ufficio di essi agli interessati, la quale deve essere eseguita esclusivamente dall'organo competente, ossia dal cancelliere (e dunque non curatore) e, proprio in quanto funzionale alla individuazione del momento di decorrenza di un termine perentorio, non può trovare un equipollente nella conoscenza di fatto, aliunde acquisita, del provvedimento stesso”. Sicchè, gli appellanti-opponenti, comunque venuti a conoscenza del decreto di liquidazione definitivo emesso dal tribunale fallimentare, non possono imputare se non a se stessi l'omessa proposizione del ricorso straordinario in cassazione.
2) la statuizione del primo giudice secondo cui “non ricorre nel caso di specie
l'esdebitazione, atteso che non risulta che la procedura di cui agli artt. 142 e ss. della legge fallimentare sia mai stata attivata” non può ritenersi inficiata dall'argomento degli
6 appellanti secondo cui “per effetto del concordato fallimentare con cessione dei beni scatta
l'esdebitazione automatica per il fallito, il quale non risponde più di tutte le obbligazioni anche concorsuali”. La Corte ritiene di dover confermare la statuizione del giudice di primo grado, escludendo che esista automatismo nella concessione dell'esdebitazione del fallito: (spetta sempre al giudice la valutazione circa la concessione del beneficio ex art. 142 L.F.), essendo la stessa comunque subordinata ad un pagamento almeno significativo dei creditori. Cass.
17386/2015) e, comunque, rilevando, che, in ogni caso, dopo la chiusura del concordato, rimasto ineseguito, qualunque programma negoziale insito nel piano
è venuto meno.
3) le statuizioni con cui il Tribunale ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c. sulla base dell'accertamento di una condotta dei debitori incompatibile con la proposizione di una tale eccezione, in quanto gli ingiunti hanno ammesso che il credito dell'ingiungente non è stato pagato, non possono, certamente, considerarsi inficiate dal richiamo operato dagli appellanti ad una pronuncia ( la n. 15303 /2019) , che enuncia proprio il principio su cui il
Tribunale ha fondato il rigetto dell'eccezione, vale a dire, “…che l'ammissione del fatto che l'obbligazione non è stata estinta, comporta il rigetto dell'eccezione”.
L;'appello va pertanto, totalmente disatteso, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute da controparte nella liquidazione di cui al dispositivo.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater D.M.
115/2002 nei confronti degli appellanti soccombenti.
P.Q.M.
La Corte, rigetta l'appello; condanna e in solido alla Parte_1 Parte_2
rifusione delle spese processuali sostenute nella presente fase da FE LO
7 ED che liquida in complessivi € 6.000,00 oltre rimborso forfettario del 15% ed accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1- quater D.M. 115/2002 nei confronti degli appellanti soccombenti.
Così deciso in Lecce, il 27.02.2025
Il consigliere est. Il presidente dr.ssa Patrizia Evangelista dr. Riccardo Mele
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