Sentenza 23 febbraio 2017
Massime • 1
Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale.
Commentario • 1
- 1. Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599 sulla retrodatazione del termine di decorrenza cautelare nel caso di più ordinanze a carico di un soggetto accusato…Jeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/
La massima “Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”. “Nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2017, n. 12752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12752 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2017 |
Testo completo
12752-1 7 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 506 VINCENZO ROTUNDO -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - MAURIZIO GIANESINI N.85/2017 STEFANO MOGINI MASSIMO RICCIARELLI ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TA NN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2016 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI;
lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO che ha chiesto il vigetto del ricorso. Udit i difensor Avv. G. GRECO di fiducia che ho insistito fer l'accoglimemeno del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Il Difensore di AR TA ha proposto ricorso per Cassazione contro l'ordinanza con la quale il Tribunale di CATANZARO aveva rigettato la richiesta di riesame proposta contro la misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Gip per reati di estorsione aggravata (capo 22/A) e di violazione della disciplina delle armi (capo 7), entrambi aggravati ex art. 7 I. 203/91, dopo la pronuncia di sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato.
2. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge penale sostanziale e vizi di motivazione.
2.1 In particolare, il ricorrente ha censurato l'affermazione contenuta nella motivazione del provvedimento secondo la quale l'accertamento del vincolo di connessione qualificata tra il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e i reati fine oggetto della misura cautelare in questione non era necessario dato che l'istituto della retrodatazione dei termini di custodia cautelare poteva operare solo nella fase delle indagini preliminari e non in quelle successive;
in realtà, ha proseguito il ricorrente, i reati fine di estorsione e di violazione della disciplina delle armi erano sicuramente connessi teleologicamente, in quanto appunto reati fine, con il reato associativo di cui all'art. 416 bis cod. pen.
2.2 Con una seconda prospettazione, il ricorrente ha dedotto che le disposizioni di cui all'art. 294, comma 3 cod. proc. pen. erano applicabili in realtà anche in una fase diversa rispetto a quella delle indagini preliminari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di AR TA è infondato e va quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. A maggior dettaglio di quanto sopra accennato, si aggiungerà ora che è stato accertato in fatto che ad una prima ordinanza emessa il 19 novembre 2014 per il solo reato di cui all'art. 416 cod. pen. ha fatto seguito una sentenza di condanna in sede di giudizio abbreviato pronunciata il 6 aprile 2016 sia per il reato di associazione mafiosa che aveva determinato l'emissione della misura cautelare suddetta che per un reato di estorsione (e reati relativi alla violazione della disciplina delle armi); in riferimento alla sola seconda ipotesi di reato, quella appunto di estorsione, è stata emessa, il 13 settembre 2016, una seconda misura della custodia in carcere ed è in riferimento a questa seconda che il ricorrente ha chiesto l'applicazione del meccanismo della retrodatazione al momento della emissione della prima ordinanza, trattandosi di fatti connessi con 1 il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis cod. pen. oggetto della prima misura e già noti alla Autorità inquirente tanto è vero che l'originaria richiesta del Pubblico ministero di ricomprendere anche l'estorsione nel primo provvedimento di cattura era stata rigettata dal Gip per insufficienza indiziaria. Il Tribunale ha rigettato la richiesta di riesame senza prendere posizione sul punto, espressamente sollecitato dal ricorrente, del riconoscimento del nesso di connessione tra il reato di cui all'art. 416 bis oggetto della prima misura e quello di estorsione oggetto della seconda misura affermando che comunque e in ogni caso l'istanza difensiva non poteva trovare accoglimento in quanto proposta dopo la chiusura delle indagini preliminari, il tutto in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità espresso nelle sentenze di Cass. Sez. 3 del 16/1/2015 n. 8984 e Cass. Sez. 1 del 27/11/2009, n. 50000, Carcione. Rv 245976 (ed altre precedenti di identico tenore precettivo) secondo le quali quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non trova applicazione se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari.
3. Il ricorrente ha contestato le conclusioni cui era giunto il Tribunale di CATANZARO e ha richiamato un contrario orientamento di legittimità a mente del quale l'istanza di retrodatazione ex art. 297, comma 3 cod. proc. pen., poteva essere proposta anche oltre il momento di cessazione delle indagini preliminari e quindi anche in dibattimento, segnalando un contrasto di giurisprudenza da risolvere nel senso prospettato dal ricorrente.
4. In realtà, l'esame delle motivazioni delle decisioni che enuncerebbero il principio di diritto cui si è richiamato il ricorrente dimostra che la situazione processuale che aveva costituito l'occasione per dette pronunce è sostanzialmente diversa rispetto a quella oggetto dell'odierno esame e che, quindi, un vero e proprio contrasto di giurisprudenza non si è realmente mai determinato.
4.1 Così, la sentenza Cass. Sez. 2 del 11/2/2014 n. 20962, Di Marino, Rv 259688 e quella Cass. Sez. 6 del 25/9/2013 n. 43235, Silanos, Rv 257459, entrambe massimate nel senso che la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare in relazione alla pluralità di ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi deve essere applicata anche se la richiesta è presentata nel corso di una fase successiva a quella delle indagini preliminari e anche a conclusione del giudizio di 2 cognizione, si riferiscono in realtà ad una pluralità di ordinanze cautelari tutte emesse nel corso delle indagini preliminari, riconoscendo solo la mera possibilità di richiedere, "ora per allora", appunto in fase dibattimentale, l'applicazione della retrodatazione anche in fase dibattimentale e successiva alla chiusura delle indagini preliminari;
le stesse, per contro, non hanno mai sostenuto che lo stesso principio vale in riferimento alla ben diversa situazione processuale come quella, oggi all'esame della Corte, in cui le due diverse ordinanze sono state pronunciate in fasi processuali distinte e successive, la prima nel corso delle indagini preliminari, la seconda in fase dibattimentale ed anzi addirittura dopo la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado.
5. Il Tribunale, quindi, del tutto correttamente e in applicazione dei principi di diritto enunciati nella stessa motivazione dell'ordinanza impugnata, ha negato l'applicabilità del regime della retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3 cod. proc. pen., non solo e non tanto perché l'istanza è stata proposta dopo la chiusura delle indagini preliminari e dopo una sentenza di condanna quanto piuttosto perché il meccanismo di retrodatazione non poteva comunque operare in presenza di una ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari e di una seconda pronunciata in fase post dibattimentale di giudizio abbreviato;
altrettanto correttamente, quindi, il Tribunale si è astenuto dall'esaminare se tra il reato di cui all'art. 416 bis oggetto della prima ordinanza e quello di estorsione oggetto della seconda esistesse o meno un vincolo di connessione, dato che, in ogni caso, il tema era superato dalla inammissibilità della istanza.
6. Rimangono intatte, quindi, nel loro pieno vigore argomentativo le considerazioni svolte nelle decisioni di legittimità richiamate nel testo della ordinanza impugnata che escludono l'applicabilità della retrodatazione sulla base della duplice considerazione che, per un verso, manca una specifica disposizione che ne autorizzi l'operatività anche in fase dibattimentale e, per l'altro, che l'art. 303 cod. proc. pen. stabilisce i termini massimi di durata della custodia cautelare per ogni singola fase del giudizio, con la conseguenza che, in fase dibattimentale, la retrodatazione non potrebbe mai collocarsi ad una data anteriore a quella dalla quale viene fatto decorrere il termine di fase e cioè, nel caso in esame, dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado o comunque dalla sopravvenuta esecuzione della custodia ex art. 303, comma 1 lett. c cod. proc. pen.; alle considerazioni ora svolte si aggiunge poi la pratica impossibilità, nel caso si dovesse ritenere ammissibile l'istanza di retrodatazione nei termini sollecitati dal ricorrente, di individuare il termine massimo di durata della custodia cautelare in riferimento alla seconda ordinanza, dato che si porrebbe una ipotetica alternativa, praticamente non risolvibile, tra il termine di 3 un anno proprio delle indagini preliminari ex art. 303, comma 1 lett. a n. 3, ormai non più operativo a causa della chiusura delle stesse, e i successivi, diversi termini previsti dall'art. 303 cod. proc. pen., in particolare quello di un anno e sei mesi di cui al citato art. 303, comma 1 lett. c n. 3 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter disp, att. cod. proc. pen. Così deciso il 23 febbraio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Maurizio GIANESINI Vincenzo ROTUNDO Vincenzo Retunds DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 16 MAR 2017 IL FUNZIONAR UDIZIARIO CASSAL Pieta Espacito 4