Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2017, n. 12752
CASS
Sentenza 23 febbraio 2017

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Massime1

Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., non opera nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari ne segua una seconda emessa in fase dibattimentale.

Commentario1

  • 1Cass. Pen., Sez. VI, 17 novembre 2021, n. 43599 sulla retrodatazione del termine di decorrenza cautelare nel caso di più ordinanze a carico di un soggetto accusato…
    Jeannette Baracco · https://www.iusinitinere.it/

    La massima “Quando sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi, la regola della retrodatazione della durata dei termini di custodia cautelare, prevista dall'art. 297 co. 3 c.p.p., opera anche nel caso in cui ad un'ordinanza pronunciata nel corso delle indagini preliminari segua una seconda ordinanza emessa in fase dibattimentale”. “Nel caso in cui sono emesse più ordinanze, una prima nella fase delle indagini e una seconda nel corso del giudizio, che dispongono la medesima misura cautelare personale nei confronti dello stesso imputato per fatti di reato connessi oggetto dello stesso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/02/2017, n. 12752
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12752
Data del deposito : 23 febbraio 2017

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