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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 29/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1283 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Sospendere, in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. AC22_IMU–1283 del
12.12.2024 per omesso/parziale versamento dell'I.M.U./anno 2022; - accertare e dichiarare la non debenza - e/o la parziale non debenza - -dell'importo preteso per mero errore scusabile nella compilazione del Modello F24, con conseguente annullamento dell'atto opposto, ovvero ricalcolo del dovuto;
- compensare le spese di giudizio nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso;
- in caso di accoglimento, condannare il Comune resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore dell'avvocato antistario.
Resistente: (non costituito) Comune di Cellole in persona del Sindaco pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.06.2025 da parte del Comune di Cellole è stato notificato al signor Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. AC22_IMU–1283 del 12.12.2024 per omesso/parziale versamento dell'I.M.
U/ 2022 sugli immobili di sua proprietà siti in tale ambito comunale. L'importo complessivo da corrispondere, comprensivo di spese di notifica, ammonta nel complesso ad euro 1.279,00.
Avverso il predetto atto l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'avvenuto pagamento del tributo in favore del Comune di Sessa CA, come è dato evincere dall'allegata quietanza di versamento Modello F24; - la formale istanza indirizzata al predetto Comune di in data 12.09.2025
(rimasta inevasa) di riversare la somma al Comune di Cellole- - per effetto di ciò, la non debenza - e/o la parziale non debenza - dell'importo preteso da tale ultimo Comune e l'annullamento dell'opposto avviso di accertamento esecutivo;
- la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto incidente in modo diretto e immediato sui propri diritti patrimoniali.
All'udienza del 21.01.2026, ove la causa è stata trattata in Camera di consiglio ed il Comune di Cellole, benché evocato in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha poi trattenuto la causa stessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Riguardo alle eccezioni formulate dalla parte ricorrente, non essendosi costituito in giudizio l'Ente impositore Comune di Cellole, dubbi processuali di natura sistemica derivano dalla oggettiva assenza di contraddittorio tra le parti interessate, con impossibilità per il giudice di operare una compiuta comparazione degli interessi di causa.
A tal proposito, non sembri affatto fuori luogo richiamare il disposto dell'art.6 della Legge 31.08.2022
n.130 che, nel modificare l'art.7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 attraverso l'aggiunta del comma 5- bis, ha espressamente stabilito che “l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni….”.
Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c. nel senso che “l'Ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa” (Cassazione n. 955/2016;
1946/2012; 13665/2001).
Ciò precisato, sotto l'aspetto della legittimità giova altresì rilevare che ai sensi dell'art. 1 – comma 722 – della Legge 27.12.2013 n. 147 “.nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta stessa, il
Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite”.
Ex art.13 – comma 7 – del Decreto Legislativo n.471/1997, “le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente”.
Con la Circolare 1/DF del 14.04.2016 del Dipartimento delle Finanze è stato nuovamente chiarito che il contribuente non è tenuto a richiedere il rimborso del tributo all'Ente destinatario dell'errato versamento, ovvero ad eseguire un nuovo versamento, dal momento che “.la Legge impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente.”
Nel merito della vicenda in esame e come del resto già evidenziato in analoghe decisioni, in ordine all'avvenuta effettuazione del pagamento dell'I.M.U.–2022 in favore del Comune di Sessa CA, la circostanza che sul Modello F24 riguardante il versamento dell'imposta siano stati riportati il codice tributo
3918 ed il Codice Nominativo_1 di Sessa CA, anziché il codice catastale M262 del Comune di
Cellole, risulta essere scaturita dal fatto che, fino al 1975 i Comuni di Sessa CA e Cellole hanno formato un unico ambito comunale ed ancora oggi risultano uniti sotto l'aspetto catastale.
Ciò stante, proprio l'appena descritta situazione catastale non permette affatto di attribuire alcun tipo di responsabilità in capo al contribuente, il quale ha tempestivamente provveduto al versamento dell'imposta all'accennato Comune di Sessa CA.
E' dato – nello specifico - osservare che la fattispecie può essere agevolmente inquadrata nell'ambito dell'errore scusabile, dal momento che, per potersi concretamente affermare una responsabilità dei contribuenti derivante da colpevole inerzia, necessita che l'azione o l'omissione che hanno causato la violazione di disposizioni di natura tributaria sia stata compiuta con coscienza e volontà.
Peraltro, ai fini del riversamento degli importi del tributo corrisposti a quello di Sessa CA è dato altresì rilevare l'invio, da parte del soggetto interessato, di una formale istanza al predetto Comune di
Sessa CA in data 12.09.2025 (rimasta inevasa) - inoltrata per conoscenza anche a quello di Cellole - di riversamento delle somme incassate. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, il ricorso prodotto è meritevole di accoglimento e le spese di lite vengono compensate tra le parti di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
MANZI CIRO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4201/2025 depositato il 20/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cellole - Via Raffaello, 20 81030 Cellole CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1283 IMU 2022
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 193/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Ricorrente_1
Sospendere, in via preliminare l'efficacia esecutiva dell'avviso di accertamento n. AC22_IMU–1283 del
12.12.2024 per omesso/parziale versamento dell'I.M.U./anno 2022; - accertare e dichiarare la non debenza - e/o la parziale non debenza - -dell'importo preteso per mero errore scusabile nella compilazione del Modello F24, con conseguente annullamento dell'atto opposto, ovvero ricalcolo del dovuto;
- compensare le spese di giudizio nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso;
- in caso di accoglimento, condannare il Comune resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio in favore dell'avvocato antistario.
Resistente: (non costituito) Comune di Cellole in persona del Sindaco pro tempore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.06.2025 da parte del Comune di Cellole è stato notificato al signor Ricorrente_1 l'avviso di accertamento esecutivo n. AC22_IMU–1283 del 12.12.2024 per omesso/parziale versamento dell'I.M.
U/ 2022 sugli immobili di sua proprietà siti in tale ambito comunale. L'importo complessivo da corrispondere, comprensivo di spese di notifica, ammonta nel complesso ad euro 1.279,00.
Avverso il predetto atto l'interessato ha prodotto il ricorso in epigrafe, eccependo: - l'avvenuto pagamento del tributo in favore del Comune di Sessa CA, come è dato evincere dall'allegata quietanza di versamento Modello F24; - la formale istanza indirizzata al predetto Comune di in data 12.09.2025
(rimasta inevasa) di riversare la somma al Comune di Cellole- - per effetto di ciò, la non debenza - e/o la parziale non debenza - dell'importo preteso da tale ultimo Comune e l'annullamento dell'opposto avviso di accertamento esecutivo;
- la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato in quanto incidente in modo diretto e immediato sui propri diritti patrimoniali.
All'udienza del 21.01.2026, ove la causa è stata trattata in Camera di consiglio ed il Comune di Cellole, benché evocato in giudizio, ha ritenuto di non costituirsi, il Giudice ha poi trattenuto la causa stessa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Riguardo alle eccezioni formulate dalla parte ricorrente, non essendosi costituito in giudizio l'Ente impositore Comune di Cellole, dubbi processuali di natura sistemica derivano dalla oggettiva assenza di contraddittorio tra le parti interessate, con impossibilità per il giudice di operare una compiuta comparazione degli interessi di causa.
A tal proposito, non sembri affatto fuori luogo richiamare il disposto dell'art.6 della Legge 31.08.2022
n.130 che, nel modificare l'art.7 del Decreto Legislativo n. 546/1992 attraverso l'aggiunta del comma 5- bis, ha espressamente stabilito che “l'Amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria, o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni….”.
Peraltro, in tema di distribuzione dell'onere della prova, anche nel processo tributario trova applicazione la regola generale dettata dall'art. 2697 c.c. nel senso che “l'Ente che vanti un credito nei confronti del contribuente, è tenuto a fornire la prova dei fatti costituivi della propria pretesa” (Cassazione n. 955/2016;
1946/2012; 13665/2001).
Ciò precisato, sotto l'aspetto della legittimità giova altresì rilevare che ai sensi dell'art. 1 – comma 722 – della Legge 27.12.2013 n. 147 “.nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'Imposta Municipale Propria ad un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta stessa, il
Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite”.
Ex art.13 – comma 7 – del Decreto Legislativo n.471/1997, “le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ufficio o Concessionario diverso da quello competente”.
Con la Circolare 1/DF del 14.04.2016 del Dipartimento delle Finanze è stato nuovamente chiarito che il contribuente non è tenuto a richiedere il rimborso del tributo all'Ente destinatario dell'errato versamento, ovvero ad eseguire un nuovo versamento, dal momento che “.la Legge impone al Comune incompetente di riversare le somme a quello competente.”
Nel merito della vicenda in esame e come del resto già evidenziato in analoghe decisioni, in ordine all'avvenuta effettuazione del pagamento dell'I.M.U.–2022 in favore del Comune di Sessa CA, la circostanza che sul Modello F24 riguardante il versamento dell'imposta siano stati riportati il codice tributo
3918 ed il Codice Nominativo_1 di Sessa CA, anziché il codice catastale M262 del Comune di
Cellole, risulta essere scaturita dal fatto che, fino al 1975 i Comuni di Sessa CA e Cellole hanno formato un unico ambito comunale ed ancora oggi risultano uniti sotto l'aspetto catastale.
Ciò stante, proprio l'appena descritta situazione catastale non permette affatto di attribuire alcun tipo di responsabilità in capo al contribuente, il quale ha tempestivamente provveduto al versamento dell'imposta all'accennato Comune di Sessa CA.
E' dato – nello specifico - osservare che la fattispecie può essere agevolmente inquadrata nell'ambito dell'errore scusabile, dal momento che, per potersi concretamente affermare una responsabilità dei contribuenti derivante da colpevole inerzia, necessita che l'azione o l'omissione che hanno causato la violazione di disposizioni di natura tributaria sia stata compiuta con coscienza e volontà.
Peraltro, ai fini del riversamento degli importi del tributo corrisposti a quello di Sessa CA è dato altresì rilevare l'invio, da parte del soggetto interessato, di una formale istanza al predetto Comune di
Sessa CA in data 12.09.2025 (rimasta inevasa) - inoltrata per conoscenza anche a quello di Cellole - di riversamento delle somme incassate. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, il ricorso prodotto è meritevole di accoglimento e le spese di lite vengono compensate tra le parti di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti del giudizio.