Articolo 43 del Codice dell'ordinamento militare
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23 giugno 2023
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17 agosto 2023
Art. 43. Competenze della Direzione nazionale degli armamenti 1. Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attivita' concernenti la politica industriale e tecnologica, l'innovazione ((e la ricerca tecnologica)) e lo sviluppo, nonche' le attribuzioni e le attivita' analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dirette dipendenze del Ministro.
2. Le competenze e l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti sono disciplinati dal regolamento.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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