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Sentenza 3 febbraio 2024
Sentenza 3 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/02/2024, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1677/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1677/2023 promossa da:
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Pellini presso il cui studio in Codogno, Loggia di Via Vittorio Emanuele II, ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica CP_1 C.F._2
Cazzola e dall'Avv. Chiara Piantelli, presso il cui studio in Crema, Via A. Diaz n. 1/A ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice istruttore dott.ssa Francesca Varesano;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 08.06.2023 ha domandato l'affidamento condiviso Parte_1 dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), il Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente degli stessi presso il padre, un calendario di frequentazioni materne e la corresponsione da parte della madre a titolo di mantenimento dei minori dell'importo mensile di €
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza collegiale celebratasi in data 17.10.2023, parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente.
Il Collegio, sentito il ricorrente e verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha fissato in data 20.11.2023 udienza dinnanzi al Giudice relatore per l'audizione di entrambi i figli, attesa la contumacia della madre.
Nelle more, in data 16.11.2023, si è costituita parte resistente rappresentando di aver CP_1
raggiunto con parte ricorrente in data 14.11.2023 un accordo per la definizione del giudizio.
In pari data anche parte ricorrente ha depositato una nota dando atto del raggiungimento di un accordo.
Il Giudice relatore, preso atto del raggiungimento tra le parti di un accordo, ha revocato l'audizione dei minori e ha fissato udienza in data 29.11.2023 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 29.11.2023 è stata sentita parte resistente ed entrambe le parti hanno confermato di voler definire il giudizio alle condizioni concordate.
Il Giudice relatore, ritenute le condizioni concordate non contrarie all'interesse della prole, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, nonché con l'obbligo di comunicarsi in futuro gli indirizzi di rispettiva residenza ed eventuali variazioni degli stessi.
3) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 [...]
e , con collocazione principale e residenza dei predetti presso il padre in CP_1 Parte_1
Castiglione d'Adda Via Apollo 16 ovvero dove, se del caso, sposterà la residenza.
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse dei minori relative ad istruzione, educazione e salute, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione, lo faranno separatamente.
5) Il diritto di visita della madre verrà regolato in modo ampio, prevedendo che la stessa possa trascorrere quanto tempo vuole con i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed
2 extracurriculari ed impegnandosi a concordare le visite a cadenza settimanale comunicandole al padre entro la domenica sera per la settimana seguente.
6) I giorni di visita potranno essere modificati, previo accordo dei genitori e congruo preavviso, in ragione di cambiamenti nell'organizzazione settimanale degli impegni scolastici ed extracurricolari dei minori nonché in ragione degli impegni lavorativi dei genitori medesimi.
7) Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane anche consecutive da concordarsi di volta in volta entro la fine del mese di aprile di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi e dei periodi di ferie di entrambi, delle esigenze e, possibilmente, dei desideri dei minori medesimi;
i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente i luoghi in cui la vacanza si svolge e fornire recapiti ai quali essere sempre reperibili.
8) Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro genitore in via alternata, così come il giorno di Capodanno, il
Primo dell'anno, l'Epifania, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed i Ponti.
Anche in questo caso, i giorni da trascorrere con i singoli genitori saranno concordati tenendo conto, ove possibile, delle esigenze e dei desideri del minore e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
9) La sig.ra verserà al sig. l'importo pari ad € 200,00 (duecento//00) a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento mensile dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla quota pari al 50% delle spese extra assegno così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Milano che qui per completezza si ritrascrive, con la precisazione che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Si specifica inoltre che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti del 50% ciascuno delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
[...]
3 dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
4 10) Con riferimento alle spese legali, le parti concordano per la loro compensazione.”
****
Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento condiviso, collocamento prevalente dei figli minori, regime di frequentazione con il genitore non convivente e mantenimento sono rispondenti all'interesse di e e non detengono profili di criticità, tenuto altresì conto Per_1 Per_2 dell'età degli stessi.
Non si è provveduto all'audizione dei minori, tenuto conto della rispondenza al loro interesse delle condizioni concordate dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che le frequentazioni della madre con i minori avvengano con le modalità di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) delle conclusioni;
- dispone che la madre versi, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, la somma mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità a quanto previsto dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano e nei termini meglio indicati al punto 9) delle conclusioni;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 16.01.2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Elena Giuppi presidente dott. Giulia Isadora Loi giudice dott. Francesca Varesano giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1677/2023 promossa da:
(CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Parte_1 C.F._1
Pellini presso il cui studio in Codogno, Loggia di Via Vittorio Emanuele II, ha eletto domicilio;
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica CP_1 C.F._2
Cazzola e dall'Avv. Chiara Piantelli, presso il cui studio in Crema, Via A. Diaz n. 1/A ha eletto domicilio;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche.
IL TRIBUNALE udita la relazione della causa fatta dal Giudice istruttore dott.ssa Francesca Varesano;
udita la lettura delle conclusioni rese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1
Con ricorso depositato in data 08.06.2023 ha domandato l'affidamento condiviso Parte_1 dei figli minori (nata l'[...]) e (nato il [...]), il Persona_1 Persona_2
collocamento prevalente degli stessi presso il padre, un calendario di frequentazioni materne e la corresponsione da parte della madre a titolo di mantenimento dei minori dell'importo mensile di €
200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza collegiale celebratasi in data 17.10.2023, parte ricorrente è comparsa personalmente, nessuno è comparso per parte resistente.
Il Collegio, sentito il ricorrente e verificata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, ha fissato in data 20.11.2023 udienza dinnanzi al Giudice relatore per l'audizione di entrambi i figli, attesa la contumacia della madre.
Nelle more, in data 16.11.2023, si è costituita parte resistente rappresentando di aver CP_1
raggiunto con parte ricorrente in data 14.11.2023 un accordo per la definizione del giudizio.
In pari data anche parte ricorrente ha depositato una nota dando atto del raggiungimento di un accordo.
Il Giudice relatore, preso atto del raggiungimento tra le parti di un accordo, ha revocato l'audizione dei minori e ha fissato udienza in data 29.11.2023 per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 29.11.2023 è stata sentita parte resistente ed entrambe le parti hanno confermato di voler definire il giudizio alle condizioni concordate.
Il Giudice relatore, ritenute le condizioni concordate non contrarie all'interesse della prole, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Le parti hanno domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2) I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, nonché con l'obbligo di comunicarsi in futuro gli indirizzi di rispettiva residenza ed eventuali variazioni degli stessi.
3) I figli minori e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 [...]
e , con collocazione principale e residenza dei predetti presso il padre in CP_1 Parte_1
Castiglione d'Adda Via Apollo 16 ovvero dove, se del caso, sposterà la residenza.
4) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse dei minori relative ad istruzione, educazione e salute, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione, lo faranno separatamente.
5) Il diritto di visita della madre verrà regolato in modo ampio, prevedendo che la stessa possa trascorrere quanto tempo vuole con i figli, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed
2 extracurriculari ed impegnandosi a concordare le visite a cadenza settimanale comunicandole al padre entro la domenica sera per la settimana seguente.
6) I giorni di visita potranno essere modificati, previo accordo dei genitori e congruo preavviso, in ragione di cambiamenti nell'organizzazione settimanale degli impegni scolastici ed extracurricolari dei minori nonché in ragione degli impegni lavorativi dei genitori medesimi.
7) Per le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé i minori per due settimane anche consecutive da concordarsi di volta in volta entro la fine del mese di aprile di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi e dei periodi di ferie di entrambi, delle esigenze e, possibilmente, dei desideri dei minori medesimi;
i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente i luoghi in cui la vacanza si svolge e fornire recapiti ai quali essere sempre reperibili.
8) Con riferimento alle festività, i minori trascorreranno il giorno di Natale con un genitore e quello di Santo Stefano con l'altro genitore in via alternata, così come il giorno di Capodanno, il
Primo dell'anno, l'Epifania, la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo ed i Ponti.
Anche in questo caso, i giorni da trascorrere con i singoli genitori saranno concordati tenendo conto, ove possibile, delle esigenze e dei desideri del minore e compatibilmente con le esigenze scolastiche.
9) La sig.ra verserà al sig. l'importo pari ad € 200,00 (duecento//00) a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento mensile dei minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre alla quota pari al 50% delle spese extra assegno così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Milano che qui per completezza si ritrascrive, con la precisazione che l'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore e che devono ritenersi nello stesso incluse, a titolo esemplificativo le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica ricorrenti nell'anno, i medicinali da banco. Si specifica inoltre che per spese straordinarie (extra assegno) si intendono quelle che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), la gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale).
Conseguentemente ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti del 50% ciascuno delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
-spese mediche (da documentare)che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Organizzazione_1
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte
[...]
3 dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1
ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
-spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
-spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
-spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
-spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”.
4 10) Con riferimento alle spese legali, le parti concordano per la loro compensazione.”
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Le condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento condiviso, collocamento prevalente dei figli minori, regime di frequentazione con il genitore non convivente e mantenimento sono rispondenti all'interesse di e e non detengono profili di criticità, tenuto altresì conto Per_1 Per_2 dell'età degli stessi.
Non si è provveduto all'audizione dei minori, tenuto conto della rispondenza al loro interesse delle condizioni concordate dai genitori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
- dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso il padre;
- dispone che le frequentazioni della madre con i minori avvengano con le modalità di cui ai punti 5), 6), 7) e 8) delle conclusioni;
- dispone che la madre versi, a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli minori, la somma mensile di € 200,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese (detta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie, in conformità a quanto previsto dal Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano e nei termini meglio indicati al punto 9) delle conclusioni;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 16.01.2024
Il giudice estensore Il presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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