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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/07/2025, n. 5682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5682 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1321/ 2024
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 12/05/1990 e residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce al ricorso dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.: ), presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32; Ricorrente CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ai sensi dell'art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1 Con ricorso depositato in data 10.01.2024, il ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società convenuta dal 16.11.2021 al 30.4.2023 e dal 9.5.2023 al 17.10.2023.
1 A tal fine, quanto al primo rapporto di lavoro, deduceva di aver lavorato dal 16.11.2021 al 30.4.2023, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato, in modalità full time, sino al 30 Aprile 2022, prorogato sino al 30 Aprile 2023; dichiarava di essere stato assunto come manovale edile, primo livello del contratto collettivo edilizia industria;
di avere svolto la prestazione dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30; di essere stato assente dal servizio per infortunio sul lavoro dal 17 Marzo 2023 al 25 Aprile 2023; di avere fruito di due sole settimane di ferie ad agosto 2022, in coincidenza con la chiusura estiva delle attività aziendali;
di avere ricevuto una retribuzione insufficiente e di avere maturato il diritto al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 25.190,32 di cui euro 2138,77 a titolo di t.fr. Quanto al secondo rapporto di lavoro, dichiarava d'essere stato assunto a tempo indeterminato dal 9 maggio 2023, come manovale, per svolgere la prestazione presso un condominio ubicato a Napoli alla via Palizzi;
dichiarava di essersi assentato dal servizio per un incidente in moto dal 9 giugno 2023 al 27 agosto 2023; che, una volta guarito, nonostante la messa a disposizione delle sue energie psicofisiche, la società gli aveva inibito l'esecuzione della prestazione, inducendolo a rendere le dimissioni in data 17 ottobre 2023; che, per il primo mese di lavoro dal 9 maggio 2023 al 8 giugno 2023, aveva comunque lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30. Anche per tale rapporto, dichiarava di avere maturato il diritto al pagamento della somma di euro 7.883,80, di cui euro 538,52 a titolo di t.fr. La società convenuta, alla quale il ricorso veniva regolarmente notificato, restava contumace. Venivano, poi, escussi due testi intimati dal ricorrente. Il teste dichiarava: “Il ricorrente è mio figlio. Ho lavorato Testimone_1 per dalla fine del novembre 2021 all'aprile 2023, dal CP_1 Controparte_2 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 (con pausa pranzo di circa 30 minuti), come muratore in diversi cantieri siti a Napoli presso un condominio di via Palizzi, a Capri presso una villetta in prossimità del porto (per circa 4 -5 mesi), al corso Vittorio Emanuele presso un palazzo accanto al parco Grifeo e a in prossimità della metropolitana. Ho usufruito di ferie nel Persona_1
2022 per 2 settimane. Ho avuto un contratto a termine e alla scadenza il rapporto è cessato. Anche io ho intentato una causa contro la convenuta società per differenze retributive. Il ricorrete ha lavorato per l'azienda convenuta dalla fine del novembre 2021 e ha proseguito il rapporto anche dopo la mia cessazione per altri 4-5 mesi circa;
ha svolto la prestazione, svolgendo i miei stessi compiti, nei miei giorni e orari. Mio figlio si è dimesso, perché non veniva pagato. Anche mio figlio ha usufruito di ferie per due settimane nel 2022; non so se ne ha goduto anche negli anni successivi. Su tutti i cantieri che ho menzionato erano impiegati, oltre me e mio figlio, anche altri tre operai, uno di nome di origine algerine, uno di nome Per_2 [...]
(capocantiere) e l'altro di nome . Io sono stato Per_3 Persona_4 pagato qualche volta con acconti a mezzo bonifico e penso che lo stesso sia avvenuto anche per mio figlio. Io non sono mai stato pagato in contanti e credo che anche mio figlio non abbia ricevuto somme in contanti”. Il teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_2 stato suo collega di lavoro. Ho lavorato insieme a lui alle dipendenze della società dalla fine di agosto 2022 sino alla fine di aprile/metà maggio CP_1
2023. Quando io ho cominciato il mio rapporto di lavoro, il ricorrente era già in servizio e ha terminato il suo rapporto di lavoro dopo di me. Io mi sono dimesso in quanto non sono stato pagato regolarmente. Insieme al ricorrente ho lavorato dapprima nel cantiere presso il Corso Vittorio Emanuele a Napoli per circa 4-5 mesi e dopo presso il cantiere sito alla Via Salvator Rosa, nei pressi della stazione metropolitana. Io ho lavorato come muratore, mentre il ricorrente è stato manovale aiutante;
ho osservato il medesimo orario lavorativo del ricorrente, articolato dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30, con 30 minuti di pausa per il pranzo. Io sono stato pagato dapprima in contanti (quando non avevo il contratto) e poi mediante bonifico (quando è stato stipulato il contratto); non so dire con quale modalità sia stato pagato il ricorrente. Insieme a me ed al ricorrente, presso i cantieri che ho nominato, hanno lavorato anche il padre del ricorrente, e i due fratelli TE
( e , se non ricordo male). Anch'io ho un giudizio in Per_3 Per_3 Per_5 corso nei confronti della società convenuta per differenze retributive”. Previo deposito di note, anche contabili, la causa viene decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente osservato che, dai documenti allegati dal ricorrente (C2 storico, estratto contributivo, modulo recesso), risulta che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato. Il primo rapporto è stato stipulato a tempo determinato dal 16 novembre 2021 al 30 aprile 2022, successivamente prorogato sino al 30 aprile 2023. Risulta, altresì, che è stato assunto il ricorrente come manovale edile a tempo pieno e che dal 17 marzo 2023 al 25 aprile 2023, per un infortunio sul lavoro, è stato assente dal servizio. E' documentato anche un secondo rapporto a tempo indeterminato dal 9 maggio 2023 sino al 16 ottobre 2023, data delle dimissioni. Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta che l'istante è stato inquadrato come manovale edile, livello 1 del contratto collettivo applicato edilizia industria, per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di essere stato assente dal servizio dal 9 giugno sino al 27 agosto 2023 a causa di un incidente sulla moto. Le risultanze documentali risultano confermate dai testi escussi, i quali concordemente hanno riferito di avere lavorato insieme al ricorrente (dal novembre 2021 all'aprile 2023 il teste , padre del ricorrente, e Testimone_1 dalla fine di agosto 2022 alla metà di aprile -maggio 2023 il teste Tes_2
.
[...]
I testi hanno riferito che la prestazione è stata resa per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30 con una pausa di 30 minuti. Entrambi i testi hanno poi dichiarato che la prestazione del ricorrente è cessata per sue dimissioni: quanto alla data finale, tuttavia, i testi non hanno potuto individuare il periodo esatto, in quanto entrambi hanno terminato la prestazione prima del ricorrente;
ad ogni modo risulta depositata documentazione da cui risulta che il ricorrente, nel secondo rapporto, si è dimesso in data 16 ottobre 2023 (cfr. C2 storico e modulo recesso rapporto di lavoro). Alla luce delle risultanze istruttorie, deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha stipulato due contratti di lavoro con la società convenuta e ha svolto, nei periodi di effettivo lavoro, un orario superiore alle 40 ore settimanali (dalle 07:30 alle 16:30, con una pausa pranzo di 30 minuti, come indicato dai testi e dallo stesso ricorrente a libero interrogatorio). Quanto alle festività, il ricorrente ha computato tale voce nei conteggi, ma non è stata fornita prova della debenza. In difetto di prova del pagamento a cura della società convenuta (che è rimasta contumace), poi, compete al ricorrente la somma a titolo di accantonamenti in Cassa edile non versati per ferie e tredicesima mensilità. Quanto al periodo successivo all'assenza dal lavoro per malattia ovvero dal 28 agosto 2023 sino al 16 ottobre 2023, data delle dimissioni, deve ritenersi sussistente l'obbligo del datore di pagare la retribuzione. Il datore di lavoro, infatti, non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione. 3 I conteggi attorei, depositati con note del 03.06.2025 su richiesta del Giudice (cfr. ordinanza del 31.5.25), vanno condivisi in quanto scevri da vizi. Spetta, quindi, alla parte ricorrente per il lavoro subordinato, per il primo rapporto dal 16.11.2021 al 30.4.2023, la somma di € 22.835,58, di cui € 2.195,77 per T.F.R. e, per il secondo rapporto dal 09.05.2023 al 16.10.2023, la somma di € 7.820,40, di cui € 538,84 per T.F.R. Segue la condanna della società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme citate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 4 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 5 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 6 Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della convenuta, per il primo rapporto dal 16.11.2021 al 30.4.2023, la somma di € 22.835,58, di cui € 2.195,77 per T.F.R. e, per il secondo rapporto dal 09.05.2023 al 16.10.2023, la somma di € 7.820,40, di cui € 538,84 per T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della convenuta società al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente. NAPOLI, 10/07/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.07.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 1321/ 2024
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
(NA) il 12/05/1990 e residente in [...], rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti in calce al ricorso dall'Avv. Antonio Gallicchio (c.f.: ), presso il C.F._2 cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via Carriera Grande n. 32; Ricorrente CONTRO
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, Convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ai sensi dell'art 127 ter cpc
OGGETTO: spettanze retributive.
1 Con ricorso depositato in data 10.01.2024, il ricorrente domandava il pagamento delle differenze retributive maturate in virtù del rapporto di lavoro intercorso alle dipendenze della società convenuta dal 16.11.2021 al 30.4.2023 e dal 9.5.2023 al 17.10.2023.
1 A tal fine, quanto al primo rapporto di lavoro, deduceva di aver lavorato dal 16.11.2021 al 30.4.2023, essendo stato assunto con contratto a tempo determinato, in modalità full time, sino al 30 Aprile 2022, prorogato sino al 30 Aprile 2023; dichiarava di essere stato assunto come manovale edile, primo livello del contratto collettivo edilizia industria;
di avere svolto la prestazione dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30; di essere stato assente dal servizio per infortunio sul lavoro dal 17 Marzo 2023 al 25 Aprile 2023; di avere fruito di due sole settimane di ferie ad agosto 2022, in coincidenza con la chiusura estiva delle attività aziendali;
di avere ricevuto una retribuzione insufficiente e di avere maturato il diritto al pagamento delle differenze retributive pari ad euro 25.190,32 di cui euro 2138,77 a titolo di t.fr. Quanto al secondo rapporto di lavoro, dichiarava d'essere stato assunto a tempo indeterminato dal 9 maggio 2023, come manovale, per svolgere la prestazione presso un condominio ubicato a Napoli alla via Palizzi;
dichiarava di essersi assentato dal servizio per un incidente in moto dal 9 giugno 2023 al 27 agosto 2023; che, una volta guarito, nonostante la messa a disposizione delle sue energie psicofisiche, la società gli aveva inibito l'esecuzione della prestazione, inducendolo a rendere le dimissioni in data 17 ottobre 2023; che, per il primo mese di lavoro dal 9 maggio 2023 al 8 giugno 2023, aveva comunque lavorato dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 16:30. Anche per tale rapporto, dichiarava di avere maturato il diritto al pagamento della somma di euro 7.883,80, di cui euro 538,52 a titolo di t.fr. La società convenuta, alla quale il ricorso veniva regolarmente notificato, restava contumace. Venivano, poi, escussi due testi intimati dal ricorrente. Il teste dichiarava: “Il ricorrente è mio figlio. Ho lavorato Testimone_1 per dalla fine del novembre 2021 all'aprile 2023, dal CP_1 Controparte_2 lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 16,30 (con pausa pranzo di circa 30 minuti), come muratore in diversi cantieri siti a Napoli presso un condominio di via Palizzi, a Capri presso una villetta in prossimità del porto (per circa 4 -5 mesi), al corso Vittorio Emanuele presso un palazzo accanto al parco Grifeo e a in prossimità della metropolitana. Ho usufruito di ferie nel Persona_1
2022 per 2 settimane. Ho avuto un contratto a termine e alla scadenza il rapporto è cessato. Anche io ho intentato una causa contro la convenuta società per differenze retributive. Il ricorrete ha lavorato per l'azienda convenuta dalla fine del novembre 2021 e ha proseguito il rapporto anche dopo la mia cessazione per altri 4-5 mesi circa;
ha svolto la prestazione, svolgendo i miei stessi compiti, nei miei giorni e orari. Mio figlio si è dimesso, perché non veniva pagato. Anche mio figlio ha usufruito di ferie per due settimane nel 2022; non so se ne ha goduto anche negli anni successivi. Su tutti i cantieri che ho menzionato erano impiegati, oltre me e mio figlio, anche altri tre operai, uno di nome di origine algerine, uno di nome Per_2 [...]
(capocantiere) e l'altro di nome . Io sono stato Per_3 Persona_4 pagato qualche volta con acconti a mezzo bonifico e penso che lo stesso sia avvenuto anche per mio figlio. Io non sono mai stato pagato in contanti e credo che anche mio figlio non abbia ricevuto somme in contanti”. Il teste dichiarava: “Conosco il ricorrente in quanto sono Testimone_2 stato suo collega di lavoro. Ho lavorato insieme a lui alle dipendenze della società dalla fine di agosto 2022 sino alla fine di aprile/metà maggio CP_1
2023. Quando io ho cominciato il mio rapporto di lavoro, il ricorrente era già in servizio e ha terminato il suo rapporto di lavoro dopo di me. Io mi sono dimesso in quanto non sono stato pagato regolarmente. Insieme al ricorrente ho lavorato dapprima nel cantiere presso il Corso Vittorio Emanuele a Napoli per circa 4-5 mesi e dopo presso il cantiere sito alla Via Salvator Rosa, nei pressi della stazione metropolitana. Io ho lavorato come muratore, mentre il ricorrente è stato manovale aiutante;
ho osservato il medesimo orario lavorativo del ricorrente, articolato dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30, con 30 minuti di pausa per il pranzo. Io sono stato pagato dapprima in contanti (quando non avevo il contratto) e poi mediante bonifico (quando è stato stipulato il contratto); non so dire con quale modalità sia stato pagato il ricorrente. Insieme a me ed al ricorrente, presso i cantieri che ho nominato, hanno lavorato anche il padre del ricorrente, e i due fratelli TE
( e , se non ricordo male). Anch'io ho un giudizio in Per_3 Per_3 Per_5 corso nei confronti della società convenuta per differenze retributive”. Previo deposito di note, anche contabili, la causa viene decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Va preliminarmente osservato che, dai documenti allegati dal ricorrente (C2 storico, estratto contributivo, modulo recesso), risulta che tra le parti sono intercorsi due rapporti di lavoro subordinato. Il primo rapporto è stato stipulato a tempo determinato dal 16 novembre 2021 al 30 aprile 2022, successivamente prorogato sino al 30 aprile 2023. Risulta, altresì, che è stato assunto il ricorrente come manovale edile a tempo pieno e che dal 17 marzo 2023 al 25 aprile 2023, per un infortunio sul lavoro, è stato assente dal servizio. E' documentato anche un secondo rapporto a tempo indeterminato dal 9 maggio 2023 sino al 16 ottobre 2023, data delle dimissioni. Nel contratto di lavoro a tempo indeterminato risulta che l'istante è stato inquadrato come manovale edile, livello 1 del contratto collettivo applicato edilizia industria, per 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18. Il ricorrente ha, poi, dichiarato di essere stato assente dal servizio dal 9 giugno sino al 27 agosto 2023 a causa di un incidente sulla moto. Le risultanze documentali risultano confermate dai testi escussi, i quali concordemente hanno riferito di avere lavorato insieme al ricorrente (dal novembre 2021 all'aprile 2023 il teste , padre del ricorrente, e Testimone_1 dalla fine di agosto 2022 alla metà di aprile -maggio 2023 il teste Tes_2
.
[...]
I testi hanno riferito che la prestazione è stata resa per 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 07:30 alle 16:30 con una pausa di 30 minuti. Entrambi i testi hanno poi dichiarato che la prestazione del ricorrente è cessata per sue dimissioni: quanto alla data finale, tuttavia, i testi non hanno potuto individuare il periodo esatto, in quanto entrambi hanno terminato la prestazione prima del ricorrente;
ad ogni modo risulta depositata documentazione da cui risulta che il ricorrente, nel secondo rapporto, si è dimesso in data 16 ottobre 2023 (cfr. C2 storico e modulo recesso rapporto di lavoro). Alla luce delle risultanze istruttorie, deve pertanto ritenersi che il ricorrente ha stipulato due contratti di lavoro con la società convenuta e ha svolto, nei periodi di effettivo lavoro, un orario superiore alle 40 ore settimanali (dalle 07:30 alle 16:30, con una pausa pranzo di 30 minuti, come indicato dai testi e dallo stesso ricorrente a libero interrogatorio). Quanto alle festività, il ricorrente ha computato tale voce nei conteggi, ma non è stata fornita prova della debenza. In difetto di prova del pagamento a cura della società convenuta (che è rimasta contumace), poi, compete al ricorrente la somma a titolo di accantonamenti in Cassa edile non versati per ferie e tredicesima mensilità. Quanto al periodo successivo all'assenza dal lavoro per malattia ovvero dal 28 agosto 2023 sino al 16 ottobre 2023, data delle dimissioni, deve ritenersi sussistente l'obbligo del datore di pagare la retribuzione. Il datore di lavoro, infatti, non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l'esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di "mora credendi", il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione. 3 I conteggi attorei, depositati con note del 03.06.2025 su richiesta del Giudice (cfr. ordinanza del 31.5.25), vanno condivisi in quanto scevri da vizi. Spetta, quindi, alla parte ricorrente per il lavoro subordinato, per il primo rapporto dal 16.11.2021 al 30.4.2023, la somma di € 22.835,58, di cui € 2.195,77 per T.F.R. e, per il secondo rapporto dal 09.05.2023 al 16.10.2023, la somma di € 7.820,40, di cui € 538,84 per T.F.R. Segue la condanna della società convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme citate, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo. 4 La complessiva somma dovuta è da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93, n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818; Cass. 17.4.87, n. 3871; Cass. 25.7.86, n. 4792; Cass. 22.5.85, n. 3105; Cass. 17.10.85, n. 5121; Cass. 29.6.82, n. 3912). 5 In ordine agli accessori, va precisato che per i crediti di lavoro dei dipendenti privati (per i quali - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 459 del 2000, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in parte qua, dell'art. 22, comma trentaseiesimo, della legge n. 724 del 1994 - è venuto meno il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria), in caso di mora gli interessi legali devono essere calcolati sulle somme via via rivalutate e non sull'importo originario del credito, dovendo essere la liquidazione del maggior danno effettuata dal giudice d'ufficio, anche in mancanza di apposita domanda (cfr. Cass. 17071 del 02/12/2002). In particolare, gli interessi legali devono essere calcolati sul capitale rivalutato, con scadenza periodica dal momento dell'inadempimento fino a quello del soddisfacimento del creditore, atteso che, da un lato, la rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ., mediante il meccanismo dell'indicizzazione del credito, tende ad annullare, al pari del "maggior danno" ex art. 1224 cod. civ., la perdita patrimoniale del creditore soddisfatto tardivamente (danno emergente), mentre gli interessi liquidano in misura forfettaria e senza bisogno di prova il mancato guadagno della liquidità (lucro cessante), e che, dall'altro, per il perseguimento di tale duplice finalità non e' necessario, ne' e' previsto da alcuna norma, calcolare gli interessi su un credito superiore a quello che via via matura per effetto della svalutazione monetaria. Nè il calcolo degli interessi sul capitale comunque rivalutato porta ad un eccesso di tutela del creditore, nel senso che tale calcolo verrebbe ad imporre al debitore un aggravio aggiuntivo - rispetto all'obbligo risarcitorio - incompatibile con la funzione meramente riequilibratrice degli interessi legali (cosiddetto principio di indifferenza), posto che il legislatore, nella formulazione della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., ha proprio voluto aggiungere ad una ragione risarcitoria una concorrente ragione compulsiva di pena privata, ossia lo scopo di dissuadere il datore di lavoro dalla “mora debendi” e dalla speranza di investire la somma dovuta e non ancora pagata al lavoratore in impieghi più lucrosi della perdita dipendente dal risarcimento del danno da mora (Cass. SS. UU. 38 del 29/01/2001). 6 Per l'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura di 1/3, con condanna della società convenuta al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- in accoglimento parziale del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della convenuta, per il primo rapporto dal 16.11.2021 al 30.4.2023, la somma di € 22.835,58, di cui € 2.195,77 per T.F.R. e, per il secondo rapporto dal 09.05.2023 al 16.10.2023, la somma di € 7.820,40, di cui € 538,84 per T.F.R., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della convenuta società al relativo pagamento;
- compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna la società convenuta al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, con distrazione al difensore della parte ricorrente. NAPOLI, 10/07/2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante