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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/11/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 3060 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3060 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
) e residente in AR PO, vicolo Santo Spirito n. 10, elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero (NO) via Felice Piana n. 12, presso lo studio dell'avv. DONATO GIOVANNELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO) via Felice Piana n. 12, presso lo studio dell'avv. DONATO GIOVANNELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri ed in AR Parte_1 CP_1
PO in data 28.09.1993 (Atto n 22, Parte II,serie A, anno 199 all Stato Civile del Comune di AR PO di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti;
CONDIZIONI
2) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi;
3) dare atto che il mantenimento per il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente Persona_1 provvede integralmente, nella misura del 100 Parte_1
4) dare atto che sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni;
5) disporre la perdita del cognome per la Sig.ra ; Parte_1 CP_1
6) dare atto che, sull'accordo delle ugi dichiaran nciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AR PO in data 25/09/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/12/1995) maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente ed (20/12/1999) maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato;
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR PO in data 25/09/1993 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 1993.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
5. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Pag. 2 di 3 5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR PO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 3060 /2025 promossa da:
, nato a [...] in data [...] (c.f. Parte_1
) e residente in AR PO, vicolo Santo Spirito n. 10, elettivamente C.F._1 domiciliato in Borgomanero (NO) via Felice Piana n. 12, presso lo studio dell'avv. DONATO GIOVANNELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – E
, nata a [...] in data [...] (c.f. ), CP_1 C.F._2
e residente in [...] elettivamente domiciliato in Borgomanero (NO) via Felice Piana n. 12, presso lo studio dell'avv. DONATO GIOVANNELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa, 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri ed in AR Parte_1 CP_1
PO in data 28.09.1993 (Atto n 22, Parte II,serie A, anno 199 all Stato Civile del Comune di AR PO di procedere alla trascrizione dell'emanando provvedimento, alle seguenti;
CONDIZIONI
2) dare atto che, sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per se stessi;
3) dare atto che il mantenimento per il figlio maggiorenne e non economicamente autosufficiente Persona_1 provvede integralmente, nella misura del 100 Parte_1
4) dare atto che sull'accordo delle parti, i coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere se non il rispetto delle presenti condizioni;
5) disporre la perdita del cognome per la Sig.ra ; Parte_1 CP_1
6) dare atto che, sull'accordo delle ugi dichiaran nciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il P.M.:
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 CP_1
AR PO in data 25/09/1993 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 1993. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (11/12/1995) maggiorenne ed economicamente Per_2 indipendente ed (20/12/1999) maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_1
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473- bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore all'udienza fissata per il 14/11/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato;
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 CP_1
Ministero, così provvede: 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR PO in data 25/09/1993 da e con atto trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del predetto comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 1993.
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole maggiorenne ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. prende atto che i coniugi hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della presente sentenza.
5. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Pag. 2 di 3 5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di AR PO di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 20/11/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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