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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2266/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2266/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA), il 11/07/1994, con l'Avv. LEVRATTI ALESSANDRO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. LEVRATTI ALESSANDRO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni già congiuntamente concordate col ricorso introduttivo, infra
1 riportate e sottoscritte dai coniugi medesimi: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
in nata a [...] il [...] ed Parte_1 Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], contratto in Carcaliu - Romania e trascritto
[...]
presso il registro degli atti di matrimonio del comune di Ricaldone (AL) all'anno 2024, parte II, serie C, n. 1; 2) ordinare al Comune di Ricaldone (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) disporre che la casa coniugale, sita in Ricaldone (AL) Regione
Madonna n.12/1, rimanga definitivamente assegnata alla signora Parte_1
in che continuerà a risiedervi pagandone interamente il canone di locazione e gli oneri Pt_1
accessori 4) dare atto che il sig. si è definitivamente trasferito in Quaranti (AT) via CP_1
Roma n. 17 presso altra abitazione portando con sé i propri effetti personali oltre a parte degli arredi scelti di comune accordo;
5) dare atto che signora in Parte_1
ed il signor sono entrambi economicamente autosufficienti in quanto il Pt_1 CP_1
marito risulta regolarmente impiegato, da anni, come operaio agricolo mentre la moglie lavora come lavoratrice domestica e pertanto non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dando atto di avere già definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
6) dare atto che la signora
[...]
in ed il signor si impegnano a comunicare Parte_1 Pt_1 CP_1
reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si concedono, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio; 7) spese del presente giudizio a carico della signora
[...]
in ” Parte_1 Pt_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10 ottobre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il successivo divorzio congiunto.
Le parti esponevano di aver contratto matrimonio in data 2 agosto 2015 in Carcaliu (Romania), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ricaldone (AL) nell'anno 2024, parte II, serie C, n.
1. Dall'unione non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che, da qualche tempo, si era determinata fra i coniugi l'impossibilità a proseguire nel rapporto coniugale e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n. 298/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 11 dicembre 2024, nel presente procedimento. Dal giorno della sentenza non definitiva, ormai passata in giudicato, ovvero per un periodo di oltre sei mesi, la convivenza non è più ripresa, continuando i coniugi a vivere separati. Tanto esposto, le parti, congiuntamente,
2 rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria omologava la separazione tra le odierne parti in data 11 dicembre 2024, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto dei restanti accordi ed impegni tra i coniugi, non contrari a norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), i
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in data 2 agosto 2015 in Carcaliu (Romania), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ricaldone (AL) (Anno 2024 Parte II
Serie C N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ricaldone (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la casa coniugale, sita in Ricaldone (AL) Regione Madonna n.12/1, rimarrà definitivamente assegnata alla signora in , che Parte_1 Pt_1
continuerà a risiedervi pagandone interamente il canone di locazione e gli oneri accessori;
dà atto che il sig. si è definitivamente trasferito in Quaranti (AT) via Roma n. 17 CP_1
presso altra abitazione portando con sé i propri effetti personali oltre a parte degli arredi scelti di comune accordo;
dà atto che signora in ed il signor sono Parte_1 Pt_1 CP_1
entrambi economicamente autosufficienti in quanto il marito risulta regolarmente impiegato, da anni, come operaio agricolo mentre la moglie lavora come lavoratrice domestica e pertanto non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dando atto di avere già definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
dà atto che la signora in ed il signor si Parte_1 Pt_1 CP_1
3 impegneranno a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si concedono, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2266/2024, in materia di separazione consensuale e divorzio congiunto ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(ROMANIA), il 11/07/1994, con l'Avv. LEVRATTI ALESSANDRO
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con CP_1 C.F._2
l'Avv. LEVRATTI ALESSANDRO
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] l'Ill.mo Tribunale di Alessandria voglia accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni già congiuntamente concordate col ricorso introduttivo, infra
1 riportate e sottoscritte dai coniugi medesimi: 1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra
in nata a [...] il [...] ed Parte_1 Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], contratto in Carcaliu - Romania e trascritto
[...]
presso il registro degli atti di matrimonio del comune di Ricaldone (AL) all'anno 2024, parte II, serie C, n. 1; 2) ordinare al Comune di Ricaldone (AL) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) disporre che la casa coniugale, sita in Ricaldone (AL) Regione
Madonna n.12/1, rimanga definitivamente assegnata alla signora Parte_1
in che continuerà a risiedervi pagandone interamente il canone di locazione e gli oneri Pt_1
accessori 4) dare atto che il sig. si è definitivamente trasferito in Quaranti (AT) via CP_1
Roma n. 17 presso altra abitazione portando con sé i propri effetti personali oltre a parte degli arredi scelti di comune accordo;
5) dare atto che signora in Parte_1
ed il signor sono entrambi economicamente autosufficienti in quanto il Pt_1 CP_1
marito risulta regolarmente impiegato, da anni, come operaio agricolo mentre la moglie lavora come lavoratrice domestica e pertanto non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dando atto di avere già definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
6) dare atto che la signora
[...]
in ed il signor si impegnano a comunicare Parte_1 Pt_1 CP_1
reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si concedono, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio; 7) spese del presente giudizio a carico della signora
[...]
in ” Parte_1 Pt_1
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto ex art 473-bis51 c.p.c. depositato in data 10 ottobre 2024, i coniugi in epigrafe indicati hanno domandato la separazione consensuale ed il successivo divorzio congiunto.
Le parti esponevano di aver contratto matrimonio in data 2 agosto 2015 in Carcaliu (Romania), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ricaldone (AL) nell'anno 2024, parte II, serie C, n.
1. Dall'unione non nascevano figli.
Le parti rappresentavano che, da qualche tempo, si era determinata fra i coniugi l'impossibilità a proseguire nel rapporto coniugale e, pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi e, decorsi i termini di legge, ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio. Le parti addivenivano a separazione consensuale con sentenza non definitiva di omologa n. 298/2024, emessa dal Tribunale di Alessandria, in data 11 dicembre 2024, nel presente procedimento. Dal giorno della sentenza non definitiva, ormai passata in giudicato, ovvero per un periodo di oltre sei mesi, la convivenza non è più ripresa, continuando i coniugi a vivere separati. Tanto esposto, le parti, congiuntamente,
2 rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, dalla documentazione prodotta risulta che il Tribunale di Alessandria omologava la separazione tra le odierne parti in data 11 dicembre 2024, nel presente procedimento. Nel caso di specie non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi hanno domandato lo scioglimento del matrimonio;
pertanto, deve essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio.
Si dà atto dei restanti accordi ed impegni tra i coniugi, non contrari a norme imperative.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i Sig.ri Parte_1
(C.F. ) e (C.F. ), i
[...] C.F._1 CP_1 C.F._2
quali hanno contratto matrimonio in data 2 agosto 2015 in Carcaliu (Romania), trascritto presso il registro degli atti di matrimonio del Comune di Ricaldone (AL) (Anno 2024 Parte II
Serie C N. 1);
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ricaldone (AL) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che la casa coniugale, sita in Ricaldone (AL) Regione Madonna n.12/1, rimarrà definitivamente assegnata alla signora in , che Parte_1 Pt_1
continuerà a risiedervi pagandone interamente il canone di locazione e gli oneri accessori;
dà atto che il sig. si è definitivamente trasferito in Quaranti (AT) via Roma n. 17 CP_1
presso altra abitazione portando con sé i propri effetti personali oltre a parte degli arredi scelti di comune accordo;
dà atto che signora in ed il signor sono Parte_1 Pt_1 CP_1
entrambi economicamente autosufficienti in quanto il marito risulta regolarmente impiegato, da anni, come operaio agricolo mentre la moglie lavora come lavoratrice domestica e pertanto non avanzano alcuna pretesa economica reciproca, dando atto di avere già definito tutti i loro rapporti patrimoniali;
dà atto che la signora in ed il signor si Parte_1 Pt_1 CP_1
3 impegneranno a comunicare reciprocamente ogni mutamento di residenza e domicilio unitamente ai propri recapiti telefonici e si concedono, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 24 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott. Paolo Rampini
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