TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6891/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato AL IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6891/2024 promossa da:
(avv. Cravera Piergiovanni) Parte_1 contro
(avv. Spinoglio Lucia) CP_1
All'udienza del 16.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Trieste al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il risarcimento dei danni patiti in esito ad una caduta, avvenuta in data 20.1.2020, alle ore 8.42 circa, mentre passeggiava con il cane in una zona prospicente il Condominio di Piazza Otorino
Respighi 4, Trieste, da ricondursi ad CP_1
Deduceva parte attrice che la pavimentazione era dissestata poiché composta da porfido e basoli, con sopraelevazioni di cm. 3 rispetto al piano viario.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. CP_1
Il Giudice di Pace, con la sentenza n.385/2024 dd. 06/11/2024 depositata in data 06/11/202 rigettava la domanda.
Argomentava che dalle prove documentali allegate (filmato e foto) emergeva che la perdita d'equilibrio da parte dell'attore era dovuta alla sua colpevole distrazione, non allo stato del luogo, cosicché non era configurabile alcuna responsabilità di . CP_1
Motivava, altresì, che dalle suindicate prove documentali non emergeva una situazione di pericolo o insidiosa, tale da poter aver causato la caduta attesa, altresì, la conoscenza dei luoghi da parte del
, e la sua disattenzione, constatabile attraverso la visione del filmato in atti, quale causa Pt_1
esclusiva del sinistro.
pagina 1 di 2 Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Giudice di Pace Parte_1
aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti.
Rimarcava la sconnessione del pavimento, tanto che la stessa era stata rifatta e vi erano stati apposti dei segnali di pericolo, e la sussistenza di una responsabilità in capo all' ex art. 2051 c.c., instando CP_1 per l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello non può essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propri assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass. ordinanza 8/7/2024 n. 18518 )
La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo e ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito.
Orbene, nel caso di specie, risultano provate le lesioni riportate dal (vd. perizia di parte e Pt_1
verbale di pronto soccorso) e lo stato dei luoghi ma manca la prova del nesso di causalità idoneo a collegare le prime con i secondi.
Parte appellante non ha provato che le ferite riportate sono causalmente riconducibili al pavimento dissestato né che la caduta sia avvenuta proprio nel punto in cui vi è la presenza del dissesto.
Né la prova per testi chiesta dall'appellante è idonea a colmare detta lacuna atteso che i tre capitoli di prova articolati non vertono su circostanze afferenti il nesso di causalità sopra indicato.
Infine la recinzione dell'area ove è avvenuto l'incidente apposta successivamente da CP_1
unitamente a cartelli di pericolo non è idonea ad integrare la prova del nesso di causalità rivestendo valenza non univoca ben potendo essere sottesa da esigenze preventive e /o di manutenzione.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 5.721,14) ai sensi del DM n.
55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese che liquida in € 2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 29.12.2025
Il giudice
AL IE
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice applicato AL IE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6891/2024 promossa da:
(avv. Cravera Piergiovanni) Parte_1 contro
(avv. Spinoglio Lucia) CP_1
All'udienza del 16.12.2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata riservata in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Trieste al fine di Parte_1 CP_1
ottenere il risarcimento dei danni patiti in esito ad una caduta, avvenuta in data 20.1.2020, alle ore 8.42 circa, mentre passeggiava con il cane in una zona prospicente il Condominio di Piazza Otorino
Respighi 4, Trieste, da ricondursi ad CP_1
Deduceva parte attrice che la pavimentazione era dissestata poiché composta da porfido e basoli, con sopraelevazioni di cm. 3 rispetto al piano viario.
Si costituiva contestando la fondatezza della domanda ed instando per il rigetto. CP_1
Il Giudice di Pace, con la sentenza n.385/2024 dd. 06/11/2024 depositata in data 06/11/202 rigettava la domanda.
Argomentava che dalle prove documentali allegate (filmato e foto) emergeva che la perdita d'equilibrio da parte dell'attore era dovuta alla sua colpevole distrazione, non allo stato del luogo, cosicché non era configurabile alcuna responsabilità di . CP_1
Motivava, altresì, che dalle suindicate prove documentali non emergeva una situazione di pericolo o insidiosa, tale da poter aver causato la caduta attesa, altresì, la conoscenza dei luoghi da parte del
, e la sua disattenzione, constatabile attraverso la visione del filmato in atti, quale causa Pt_1
esclusiva del sinistro.
pagina 1 di 2 Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Giudice di Pace Parte_1
aveva erroneamente valutato le risultanze probatorie in atti.
Rimarcava la sconnessione del pavimento, tanto che la stessa era stata rifatta e vi erano stati apposti dei segnali di pericolo, e la sussistenza di una responsabilità in capo all' ex art. 2051 c.c., instando CP_1 per l'accoglimento delle richieste istruttorie non ammesse in primo grado
Si costituiva contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il rigetto. CP_1
L'appello non può essere accolto.
Secondo la giurisprudenza di legittimità In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propri assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass. ordinanza 8/7/2024 n. 18518 )
La responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, prescinde dall'accertamento di un comportamento colposo e ha carattere oggettivo necessitando, per la sua configurabilità, l'esistenza del nesso causale fra cosa ed evento, potendo essere esclusa solo dal caso fortuito.
Orbene, nel caso di specie, risultano provate le lesioni riportate dal (vd. perizia di parte e Pt_1
verbale di pronto soccorso) e lo stato dei luoghi ma manca la prova del nesso di causalità idoneo a collegare le prime con i secondi.
Parte appellante non ha provato che le ferite riportate sono causalmente riconducibili al pavimento dissestato né che la caduta sia avvenuta proprio nel punto in cui vi è la presenza del dissesto.
Né la prova per testi chiesta dall'appellante è idonea a colmare detta lacuna atteso che i tre capitoli di prova articolati non vertono su circostanze afferenti il nesso di causalità sopra indicato.
Infine la recinzione dell'area ove è avvenuto l'incidente apposta successivamente da CP_1
unitamente a cartelli di pericolo non è idonea ad integrare la prova del nesso di causalità rivestendo valenza non univoca ben potendo essere sottesa da esigenze preventive e /o di manutenzione.
Le spese sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 5.721,14) ai sensi del DM n.
55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni trattate).
PQM
Il giudice rigetta la domanda e condanna al pagamento, in favore di , Parte_1 CP_1 delle spese che liquida in € 2.540,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge.
Trieste, 29.12.2025
Il giudice
AL IE
pagina 2 di 2