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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVIII, sentenza 24/02/2026, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1212/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3858/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011600574 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 89/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che ha rigettato il ricorso introduttivo relativo all'avviso di accertamento n. TKF011600574/2021 (periodo d'imposta 2016, II.DD., IRAP e IVA).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante chiede la riforma della sentenza articolando quattro motivi.
1. Difetto di motivazione dell'avviso (L. 212/2000)
L'appellante contesta che l'ufficio non abbia fornito un'adeguata motivazione in ordine alle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, limitandosi a dichiararle “pretestuose” senza confutazione puntuale.
Rileva che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2843/2019), lo scostamento dagli studi di settore costituisce mera presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza sorgono solo a seguito del contraddittorio, che deve essere esplicitamente valutato e motivato nell'avviso.
2. Erroneo studio di settore applicato
L'appellante sostiene che l'ufficio abbia applicato lo studio di settore 15, relativo al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (ATECO 47.78.20), mentre l'attività esercitata sarebbe in realtà quella di riparazione di apparecchiature ottiche e fotografiche (ATECO 33.13.01), come da visura camerale.
Richiama Cass. n. 5399/2012, secondo cui l'accertamento basato su studio di settore non pertinente è nullo anche se l'errore sul codice ATECO è del contribuente.
3. Violazione dell'art. 39 DPR 600/1973
L'appellante afferma che l'avviso si fonda su presunzioni non gravi, precise e concordanti, in quanto derivate da uno studio di settore ritenuto inconferente.
Contesta l'uso dell'art. 62-sexies del DL 331/1993, ritenendo che non possa giustificare l'accertamento laddove manca la coerenza del parametro utilizzato.
4. Errata valutazione dell'inattendibilità dello studio di settore e delle condizioni personali
L'appellante censura il mancato riconoscimento della natura turistica e stagionale dell'attività esercitata a località 1; dell'assenza prolungata dal lavoro nel 2016 per gravi problemi di salute (rmotivazione
1), con diretta incidenza sull'operatività dell'impresa; della marginalità del personale dipendente, non idoneo a sostituirlo nell'attività di ottico optometrista;
dell'irrilevanza dei dati degli anni precedenti per il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
L'appellante conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello, contestando puntualmente tutti i motivi.
1. Motivazione dell'avviso e contraddittorio
L'Ufficio sostiene che non era applicabile l'art. 12, co. 7, L. 212/2000 (controlli in loco), poiché si trattava di controllo a tavolino;
la giurisprudenza (Cass. 18255/2021; Cass. 8378/2017) conferma che l'Ufficio non è tenuto a menzionare nell'avviso le osservazioni del contribuente, ma solo a valutarle;
l'avviso espone adeguatamente le ragioni per cui le osservazioni non sono state ritenute idonee.
2. Studio di settore e codice ATECO
L'Ufficio rileva che lo stesso contribuente ha indicato il codice ATECO 47.78.20 nella dichiarazione e ha presentato proprio lo studio di settore 15; i dati contabili (acquisti, rimanenze, merce in magazzino) confermano attività di vendita al dettaglio, non mera riparazione;
lo studio di settore è stato usato solo come parametro, e comunque è stato ponderato nel contraddittorio.
3. Presunzioni ex art. 39 DPR 600/1973 e antieconomicità
L'Ufficio afferma che l'accertamento è stato emesso ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis DPR 600/1973, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
non si basa esclusivamente sullo studio di settore, ma soprattutto su plurimi indici di antieconomicità: ricarico dichiarato pari al 4%, insufficiente a coprire i costi;
magazzino elevato e in crescita (450.000 €); acquisti ingenti (309.219 €) non coerenti con un'attività poco redditizia;
redditività negativa o minima anche negli anni precedenti;
mancanza di prove sulla reale percentuale di ricarico applicata.
4. Valutazione delle condizioni personali e riduzione dell'accertamento
L'Ufficio evidenzia che la situazione sanitaria del contribuente è stata considerata solo per la riduzione del ricarico, non ritenuta sufficiente ad azzerare l'accertamento; l'attività non ha mai cessato l'operatività, nonostante i problemi di salute;
la proposta di adesione prevedeva già una riduzione di oltre il 50% dei maggiori ricavi presunti;
l'importo accertato (56.678,00 €) è la metà di quanto derivante dallo studio di settore.
L'appellante chiede l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso e la rifusione delle spese. L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso (art. 12, co. 7, L. 212/2000)
L'appellante sostiene che l'Ufficio non avrebbe esaminato puntualmente le osservazioni formulate in sede di contraddittorio, limitandosi a ritenerle pretestuose. La censura è infondata. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, l'art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente si applica esclusivamente ai controlli che implicano accesso nei locali del contribuente, mentre nel caso in esame l'accertamento è stato effettuato a tavolino, come risulta dagli atti di causa. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 18255/2021; Cass. n.
8378/2017), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare le osservazioni del contribuente, ma non a riportarle o confutarle analiticamente nella motivazione dell'atto impositivo. È sufficiente che l'atto dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni che conducono a ritenere non idonee le deduzioni del contribuente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento fornisce una motivazione puntuale e completa, illustrando gli elementi (antieconomicità, incongruenze contabili, ricarico anomalo, valore delle rimanenze, andamento pluriennale) che l'Ufficio ha ritenuto prevalenti rispetto alle osservazioni del contribuente. La sentenza appellata ha pertanto fatto corretto governo del principio giurisprudenziale, riconoscendo la sufficienza della motivazione fornita dall'Ufficio.
Il motivo va rigettato.
2. Sulla presunta applicazione di uno studio di settore errato (15)
L'appellante sostiene che l'Ufficio avrebbe fondato l'accertamento sullo studio di settore 15 (ottica/ fotografia) mentre l'attività esercitata sarebbe in realtà quella di riparazione di apparecchiature ottiche (codice
ATECO 33.13.01). La doglianza non merita accoglimento.
Dai documenti in atti (modello Unico 2017 relativo al 2016, studio di settore presentato) risulta che è stato proprio il contribuente a dichiarare il codice ATECO 47.78.20, corrispondente al commercio al dettaglio di materiale ottico, nonché a presentare lo studio di settore 15.
È vero che la Cassazione ha affermato che l'indicazione di un codice ATECO errato è emendabile anche in sede contenziosa (Cass. n. 5399/2012).
Tuttavia, per ritenere erroneo il codice indicato occorre una prova rigorosa dell'effettiva attività svolta, prova che nel caso concreto non risulta fornita.
Anzi, come evidenziato dall'Ufficio gli ingenti acquisti di merce (309.219 € nel 2016), l'elevato valore del magazzino (450.000 €), la presenza di vendite con scontrini e fatture, dimostrano che l'attività svolta era commerciale e non limitata alla mera riparazione.
Poiché lo studio di settore applicato coincide con quello dichiarato dal contribuente e trova conferma nei dati contabili, non ricorrono i presupposti per disapplicarlo.
Anche tale motivo va respinto.
3. Sulla dedotta violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 62-sexies DL 331/1993
L'appellante ritiene che l'Ufficio non abbia dimostrato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate.
La doglianza è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione ha affermato che la motivazione dell'atto fondato sugli studi di settore non può esaurirsi nello scostamento, ma deve indicare gli elementi che rendono applicabile lo standard al caso concreto e spiegare perché le contestazioni del contribuente siano state disattese (Cass. n. 2843/2019).
Nel caso di specie, l'accertamento non è stato fondato esclusivamente sullo studio di settore, ma su un insieme articolato di presunzioni, tra cui il ricarico dichiarato pari al 4%, incompatibile con l'equilibrio economico dell'attività; il valore del magazzino anomalo e in aumento;
i costi di acquisto elevatissimi rispetto ai ricavi dichiarati;
la redditività negativa o modestissima anche negli anni precedenti;
la mancata dimostrazione del ricarico effettivamente applicato (assenza di documentazione richiesta).
Si tratta di elementi che, secondo giurisprudenza costante, possono integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento (Cass. n. 20857/2014; Cass. n. 27552/2018).
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973 e l'art. 62-sexies DL
331/1993, integrando il quadro probatorio con elementi ulteriori rispetto allo scostamento dallo studio di settore.
Il motivo va rigettato.
4. Sulla dedotta mancata considerazione delle condizioni personali e sanitarie del contribuente
L'appellante sostiene che i problemi di salute del titolare nel 2016 avrebbero giustificato la ridotta redditività.
La censura non può essere accolta.
Dagli atti risulta che l'Ufficio ha espressamente valutato le condizioni sanitarie del contribuente, tanto da ridurre il ricarico dal 48% (previsto dallo studio) al 24%;da limitare i maggiori ricavi accertati a 56.678 €, pari a circa la metà di quanto desumibile dagli studi di settore.
La Cassazione ha più volte affermato che l'antieconomicità reiterata costituisce elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento anche in presenza di fattori contingenti, quando tali fattori non spiegano la complessiva incoerenza gestionale (Cass. n. 23096/2019; Cass. n. 15038/2014).
Nel caso di specie l'attività non ha mai cessato l'operatività; le anomalie reddituali risultano presenti anche negli anni antecedenti;
gli indici di antieconomicità non trovano spiegazione sufficiente nelle circostanze addotte.
La Corte di primo grado ha quindi correttamente valutato che le condizioni personali dell'appellante, pur rilevanti, non giustificano integralmente le incongruenze contabili riscontrate.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene infondati tutti i motivi di appello proposti. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali e ha adeguatamente motivato la conferma dell'accertamento, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e sulla corretta applicazione dello studio di settore indicato dal contribuente e rispondente ai dati contabili.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 1.200,00 (Milleduecento/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro
1.200,00 (Milleduecento/00).
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 18, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
COLETTA GIUSEPPE, Presidente
GUADAGNI LUIGI, Relatore
AQUINO VINCENZO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3858/2024 depositato il 31/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 89/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LATINA sez. 3 e pubblicata il 15/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKF011600574 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 917/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza n. 89/03/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Latina, che ha rigettato il ricorso introduttivo relativo all'avviso di accertamento n. TKF011600574/2021 (periodo d'imposta 2016, II.DD., IRAP e IVA).
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Latina, depositando controdeduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellante chiede la riforma della sentenza articolando quattro motivi.
1. Difetto di motivazione dell'avviso (L. 212/2000)
L'appellante contesta che l'ufficio non abbia fornito un'adeguata motivazione in ordine alle osservazioni formulate in sede di contraddittorio, limitandosi a dichiararle “pretestuose” senza confutazione puntuale.
Rileva che, secondo consolidata giurisprudenza (Cass. n. 2843/2019), lo scostamento dagli studi di settore costituisce mera presunzione semplice la cui gravità, precisione e concordanza sorgono solo a seguito del contraddittorio, che deve essere esplicitamente valutato e motivato nell'avviso.
2. Erroneo studio di settore applicato
L'appellante sostiene che l'ufficio abbia applicato lo studio di settore 15, relativo al commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia (ATECO 47.78.20), mentre l'attività esercitata sarebbe in realtà quella di riparazione di apparecchiature ottiche e fotografiche (ATECO 33.13.01), come da visura camerale.
Richiama Cass. n. 5399/2012, secondo cui l'accertamento basato su studio di settore non pertinente è nullo anche se l'errore sul codice ATECO è del contribuente.
3. Violazione dell'art. 39 DPR 600/1973
L'appellante afferma che l'avviso si fonda su presunzioni non gravi, precise e concordanti, in quanto derivate da uno studio di settore ritenuto inconferente.
Contesta l'uso dell'art. 62-sexies del DL 331/1993, ritenendo che non possa giustificare l'accertamento laddove manca la coerenza del parametro utilizzato.
4. Errata valutazione dell'inattendibilità dello studio di settore e delle condizioni personali
L'appellante censura il mancato riconoscimento della natura turistica e stagionale dell'attività esercitata a località 1; dell'assenza prolungata dal lavoro nel 2016 per gravi problemi di salute (rmotivazione
1), con diretta incidenza sull'operatività dell'impresa; della marginalità del personale dipendente, non idoneo a sostituirlo nell'attività di ottico optometrista;
dell'irrilevanza dei dati degli anni precedenti per il principio di autonomia dei periodi d'imposta.
L'appellante conclude chiedendo l'annullamento dell'avviso e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello, contestando puntualmente tutti i motivi.
1. Motivazione dell'avviso e contraddittorio
L'Ufficio sostiene che non era applicabile l'art. 12, co. 7, L. 212/2000 (controlli in loco), poiché si trattava di controllo a tavolino;
la giurisprudenza (Cass. 18255/2021; Cass. 8378/2017) conferma che l'Ufficio non è tenuto a menzionare nell'avviso le osservazioni del contribuente, ma solo a valutarle;
l'avviso espone adeguatamente le ragioni per cui le osservazioni non sono state ritenute idonee.
2. Studio di settore e codice ATECO
L'Ufficio rileva che lo stesso contribuente ha indicato il codice ATECO 47.78.20 nella dichiarazione e ha presentato proprio lo studio di settore 15; i dati contabili (acquisti, rimanenze, merce in magazzino) confermano attività di vendita al dettaglio, non mera riparazione;
lo studio di settore è stato usato solo come parametro, e comunque è stato ponderato nel contraddittorio.
3. Presunzioni ex art. 39 DPR 600/1973 e antieconomicità
L'Ufficio afferma che l'accertamento è stato emesso ai sensi degli artt. 39, 40 e 41-bis DPR 600/1973, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti;
non si basa esclusivamente sullo studio di settore, ma soprattutto su plurimi indici di antieconomicità: ricarico dichiarato pari al 4%, insufficiente a coprire i costi;
magazzino elevato e in crescita (450.000 €); acquisti ingenti (309.219 €) non coerenti con un'attività poco redditizia;
redditività negativa o minima anche negli anni precedenti;
mancanza di prove sulla reale percentuale di ricarico applicata.
4. Valutazione delle condizioni personali e riduzione dell'accertamento
L'Ufficio evidenzia che la situazione sanitaria del contribuente è stata considerata solo per la riduzione del ricarico, non ritenuta sufficiente ad azzerare l'accertamento; l'attività non ha mai cessato l'operatività, nonostante i problemi di salute;
la proposta di adesione prevedeva già una riduzione di oltre il 50% dei maggiori ricavi presunti;
l'importo accertato (56.678,00 €) è la metà di quanto derivante dallo studio di settore.
L'appellante chiede l'accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'avviso e la rifusione delle spese. L'Agenzia chiede il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla dedotta violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso (art. 12, co. 7, L. 212/2000)
L'appellante sostiene che l'Ufficio non avrebbe esaminato puntualmente le osservazioni formulate in sede di contraddittorio, limitandosi a ritenerle pretestuose. La censura è infondata. Come chiarito dalla Corte di
Cassazione, l'art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente si applica esclusivamente ai controlli che implicano accesso nei locali del contribuente, mentre nel caso in esame l'accertamento è stato effettuato a tavolino, come risulta dagli atti di causa. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 18255/2021; Cass. n.
8378/2017), l'Amministrazione finanziaria è tenuta a valutare le osservazioni del contribuente, ma non a riportarle o confutarle analiticamente nella motivazione dell'atto impositivo. È sufficiente che l'atto dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni che conducono a ritenere non idonee le deduzioni del contribuente.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento fornisce una motivazione puntuale e completa, illustrando gli elementi (antieconomicità, incongruenze contabili, ricarico anomalo, valore delle rimanenze, andamento pluriennale) che l'Ufficio ha ritenuto prevalenti rispetto alle osservazioni del contribuente. La sentenza appellata ha pertanto fatto corretto governo del principio giurisprudenziale, riconoscendo la sufficienza della motivazione fornita dall'Ufficio.
Il motivo va rigettato.
2. Sulla presunta applicazione di uno studio di settore errato (15)
L'appellante sostiene che l'Ufficio avrebbe fondato l'accertamento sullo studio di settore 15 (ottica/ fotografia) mentre l'attività esercitata sarebbe in realtà quella di riparazione di apparecchiature ottiche (codice
ATECO 33.13.01). La doglianza non merita accoglimento.
Dai documenti in atti (modello Unico 2017 relativo al 2016, studio di settore presentato) risulta che è stato proprio il contribuente a dichiarare il codice ATECO 47.78.20, corrispondente al commercio al dettaglio di materiale ottico, nonché a presentare lo studio di settore 15.
È vero che la Cassazione ha affermato che l'indicazione di un codice ATECO errato è emendabile anche in sede contenziosa (Cass. n. 5399/2012).
Tuttavia, per ritenere erroneo il codice indicato occorre una prova rigorosa dell'effettiva attività svolta, prova che nel caso concreto non risulta fornita.
Anzi, come evidenziato dall'Ufficio gli ingenti acquisti di merce (309.219 € nel 2016), l'elevato valore del magazzino (450.000 €), la presenza di vendite con scontrini e fatture, dimostrano che l'attività svolta era commerciale e non limitata alla mera riparazione.
Poiché lo studio di settore applicato coincide con quello dichiarato dal contribuente e trova conferma nei dati contabili, non ricorrono i presupposti per disapplicarlo.
Anche tale motivo va respinto.
3. Sulla dedotta violazione dell'art. 39 DPR 600/1973 e dell'art. 62-sexies DL 331/1993
L'appellante ritiene che l'Ufficio non abbia dimostrato la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni utilizzate.
La doglianza è priva di fondamento.
La Corte di Cassazione ha affermato che la motivazione dell'atto fondato sugli studi di settore non può esaurirsi nello scostamento, ma deve indicare gli elementi che rendono applicabile lo standard al caso concreto e spiegare perché le contestazioni del contribuente siano state disattese (Cass. n. 2843/2019).
Nel caso di specie, l'accertamento non è stato fondato esclusivamente sullo studio di settore, ma su un insieme articolato di presunzioni, tra cui il ricarico dichiarato pari al 4%, incompatibile con l'equilibrio economico dell'attività; il valore del magazzino anomalo e in aumento;
i costi di acquisto elevatissimi rispetto ai ricavi dichiarati;
la redditività negativa o modestissima anche negli anni precedenti;
la mancata dimostrazione del ricarico effettivamente applicato (assenza di documentazione richiesta).
Si tratta di elementi che, secondo giurisprudenza costante, possono integrare presunzioni semplici gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento (Cass. n. 20857/2014; Cass. n. 27552/2018).
Pertanto, l'Ufficio ha correttamente applicato l'art. 39, co. 1, lett. d), DPR 600/1973 e l'art. 62-sexies DL
331/1993, integrando il quadro probatorio con elementi ulteriori rispetto allo scostamento dallo studio di settore.
Il motivo va rigettato.
4. Sulla dedotta mancata considerazione delle condizioni personali e sanitarie del contribuente
L'appellante sostiene che i problemi di salute del titolare nel 2016 avrebbero giustificato la ridotta redditività.
La censura non può essere accolta.
Dagli atti risulta che l'Ufficio ha espressamente valutato le condizioni sanitarie del contribuente, tanto da ridurre il ricarico dal 48% (previsto dallo studio) al 24%;da limitare i maggiori ricavi accertati a 56.678 €, pari a circa la metà di quanto desumibile dagli studi di settore.
La Cassazione ha più volte affermato che l'antieconomicità reiterata costituisce elemento presuntivo idoneo a fondare l'accertamento anche in presenza di fattori contingenti, quando tali fattori non spiegano la complessiva incoerenza gestionale (Cass. n. 23096/2019; Cass. n. 15038/2014).
Nel caso di specie l'attività non ha mai cessato l'operatività; le anomalie reddituali risultano presenti anche negli anni antecedenti;
gli indici di antieconomicità non trovano spiegazione sufficiente nelle circostanze addotte.
La Corte di primo grado ha quindi correttamente valutato che le condizioni personali dell'appellante, pur rilevanti, non giustificano integralmente le incongruenze contabili riscontrate.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene infondati tutti i motivi di appello proposti. La sentenza impugnata ha fatto corretto uso dei principi giurisprudenziali e ha adeguatamente motivato la conferma dell'accertamento, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti e sulla corretta applicazione dello studio di settore indicato dal contribuente e rispondente ai dati contabili.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato. Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi € 1.200,00 (Milleduecento/00).
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro
1.200,00 (Milleduecento/00).