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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4745/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4745/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAIMONDO PIETRO ricorrente e Contr lettivamente domiciliato presso VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA rappresentato e difeso dall'avv.PRINCIPE EMILIA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, l'istante riferiva di aver prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea nell'anno 2024/2025 senza vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001; di conseguenza, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder condannato il al pagamento di tale voce retributiva, quantificata Controparte_2
in € 971,30.
Il resistente si costituiva nel giudizio contestando il ricorso e CP_2
chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio assenti le parti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 del CCNL siglato nel 2001 prevede che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCN 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
La norma in commento richiama, per quanto attiene alle modalità di erogazione, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; tali norme escluderebbero, pertanto, il personale ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee con termine finale inferiore al 30 giugno o al 31 agosto.
Tuttavia tali disposizioni normative vanno necessariamente interpretate, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n.
6293 del 5 marzo 2020), con il principio di non discriminazione tra assunti a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ebbene, in proposito è stato autorevolmente affermato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene di doversi conformare al consolidato orientamento in base al quale l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Può, pertanto, essere affermato il diritto dell'istante alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del CCNL di categoria del 15 marzo 2001, per l'anno scolastico 2024/2025 in cui ha prestato attività lavorativa a tempo determinato a favore del convenuto;
per l'effetto, il datore di lavoro CP_2
deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 971,30 , non essendo stata in proposito formulato alcuna contestazione specifica avverso i conteggi allegati nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2
pagamento a tale titolo della somma di € 971,30 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi di Controparte_2
avvocato che liquida in € 1.314,00 oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 2.12.2025
Il giudice
TA IS
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. TA IS, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 4745/2025, pendente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. RAIMONDO PIETRO ricorrente e Contr lettivamente domiciliato presso VIA DEI PORTOGHESI 12 00186 ROMA rappresentato e difeso dall'avv.PRINCIPE EMILIA giusta procura in atti resistente
OGGETTO: retribuzione professionale docenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c ritualmente notificato, l'istante riferiva di aver prestato servizio in qualità di docente con contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea nell'anno 2024/2025 senza vedersi riconosciuta la retribuzione professionale docenti prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001; di conseguenza, adiva il Tribunale del Lavoro di Tivoli al fine di veder condannato il al pagamento di tale voce retributiva, quantificata Controparte_2
in € 971,30.
Il resistente si costituiva nel giudizio contestando il ricorso e CP_2
chiedendone il rigetto.
La causa veniva decisa all'esito della camera di consiglio assenti le parti.
Il ricorso è fondato.
L'art. 7 del CCNL siglato nel 2001 prevede che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCN 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995.”
La norma in commento richiama, per quanto attiene alle modalità di erogazione, l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 4 che “Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” ed al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; tali norme escluderebbero, pertanto, il personale ATA assunto per lo svolgimento di supplenze temporanee con termine finale inferiore al 30 giugno o al 31 agosto.
Tuttavia tali disposizioni normative vanno necessariamente interpretate, come chiarito in più occasioni dalla Suprema Corte (Cass. ordinanza n. 20015 del 27 luglio
2018; in senso conforme Cass. ordinanza n. 15371 del 06.06.2019 e Cass. ordinanza n.
6293 del 5 marzo 2020), con il principio di non discriminazione tra assunti a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Ebbene, in proposito è stato autorevolmente affermato che “la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e
Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, DE Cerro;
8.9.2011, causa C-177/10 DO Santana); b) il Per_1
principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi
153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Alla luce di quanto sopra, questo Giudice ritiene di doversi conformare al consolidato orientamento in base al quale l'art. 7, comma 1, del CCNL per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001 si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n.
124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.
Può, pertanto, essere affermato il diritto dell'istante alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del CCNL di categoria del 15 marzo 2001, per l'anno scolastico 2024/2025 in cui ha prestato attività lavorativa a tempo determinato a favore del convenuto;
per l'effetto, il datore di lavoro CP_2
deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 971,30 , non essendo stata in proposito formulato alcuna contestazione specifica avverso i conteggi allegati nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docente, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, per l'anno scolastico 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il al Controparte_2
pagamento a tale titolo della somma di € 971,30 oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994;
- condanna il al pagamento dei compensi di Controparte_2
avvocato che liquida in € 1.314,00 oltre rimborso c.u., spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 2.12.2025
Il giudice
TA IS