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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4581/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
2553/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/10/2021,
t r a con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano Parte_1
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea
Rescigno (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato Stefano Collarile ( ) C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 Aprile 2025.
Oggetto: mutuo
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 4 settembre 2020,
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Benevento, deducendo l'errata indicazione del TAEG del contratto di finanziamento personale numero 46605537 sottoscritto con Parte_1 in data 5 settembre 2012, in virtù della mancata inclusione del premio pagato per la polizza facoltativa a protezione del credito, sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto stesso.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di: “ACCERTARE E DICHIARARE che il T.A.E.G. EFFETTIVO del mutuo è pari al 11,9850%, %, quindi maggiore del T.A.E.G. pattuito pari a 9,6800 % di ben 2,3050%
PER L'EFFETTO in applicazione del VII comma dell'art 125 bis TUB,
- SOSTITUIRE il tasso di interesse ultralegale col tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- RIMBORSARE il costo sostenuto per l'erogazione del finanziamento, pari complessivi € 5.317,50, di cui € 4.567,50 per spese assicurative, ed €
750,00 per spese di istruttoria;
- CONDANNARE la resistente alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti;
per la parte residua del rimborso del finanziamento
- APPLICARE il tasso sostitutivo pro tempore determinato.
-CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio (d'ora innanzi, anche: ), Parte_1 Pt_1 eccependo l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Benevento così provvedeva:
“1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione alla ricorrente della somma di euro 7.651,23 indebitamente corrisposta,
2 con gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) Condanna la resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.487,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data notificato in data 5.11.2021, ha Pt_1 impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito, accogliere il presente appello con il presente atto proposto da per i motivi di impugnazione illustrati al paragrafo 3 e Parte_1 per l'effetto
(i) riformare l'Ordinanza nella parte motiva in cui viene accertata la divergenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello applicato e in cui vengono indicati i motivi per i quali il costo della polizza assicurativa CPI sottoscritta dalla Sig.ra dovesse essere incluso nel TAEG, e CP_1 viene erroneamente dichiarato che nel TAEG non sono state conteggiate le spese di incasso delle rate e per l'effetto,
(ii) accertata la correttezza dell'operato di nell'indicazione del Parte_1
TAEG, riformare il capo dell'Ordinanza nella parte motiva e nel primo capo del dispositivo nella parte in cui il Giudice di primo grado ha applicato gli articoli 125 bis e 117 del TUB e ha condannato alla Parte_1 restituzione della somma di euro 7.651,23,
(iii) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti di parte del primo grado e del presente grado di appello, ivi incluse le istanze istruttorie avversarie;
(iv) in considerazione della totale soccombenza della Sig.ra CP_1 riformare l'Ordinanza nella parte motiva e nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese di CTU e per l'effetto
(v) condannare la Sig.ra alla restituzione e/o alla rifusione in CP_1
3 favore di degli importi già versati in esecuzione Parte_1 dell'Ordinanza e che verranno quantificati in corso di causa per somme dichiarate indebite nell'Ordinanza, spese di CTU, rimborso spese legali e nonché al rimborso delle proprie spese legali sostenute in primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale per compensi professionali.
II. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali anche del grado
d'appello, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questa Corte di: “1) CP_1 rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare
l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CP_1
”.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 Aprile 2025, con concessione di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi della decisione
L'appellante contesta l'ordinanza impugnata, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso:
- di analizzare la normativa applicabile per la determinazione del TAEG;
- di considerare come fosse stata pienamente raggiunta la prova che l'assicurazione a protezione del credito fosse facoltativa, prova risultante:
a) <dal contratto (frontespizio e pagina 3 dove si legge sempre
“assicurazione facoltativa CPI”>>; b) dal <<“Modulo di adesione all'assicurazione facoltativa” e soprattutto dalla sottoscrizione di un'apposita clausola ove la Ricorrente ha dichiarato “sono consapevole che l'adesione alla polizza è facoltativa” >>; c) dall'articolo 16 delle
Condizioni Generali contenute nel fascicolo informativo, in cui si legge
“…resta inteso che l'adesione da parte del cliente della contraente è meramente facoltativa è rimessa alla loro esclusiva volontà>>; d) <dal
Glossario del fascicolo informativo ove Assicurato è definito “il soggetto
4 persona fisica che ha aderito facoltativamente al programma assicurativo sottoscrivendo la dichiarazione di adesione”>>;
- di valutare come la fosse stata informata da CP_1 Parte_1 che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte non fosse obbligatorio sottoscrivere altri prodotti accessori;
tale circostanza emergerebbe inequivocamente: 1) dal < Modulo SECCI del Contratto di finanziamento ove si legge che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” non era obbligatorio sottoscrivere né
“un'assicurazione che garantisca il credito” né “un altro contratto per un servizio accessorio”;2) <dall'articolo 3 delle Note Informative di entrambe le coperture (danni e Caso Morte) contenute nel fascicolo informativo (…) ove si legge in grassetto: “La presente nota informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una convenzione che la contraente ha stipulato con [Avipop vita Spa / Avipop Assicurazioni]. Non è necessario pertanto la sua sottoscrizione al fine di ottenere il finanziamento alle condizioni proposte…”>>;
- di verificare che altri soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni della avevano ottenuto il medesimo credito alle CP_1 medesime condizioni a lei offerte, anche senza la sottoscrizione di una polizza a protezione del credito (circostanza dimostrata da ben diciassette contratti -scelti a caso da una lista che ne conteneva comunque molti di più - concessi nel medesimo periodo di sottoscrizione del contratto oggetto di causa).
L'ordinanza impugnata sarebbe dunque viziata, non avendo il Tribunale totalmente esaminato quali fossero le condizioni alle quali la legge nazionale e comunitaria subordina l'inclusione delle spese assicurative nel
TAEG e non avendo verificato in concreto se i documenti prodotti in giudizio dalle parti consentissero di stabilire che l'assicurazione proposta fosse obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Sarebbe poi del tutto infondata ed apodittica l'affermazione del Tribunale secondo cui “il contratto non appare affatto chiaro nell'evidenziare al cliente l'informazione che i costi delle assicurazioni siano esclusi dal
5 calcolo del taeg indicato in contratto”.
Il fatto che il costo dell'assicurazione non fosse conteggiato nel TAEG pubblicizzato emergerebbe, invece, con chiarezza dal frontespizio del contratto (dove, a fianco del costo dell'assicurazione facoltativa CPI non compare la lettera (i) con la quale ha indicato tutti i costi che Parte_1 erano stati inclusi nel TAEG), nonché dalla lettura del paragrafo 3 del
Modulo SECCI (in cui era illustrato il metodo con cui era stato determinato il TAEG, con la precisazione che dal TAEG erano esclusi i costi delle assicurazioni “quando facoltative”) .
Il Tribunale avrebbe, ancora, commesso un ulteriore errore nel ritenere che “nel calcolo del taeg indicato in contratto non sono conteggiate le spese di incasso delle rate, già predeterminate in contratto”.
Il fatto che tali spese siano state incluse nel TAEG pubblicizzato risulterebbe con evidenza dal frontespizio del contratto (dove compare la lettera (i) alla voce “spesa mensile di gestione pratica per n mesi € 132”), oltre ad essere stato accertato dal CTU.
Insomma, tutti gli elementi considerati (ovvero il chiarissimo tenore letterale della documentazione prodotta in giudizio, le informazioni fornite alla della possibilità di non avvalersi di alcuna assicurazione, CP_1
l'offerta ad altri clienti aventi il medesimo merito creditizio della CP_1 di condizioni simili a quelle alla stessa offerte, senza la stipula della polizza a protezione del credito) comproverebbero la natura facoltativa dei prodotti assicurativi intermediati da e rappresenterebbero Parte_1 elementi concreti idonei a superare e a contrastare la presunzione di obbligatorietà della polizza sottoscritta dalla contestualmente CP_1 alla stipula del finanziamento.
Anche la presenza del diritto di recesso dall'assicurazione a protezione del credito, senza che fosse possibile per modificare le Parte_1 condizioni economiche o richiedere delle garanzie, sarebbe un'evidente, ulteriore dimostrazione che la polizza assicurativa fosse del tutto irrilevante e superflua per ottenere il credito alle condizioni offerte.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che, nell'ipotesi di credito al consumo, il mancato conteggio del costo di una polizza da considerare obbligatoria nel
6 determinare il TAEG indicato nel contratto, comporta, ex 125-bis, comma
7 t.u.b., l'addebitabilità del solo tasso BOT in luogo delle condizioni economiche originariamente pattuite.
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto che la sola modulistica contrattuale non fosse sufficiente al fine di qualificare in termini di facoltatività la polizza attivata in uno con la sottoscrizione del finanziamento, rilevando come il taeg indicato in contratto fosse erroneo ed inferiore a quello reale e come tale, influenzando negativamente l'informazione data alla cliente, sanzionabile ex art. 125 bis tub
(<sebbene nel contratto siano indicate, ai fini del calcolo del taeg, le specifiche voci di costo tenute presenti in quanto commesse all'erogazione del credito con esclusione del costo delle polizze facoltative contestualmente stipulate dalla mutuataria, va evidenziato che: 1) il contratto non appare affatto chiaro nell'evidenziare al cliente
l'informazione che i costi delle assicurazioni siano esclusi dal calcolo del taeg indicato in contratto;
2) la polizze assicurative, sebbene indicate come facoltative, sono state proposte alla mutuataria nello stesso contesto temporale e modale della stipula del mutuo;
3) i costi delle polizze assicurative sono state oggetto di finanziamento e quindi spalmate sullo stesso o detratte dalla somma netta erogata a titolo di capitale finanziato;
4) nel calcolo del taeg indicato in contratto non sono conteggiate le spese di incasso delle rate, già predeterminate in contratto>>).
Ritiene il Collegio che le valutazioni del giudice di primo grado non possano essere condivise, atteso che, effettivamente, nella fattispecie in esame sussistono numerosi elementi, anche di natura documentale, che dimostrano l'insussistenza della necessaria correlazione fra la polizza assicurativa alla quale ha aderito la e il finanziamento CP_1 personale per cui è causa.
Innanzitutto, l'esclusione della polizza assicurativa è evidenziata chiaramente nel contratto nella parte in cui indica il taeg e gli elementi che lo compongono, per cui detta indicazione non può assolutamente dirsi erronea o ingannevole, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Inoltre, l'indicazione della polizza come “facoltativa” è contenuta nel frontespizio del contratto (“assicurazione facoltativa CPI”), nel fascicolo
7 informativo e nel modulo di adesione, nonché nell'apposita clausola doppiamente sottoscritta dalla in cui la stessa dichiara: “sono CP_1 consapevole che l'adesione alla polizza è facoltativa”. Anche nel modulo
SECCI allegato al contratto vi è poi un chiaro riferimento al fatto che, per ottenere il credito alle condizioni offerte, non fosse necessario sottoscrivere un'assicurazione.
L'accertamento svolto in fatto dal giudice di primo grado, sul punto, non è dunque corretto.
Il carattere facoltativo dell'assicurazione, come correttamente rilevato dall'impugnante, oltre che dal chiaro tenore letterale del contratto e dalle inequivocabili indicazioni contenute nella suddetta modulistica sottoscritta dalla cliente, emerge, infatti, anche dalla circostanza che risulta previsto il diritto di recesso dal rispettivo contratto senza alcun mutamento in peius delle condizioni di concessione del finanziamento e senza l'applicazione di penalità incidenti negativamente sul medesimo, o comunque finalizzate a controbilanciare l'assunzione di un maggior rischio per il soggetto creditore per il venir meno della copertura assicurativa.
Deve ancora rilevarsi che risultano, inoltre, versati in atti diversi contratti di finanziamento stipulati dall'appellante con altri clienti, aventi lo stesso merito creditizio della nel medesimo periodo, a condizioni CP_1 economiche simili a quelle concordate con quest'ultima, senza l'adesione dei soggetti finanziati a polizze assicurative, circostanza che ancora comprova come, per ottenere il credito in contestazione, non fosse obbligatorio sottoscrivere la polizza assicurativa.
Appare dunque evidente che la correlazione tra il contratto di assicurazione e il contratto di credito al consumo non può ritenersi, nella specie, necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione, ovvero avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti.
Se è vero, infatti, che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume nell'ipotesi di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. sul punto Cass. n.
29501/2023, n. 20247/2023; Cass., n. 17187/2023; Cass., n. 3025/2022;
Cass., n. 37058/2021; Cass., n. 22458/2018; Cass., n. 8806/2017), nella
8 specie, tale presunzione può ritenersi vinta alla luce dei numerosi elementi su evidenziati che, unitamente considerati, portano a ritenere l'insussistenza della necessaria correlazione fra la polizza assicurativa alla quale ha aderito la ed il finanziamento personale per cui è CP_1 causa.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
La novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u. sono poste al 50% a carico di ciascuna parte.
Può essere, infine, solo parzialmente essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado.
In particolare, l'appellante chiede la restituzione dell'importo di euro
16.897,46, di cui: euro 7.651,23 per capitale (comprensivo dunque anche della quota di premio assicurativo); euro 1.043,08 per interessi moratori;
euro 6.833,06 per spese legali;
euro 1.370,09 per rimborso spese di ctu
(cfr. contabile depositata all'udienza del 25.2.2022), oltre che la restituzione di ulteriori euro 1.370,30 per l'asserito pagamento del saldo in favore del CTU.
Essendo state le spese di c.t.u. poste a carico di entrambe le parti al 50%, tale ultima somma non risulta dovuta e pertanto dovrà CP_1 essere condannata a restituire ad esclusivamente la somma Pt_1 complessiva di euro 16.897,46 oltre interessi legali dal giorno del pagamento, avvenuto in data 23.11.2021, come risulta dalla contabile di in atti (cfr., ex multis, Cass. n. 24475/19, Cass. n. 6942/10 e Cass. n.
14178/09).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 5.11.2021 Parte_1
9 avverso l'ordinanza n. 2553/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/10/2021, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e pone le spese di c.t.u. al 50% a carico di ciascuna parte;
- condanna alla restituzione in favore di della CP_1 Pt_1 somma di euro 16.897,46, oltre interessi legali dal 23.11.2021.
Così deciso, in Napoli il 10 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4581/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.
2553/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/10/2021,
t r a con sede legale in via Fulvio Testi 280, Milano Parte_1
(codice fiscale e partita IVA ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Andrea
Rescigno (C.F. ) C.F._1
APPELLANTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 CodiceFiscale_2 dall'Avvocato Stefano Collarile ( ) C.F._3
APPELLATA
Conclusioni: come da verbale di udienza del 17 Aprile 2025.
Oggetto: mutuo
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. notificato in data 4 settembre 2020,
[...] conveniva dinanzi al Tribunale di CP_1 Parte_1
Benevento, deducendo l'errata indicazione del TAEG del contratto di finanziamento personale numero 46605537 sottoscritto con Parte_1 in data 5 settembre 2012, in virtù della mancata inclusione del premio pagato per la polizza facoltativa a protezione del credito, sottoscritta contestualmente alla stipula del contratto stesso.
Chiedeva, dunque, all'adito giudice di: “ACCERTARE E DICHIARARE che il T.A.E.G. EFFETTIVO del mutuo è pari al 11,9850%, %, quindi maggiore del T.A.E.G. pattuito pari a 9,6800 % di ben 2,3050%
PER L'EFFETTO in applicazione del VII comma dell'art 125 bis TUB,
- SOSTITUIRE il tasso di interesse ultralegale col tasso nominale minimo dei buoni del tesoro o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto;
- RIMBORSARE il costo sostenuto per l'erogazione del finanziamento, pari complessivi € 5.317,50, di cui € 4.567,50 per spese assicurative, ed €
750,00 per spese di istruttoria;
- CONDANNARE la resistente alla restituzione di tutti gli interessi indebitamente corrisposti;
per la parte residua del rimborso del finanziamento
- APPLICARE il tasso sostitutivo pro tempore determinato.
-CONDANNARE la resistente al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'avvocato antistatario.
Si costituiva in giudizio (d'ora innanzi, anche: ), Parte_1 Pt_1 eccependo l'infondatezza delle pretese avversarie e chiedendone il rigetto.
Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Benevento così provvedeva:
“1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente alla restituzione alla ricorrente della somma di euro 7.651,23 indebitamente corrisposta,
2 con gli interessi legali moratori dalla data della domanda giudiziale fino al soddisfo;
2) Condanna la resistente al pagamento alla ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in euro 286,00 per esborsi ed euro 4.487,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese di ctu, rimborso spese generali,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione al difensore antistatario”.
Il giudizio di appello
Con atto di appello notificato in data notificato in data 5.11.2021, ha Pt_1 impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma per i motivi di seguito indicati e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito, accogliere il presente appello con il presente atto proposto da per i motivi di impugnazione illustrati al paragrafo 3 e Parte_1 per l'effetto
(i) riformare l'Ordinanza nella parte motiva in cui viene accertata la divergenza tra il TAEG indicato nel contratto e quello applicato e in cui vengono indicati i motivi per i quali il costo della polizza assicurativa CPI sottoscritta dalla Sig.ra dovesse essere incluso nel TAEG, e CP_1 viene erroneamente dichiarato che nel TAEG non sono state conteggiate le spese di incasso delle rate e per l'effetto,
(ii) accertata la correttezza dell'operato di nell'indicazione del Parte_1
TAEG, riformare il capo dell'Ordinanza nella parte motiva e nel primo capo del dispositivo nella parte in cui il Giudice di primo grado ha applicato gli articoli 125 bis e 117 del TUB e ha condannato alla Parte_1 restituzione della somma di euro 7.651,23,
(iii) rigettare tutte le domande ex adverso formulate in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti negli atti di parte del primo grado e del presente grado di appello, ivi incluse le istanze istruttorie avversarie;
(iv) in considerazione della totale soccombenza della Sig.ra CP_1 riformare l'Ordinanza nella parte motiva e nel capo del dispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio di primo grado e alla rifusione delle spese di CTU e per l'effetto
(v) condannare la Sig.ra alla restituzione e/o alla rifusione in CP_1
3 favore di degli importi già versati in esecuzione Parte_1 dell'Ordinanza e che verranno quantificati in corso di causa per somme dichiarate indebite nell'Ordinanza, spese di CTU, rimborso spese legali e nonché al rimborso delle proprie spese legali sostenute in primo grado, nella stessa misura liquidata dal Tribunale per compensi professionali.
II. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali anche del grado
d'appello, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituita in giudizio , chiedendo a questa Corte di: “1) CP_1 rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
2) confermare
l'ordinanza decisoria ex art. 702 ter;
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite in favore di CP_1
”.
[...]
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17 Aprile 2025, con concessione di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
I motivi della decisione
L'appellante contesta l'ordinanza impugnata, deducendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso:
- di analizzare la normativa applicabile per la determinazione del TAEG;
- di considerare come fosse stata pienamente raggiunta la prova che l'assicurazione a protezione del credito fosse facoltativa, prova risultante:
a) <dal contratto (frontespizio e pagina 3 dove si legge sempre
“assicurazione facoltativa CPI”>>; b) dal <<“Modulo di adesione all'assicurazione facoltativa” e soprattutto dalla sottoscrizione di un'apposita clausola ove la Ricorrente ha dichiarato “sono consapevole che l'adesione alla polizza è facoltativa” >>; c) dall'articolo 16 delle
Condizioni Generali contenute nel fascicolo informativo, in cui si legge
“…resta inteso che l'adesione da parte del cliente della contraente è meramente facoltativa è rimessa alla loro esclusiva volontà>>; d) <dal
Glossario del fascicolo informativo ove Assicurato è definito “il soggetto
4 persona fisica che ha aderito facoltativamente al programma assicurativo sottoscrivendo la dichiarazione di adesione”>>;
- di valutare come la fosse stata informata da CP_1 Parte_1 che per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte non fosse obbligatorio sottoscrivere altri prodotti accessori;
tale circostanza emergerebbe inequivocamente: 1) dal < Modulo SECCI del Contratto di finanziamento ove si legge che “per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte” non era obbligatorio sottoscrivere né
“un'assicurazione che garantisca il credito” né “un altro contratto per un servizio accessorio”;2) <dall'articolo 3 delle Note Informative di entrambe le coperture (danni e Caso Morte) contenute nel fascicolo informativo (…) ove si legge in grassetto: “La presente nota informativa si riferisce ad un contratto di assicurazione in forma collettiva ad adesione facoltativa operante in applicazione di una convenzione che la contraente ha stipulato con [Avipop vita Spa / Avipop Assicurazioni]. Non è necessario pertanto la sua sottoscrizione al fine di ottenere il finanziamento alle condizioni proposte…”>>;
- di verificare che altri soggetti che si trovavano nelle medesime condizioni della avevano ottenuto il medesimo credito alle CP_1 medesime condizioni a lei offerte, anche senza la sottoscrizione di una polizza a protezione del credito (circostanza dimostrata da ben diciassette contratti -scelti a caso da una lista che ne conteneva comunque molti di più - concessi nel medesimo periodo di sottoscrizione del contratto oggetto di causa).
L'ordinanza impugnata sarebbe dunque viziata, non avendo il Tribunale totalmente esaminato quali fossero le condizioni alle quali la legge nazionale e comunitaria subordina l'inclusione delle spese assicurative nel
TAEG e non avendo verificato in concreto se i documenti prodotti in giudizio dalle parti consentissero di stabilire che l'assicurazione proposta fosse obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Sarebbe poi del tutto infondata ed apodittica l'affermazione del Tribunale secondo cui “il contratto non appare affatto chiaro nell'evidenziare al cliente l'informazione che i costi delle assicurazioni siano esclusi dal
5 calcolo del taeg indicato in contratto”.
Il fatto che il costo dell'assicurazione non fosse conteggiato nel TAEG pubblicizzato emergerebbe, invece, con chiarezza dal frontespizio del contratto (dove, a fianco del costo dell'assicurazione facoltativa CPI non compare la lettera (i) con la quale ha indicato tutti i costi che Parte_1 erano stati inclusi nel TAEG), nonché dalla lettura del paragrafo 3 del
Modulo SECCI (in cui era illustrato il metodo con cui era stato determinato il TAEG, con la precisazione che dal TAEG erano esclusi i costi delle assicurazioni “quando facoltative”) .
Il Tribunale avrebbe, ancora, commesso un ulteriore errore nel ritenere che “nel calcolo del taeg indicato in contratto non sono conteggiate le spese di incasso delle rate, già predeterminate in contratto”.
Il fatto che tali spese siano state incluse nel TAEG pubblicizzato risulterebbe con evidenza dal frontespizio del contratto (dove compare la lettera (i) alla voce “spesa mensile di gestione pratica per n mesi € 132”), oltre ad essere stato accertato dal CTU.
Insomma, tutti gli elementi considerati (ovvero il chiarissimo tenore letterale della documentazione prodotta in giudizio, le informazioni fornite alla della possibilità di non avvalersi di alcuna assicurazione, CP_1
l'offerta ad altri clienti aventi il medesimo merito creditizio della CP_1 di condizioni simili a quelle alla stessa offerte, senza la stipula della polizza a protezione del credito) comproverebbero la natura facoltativa dei prodotti assicurativi intermediati da e rappresenterebbero Parte_1 elementi concreti idonei a superare e a contrastare la presunzione di obbligatorietà della polizza sottoscritta dalla contestualmente CP_1 alla stipula del finanziamento.
Anche la presenza del diritto di recesso dall'assicurazione a protezione del credito, senza che fosse possibile per modificare le Parte_1 condizioni economiche o richiedere delle garanzie, sarebbe un'evidente, ulteriore dimostrazione che la polizza assicurativa fosse del tutto irrilevante e superflua per ottenere il credito alle condizioni offerte.
L'appello è fondato.
Occorre premettere che, nell'ipotesi di credito al consumo, il mancato conteggio del costo di una polizza da considerare obbligatoria nel
6 determinare il TAEG indicato nel contratto, comporta, ex 125-bis, comma
7 t.u.b., l'addebitabilità del solo tasso BOT in luogo delle condizioni economiche originariamente pattuite.
Tanto premesso, il giudice di primo grado ha ritenuto che la sola modulistica contrattuale non fosse sufficiente al fine di qualificare in termini di facoltatività la polizza attivata in uno con la sottoscrizione del finanziamento, rilevando come il taeg indicato in contratto fosse erroneo ed inferiore a quello reale e come tale, influenzando negativamente l'informazione data alla cliente, sanzionabile ex art. 125 bis tub
(<sebbene nel contratto siano indicate, ai fini del calcolo del taeg, le specifiche voci di costo tenute presenti in quanto commesse all'erogazione del credito con esclusione del costo delle polizze facoltative contestualmente stipulate dalla mutuataria, va evidenziato che: 1) il contratto non appare affatto chiaro nell'evidenziare al cliente
l'informazione che i costi delle assicurazioni siano esclusi dal calcolo del taeg indicato in contratto;
2) la polizze assicurative, sebbene indicate come facoltative, sono state proposte alla mutuataria nello stesso contesto temporale e modale della stipula del mutuo;
3) i costi delle polizze assicurative sono state oggetto di finanziamento e quindi spalmate sullo stesso o detratte dalla somma netta erogata a titolo di capitale finanziato;
4) nel calcolo del taeg indicato in contratto non sono conteggiate le spese di incasso delle rate, già predeterminate in contratto>>).
Ritiene il Collegio che le valutazioni del giudice di primo grado non possano essere condivise, atteso che, effettivamente, nella fattispecie in esame sussistono numerosi elementi, anche di natura documentale, che dimostrano l'insussistenza della necessaria correlazione fra la polizza assicurativa alla quale ha aderito la e il finanziamento CP_1 personale per cui è causa.
Innanzitutto, l'esclusione della polizza assicurativa è evidenziata chiaramente nel contratto nella parte in cui indica il taeg e gli elementi che lo compongono, per cui detta indicazione non può assolutamente dirsi erronea o ingannevole, come ritenuto dal giudice di primo grado.
Inoltre, l'indicazione della polizza come “facoltativa” è contenuta nel frontespizio del contratto (“assicurazione facoltativa CPI”), nel fascicolo
7 informativo e nel modulo di adesione, nonché nell'apposita clausola doppiamente sottoscritta dalla in cui la stessa dichiara: “sono CP_1 consapevole che l'adesione alla polizza è facoltativa”. Anche nel modulo
SECCI allegato al contratto vi è poi un chiaro riferimento al fatto che, per ottenere il credito alle condizioni offerte, non fosse necessario sottoscrivere un'assicurazione.
L'accertamento svolto in fatto dal giudice di primo grado, sul punto, non è dunque corretto.
Il carattere facoltativo dell'assicurazione, come correttamente rilevato dall'impugnante, oltre che dal chiaro tenore letterale del contratto e dalle inequivocabili indicazioni contenute nella suddetta modulistica sottoscritta dalla cliente, emerge, infatti, anche dalla circostanza che risulta previsto il diritto di recesso dal rispettivo contratto senza alcun mutamento in peius delle condizioni di concessione del finanziamento e senza l'applicazione di penalità incidenti negativamente sul medesimo, o comunque finalizzate a controbilanciare l'assunzione di un maggior rischio per il soggetto creditore per il venir meno della copertura assicurativa.
Deve ancora rilevarsi che risultano, inoltre, versati in atti diversi contratti di finanziamento stipulati dall'appellante con altri clienti, aventi lo stesso merito creditizio della nel medesimo periodo, a condizioni CP_1 economiche simili a quelle concordate con quest'ultima, senza l'adesione dei soggetti finanziati a polizze assicurative, circostanza che ancora comprova come, per ottenere il credito in contestazione, non fosse obbligatorio sottoscrivere la polizza assicurativa.
Appare dunque evidente che la correlazione tra il contratto di assicurazione e il contratto di credito al consumo non può ritenersi, nella specie, necessaria nel senso che, in mancanza di assicurazione l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione, ovvero avrebbe avuto attuazione a condizioni differenti.
Se è vero, infatti, che il collegamento necessario può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume nell'ipotesi di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. sul punto Cass. n.
29501/2023, n. 20247/2023; Cass., n. 17187/2023; Cass., n. 3025/2022;
Cass., n. 37058/2021; Cass., n. 22458/2018; Cass., n. 8806/2017), nella
8 specie, tale presunzione può ritenersi vinta alla luce dei numerosi elementi su evidenziati che, unitamente considerati, portano a ritenere l'insussistenza della necessaria correlazione fra la polizza assicurativa alla quale ha aderito la ed il finanziamento personale per cui è CP_1 causa.
Ne consegue la riforma della sentenza di primo grado ed il rigetto della domanda proposta da nei confronti di CP_1 Parte_1
La novità della questione e i diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per le stesse ragioni, le spese di c.t.u. sono poste al 50% a carico di ciascuna parte.
Può essere, infine, solo parzialmente essere accolta la domanda di restituzione delle somme versate da in esecuzione della sentenza di Pt_1 primo grado.
In particolare, l'appellante chiede la restituzione dell'importo di euro
16.897,46, di cui: euro 7.651,23 per capitale (comprensivo dunque anche della quota di premio assicurativo); euro 1.043,08 per interessi moratori;
euro 6.833,06 per spese legali;
euro 1.370,09 per rimborso spese di ctu
(cfr. contabile depositata all'udienza del 25.2.2022), oltre che la restituzione di ulteriori euro 1.370,30 per l'asserito pagamento del saldo in favore del CTU.
Essendo state le spese di c.t.u. poste a carico di entrambe le parti al 50%, tale ultima somma non risulta dovuta e pertanto dovrà CP_1 essere condannata a restituire ad esclusivamente la somma Pt_1 complessiva di euro 16.897,46 oltre interessi legali dal giorno del pagamento, avvenuto in data 23.11.2021, come risulta dalla contabile di in atti (cfr., ex multis, Cass. n. 24475/19, Cass. n. 6942/10 e Cass. n.
14178/09).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto notificato in data 5.11.2021 Parte_1
9 avverso l'ordinanza n. 2553/2021 del Tribunale di Benevento pubblicata in data 7/10/2021, così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_1 [...]
Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e pone le spese di c.t.u. al 50% a carico di ciascuna parte;
- condanna alla restituzione in favore di della CP_1 Pt_1 somma di euro 16.897,46, oltre interessi legali dal 23.11.2021.
Così deciso, in Napoli il 10 luglio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Lucia Minauro dott.ssa Aurelia D'AMBROSIO
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