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Sentenza 23 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14594 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIUSEPPE Controparte_1
SIPORSO presso il quale elettivamente domicilia;
E rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELA Controparte_2
KLAIN presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e , Controparte_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 23/07/2011 e che dall'unione erano nati nato il [...] e nato il [...], rappresentavano la volontà di separarsi Per_1 Per_2
in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi “
[...]
ordinando le annotazioni e trascrizioni di Parte_1 legge;
II RATIFICARE LE SEGUENTI CONDIZIONI:
1). I Figli, e restano affidati, in via condivisa, ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocamento prevalente presso la madre, signora
[...]
CP_1
Entrambi i genitori continueranno ad esercitare sempre congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (e dunque a titolo esemplificativo, la scelta della residenza, e le questioni relative alla salute e all'istruzione) per entrambi i figlioli saranno, dunque, assunte di comune accordo, anche tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la loro responsabilità separatamente nei tempi di rispettiva custodia.
I figli minori stabiliranno –come detto - la loro residenza continuativa e stabile presso la madre in Napoli alla via Teodoro De Bonis n .63 ove la dott.sa di comune accordo con il marito, ha preso in fitto un appartamento, CP_1 ritenuto, anche per collocazione ed ampiezza, da entrambi i genitori idoneo a costituire la così detta residenza privilegiata per i figlioli.
2) La casa coniugale, sita in Napoli, alla via Posillipo, di proprietà della madre del dott. , resterà nel possesso e nella utilizzazione di quest'ultimo. CP_2 La dott.ssa si trasferirà con i figli nell'appartamento di via Teodoro CP_1 De Bonis n.63 entro l'1.9.2024, portando con sé dall'abitazione di via Posillipo i beni mobili e gli arredi, come di seguito indicati:
• Televisore salotto
• Culla Per_2
• ER CO
• Tavolo salotto
• Orologio a pendolo
• Consolle bianca salotto.
Oltre i beni ed effetti personali.
3) Il padre potrà avere con sé i minori liberamente concordando però tempestivamente con la madre modalità e tempi, nel rispetto delle esigenze di studio e di riposo dei figlioli e di organizzazione domestica della madre.
In ogni caso, e salvo diverso e migliore accordo, il padre avrà con sé i minori a fine settimana alterni, prelevandoli dall'abitazione materna alle ore 18 del venerdì fino alle ore 8 del lunedì allorquando i figlioli verranno accompagnati a scuola;
nonché un altro pomeriggio infrasettimanale e precisamente il martedì
2 dalle ore 18, accompagnandoli a scuola il mercoledì mattina, ed ancora quando il padre non avrà i figli nel fine settimana di sua competenza, i figli resteranno con il padre il martedì ed il mercoledì comprensivo del pernottamento accompagnandoli a scuola il giovedì.
Eventuali impedimenti verranno naturalmente reciprocamente, tempestivamente, comunicati.
Durante il periodo natalizio (24 dicembre/ 6 gennaio) a festività alternate (24 dicembre, 25, 26, 31, 1° gennaio e 6 gennaio) dalla mattina alle ore 20; fino a quando i genitori non prevedranno e concorderanno la possibilità che i minori resteranno con l'uno o con l'altro genitore per sette giorni consecutivi, comprendenti o il giorno di Natale o il giorno di Capodanno, alternativamente di anno in anno, e salvo migliore accordo. Durante il periodo Pasquale alternativamente o il giorno di Pasqua o il lunedì in albis.
Durante il periodo estivo (1° luglio/ 31 agosto) i figlioli saranno con il padre per
15 giorni continuativi, o anche in due tranches, da concordarsi entro il 20 maggio precedente. Eguali o diversi periodi potranno essere trascorsi continuativamente dai figli con la madre in località di villeggiatura che saranno naturalmente comunicate così come reciprocamente dal padre allorquando condurrà i figlioli in località di villeggiatura nei “propri” periodi. Ulteriori festività, così come le ricorrenze riguardanti i bambini saranno disciplinate, improntando le stesse al criterio dell'alternanza e dalla possibilità di trascorrere, parte delle giornate parzialmente con l'uno e con l'altro genitore. Il dott. concede dott.ssa nei periodi di vacanza che CP_2 CP_1 trascorrerà esclusivamente con i figlioli di utilizzare l'appartamento di HI PO (località Fiaiano) alla via Montagna n. 20, ovvero l'immobile in Alfedena alla via. De Amicis, 60 entrambi di proprietà del dott. , salvo CP_2 indisponibilità dei suddetti immobili. Modalità e tempi di utilizzo verranno concordati dai coniugi sempre entro la data del 20 maggio.
5) Il dott. corrisponderà in favore della dott.ssa Controparte_2 [...] un assegno mensile di euro 1.000,00 (MILLE/00) quale suo contributo CP_1 al mantenimento dei due figli minori conviventi con la madre;
con decorrenza
1.9.2024.
Il predetto assegno sarà annualmente e automaticamente aggiornato con riferimento alla svalutazione della moneta come calcolata dall' ISTAT e pubblicata sulla gazzetta ufficiale (indice SIOI), a decorrere da settembre 2025. 6) Ad integrazione del predetto assegno viene previsto che le spese straordinarie e periodiche, come tendenzialmente individuate nel protocollo sottoscritto dal
Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di Napoli in a cui le parti si riportano, saranno assunte dai genitori in egual misura ed eventualmente rimborsate se anticipate da uno solo di essi. In deroga al protocollo di cui sopra, le seguenti spese verranno così come di seguito ripartite:
Abbigliamento; e precisamente due cambi stagionali per i bambini ad aprile e ad ottobre cadranno a carico di entrambi i genitori in egual misura;
In occasione del trasferimento della dott.ssa e dei figli, il dott. CP_1
provvederà così come la moglie alla metà del deposito cauzionale CP_2 previsto dal contratto di locazione relativo all'immobile di via dei Bonis n. 63 come sopra.
9)Le spese della procedura saranno interamente compensate”.
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori in ragione dell'età del secondo e comunque non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
(atto n.111, parte II, S. A Sez. P, reg. Atti Matrimonio anno 2011); CP_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 03/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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