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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 17/05/2024, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
Rg n. 1237/2019
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 17/05/2024 ore 12.15
E' comparso, per parte opponente, l'Avv. Alessandro Azzena, il quale si riporta agli atti di causa, conferma le conclusioni e chiede sentenza. E' pure comparso l'Avv. Paola Palitta, il quale conferma le conclusioni in comparsa e chiede lettura del dispositivo. I procuratori delle parti rinunciano ad essere presenti alla lettura del dispositivo.
IL GO si ritira in camera di consiglio. Alle ore 16.23 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GIUDICE
Maria Salvatora Magliona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa Maria Salvatora Magliona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1237/2019 pendente tra
Parte_1
( ), rapp.to e difeso dall'Avv. AZZENA ALESSANDRO giusta procura P.IVA_1 in atti ed elett.te dom.to in TEMPIO PAUSANIA VIA MANNU 18 presso lo studio del medesimo avvocato
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_2
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.to in OLBIA VIA ROMA 76 presso lo studio del medesimo avvocato
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OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA INGIUNZIONE
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la
[...]
evocava in giudizio nanti Parte_1
l'intestato Tribunale la convenuta indicata in epigrafe, contestando la debenza delle somme pretese dalla medesima, poiché il gestore non aveva asseritamente provveduto alla regolare lettura dei consumi, all'emissione delle fatture ed al loro invio all'utente, nonché contestando i consumi registrati che risultavano eccessivi e lamentando, quindi, un malfunzionamento del contatore.
Concludeva l'opponente, chiedendo di annullare o dichiarare inefficace l'atto d'ingiunzione ed, in via subordinata, dichiarare tenuta la Parte_1
al pagamento delle somme effettivamente dovute, così come accertate in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La convenuta si costituiva in giudizio, contestando la fondatezza della domanda, depositando lo storico delle letture e le fatture, nonché le fotografie del misuratore, chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché l'accertamento del credito nella misura pretesa.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e CTU, all'udienza del
17.05.2024 veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
******
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente in merito all'eccezione di violazione delle norme del regolamento idrico, si rileva come sia vero che la abbia violato le CP_1
norme del medesimo, che prescrivono l'obbligo di fatturare i consumi con periodicità bimestrale, con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno, non avendo provveduto a fatturare per svariati anni;
ciò non toglie, tuttavia, che l'opponente sia comunque tenuto a pagare il corrispettivo dovuto per i consumi effettivamente registrati.
A tal proposito, va rilevato che il ha comunque contestato i Parte_1
consumi rilevati dal misuratore in uso alla propria utenza, lamentando, quindi, un suo malfunzionamento.
Deve osservarsi che, in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo o eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinchè intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. 11393/2011).
Trova quindi applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova accolto in giurisprudenza, che esclude l'esistenza di qualsivoglia privilegio probatorio e addossa al gestore, a fronte della contestazione dell'addebito da parte dell'utente, la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. N.
10313/2004 e Cass. 17041/2002).
Giova rilevare, inoltre, che anche nel regolamento del servizio idrico integrato, emanato dall'autorità d'ambito, è prevista una specifica disposizione, integrativa del contratto di utenza, che impone al gestore, in caso di malfunzionamento del contatore, di provvedere alla determinazione dei consumi sulla base di quelli rilevati negli anni precedenti in analoghi periodi e condizioni, ovvero in assenza di dati storici sulla base dei valori medi statistici in funzione della tipologia di utenza ( art. B35).
Giurisprudenza ormai costante ha chiarito a riguardo, che, la denuncia di un consumo abnorme in un certo periodo di tempo da parte dell'utente al fine di contestare la determinazione del corrispettivo, non lo dispensi affatto dall'obbligo di corrispondere ugualmente la somma dovuta, determinabile però secondo il presumibile consumo, quale può essere ricostruito in termini storici sulla base delle misure non contestate, anteriori o posteriori, ovvero, in difetto, statisticamente ascritto a un'utenza caratterizzata dalla medesima tipologia d'uso e, se domestico, destinata al servizio del medesimo numero di persone.
Orbene, passando ad esaminare il caso che ci occupa, si rileva come la CTU espletata, priva di vizi logici e giuridici ed al cui accertamento si rimanda, abbia consentito di verificare il malfunzionamento del contatore, con conseguente ricalcolo, da parte dell'ausiliario, delle somme dovute nel periodo oggetto del giudizio sulla base di un prodie calcolato sulla base dei consumi dell'utenza non contestati di 0.74 mc/gg. Il CTU, a fronte della pretesa di per un totale di € 17.309,16, CP_1
ha ricalcolato le somme dovute dall'opponente nella misura di € 2.852,24.
Partendo dalla somma predetta, occorre ora sottrarre gli importi già pagate dall'utente; in merito, il CTU ha ritenuto di dover sottrarre acconti risultanti dall'estratto conto prodotto dall'opposta per un totale di € 5.401,64, ma tale somma comprende – come emerso in corso di causa – importi che attengono anche ad un'altra utenza, sempre intestata all'opponente.
Pertanto, è necessario determinare la somma da detrarre sulla base delle risultanze di causa relative alla sola utenza sita in Piazza San Vittorio 14, oggetto del presente giudizio.
Dalle ricevute di pagamento prodotte da parte opponente, risulterebbe – secondo quanto asserito dalla medesima - il pagamento di acconti per un totale di € 1.515,94; tuttavia non deve tenersi conto del pagamento di € 275,00 avvenuto in favore dell' ed eseguito nel 2007, nonché dei pagamenti CP_2
effettuati a saldo prima del 01.07.2011, in quanto relativi ad altre precedenti fatture. Dunque, la somma da detrarre – a titolo di acconti versati e relativi al periodo dal 01.07.2011 al 20.10.2014 e di cui alle fatture oggetto dell'ordinanza ingiunzione - è pari ad € 478,03, così come correttamente riconosciuto dalla stessa ed evidenziato dal CTP in sede di osservazioni alla perizia, CP_1
per un totale dovuto dall'opponente di € 2.374,21 (2852,24 – 478,03).
All'esito del giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- condanna l'opponente al pagamento in favore di della somma di € CP_1
2.374,21; - condanna la alla rifusione delle spese del giudizio in favore CP_1
dell'opponente che si liquidano in € 2.800,00, oltre spese di CTU, spese generali nella misura del 15%, spese vive ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 17/05/2024
Il Giudice
Maria Salvatora Magliona