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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/11/2024, n. 9725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9725 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. Simona Vaccarisi presso cui elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Francesca Vivese - vi è revoca in atti);
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo formalizzato in udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini i rapporti secondo l'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premesso il matrimonio contratto con la Parte_1 resistente in Napoli il 16.10.2013 e che dall'unione era nato il [...], Per_1
1 2
riferendo che il Tribunale di Napoli, con decreto n. 9040 del 22.12.2016, omologava la separazione consensuale dei coniugi, recante R.G. 15718/2016, che con decreto n.
7915 del 30.12.2019 il medesimo Tribunale modificava il decreto di omologa, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente che proponeva domanda riconvenzionale, deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 9.05.2022, a scioglimento della riservata, il Presidente in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica degli accordi a base della separazione consensuale così come modificati con decreto collegiale del 30.12.2019, disponeva che la frequentazione del minore con il padre, avvenisse, per la durata di almeno quattro mesi, presso i Servizi Sociali di Napoli competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore e nominava giudice istruttore.
Concessi i termini 183, VI comma, cpc, con ordinanza istruttoria il Giudice rigettava le richieste di prova orale e disponeva che i servizi sociali già delegati per gli incontri avrebbero provveduto a coordinare tutti gli interventi sul nucleo e a relazionare al Tribunale.
Per l'udienza trattazione scritta pervenivano note delle parti e le relazioni dei
Sevizi Sociali e il Giudice, rilevava l'opportunità che i servizi sociali già investiti predisponessero gli interventi a sostegno del nucleo già previsti relazionando in merito e rinviava all'udienza del 24.9.24 ore 10,00 anche per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 24/09/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini, stante la richiesta delle parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 4.10.2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 3
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti all'udienza del 24.09.2024 dichiaravano che ultimamente i rapporti fra di loro si erano rasserenati e pertanto di essere addivenuti ad un accordo nell'interesse del minore alle seguenti condizioni:
“l'affido esclusivo del minore alla madre in considerazione della Per_1
distanza chilometrica del padre dal figlio.
Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di euro 400,00 Pt_1
mensili comprensiva di spese straordinarie come già previsto in separazione così rideterminando l'importo previsto in separazione e tenuto conto dello stato di disoccupazione del entro il giorno 20 di ogni mese sull'iban della signora Pt_1
già in suo possesso, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT FOI come per CP_1
legge.
Il sig. non avendo la possibilità economica di recarsi spesso presso il Pt_1
domicilio del minore garantirà il diritto di visita almeno una volta al mese recandosi presso il domicilio del minore comunicando sette giorni prima alla signora la data. CP_1
Saranno garantite chiamate e videochiamate padre figlio in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e l'organizzazione dei genitori.
Le parti si impegnano ad una graduale estensione della frequentazione padre figlio nei limiti delle difficoltà logistiche prevedendo che nella prossima estate il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di vacanza attesa la disponibilità della sig.ra ad accompagnarlo ed a permanere in località CP_1 limitrofa per le vacanze estive. Le parti si dichiarano d'accordo a tale modalità e concordano di individuare il periodo di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno.
Per gli anni successivi il minore potrà stare col padre 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio.
Le parti concorderanno nel rispetto delle esigenze del minore la calendarizzazione delle festività natalizie e pasquali e dei periodi liberi da frequentazione scolastica.
Le parti autorizzano sin d'ora il rilascio del passaporto del figlio minore nonché autorizzano reciprocamente il rilascio dei loro passaporti.
3 4
LCS
A seguito di lettura le parti confermano le dichiarazioni rese e la volontà dui cui agli accordi nonché la volontà di divorziare reciprocamente rinunciando ed accettando la rinuncia alle eventuali ulteriori domande e virtualmente sottoscrivono”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore e delle questioni da dover decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse, tenuto conto della concorde richiesta e dando atto della rinuncia al vincolo della solidarietà da parte dei difensori come da verbale di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il
15.10.2013 col rito concordatario, tra e Parte_1 [...]
(atto n. 26 parte I, s., sez. BA reg. Atti Matrimonio CP_1
anno 2013);
b) recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 5
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Valeria Rosetti - Giudice -
Dott. Gabriella Ferrara - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3210 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. Simona Vaccarisi presso cui elettivamente domicilia (in sostituzione dell'avv. Francesca Vivese - vi è revoca in atti);
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. MOCERINO ARIANNA presso cui elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 24/09/2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo formalizzato in udienza.
Il Pubblico Ministero ha chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplini i rapporti secondo l'accordo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso , premesso il matrimonio contratto con la Parte_1 resistente in Napoli il 16.10.2013 e che dall'unione era nato il [...], Per_1
1 2
riferendo che il Tribunale di Napoli, con decreto n. 9040 del 22.12.2016, omologava la separazione consensuale dei coniugi, recante R.G. 15718/2016, che con decreto n.
7915 del 30.12.2019 il medesimo Tribunale modificava il decreto di omologa, chiedeva a questo Tribunale che fosse pronunciato ex art.3 co. n.2 lett. B) e 4 co.9 L
898/70 lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Si costituiva la resistente che proponeva domanda riconvenzionale, deduceva e concludeva come in atti.
All'esito dell'udienza presidenziale del 9.05.2022, a scioglimento della riservata, il Presidente in via provvisoria ed urgente, a parziale modifica degli accordi a base della separazione consensuale così come modificati con decreto collegiale del 30.12.2019, disponeva che la frequentazione del minore con il padre, avvenisse, per la durata di almeno quattro mesi, presso i Servizi Sociali di Napoli competenti per territorio in relazione al luogo di residenza del minore e nominava giudice istruttore.
Concessi i termini 183, VI comma, cpc, con ordinanza istruttoria il Giudice rigettava le richieste di prova orale e disponeva che i servizi sociali già delegati per gli incontri avrebbero provveduto a coordinare tutti gli interventi sul nucleo e a relazionare al Tribunale.
Per l'udienza trattazione scritta pervenivano note delle parti e le relazioni dei
Sevizi Sociali e il Giudice, rilevava l'opportunità che i servizi sociali già investiti predisponessero gli interventi a sostegno del nucleo già previsti relazionando in merito e rinviava all'udienza del 24.9.24 ore 10,00 anche per la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 24/09/2024 le parti formalizzavano l'accordo raggiunto tra le stesse e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione senza termini, stante la richiesta delle parti.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale dal 4.10.2016.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
2 3
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Le parti all'udienza del 24.09.2024 dichiaravano che ultimamente i rapporti fra di loro si erano rasserenati e pertanto di essere addivenuti ad un accordo nell'interesse del minore alle seguenti condizioni:
“l'affido esclusivo del minore alla madre in considerazione della Per_1
distanza chilometrica del padre dal figlio.
Il sig. si impegna a versare mensilmente la somma di euro 400,00 Pt_1
mensili comprensiva di spese straordinarie come già previsto in separazione così rideterminando l'importo previsto in separazione e tenuto conto dello stato di disoccupazione del entro il giorno 20 di ogni mese sull'iban della signora Pt_1
già in suo possesso, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT FOI come per CP_1
legge.
Il sig. non avendo la possibilità economica di recarsi spesso presso il Pt_1
domicilio del minore garantirà il diritto di visita almeno una volta al mese recandosi presso il domicilio del minore comunicando sette giorni prima alla signora la data. CP_1
Saranno garantite chiamate e videochiamate padre figlio in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore e l'organizzazione dei genitori.
Le parti si impegnano ad una graduale estensione della frequentazione padre figlio nei limiti delle difficoltà logistiche prevedendo che nella prossima estate il minore potrà trascorrere con il padre un periodo di vacanza attesa la disponibilità della sig.ra ad accompagnarlo ed a permanere in località CP_1 limitrofa per le vacanze estive. Le parti si dichiarano d'accordo a tale modalità e concordano di individuare il periodo di vacanza entro il 30 maggio di ogni anno.
Per gli anni successivi il minore potrà stare col padre 15 giorni anche non consecutivi da concordarsi entro il 30 maggio.
Le parti concorderanno nel rispetto delle esigenze del minore la calendarizzazione delle festività natalizie e pasquali e dei periodi liberi da frequentazione scolastica.
Le parti autorizzano sin d'ora il rilascio del passaporto del figlio minore nonché autorizzano reciprocamente il rilascio dei loro passaporti.
3 4
LCS
A seguito di lettura le parti confermano le dichiarazioni rese e la volontà dui cui agli accordi nonché la volontà di divorziare reciprocamente rinunciando ed accettando la rinuncia alle eventuali ulteriori domande e virtualmente sottoscrivono”.
Poiché i patti non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter recepire l'accordo raggiunto tra le parti, conforme, tra l'altro, agli interessi del minore.
Nella presente procedura non si è ritenuto opportuno provvedere all'ascolto del minore, in ragione dell'età o del grado di maturità del minore e delle questioni da dover decidere, ritenendosi che l'ascolto sarebbe, pregiudizievole per l'interesse ad un equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, stante l'accordo delle parti.
Quanto alle spese di giudizio ritiene il Tribunale che, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, ricorrano giusti motivi per l'integrale compensazione delle stesse, tenuto conto della concorde richiesta e dando atto della rinuncia al vincolo della solidarietà da parte dei difensori come da verbale di udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile sopra indicata, così provvede:
a) pronunzia, secondo le condizioni e con le integrazioni riportate in parte motiva, lo scioglimento del matrimonio celebrato a NAPOLI il
15.10.2013 col rito concordatario, tra e Parte_1 [...]
(atto n. 26 parte I, s., sez. BA reg. Atti Matrimonio CP_1
anno 2013);
b) recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4 5
c) compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 18/10/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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