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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 9778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9778 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA- I ^ SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr.ssa Elisabetta Capaccioli , a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 6/10/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 42471 R.G. dell'anno 2024 , e vertente tra
Parte_1
(Avv.to L. Vesci) opponente
e
Controparte_1
( avv. O Liberto , , , L. Silvestri ) CP_2 CP_3
opposto
Oggetto: opposizione all'esecuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto notificato in data 1° novembre 2024 a mezzo pec, con il quale il le aveva intimato: “ “ di pagare, entro e non oltre dieci giorni dalla Controparte_1
notifica del presente atto, in proprio favore, la somma complessiva di € 107.000,42
(centosettemila/42) di seguito specificata, con aggiunta di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese successive occorrende, fatti salvi eventuali errori e/o omissioni:
A)
Sorte € 79.736,49
Rivalutazione monetaria al 30.9.2024 € 16.246,02
Interessi legali al 30.9.2024 10.397,79
Totale A) € 106.380,30 B)
Competenze precetto € 425,00
Spese forfettarie 15% € 63,75
CPA 4% € 19,55
IVA 22% € 111,82
Totale B) € 620,16
Totale Generale (Totale A + Totale B) € 107.000,42
Con espressa avvertenza che, non provvedendosi al pagamento entro i suddetti termini, si procederà in conformità di legge ad esecuzione forzata nei suoi confronti ed anche – se necessario – presso terzi…….. ”
Contestava il calcolo di interessi e rivalutazione sostenendone l'erroneità ed abnormità perché eseguito difformemente da quanto statuito dal titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n°. 6585/2024 del 5 giugno 2024 che - quantificando il danno da demansionamento accertato con sentenza del Tribunale Roma n° 9282/2019 - aveva statuito “condanna a corrispondere al ricorrente Parte_1
la somma di euro 79.736,49 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge”. Deduceva che il calcolo degli interessi e rivalutazione doveva farsi decorrere dalla data del deposito della sentenza o , al più , dalla domanda giudiziale di quantificazione del 21 marzo 2023 . Concludeva chiedendo , previa sospensiva , che il Tribunale adito volesse “dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e la non debenza dell'importo di cui si è intimato il pagamento;
in via subordinata, comunque, accertare e dichiarare l'erroneità dell'importo ex adverso preteso a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, disponendone la riduzione alla luce di quanto dedotto in atti, anche eventualmente all'esito di apposita CTU contabile, per tutti i motivi sopra esposti. In ogni caso: con vittoria delle spese di lite”.
Respinta con decreto l'istanza di sospensiva , si costituiva Controparte_1
contestando diffusamente l'opposizione e chiedendone il rigetto con vittoria di spese da distrarsi .
All' esito dell'udienza del 31/3/2025 la causa veniva rinviata per discussione con le modalità della trattazione scritta e quindi decisa con sentenza .
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento . Dagli atti di causa si evince che il
Tribunale di Roma con sentenza n. 9282/2019 (all. 3 alla memoria ) aveva condannato la società opponente al risarcimento del danno nel periodo di sua competenza per “la somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”. Pertanto, come correttamente osservato dall'opposto il criterio di quantificazione della decorrenza di interessi e rivalutazione si era già cristallizzato in detta sentenza non più modificabile ex art 324 c.p.c. e confermata per la posizione processuale dell'opposto dalla Corte d'Appello di Roma ( con sentenza n. 1593-22, all 6 alla comparsa ) e dalla Suprema Corte di Cassazione ( con sentenza n.
12048-2024, all. 7 alla comparsa ).
Nel ricorso per quantificazione (r.g.n. 9711/2023, all. 4 alla comparsa ) l'odierno opposto aveva richiesto la condanna della resistente “al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 99.593,04, come in atti specificata, oltre rivalutazione ed interessi dalle singole poste al saldo, per le causali di cui in premessa”. Del tutto coerentemente la sentenza emessa a conclusione di quel giudizio n. 6585/2024 , posta a fondamento del precetto , a pagina 3 riconosce che “Va in primo luogo dato atto che oggetto del presente giudizio è la sola determinazione delle somme dovute in conseguenza di quanto statuito da questo stesso Tribunale con la sentenza n.9282/2019, ossia che il ricorrente ha subito un illegittimo demansionamento da parte di
[...] per il periodo dal 1.7.2011 al 20.12.2017 (data del deposito Parte_1
dell'originario ricorso) e che è pertanto tenuta al risarcimento del danno da quantificarsi in un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo.” Pertanto la formula sintetica espressa nel dispositivo di tale sentenza (“condanna a Parte_1 corrispondere al ricorrente la somma di euro 79.736,49 a titolo di risarcimento del danno da demansionamento, oltre interessi e rivalutazione come per legge.) non può che interpretarsi in relazione al criterio di decorrenza di interessi e rivalutazione già cristallizzato e ribadito nel corpo stesso della sentenza .
Non resta pertanto che addivenire al rigetto del ricorso .Le spese , liquidate e distratte seguono la soccombenza .
PQM
rigetta il ricorso;
condanna alla refusione delle spese di lite liquidate in Parte_1
€ 7702,00 oltre accessori da distrarsi in favore dei procuratori antistatari dell'opposto .
Roma 6/10/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli