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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1574/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3054/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 S.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, impugna la sentenza n. 6/02/24 – pubblicata in data 02.01.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensato le spese del giudizio, proposto dai Sigg. Resistente_1 , Resistente_2 e Resistente_3, avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, emesso dalla predetta Agenzia nei loro confronti, anche nella qualità di “Resistente_4 quale società semplice succeduta alla ditta individuale IV, con il quale l'Agenzia medesima ha rettificato in aumento i redditi da lui dichiarati per l'anno d'imposta 2017.
2.- Gli originari ricorrenti non si sono costituiti nel presente grado di giudizio, sebbene l'atto di appello sia stato ritualmente notificato nei loro confronti.
3.- All'udienza pubblica del 22 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La ripresa fiscale non appare suffragata da elementi che possano trovare adeguato e convincente riscontro.
L'avere utilizzato le "ricette" culinarie proposte da tali Nominativo_2 e Nominativo_3, che fra l'altro non hanno pasticcerie simili a quella della ricorrente in Sicilia, non può essere condivisa al fine di determinare un maggior reddito.
Diverso sarebbe stato laddove i verbalizzanti avessero indicato la percentuale di zucchero che viene utilizzata nelle Granite delle altre gelaterie della città di Trapani, perché è dato di comune esperienza che le ricette, specie in Sicilia, variano da città in città.
Appare conducente rilevare che spesso, anche fra comuni limitrofi, i metodi di preparazione di alimenti sono del tutto diversi, sicché le indicazioni che provengono da un chimico e da un pasticcere svizzero non possono essere utilizzate come base induttiva per contestare un maggior reddito. Né è stato chiesto alla parte verificata se la percentuale indicata dai verbalizzanti trovasse un riscontro o anche condivisione nei ricettari dell'azienda stessa, poiché solo in tale caso, e a maggior conforto tale percentuale viene del tutto avversata dalla ricorrente, quelle percentuali di zucchero avrebbero potuto essere a base della conferma del dato evasivo.
Del resto, come segnalato dalla ricorrente, l'evasione in argomento ha una dimensione imponente ed appare incredibile se solo si considera che il prodotto granita ha un consumo limitato al solo periodo della bella stagione.
Non sfugge, tuttavia, che le contestazioni che hanno poi condotto all'emissione dell'atto induttivo sono diverse;
come il mancato riporto di vendite per circa mille euro in totale nell'anno di imposta in argomento o piuttosto piccoli sbilanciamenti di cassa per poche decine di euro.
Tutto ciò, però, non può certamente condurre ad una contestazione, sulle sole granite e con un metodo di ricostruzione del tutto inattendibile, che conduca ad una ripresa di dimensioni importanti.
Sono tutti certamente segnali, ma a maggior ragione i verbalizzanti avrebbero potuto essere maggiormente incisivi nell'attività di verifica, che invece è stata a dir poco latente.
Del resto, l'insegnamento dei giudici di legittimità è consolidato nell'affermare che, in tema di ricostruzione dei ricavi, non può essere utilizzato un solo elemento, ma che questi debbono essere molteplici e convergere tutti verso l'univocità della ripresa fiscale.
Sussistono validi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio”.
6.- Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani ha proposto appello per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 39, primo comma lett. d), del d.p.r. 600/1973;
2) Violazione dell'art. 2909 c.c. – Violazione del giudicato esterno relativo ad altra annualità.
7.- Con riferimento alla prima doglianza, l'Agenzia appellante ha rappresentato che, constatata l'inattendibilità delle scritture contabili, la Guardia di Finanza di Trapani ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lett. D) del d.p.r. 600 del 1973 e dell'art. 54 comma 2 del d.p.r. 633/1972.
Più precisamente i verificatori, come risulta ai fogli 17 e seguenti del p.v.c., hanno calcolato i ricavi sulla base delle fatture di acquisto e delle rimanenze iniziali e finali documentate, per ogni annualità; sono quindi state rilevate le quantità dei prodotti, per categorie omogenee, direttamente destinati alla vendita e/o che, in percentuale facevano parte del ciclo produttivo per la produzione di prodotti finiti;
infine, sulla scorta dei prezzi rilevati da preziari acquisiti alla verifica all'atto dell'accesso, è stato ottenuto il ricavato delle vendite di ciascun prodotto.
La ricostruzione dei ricavi ha riguardato anche l'attività di produzione artigianale e vendita di granite che costituisce parte rilevante dell'attività del contribuente.
In particolare, sulla scorta del quantitativo di zucchero acquistato è stata calcolata la quantità di granita prodotta considerando una percentuale di zucchero utilizzata del 20%; calcolando una porzione media pari a 200 grammi, è stato ottenuto il numero di granite di vendute e, moltiplicato il numero di granite vendute per il prezzo medio di vendita di ciascuna granita, è stato quindi ottenuto il reddito riconducibile alla vendita di granite. I giudici di primo grado hanno ritenuto la verifica “non suffragata da elementi che possano trovare adeguato e convincente riscontro” perché la percentuale di zucchero sarebbe stata determinata sulla scorta di ricette culinarie non locali e quindi non attendibili.
7.1.- Il Collegio, in difformità da quanto sostenuto dai primi Giudici, ritiene la doglianza fondata.
Invero, la predetta norma di cui l'Agenzia appellante lamenta la violazione nella fattispecie, consente di desumere l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, “se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32”.
Nel caso di specie non è condivisibile la valutazione che l'accertamento c.d. analitico–induttivo sia derivato da contestazioni non particolarmente significative, poiché, come indicato nell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, in sede di verifica è stata rilevata:
- l'omessa regolarizzazione di acquisti per l'importo complessivo di € 6.308,00;
- violazioni legate alla irregolare e/o mancata assunzione di lavoratori dipendenti;
- la mancata emissione di scontrini fiscali;
- la mancata corrispondenza delle chiusure giornaliere del misuratore fiscale con le registrazioni dei corrispettivi;
- l'omessa registrazione di vendite al minuto;
- dal controllo sui c/correnti sono risultati accreditati n. 3 bonifici a fronte dei quali non si è rilevata l'emissione di alcun documento fiscale;
- è stato rilevato che l'importo medio dell'incasso giornaliero riguardanti le giornate che vanno dal 7 al 12 luglio, a fronte di n. 105 scontrini emessi, è stato pari a € 864,38, mentre il giorno dell'accesso (13.07.2018),
a fronte di n. 179 scontrini emessi, l'incasso è stato nettamente superiore e pari, esattamente, a € 1.485,68.
Sul punto nessuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti.
In ordine alla percentuale di zucchero utilizzata nelle granite, i verificatori, come indicato nel foglio n. 20 del p.v.c., hanno correttamente chiesto informazioni al sig. Resistente_2 e, in quella sede, “lo stesso ha riferito di non essere in grado di dare apposita informazione a causa del metodo utilizzato dalla ditta in verifica, eppure, nel 2014, il sig. IV, intervistato nel corso di una trasmissione televisiva, mentre stava lavorando personalmente il prodotto per ottenere la granita, dava indicazioni circa i tempi e i modi di produzione e, in via del tutto superficiale, anche sulla composizione (per visionare il video basta cercare su
Sito_Web_1 le granite di IV a Trapani".
È evidente, pertanto, che sig. Resistente_2 sia stato reticente sul punto, con la conseguenza che i verificatori hanno ritenuto che la corretta percentuale di zucchero utilizzata per le granite sia del 20% sulla scorta di quanto riportato in diverse riviste e siti specializzati.
Al riguardo il ricorrente si è limitato a generiche considerazioni circa il fatto che percentuale di zucchero utilizzata dal sig. Res._2 utilizzata per le granite sarebbe superiore, con la conseguenza che i ricavi effettivi sarebbero minori rispetto a quelli accertati dall'Ufficio; egli, non ha, tuttavia, indicato quale sarebbe l'effettiva percentuale di zucchero utilizzata, né ha prodotto alcuna documentazione a supporto delle generiche considerazioni svolte nel ricorso.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito la legittimità degli avvisi di accertamento analitico-induttivi basati sulla ricostruzione del reddito sulla scorta delle materie prime utilizzate.
In particolare, la Corte di Cassazione “ha chiarito che con l'accertamento analitico-induttivo l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, lett. d), (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata;
sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile” (tra le molte Cass. n.
28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).
Inoltre, in ipotesi simile a quella in esame, i Giudici di legittimità (Cass. 25129/2016) hanno osservato che " nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), è stato ritenuto legittimo l'accertamento che abbia ricostruito i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (Cfr., tra le altre, Cass. nn. 51/1999 in tema di materia prima per produrre prodotti di ristorazione, 6465 e 9884/2002, 15808/06 in tema di consumo di tovaglioli, e, in altro settore, consumo guanti monouso in odontoiatria).
Del resto, gli elementi posti alla base di una presunzione non devono necessariamente essere più di uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso (tra le molte Cass. 14493 del 2022).
Nel caso in esame, la percentuale di zucchero delle granite individuata dai verificatori risponde al canone di ragionevole probabilità cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
Tale percentuale è stata calcolata facendo riferimento a quanto affermato da esperti del settore e riviste specializzate.
Non può ritenersi invece, come erroneamente affermato dai giudici di primo grado, che l'Ufficio avrebbe dovuto fare riferimento alle ricette, peraltro di incerta reperibilità, utilizzate da altre gelaterie della città di
Trapani perché non è in alcun modo dimostrato che la percentuale di zucchero specificamente utilizzata a
Trapani sia diversa (maggiore) rispetto a quella (20%) cui fanno riferimento gli esperti e le riviste richiamate nel p.v.c.
Del resto, il contribuente non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio contrario di dimostrare che la percentuale di zucchero effettivamente utilizzata sia stata maggiore, essendosi sul punto limitato a generiche considerazioni.
Infine, va evidenziato che su analogo recupero, riferito agli anni d'imposta 2014 e 2015, la (ex) C.T.P. di
Trapani, con sentenza n. 31/02/2021 - passata in giudicato, ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e affermando la correttezza della determinazione dei ricavi effettuata anche con riferimento alla percentuale del 20% di zucchero per le granite, circostanza che, oltre a condurre alla fondatezza della prima doglianza, formulata dall'Agenzia appellante, consente il collegamento al secondo motivo di appello.
8.- Al riguardo, si osserva che i Giudici di primo grado non hanno tenuto conto del fatto che, già con le controdeduzioni in primo grado, l'Ufficio aveva evidenziato che su analogo recupero (derivante dallo stesso p.v.c. della Guardia di Finanza di Trapani) riferito agli anni d'imposta 2014 e 2015 la (ex) C.T.P. di Trapani, con sentenza n. 31/02/2021 - passata in giudicato, resa nei confronti di IV (in atti, con certificazione passaggio in giudicato), aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e affermando la correttezza della determinazione dei ricavi effettuata anche con riferimento alla percentuale del 20% di zucchero per le granite.
In tale sentenza, in particolare, il collegio giudicante, dopo avere ritenuto corretta la determinazione dei ricavi effettuata dai verificatori, afferma che in tema di presunzioni semplici gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più di uno, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elemento presuntivi, potendo il convincimento del giudice basarsi su un solo elemento, purché grave e preciso.
Inoltre, si legge nel provvedimento richiamato che “Per contro, il ricorrente non ha indicato, né tantomeno provato, la diversa e maggiore percentuale di zucchero da lui utilizzata nella produzione di granite e si è limitato a contestare genericamente l'operato dell'Agenzia. Ne consegue che l'accertamento risulta legittimo e che il ricorso è infondato”.
Sulla questione, e più precisamente sulla percentuale del 20% di zucchero individuata dall'Ufficio, si è pertanto formato il c.d. giudicato esterno stante il passaggio in giudicato della richiamata sentenza.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. sentenza n. 13916/2006), il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incide su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta e riguardi elementi costitutivi di fattispecie a carattere duraturo.
L'unica condizione, ai fini dell'estensione del giudicato esterno, è che venga prodotta in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (presente in atti, come sopra osservato).
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi del medesimo recupero fondato sulla determinazione dei maggiori ricavi sulla scorta della percentuale di zucchero utilizzato per le granite, è evidente che su tale percentuale si è formato l'invocato giudicato esterno perché è chiaro che tale percentuale non può in alcun modo variare di anno in anno.
In applicazione del giudicato esterno i Giudici di primo grado avrebbero dovuto, quindi, dichiarare legittimo anche l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2017, oggetto del presente giudizio.
9.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata,deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
10.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna i contribuenti appellati in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €. 6.300,00 (seimilatrecento/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
NI BE IN IN
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
22/05/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
MIRABELLI EUGENIO, Relatore
QUARTARARO BALDASSARE, Giudice
in data 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3054/2024 depositato il 19/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Francesco Manzo N. 8 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_4 S.s. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 6/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRAPANI sez. 2 e pubblicata il 02/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY9013F00464-2022 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 884/2025 depositato il
26/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani, impugna la sentenza n. 6/02/24 – pubblicata in data 02.01.2024, con cui la C.G.T. di primo grado di Trapani, ha accolto il ricorso, annullando l'atto impugnato e compensato le spese del giudizio, proposto dai Sigg. Resistente_1 , Resistente_2 e Resistente_3, avverso l'avviso di accertamento – distinto in epigrafe, emesso dalla predetta Agenzia nei loro confronti, anche nella qualità di “Resistente_4 quale società semplice succeduta alla ditta individuale IV, con il quale l'Agenzia medesima ha rettificato in aumento i redditi da lui dichiarati per l'anno d'imposta 2017.
2.- Gli originari ricorrenti non si sono costituiti nel presente grado di giudizio, sebbene l'atto di appello sia stato ritualmente notificato nei loro confronti.
3.- All'udienza pubblica del 22 maggio 2025, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- L'appello agenziale è fondato e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
5.- I Giudici di primo grado hanno così statuito: “La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
La ripresa fiscale non appare suffragata da elementi che possano trovare adeguato e convincente riscontro.
L'avere utilizzato le "ricette" culinarie proposte da tali Nominativo_2 e Nominativo_3, che fra l'altro non hanno pasticcerie simili a quella della ricorrente in Sicilia, non può essere condivisa al fine di determinare un maggior reddito.
Diverso sarebbe stato laddove i verbalizzanti avessero indicato la percentuale di zucchero che viene utilizzata nelle Granite delle altre gelaterie della città di Trapani, perché è dato di comune esperienza che le ricette, specie in Sicilia, variano da città in città.
Appare conducente rilevare che spesso, anche fra comuni limitrofi, i metodi di preparazione di alimenti sono del tutto diversi, sicché le indicazioni che provengono da un chimico e da un pasticcere svizzero non possono essere utilizzate come base induttiva per contestare un maggior reddito. Né è stato chiesto alla parte verificata se la percentuale indicata dai verbalizzanti trovasse un riscontro o anche condivisione nei ricettari dell'azienda stessa, poiché solo in tale caso, e a maggior conforto tale percentuale viene del tutto avversata dalla ricorrente, quelle percentuali di zucchero avrebbero potuto essere a base della conferma del dato evasivo.
Del resto, come segnalato dalla ricorrente, l'evasione in argomento ha una dimensione imponente ed appare incredibile se solo si considera che il prodotto granita ha un consumo limitato al solo periodo della bella stagione.
Non sfugge, tuttavia, che le contestazioni che hanno poi condotto all'emissione dell'atto induttivo sono diverse;
come il mancato riporto di vendite per circa mille euro in totale nell'anno di imposta in argomento o piuttosto piccoli sbilanciamenti di cassa per poche decine di euro.
Tutto ciò, però, non può certamente condurre ad una contestazione, sulle sole granite e con un metodo di ricostruzione del tutto inattendibile, che conduca ad una ripresa di dimensioni importanti.
Sono tutti certamente segnali, ma a maggior ragione i verbalizzanti avrebbero potuto essere maggiormente incisivi nell'attività di verifica, che invece è stata a dir poco latente.
Del resto, l'insegnamento dei giudici di legittimità è consolidato nell'affermare che, in tema di ricostruzione dei ricavi, non può essere utilizzato un solo elemento, ma che questi debbono essere molteplici e convergere tutti verso l'univocità della ripresa fiscale.
Sussistono validi ragioni per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio”.
6.- Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Trapani ha proposto appello per i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 39, primo comma lett. d), del d.p.r. 600/1973;
2) Violazione dell'art. 2909 c.c. – Violazione del giudicato esterno relativo ad altra annualità.
7.- Con riferimento alla prima doglianza, l'Agenzia appellante ha rappresentato che, constatata l'inattendibilità delle scritture contabili, la Guardia di Finanza di Trapani ha proceduto alla ricostruzione dei ricavi ai sensi dell'articolo 39 comma 1 lett. D) del d.p.r. 600 del 1973 e dell'art. 54 comma 2 del d.p.r. 633/1972.
Più precisamente i verificatori, come risulta ai fogli 17 e seguenti del p.v.c., hanno calcolato i ricavi sulla base delle fatture di acquisto e delle rimanenze iniziali e finali documentate, per ogni annualità; sono quindi state rilevate le quantità dei prodotti, per categorie omogenee, direttamente destinati alla vendita e/o che, in percentuale facevano parte del ciclo produttivo per la produzione di prodotti finiti;
infine, sulla scorta dei prezzi rilevati da preziari acquisiti alla verifica all'atto dell'accesso, è stato ottenuto il ricavato delle vendite di ciascun prodotto.
La ricostruzione dei ricavi ha riguardato anche l'attività di produzione artigianale e vendita di granite che costituisce parte rilevante dell'attività del contribuente.
In particolare, sulla scorta del quantitativo di zucchero acquistato è stata calcolata la quantità di granita prodotta considerando una percentuale di zucchero utilizzata del 20%; calcolando una porzione media pari a 200 grammi, è stato ottenuto il numero di granite di vendute e, moltiplicato il numero di granite vendute per il prezzo medio di vendita di ciascuna granita, è stato quindi ottenuto il reddito riconducibile alla vendita di granite. I giudici di primo grado hanno ritenuto la verifica “non suffragata da elementi che possano trovare adeguato e convincente riscontro” perché la percentuale di zucchero sarebbe stata determinata sulla scorta di ricette culinarie non locali e quindi non attendibili.
7.1.- Il Collegio, in difformità da quanto sostenuto dai primi Giudici, ritiene la doglianza fondata.
Invero, la predetta norma di cui l'Agenzia appellante lamenta la violazione nella fattispecie, consente di desumere l'esistenza di attività non dichiarate sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti, “se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32”.
Nel caso di specie non è condivisibile la valutazione che l'accertamento c.d. analitico–induttivo sia derivato da contestazioni non particolarmente significative, poiché, come indicato nell'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio, in sede di verifica è stata rilevata:
- l'omessa regolarizzazione di acquisti per l'importo complessivo di € 6.308,00;
- violazioni legate alla irregolare e/o mancata assunzione di lavoratori dipendenti;
- la mancata emissione di scontrini fiscali;
- la mancata corrispondenza delle chiusure giornaliere del misuratore fiscale con le registrazioni dei corrispettivi;
- l'omessa registrazione di vendite al minuto;
- dal controllo sui c/correnti sono risultati accreditati n. 3 bonifici a fronte dei quali non si è rilevata l'emissione di alcun documento fiscale;
- è stato rilevato che l'importo medio dell'incasso giornaliero riguardanti le giornate che vanno dal 7 al 12 luglio, a fronte di n. 105 scontrini emessi, è stato pari a € 864,38, mentre il giorno dell'accesso (13.07.2018),
a fronte di n. 179 scontrini emessi, l'incasso è stato nettamente superiore e pari, esattamente, a € 1.485,68.
Sul punto nessuna contestazione è stata mossa dai ricorrenti.
In ordine alla percentuale di zucchero utilizzata nelle granite, i verificatori, come indicato nel foglio n. 20 del p.v.c., hanno correttamente chiesto informazioni al sig. Resistente_2 e, in quella sede, “lo stesso ha riferito di non essere in grado di dare apposita informazione a causa del metodo utilizzato dalla ditta in verifica, eppure, nel 2014, il sig. IV, intervistato nel corso di una trasmissione televisiva, mentre stava lavorando personalmente il prodotto per ottenere la granita, dava indicazioni circa i tempi e i modi di produzione e, in via del tutto superficiale, anche sulla composizione (per visionare il video basta cercare su
Sito_Web_1 le granite di IV a Trapani".
È evidente, pertanto, che sig. Resistente_2 sia stato reticente sul punto, con la conseguenza che i verificatori hanno ritenuto che la corretta percentuale di zucchero utilizzata per le granite sia del 20% sulla scorta di quanto riportato in diverse riviste e siti specializzati.
Al riguardo il ricorrente si è limitato a generiche considerazioni circa il fatto che percentuale di zucchero utilizzata dal sig. Res._2 utilizzata per le granite sarebbe superiore, con la conseguenza che i ricavi effettivi sarebbero minori rispetto a quelli accertati dall'Ufficio; egli, non ha, tuttavia, indicato quale sarebbe l'effettiva percentuale di zucchero utilizzata, né ha prodotto alcuna documentazione a supporto delle generiche considerazioni svolte nel ricorso.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito la legittimità degli avvisi di accertamento analitico-induttivi basati sulla ricostruzione del reddito sulla scorta delle materie prime utilizzate.
In particolare, la Corte di Cassazione “ha chiarito che con l'accertamento analitico-induttivo l'Ufficio finanziario procede alla rettifica di componenti reddituali, ancorché di rilevante importo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del
1973, art. 39, comma 1, lett. d), (come in materia di IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54) pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata;
sicché essa possa essere considerata, nel suo complesso, inattendibile” (tra le molte Cass. n.
28728 del 2017; Cass. n. 10581 del 2015; Cass. n. 20060 del 2014; Cass. n. 5731 del 2012; Cass. n 26341 del 2009), con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 16119 del 2017; Cass. n. 26036 del 2015; n. 7871 del 2012).
Inoltre, in ipotesi simile a quella in esame, i Giudici di legittimità (Cass. 25129/2016) hanno osservato che " nella prova per presunzioni, la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità. Pertanto, in tema di accertamento presuntivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), è stato ritenuto legittimo l'accertamento che abbia ricostruito i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati (Cfr., tra le altre, Cass. nn. 51/1999 in tema di materia prima per produrre prodotti di ristorazione, 6465 e 9884/2002, 15808/06 in tema di consumo di tovaglioli, e, in altro settore, consumo guanti monouso in odontoiatria).
Del resto, gli elementi posti alla base di una presunzione non devono necessariamente essere più di uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purché grave e preciso (tra le molte Cass. 14493 del 2022).
Nel caso in esame, la percentuale di zucchero delle granite individuata dai verificatori risponde al canone di ragionevole probabilità cui fa riferimento la giurisprudenza di legittimità.
Tale percentuale è stata calcolata facendo riferimento a quanto affermato da esperti del settore e riviste specializzate.
Non può ritenersi invece, come erroneamente affermato dai giudici di primo grado, che l'Ufficio avrebbe dovuto fare riferimento alle ricette, peraltro di incerta reperibilità, utilizzate da altre gelaterie della città di
Trapani perché non è in alcun modo dimostrato che la percentuale di zucchero specificamente utilizzata a
Trapani sia diversa (maggiore) rispetto a quella (20%) cui fanno riferimento gli esperti e le riviste richiamate nel p.v.c.
Del resto, il contribuente non ha in alcun modo assolto il proprio onere probatorio contrario di dimostrare che la percentuale di zucchero effettivamente utilizzata sia stata maggiore, essendosi sul punto limitato a generiche considerazioni.
Infine, va evidenziato che su analogo recupero, riferito agli anni d'imposta 2014 e 2015, la (ex) C.T.P. di
Trapani, con sentenza n. 31/02/2021 - passata in giudicato, ha rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e affermando la correttezza della determinazione dei ricavi effettuata anche con riferimento alla percentuale del 20% di zucchero per le granite, circostanza che, oltre a condurre alla fondatezza della prima doglianza, formulata dall'Agenzia appellante, consente il collegamento al secondo motivo di appello.
8.- Al riguardo, si osserva che i Giudici di primo grado non hanno tenuto conto del fatto che, già con le controdeduzioni in primo grado, l'Ufficio aveva evidenziato che su analogo recupero (derivante dallo stesso p.v.c. della Guardia di Finanza di Trapani) riferito agli anni d'imposta 2014 e 2015 la (ex) C.T.P. di Trapani, con sentenza n. 31/02/2021 - passata in giudicato, resa nei confronti di IV (in atti, con certificazione passaggio in giudicato), aveva rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo legittimo l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio e affermando la correttezza della determinazione dei ricavi effettuata anche con riferimento alla percentuale del 20% di zucchero per le granite.
In tale sentenza, in particolare, il collegio giudicante, dopo avere ritenuto corretta la determinazione dei ricavi effettuata dai verificatori, afferma che in tema di presunzioni semplici gli elementi assunti a fonte di prova non devono essere necessariamente più di uno, dovendo il requisito della concordanza ritenersi menzionato solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di più elemento presuntivi, potendo il convincimento del giudice basarsi su un solo elemento, purché grave e preciso.
Inoltre, si legge nel provvedimento richiamato che “Per contro, il ricorrente non ha indicato, né tantomeno provato, la diversa e maggiore percentuale di zucchero da lui utilizzata nella produzione di granite e si è limitato a contestare genericamente l'operato dell'Agenzia. Ne consegue che l'accertamento risulta legittimo e che il ricorso è infondato”.
Sulla questione, e più precisamente sulla percentuale del 20% di zucchero individuata dall'Ufficio, si è pertanto formato il c.d. giudicato esterno stante il passaggio in giudicato della richiamata sentenza.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. sentenza n. 13916/2006), il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri quando incide su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta e riguardi elementi costitutivi di fattispecie a carattere duraturo.
L'unica condizione, ai fini dell'estensione del giudicato esterno, è che venga prodotta in giudizio la precedente sentenza con attestazione di avvenuto passaggio in giudicato (presente in atti, come sopra osservato).
Nel caso in esame, pertanto, trattandosi del medesimo recupero fondato sulla determinazione dei maggiori ricavi sulla scorta della percentuale di zucchero utilizzato per le granite, è evidente che su tale percentuale si è formato l'invocato giudicato esterno perché è chiaro che tale percentuale non può in alcun modo variare di anno in anno.
In applicazione del giudicato esterno i Giudici di primo grado avrebbero dovuto, quindi, dichiarare legittimo anche l'avviso di accertamento emesso per l'anno 2017, oggetto del presente giudizio.
9.- Per le considerazioni sopra espresse, pertanto, l'appello agenziale deve essere accolto e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata,deve essere respinto il ricorso introduttivo di primo grado.
10.-Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dell'Agenzia appellante, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione XIX, pronunziando sull'appello in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della decisione impugnata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Condanna i contribuenti appellati in solido al pagamento, in favore dell'Agenzia appellante, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi €. 6.300,00 (seimilatrecento/00), oltre accessori di legge. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
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