CA
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1309/2025
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 47 co. 5 e 51 c.c.i.i., iscritto al n. 1309/2025 R.G.,
instaurato da
, in persona del rappresentante legale p.t. ed amministratore unico Parte_1
, rappresentata e difesa come in atti dal prof. avv. Aldo Loioidice e dagli avv.ti Parte_2
ON NA ed IC D'LL
- Reclamante -
nei confronti di in persona del Curatore p.t. Controparte_1
dott. rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Carlo Barracchia Controparte_2
- Resistente - nonché di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente -
*********
Oggetto: “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 18.11.2025 all'esito della quale, dopo la discussione orale delle parti, la causa è
stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , con sede legale in Terlizzi, opera dal 1987 nel settore edile ed è Parte_1
specializzata nell'attività di costruzione di fabbricati per civile abitazione, industriali ed artigianali.
Il suo capitale sociale (pari ad € 82.633,08) è posseduto per il 33,33% ciascuno dai germani , CP_3
e . Pt_3 Parte_2
1.1. – Lo stato di crisi di è ascrivibile a cause sia esogene che endogene. Parte_1
Le manifestazioni esteriori della crisi e dello squilibrio economico-patrimoniale-finanziario sono costituite dall'elevato indebitamento, principalmente verso l'AR. La Società non è stata in grado di ottenere il DURC ed il DURF, per cui si è determinata la stagnazione dell'attività operativa. Per
fronteggiare la crisi d'impresa essa ha avviato un processo di ristrutturazione dei debiti aziendali attraverso la presentazione della relativa domanda al Tribunale di Trani, esitata tuttavia in una prima declaratoria d'inammissibilità.
2. – La Società ha un'esposizione debitoria di € 5.480.977,00 verso creditori erariali,
previdenziali e privilegiati;
di € 67.314,00 verso creditori bancari, con garanzia del MCC;
di €
226.360,99 verso fornitori e creditori chirografari.
3. – Con ricorso del 26-28.8.2024 il PM presso il Tribunale di Trani ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di in ragione Parte_1
della sua elevata esposizione debitoria verso l'AR.
2 4. – Con ricorso ex artt. 40 e 84 c.c.i.i. del 10.3.2025 la debitrice ha domandato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta con la prosecuzione dell'attività
mediante affitto a terzi dell'azienda. In particolare, la proposta ha previsto il pagamento dei creditori nella misura complessiva di € 2.383.851,84 (a fronte di una debitoria totale di €
5.821.841,00), da versarsi in sette anni, a decorrere dal provvedimento di omologa. L'attivo concordatario è costituito per la somma di € 100.000,00 dal finanziamento dei soci (con rinuncia alla prededuzione), per € 1.400.000,00 derivanti dal canone di affitto di ramo d'azienda versato da
“Pacecco s.r.l.”, per € 330.000,00 circa dalla vendita di un suolo di proprietà della Società e per €
553.851,00 da incasso di crediti.
5. – Il Tribunale di Trani ha ritenuto necessaria l'acquisizione di chiarimenti nonché
un'integrazione documentale, oltre al deposito di una polizza fideiussoria bancaria. Più in dettaglio, l'organo giudicante ha rilevato il mancato deposito della proposta irrevocabile di apporto di finanza esterna;
ha disposto il deposito dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio dell'affittuaria al fine di apprezzarne la solidità finanziaria;
ha reputato necessario il deposito, da parte della stessa affittuaria, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto dell'azienda (costituenti la gran parte dell'attivo concordatario), di una polizza fideiussoria da rilasciarsi da un primario istituto di credito per un importo di almeno € 1.400.000,00; ha riscontrato l'assenza nel piano concordatario della menzione di eventuali debiti nei confronti dei nove lavoratori e della sorte degli stessi dipendenti a seguito della stipula del contratto di affitto.
6. – Confermate dal GD le misure protettive, il 9.4.2015 la Società ha depositato la proposta irrevocabile di finanza esterna sottoscritta dai soci, rappresentando la difficoltà di ottenere il rilascio di una fideiussione bancaria a causa dei costi particolarmente elevati e deducendo la disponibilità dell'affittuaria “Pacecco s.r.l.” a versare la somma di € 400.000,00. Inoltre, la proponente ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine al contenuto del piano.
7. – Con decreto del 2.5.2025 il Tribunale di Trani, dopo aver preso atto del mancato deposito della polizza fideiussoria richiesta, ha fissato, ai sensi dell'art. 7 co. 3 c.c.i.i., l'udienza
3 camerale e disposto le comunicazioni di cancelleria al Pm istante ed ai creditori intervenuti nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
8. – Con decreto del 23.6.2025 il Collegio tranese – sul rilievo che la bozza di garanzia fideiussoria è stata rilasciata da un soggetto (“Arca Mutua”, società di mutuo soccorso) non legittimato “istituzionalmente” a svolgere attività di prestazione di garanzie personali e reali e ad operare anche con terzi non soci e che dall'incertezza circa la validità di tale polizza deriva l'impossibilità di verificare l'idoneità del piano a garantire il soddisfacimento dei creditori in quanto il 56% dell'attivo concordatario (€ 1.400.000,00) è composto dall'incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda da versarsi da parte di una società di recente costituzione ed il cui capitale sociale è costituito prevalentemente da , senza alcuna adeguata garanzia di Parte_1
adempimento – ha dichiarato inammissibile ex art. 49 co. 5 c.c.i.i. la proposta di concordato preventivo e revocato le misure protettive. Inoltre, con separata sentenza n. 78/2025, deliberata in pari data e pubblicata il 9.7.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di dopo aver riscontrato la sussistenza di tutti i relativi presupposti. Parte_1
9. – Avverso detta sentenza ha proposto reclamo ex artt. 47 co. 5 e 51 Parte_1
c.c.i.i., finalizzato anche a contestare il provvedimento (presupposto) dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, chiedendo, in via “cautelare”, di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento degli atti di gestione ex art. 52 c.c.i.i.; nel merito, di revocare il decreto d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso della procedura concordataria, nonché la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.
9.1. – In particolare, il gravame è articolato in tre motivi, così testualmente rubricati: 1)
“SUL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
AI SENSI DELL'ART. 47 CCII-ERRATA APPLICAZIONE E DELL'ART. 47 CP_4
CCII-OMESSA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI RILEVANTI”; con detto mezzo, l'impugnante 4 ha dedotto che il Tribunale di Trani, richiedendo il deposito della garanzia fideiussoria bancaria per l'importo di € 1.400,000,00, non previsto dalla suddetta norma, ha svolto un sindacato eccedente quello consentito nella fase preliminare di ammissibilità ex art. 47 c.c.i.i., sottraendosi all'unico compito ad esso spettante, ossia quello di valutare la manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori;
che, inoltre, una volta depositata la polizza fideiussoria, il Collegio è
illegittimamente entrato nel merito del documento, mettendone in dubbio la validità, non arrestando doverosamente il proprio vaglio all'esame della ritualità della proposta, cioè al controllo di mera legittimità, in funzione della conservazione dei valori aziendali e del risanamento dello stato di crisi dell'impresa e finendo per compiere un giudizio trasmodato nella valutazione di fattibilità/convenienza economica del piano, rimesso in via esclusiva al ceto creditorio, pur in difetto di elementi che portassero ad escluderne “prima facie” la manifesta inattitudine per irrealizzabilità giuridica e materiale della proposta concordataria, anche tenuto conto che il fabbisogno garantito si è ridotto dagli originari € 1.400.000,00 ad € 1.000.000,00 in quanto l'affittuaria si era dichiarata pronta a mettere a disposizione la somma di € 400.000,00 a titolo di deposito cauzionale e di primo canone annuale;
che, di contro, l'esito favorevole della domanda di concordato preventivo in continuità, non solo varrebbe a preservare l'integrità dell'azienda, ma salvaguarderebbe anche l'eventuale valore finale di liquidazione, lascerebbe inalterati i livelli occupazionali, assicurerebbe un incremento economico a beneficio dei creditori in conseguenza dell'ulteriore “cash flow” che si genererebbe per la durata di un settennio grazie al versamento dei canoni di affitto, oltre all'apporto di finanza esterna per € 100.000,00, rendendo molto più
conveniente la soluzione concordataria, che garantirebbe ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, che, viceversa, vedrebbe il
Cont soddisfacimento esclusivo di;
2) “IDONEITA' DELLA POLIZZA DI ARCA MUTUA-
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO-
NULLITA' DEL DECRETO-CONSEGUENTE NULLITA' SENTENZA DI LIQUIDAZIONE”; con tale motivo, si lamenta che il Tribunale di Trani, “solipsisticamente”, soltanto con il decreto 5 d'inammissibilità della proposta, ha rilevato “a sorpresa” la presunta invalidità della polizza fideiussoria rilasciata da “Arca Mutua”, sollevando “officiosamente” delle criticità che, se fossero state previamente sottoposte al contraddittorio, avrebbero condotto all'omologazione del concordato preventivo: sia perché la predetta società mutualistica può compiere attività di prestazione di garanzie personali e reali in favore dei suoi associati (fra cui figurano i tre soci di
), sia in quanto la stessa polizza risulta garantita personalmente dai tre predetti Parte_1
soci e sia in quanto la più recente giurisprudenza della S.C. ammette che società cooperative del tipo corrispondente ad “Arca Mutua” siano legittimate a rilasciare polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento di un obbligo di pagamento;
3) “IDONEITA' DEL PIANO DI RISANAMENTO
AL SUPERAMENTO DELLA CRISI DI IMPRESA”; con detto ultimo mezzo s'imputa al Tribunale
di Trani di aver trascurato di considerare che la forma della continuità indiretta è giustificata da alcune circostanze di natura oggettiva, ossia l'affidamento a “Pacecco s.r.l.” di un contratto di appalto, concesso ad per la costruzione di civili abitazioni, assentita da un Parte_1
permesso edilizio del Comune di Terlizzi per l'importo di € 3.900.000,00 e l'imminente sottoscrizione, da parte sempre di “Pacecco s.r.l.”, di un ulteriore contratto di appalto per un importo stimato di € 2.900.000,00.
10. – Con ordinanza del 12.8.2025 la Sezione Feriale della Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
11. – Il gravame è stato contrastato dalla Liquidazione Giudiziale, che, in via preliminare, ha eccepito il mancato rispetto, da parte della Corte di Appello, delle scansioni procedimentali prescritte dall'art. 51 c.c.i.i., chiedendo, all'occorrenza, la rimessione in termini in caso di ritenuta tardività della sua costituzione. Nel merito, la resistente ha dedotto l'infondatezza delle censure reclamatorie, evidenziando che la Società impugnante non ha assunto alcuna posizione contestativa in ordine ai presupposti giustificativi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che altra precedente procedura concordataria è sfociata in una pronunzia d'inammissibilità, concludendo per la reiezione del reclamo.
6 12. – Disposta l'acquisizione del parere (sfavorevole) del PG, degli atti del procedimento unitario iscritto ai nn. 180/2024 RGPU, 180-1/2024 RGPU e 180-2 RGPU del Tribunale di Trani
nonché della relazione informativa di cui all'art. 130 c.c.i.i. e concesso ai contendenti termine per il deposito di note difensive e di nuovi documenti, all'udienza del 18.11.2025, dopo la discussione delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.
13. – Il reclamo – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti finalizzati a denunziare l'illegittima declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria – è
fondato e va accolto.
14. – In via pregiudiziale di rito, deve rilevarsi che, a seguito del deposito del reclamo del
1°.8.2025, il Presidente della Sezione Feriale della Corte di Appello di Bari, con decreto del
5.8.2025, ha fissato l'udienza del 12.8.2025 per provvedere sull'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione ex art. 52 c.c.i.i. Con ordinanza reiettiva pronunciata all'esito della predetta udienza camerale, quel Collegio si è limitato a fissare “per la discussione della causa l'udienza del 16
settembre 2025”, senza che sia stato, dunque, emesso apposito decreto (presidenziale) contenente le specifiche indicazioni previste dall'art. 51 co. 8 c.c.i.i. Ciò nondimeno, l'avvenuta costituzione in giudizio della Curatela in data 5.9.2025, implicando il raggiungimento dello scopo dell'atto omesso in funzione del rispetto del diritto al contraddittorio, esime l'intestato Collegio
dall'emettere un provvedimento di rimessione in termini dell'Ufficio resistente.
15. – Orbene, non appare inutile rammentare che la Direttiva (UE) 2019/1023 del 20.6.2019,
le cui disposizioni sono state recepite nel vigente Codice della crisi d'impresa, ha previsto che i
“quadri di ristrutturazione preventiva”, nel cui novero può farsi rientrare il concordato preventivo,
dovrebbero consentire ai debitori di ristrutturarsi efficacemente, al fine di evitare la liquidazione delle imprese, salvaguardando i posti di lavoro e preservando l'attività imprenditoriale nell'ottica della tutela dei creditori “rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi
7 della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così
come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso” (cfr. n. 2 del Preambolo).
15.1. – In materia di concordato preventivo le norme di riferimento sono contenute negli artt.
47 ed 84 c.c.i.i., i quali delimitano il perimetro entro cui dev'essere svolto il vaglio del giudice. In
particolare, ai sensi dell'art. 47 co. 1 c.c.i.i., il tribunale, dopo il deposito del piano e della proposta di concordato, è tenuto a verificare, in caso di concordato in continuità aziendale (lett. b), la ritualità della proposta, prevedendosi, altresì, che “La domanda di accesso al concordato in
continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla
soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.
Inoltre, nella specie, stante l'anteriore presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pm, accadimento che ha imposto la trattazione in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti alternativi a quelli liquidatori,
occorre richiamare le condizioni prescritte dall'art. 7 co. 2 c.c.i.i., ossia che la domanda non sia manifestamente inammissibile;
che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
che nella proposta siano indicate, in caso di concordato in continuità aziendale,
le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori.
15.2. – Il concetto di ritualità della proposta implica la verifica dell'osservanza, da parte del debitore, di tutte le formalità di tipo procedurale e documentale idonee a consentire la valida presentazione di una proposta negoziale, con cui assume un impegno di carattere “satisfattivo”
verso i creditori (che diventa vincolante soltanto per effetto dell'omologazione del concordato),
fondata su un piano che costituisce lo strumento programmatico-operativo, organizzativo e di pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria perseguente lo scopo di rendere seria e credibile la proposta formulata ai medesimi creditori. Di talché, la ritualità della proposta postula la verifica della completezza della documentazione depositata dal proponente e la regolarità della procedura compiuta. In base ad un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, il controllo esercitabile dal giudice non deve arrestarsi ad una verifica meramente esteriore
8 e “formalista” della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sulla destinazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. Inoltre, è ineludibile un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura e, segnatamente, sull'esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime indubbiamente più favorevole disegnato per tale tipologia di concordato. E' necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria. Secondo la dottrina prevalente, il riferimento alla ritualità e alla non manifesta inidoneità comporta una valutazione di non irrealizzabilità delle modalità adempitive della proposta ovvero di evidente inidoneità/implausibilità del piano rispetto agli obiettivi prefissati. Dunque, la domanda, ossia la richiesta che il debitore rivolge al giudice affinché lo stato di crisi/insolvenza sia regolato alla stregua del concorso concordatario anziché secondo la disciplina civilistica dell'esecuzione forzata, è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori, nei termini e alle condizioni in cui è stato proposto dallo stesso debitore, nonché alla conservazione dei valori aziendali.
15.3. – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Trani ha ritenuto necessario il deposito di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dei canoni di affitto dell'azienda: ciò al dichiarato fine di valutare la capacità dell'affittuaria “Pacecco s.r.l.” – società costituita nel 2022,
amministrata da ed assoggettata alla direzione e al coordinamento di Parte_2
, che fino al 22.5.2025 ne è stata socio unico – di sostenere, a lungo termine, Parte_1
l'impegno finanziario assunto con il contratto di affitto del complesso aziendale, alla luce della circostanza che i versamenti dei canoni avrebbero costituito la parte preponderante dell'attivo concordatario.
9 15.4. – La disamina dei documenti allegati al fascicolo telematico mostra che il termine quindicinale (invero oggettivamente breve, specie a fronte della necessità di “reperimento” di una
“cauzione assicurativa” per l'ingente somma da garantire pari ad € 1.400.000,00) fissato dal
Tribunale di Trani per il deposito della polizza fideiussoria non è stato osservato dalla proponente;
che quest'ultima il 9.4.2025 ha rappresentato la difficoltà all'ottenimento di una fideiussione bancaria in ragione dei suoi costi particolarmente elevati;
che, dopo il decreto del 2.5.2025, di fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 7 co. 3 c.c.i.i., ha prodotto la Parte_1
“Bozza 1473” di garanzia fidejussoria rilasciata da “Arca Mutua” in favore di “Pacecco s.r.l.” il
19.5.2025, allegando, in seguito, la garanzia fidejussoria n. 100-0217-2025, recante la data del
25.7.2025 e contenente la precisazione “che la garanzia è stata emessa in forza della sentenza
della cassazione n. 8301/2018 del 15.03.2023 (allegata alla presente) che stabilisce che le Società
Cooperative sono abilitate al rilascio delle garanzie fideiussorie in favore dei propri Soci”.
15.5. – Come si è più volte rilevato, il Collegio di prime cure ha fondato la decisione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo sull'esclusivo rilievo (recisamente avversato dalla reclamante) della non legittimazione di “Arca Mutua” a rilasciare garanzie fideiussorie, facendo discendere l'impossibilità di verificare l'idoneità del piano a garantire il soddisfacimento dei creditori dalla sola incertezza circa la validità della “bozza” di polizza depositata dalla Società debitrice. Invero, ad avviso dell'adita Corte di Appello, la suddetta ragione decisoria – che non risulta avere un addentellato nella disciplina positiva e, inoltre, come lamentato dalla reclamante, produce effetti distorsivi sul piano sistematico perché finisce per elevare a condizione ostativa all'apertura della procedura concordataria la mancanza di una invero esosa garanzia fideiussoria preordinata all'esatto adempimento del concordato preventivo, imponendo preventivamente ed indebitamente al debitore un considerevole sacrificio economico in vista del possibile raggiungimento del risultato favorevole costituito dalla sua omologazione – non può
valere a sorreggere autonomamente un esito negativo della verifica preliminare in ordine alla
“percorribilità operativa” e all'idoneità della proposta e del piano a conseguire il risanamento
10 dell'impresa e ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, la conservazione dei valori aziendali ed il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria.
Tanto può sostenersi alla luce della mancata individuazione, da parte del Tribunale di Trani, di oggettivi elementi “prima facie” preclusivi dell'accesso di allo strumento di Parte_1
regolazione della crisi d'impresa, come tali vistosamente comprovanti la non ritualità della proposta (sotto il profilo della incompletezza della documentazione posta a supporto della domanda e dell'omesso rispetto di tutte le formalità procedurali previste dalla legge) e la non fattibilità giuridica del piano (sotto il profilo della inattuabilità delle modalità di adempimento della proposta o della manifesta inadeguatezza dello stesso piano al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti).
15.6. – D'altra parte, a prescindere dall'osservazione che l'incertezza circa la validità della polizza di “Arca Mutua” poteva essere dissipata mercé l'instaurazione del contraddittorio dell'interessata sulla relativa questione, difetta nell'impianto argomentativo del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del concordato preventivo del 23.6.2025 ogni valutazione circa la manifesta inammissibilità della domanda, l'evidente inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e la (eventuale) omessa indicazione nella proposta delle ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori. Inoltre, le deduzioni fattuali e le produzioni documentali dell'impugnante (esistenza di contratti di appalto in essere tra “Pacecco s.r.l.”, alcune società ed un ente comunale, anche per importi ragguardevoli;
accantonamento di € 200.000,00 con assegni circolari non trasferibili da parte dell'affittuaria; riduzione del fabbisogno da garantire al minor importo di € 1.000.000,00 per effetto del versamento già eseguito di € 200.000,00 e della messa a disposizione dei predetti ulteriori € 200.000,00 mediante assegni circolari) disvelano l'esistenza di elementi di giudizio che – almeno allo stato, in via presuntiva, e salve future sopravvenienze di segno contrario – “scuotono” le basi dell'assunto dell'inaffidabilità e non solidità di “Pacecco
s.r.l.” e, quindi, dell'insostenibilità economica nel tempo del piano concordatario in continuità
indiretta.
11 16. – Il ravvisato ingiustificato arresto del procedimento concordatario già nella sua fase preliminare per l'“anodina” ragione dell'incertezza circa la validità della polizza fideiussoria,
dunque al di fuori di ogni altra valutazione imperniata su pregnanti elementi deponenti per la manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento del ceto creditorio e alla conservazione dei valori aziendali, fa sì che le contestazioni sollevate in questa sede impugnatoria dalla Liquidazione
Giudiziale (alcune delle quali, invero, afferenti ad aspetti meritali della domanda concordataria) –
in via esemplificativa: insufficienza del “fabbisogno concordatario monetario” da destinare ai creditori in quanto nel piano sarebbe stato conteggiato il solo valore nominale dell'affitto aziendale, ossia € 200.000,00 per sette anni, senza considerare l'Iva al 22% per una valore pari ad
€ 308.000,00; attitudine della soluzione liquidatoria a consentire ai creditori di trarre benefici dall'esperimento di azioni revocatorie e/o di responsabilità, che, viceversa, la procedura concordataria precluderebbe in radice;
sussistenza del rischio di ulteriore accumulo di debito, che potrà sommarsi al già ingente passivo e derivare dall'eventuale soccombenza di Parte_1
negli innumerevoli giudizi, in cui è perlopiù parte convenuta, attualmente pendenti davanti al
Tribunale di Trani, per valori di causa complessivamente pari ad oltre sei milioni di euro, come da indicazione analitica del predetto contenzioso riportata a pag. 10, par. 17, della relazione ex art. 130 co. 1 c.c.i.i. del 7.8.2025 del Curatore;
sovrastima della prospettiva di incasso di crediti per €
553.851,00 giacché dalla situazione creditoria consegnata al Curatore, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, emergerebbe la possibilità di acquisire all'attivo soltanto la minore somma di € 390.551,00; etc. –, siano devolvibili alla futura cognizione del Tribunale di Trani, al quale vanno restituiti gli atti e a cui non resta inibito un rinnovato scrutinio di ammissibilità della proposta ove riscontri la sussistenza di elementi diversi da quelli già presi in considerazione nella pronunzia reclamata, dovendosi demandare al predetto Ufficio giudiziario, dopo il reiterato compimento delle verifiche preliminari, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 47 co. 2
c.c.i.i.
12 17. – In definitiva, dall'accoglimento del reclamo ex art. 47 co. 5 c.c.i.i. discende la revoca del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del concordato preventivo e, in via ulteriormente consequenziale, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in ragione della prioritaria trattazione, sancita dall'art 7 c.c.i.i., della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con uno strumento diverso da quello della liquidazione giudiziale.
18. – Nulla deve disporsi per le spese del procedimento, trattandosi di una decisione di revoca di dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale pronunciata su iniziativa del Pm,
soggetto che, in caso di soccombenza, non può essere destinatario di una condanna al pagamento delle spese di lite.
19. – Ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i. gli effetti della presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la debitrice
è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 47 co. 4 e 51 c.c.i.i. proposto il 1°.8.2025
da , avverso il decreto del 23.6.2025 dichiarativo dell'inammissibilità della Parte_1
proposta di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale del Tribunale di Trani n. 78/2025, pubblicata il 9.7.2025, nei confronti della Liquidazione
Giudiziale di , così provvede: Parte_1
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto e la sentenza impugnati;
2) dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso;
3) nulla per le spese del procedimento;
4) dispone ex art. 53 c.c.i.i. che la predetta Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, gli obblighi
13 informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che, inoltre,
depositi, con la medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la pubblicazione e iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 51 co. 12 c.c.i.i. e la comunicazione al Tribunale di
Trani.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
14
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo ex artt. 47 co. 5 e 51 c.c.i.i., iscritto al n. 1309/2025 R.G.,
instaurato da
, in persona del rappresentante legale p.t. ed amministratore unico Parte_1
, rappresentata e difesa come in atti dal prof. avv. Aldo Loioidice e dagli avv.ti Parte_2
ON NA ed IC D'LL
- Reclamante -
nei confronti di in persona del Curatore p.t. Controparte_1
dott. rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Carlo Barracchia Controparte_2
- Resistente - nonché di
PG presso la Corte di Appello di Bari
- Interveniente -
*********
Oggetto: “Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 18.11.2025 all'esito della quale, dopo la discussione orale delle parti, la causa è
stata riservata per la decisione.
FATTO e DIRITTO
1. – , con sede legale in Terlizzi, opera dal 1987 nel settore edile ed è Parte_1
specializzata nell'attività di costruzione di fabbricati per civile abitazione, industriali ed artigianali.
Il suo capitale sociale (pari ad € 82.633,08) è posseduto per il 33,33% ciascuno dai germani , CP_3
e . Pt_3 Parte_2
1.1. – Lo stato di crisi di è ascrivibile a cause sia esogene che endogene. Parte_1
Le manifestazioni esteriori della crisi e dello squilibrio economico-patrimoniale-finanziario sono costituite dall'elevato indebitamento, principalmente verso l'AR. La Società non è stata in grado di ottenere il DURC ed il DURF, per cui si è determinata la stagnazione dell'attività operativa. Per
fronteggiare la crisi d'impresa essa ha avviato un processo di ristrutturazione dei debiti aziendali attraverso la presentazione della relativa domanda al Tribunale di Trani, esitata tuttavia in una prima declaratoria d'inammissibilità.
2. – La Società ha un'esposizione debitoria di € 5.480.977,00 verso creditori erariali,
previdenziali e privilegiati;
di € 67.314,00 verso creditori bancari, con garanzia del MCC;
di €
226.360,99 verso fornitori e creditori chirografari.
3. – Con ricorso del 26-28.8.2024 il PM presso il Tribunale di Trani ha chiesto di dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di in ragione Parte_1
della sua elevata esposizione debitoria verso l'AR.
2 4. – Con ricorso ex artt. 40 e 84 c.c.i.i. del 10.3.2025 la debitrice ha domandato l'ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità indiretta con la prosecuzione dell'attività
mediante affitto a terzi dell'azienda. In particolare, la proposta ha previsto il pagamento dei creditori nella misura complessiva di € 2.383.851,84 (a fronte di una debitoria totale di €
5.821.841,00), da versarsi in sette anni, a decorrere dal provvedimento di omologa. L'attivo concordatario è costituito per la somma di € 100.000,00 dal finanziamento dei soci (con rinuncia alla prededuzione), per € 1.400.000,00 derivanti dal canone di affitto di ramo d'azienda versato da
“Pacecco s.r.l.”, per € 330.000,00 circa dalla vendita di un suolo di proprietà della Società e per €
553.851,00 da incasso di crediti.
5. – Il Tribunale di Trani ha ritenuto necessaria l'acquisizione di chiarimenti nonché
un'integrazione documentale, oltre al deposito di una polizza fideiussoria bancaria. Più in dettaglio, l'organo giudicante ha rilevato il mancato deposito della proposta irrevocabile di apporto di finanza esterna;
ha disposto il deposito dei bilanci di esercizio dell'ultimo triennio dell'affittuaria al fine di apprezzarne la solidità finanziaria;
ha reputato necessario il deposito, da parte della stessa affittuaria, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto dell'azienda (costituenti la gran parte dell'attivo concordatario), di una polizza fideiussoria da rilasciarsi da un primario istituto di credito per un importo di almeno € 1.400.000,00; ha riscontrato l'assenza nel piano concordatario della menzione di eventuali debiti nei confronti dei nove lavoratori e della sorte degli stessi dipendenti a seguito della stipula del contratto di affitto.
6. – Confermate dal GD le misure protettive, il 9.4.2015 la Società ha depositato la proposta irrevocabile di finanza esterna sottoscritta dai soci, rappresentando la difficoltà di ottenere il rilascio di una fideiussione bancaria a causa dei costi particolarmente elevati e deducendo la disponibilità dell'affittuaria “Pacecco s.r.l.” a versare la somma di € 400.000,00. Inoltre, la proponente ha fornito i richiesti chiarimenti in ordine al contenuto del piano.
7. – Con decreto del 2.5.2025 il Tribunale di Trani, dopo aver preso atto del mancato deposito della polizza fideiussoria richiesta, ha fissato, ai sensi dell'art. 7 co. 3 c.c.i.i., l'udienza
3 camerale e disposto le comunicazioni di cancelleria al Pm istante ed ai creditori intervenuti nel procedimento per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
8. – Con decreto del 23.6.2025 il Collegio tranese – sul rilievo che la bozza di garanzia fideiussoria è stata rilasciata da un soggetto (“Arca Mutua”, società di mutuo soccorso) non legittimato “istituzionalmente” a svolgere attività di prestazione di garanzie personali e reali e ad operare anche con terzi non soci e che dall'incertezza circa la validità di tale polizza deriva l'impossibilità di verificare l'idoneità del piano a garantire il soddisfacimento dei creditori in quanto il 56% dell'attivo concordatario (€ 1.400.000,00) è composto dall'incasso dei canoni di affitto di ramo d'azienda da versarsi da parte di una società di recente costituzione ed il cui capitale sociale è costituito prevalentemente da , senza alcuna adeguata garanzia di Parte_1
adempimento – ha dichiarato inammissibile ex art. 49 co. 5 c.c.i.i. la proposta di concordato preventivo e revocato le misure protettive. Inoltre, con separata sentenza n. 78/2025, deliberata in pari data e pubblicata il 9.7.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di dopo aver riscontrato la sussistenza di tutti i relativi presupposti. Parte_1
9. – Avverso detta sentenza ha proposto reclamo ex artt. 47 co. 5 e 51 Parte_1
c.c.i.i., finalizzato anche a contestare il provvedimento (presupposto) dichiarativo dell'inammissibilità della proposta di concordato preventivo, chiedendo, in via “cautelare”, di sospendere la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo ed il compimento degli atti di gestione ex art. 52 c.c.i.i.; nel merito, di revocare il decreto d'inammissibilità della domanda di concordato preventivo, con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso della procedura concordataria, nonché la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, con vittoria delle spese di lite.
9.1. – In particolare, il gravame è articolato in tre motivi, così testualmente rubricati: 1)
“SUL DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
AI SENSI DELL'ART. 47 CCII-ERRATA APPLICAZIONE E DELL'ART. 47 CP_4
CCII-OMESSA CONSIDERAZIONE DI ELEMENTI RILEVANTI”; con detto mezzo, l'impugnante 4 ha dedotto che il Tribunale di Trani, richiedendo il deposito della garanzia fideiussoria bancaria per l'importo di € 1.400,000,00, non previsto dalla suddetta norma, ha svolto un sindacato eccedente quello consentito nella fase preliminare di ammissibilità ex art. 47 c.c.i.i., sottraendosi all'unico compito ad esso spettante, ossia quello di valutare la manifesta inidoneità del piano al soddisfacimento dei creditori;
che, inoltre, una volta depositata la polizza fideiussoria, il Collegio è
illegittimamente entrato nel merito del documento, mettendone in dubbio la validità, non arrestando doverosamente il proprio vaglio all'esame della ritualità della proposta, cioè al controllo di mera legittimità, in funzione della conservazione dei valori aziendali e del risanamento dello stato di crisi dell'impresa e finendo per compiere un giudizio trasmodato nella valutazione di fattibilità/convenienza economica del piano, rimesso in via esclusiva al ceto creditorio, pur in difetto di elementi che portassero ad escluderne “prima facie” la manifesta inattitudine per irrealizzabilità giuridica e materiale della proposta concordataria, anche tenuto conto che il fabbisogno garantito si è ridotto dagli originari € 1.400.000,00 ad € 1.000.000,00 in quanto l'affittuaria si era dichiarata pronta a mettere a disposizione la somma di € 400.000,00 a titolo di deposito cauzionale e di primo canone annuale;
che, di contro, l'esito favorevole della domanda di concordato preventivo in continuità, non solo varrebbe a preservare l'integrità dell'azienda, ma salvaguarderebbe anche l'eventuale valore finale di liquidazione, lascerebbe inalterati i livelli occupazionali, assicurerebbe un incremento economico a beneficio dei creditori in conseguenza dell'ulteriore “cash flow” che si genererebbe per la durata di un settennio grazie al versamento dei canoni di affitto, oltre all'apporto di finanza esterna per € 100.000,00, rendendo molto più
conveniente la soluzione concordataria, che garantirebbe ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbero in caso di liquidazione giudiziale, che, viceversa, vedrebbe il
Cont soddisfacimento esclusivo di;
2) “IDONEITA' DELLA POLIZZA DI ARCA MUTUA-
VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO-
NULLITA' DEL DECRETO-CONSEGUENTE NULLITA' SENTENZA DI LIQUIDAZIONE”; con tale motivo, si lamenta che il Tribunale di Trani, “solipsisticamente”, soltanto con il decreto 5 d'inammissibilità della proposta, ha rilevato “a sorpresa” la presunta invalidità della polizza fideiussoria rilasciata da “Arca Mutua”, sollevando “officiosamente” delle criticità che, se fossero state previamente sottoposte al contraddittorio, avrebbero condotto all'omologazione del concordato preventivo: sia perché la predetta società mutualistica può compiere attività di prestazione di garanzie personali e reali in favore dei suoi associati (fra cui figurano i tre soci di
), sia in quanto la stessa polizza risulta garantita personalmente dai tre predetti Parte_1
soci e sia in quanto la più recente giurisprudenza della S.C. ammette che società cooperative del tipo corrispondente ad “Arca Mutua” siano legittimate a rilasciare polizze fideiussorie a garanzia dell'adempimento di un obbligo di pagamento;
3) “IDONEITA' DEL PIANO DI RISANAMENTO
AL SUPERAMENTO DELLA CRISI DI IMPRESA”; con detto ultimo mezzo s'imputa al Tribunale
di Trani di aver trascurato di considerare che la forma della continuità indiretta è giustificata da alcune circostanze di natura oggettiva, ossia l'affidamento a “Pacecco s.r.l.” di un contratto di appalto, concesso ad per la costruzione di civili abitazioni, assentita da un Parte_1
permesso edilizio del Comune di Terlizzi per l'importo di € 3.900.000,00 e l'imminente sottoscrizione, da parte sempre di “Pacecco s.r.l.”, di un ulteriore contratto di appalto per un importo stimato di € 2.900.000,00.
10. – Con ordinanza del 12.8.2025 la Sezione Feriale della Corte di Appello di Bari ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla ricorrente ai sensi dell'art. 52 c.c.i.i.
11. – Il gravame è stato contrastato dalla Liquidazione Giudiziale, che, in via preliminare, ha eccepito il mancato rispetto, da parte della Corte di Appello, delle scansioni procedimentali prescritte dall'art. 51 c.c.i.i., chiedendo, all'occorrenza, la rimessione in termini in caso di ritenuta tardività della sua costituzione. Nel merito, la resistente ha dedotto l'infondatezza delle censure reclamatorie, evidenziando che la Società impugnante non ha assunto alcuna posizione contestativa in ordine ai presupposti giustificativi della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e che altra precedente procedura concordataria è sfociata in una pronunzia d'inammissibilità, concludendo per la reiezione del reclamo.
6 12. – Disposta l'acquisizione del parere (sfavorevole) del PG, degli atti del procedimento unitario iscritto ai nn. 180/2024 RGPU, 180-1/2024 RGPU e 180-2 RGPU del Tribunale di Trani
nonché della relazione informativa di cui all'art. 130 c.c.i.i. e concesso ai contendenti termine per il deposito di note difensive e di nuovi documenti, all'udienza del 18.11.2025, dopo la discussione delle parti, il Collegio ha riservato la decisione.
13. – Il reclamo – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto tutti finalizzati a denunziare l'illegittima declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria – è
fondato e va accolto.
14. – In via pregiudiziale di rito, deve rilevarsi che, a seguito del deposito del reclamo del
1°.8.2025, il Presidente della Sezione Feriale della Corte di Appello di Bari, con decreto del
5.8.2025, ha fissato l'udienza del 12.8.2025 per provvedere sull'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento degli altri atti di gestione ex art. 52 c.c.i.i. Con ordinanza reiettiva pronunciata all'esito della predetta udienza camerale, quel Collegio si è limitato a fissare “per la discussione della causa l'udienza del 16
settembre 2025”, senza che sia stato, dunque, emesso apposito decreto (presidenziale) contenente le specifiche indicazioni previste dall'art. 51 co. 8 c.c.i.i. Ciò nondimeno, l'avvenuta costituzione in giudizio della Curatela in data 5.9.2025, implicando il raggiungimento dello scopo dell'atto omesso in funzione del rispetto del diritto al contraddittorio, esime l'intestato Collegio
dall'emettere un provvedimento di rimessione in termini dell'Ufficio resistente.
15. – Orbene, non appare inutile rammentare che la Direttiva (UE) 2019/1023 del 20.6.2019,
le cui disposizioni sono state recepite nel vigente Codice della crisi d'impresa, ha previsto che i
“quadri di ristrutturazione preventiva”, nel cui novero può farsi rientrare il concordato preventivo,
dovrebbero consentire ai debitori di ristrutturarsi efficacemente, al fine di evitare la liquidazione delle imprese, salvaguardando i posti di lavoro e preservando l'attività imprenditoriale nell'ottica della tutela dei creditori “rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi
7 della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così
come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso” (cfr. n. 2 del Preambolo).
15.1. – In materia di concordato preventivo le norme di riferimento sono contenute negli artt.
47 ed 84 c.c.i.i., i quali delimitano il perimetro entro cui dev'essere svolto il vaglio del giudice. In
particolare, ai sensi dell'art. 47 co. 1 c.c.i.i., il tribunale, dopo il deposito del piano e della proposta di concordato, è tenuto a verificare, in caso di concordato in continuità aziendale (lett. b), la ritualità della proposta, prevedendosi, altresì, che “La domanda di accesso al concordato in
continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla
soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”.
Inoltre, nella specie, stante l'anteriore presentazione del ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale da parte del Pm, accadimento che ha imposto la trattazione in via prioritaria della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti alternativi a quelli liquidatori,
occorre richiamare le condizioni prescritte dall'art. 7 co. 2 c.c.i.i., ossia che la domanda non sia manifestamente inammissibile;
che il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;
che nella proposta siano indicate, in caso di concordato in continuità aziendale,
le ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori.
15.2. – Il concetto di ritualità della proposta implica la verifica dell'osservanza, da parte del debitore, di tutte le formalità di tipo procedurale e documentale idonee a consentire la valida presentazione di una proposta negoziale, con cui assume un impegno di carattere “satisfattivo”
verso i creditori (che diventa vincolante soltanto per effetto dell'omologazione del concordato),
fondata su un piano che costituisce lo strumento programmatico-operativo, organizzativo e di pianificazione economica, patrimoniale e finanziaria perseguente lo scopo di rendere seria e credibile la proposta formulata ai medesimi creditori. Di talché, la ritualità della proposta postula la verifica della completezza della documentazione depositata dal proponente e la regolarità della procedura compiuta. In base ad un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, il controllo esercitabile dal giudice non deve arrestarsi ad una verifica meramente esteriore
8 e “formalista” della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sulla destinazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. Inoltre, è ineludibile un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura e, segnatamente, sull'esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime indubbiamente più favorevole disegnato per tale tipologia di concordato. E' necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria. Secondo la dottrina prevalente, il riferimento alla ritualità e alla non manifesta inidoneità comporta una valutazione di non irrealizzabilità delle modalità adempitive della proposta ovvero di evidente inidoneità/implausibilità del piano rispetto agli obiettivi prefissati. Dunque, la domanda, ossia la richiesta che il debitore rivolge al giudice affinché lo stato di crisi/insolvenza sia regolato alla stregua del concorso concordatario anziché secondo la disciplina civilistica dell'esecuzione forzata, è inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo al soddisfacimento dei creditori, nei termini e alle condizioni in cui è stato proposto dallo stesso debitore, nonché alla conservazione dei valori aziendali.
15.3. – Nella vicenda in esame, il Tribunale di Trani ha ritenuto necessario il deposito di una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dei canoni di affitto dell'azienda: ciò al dichiarato fine di valutare la capacità dell'affittuaria “Pacecco s.r.l.” – società costituita nel 2022,
amministrata da ed assoggettata alla direzione e al coordinamento di Parte_2
, che fino al 22.5.2025 ne è stata socio unico – di sostenere, a lungo termine, Parte_1
l'impegno finanziario assunto con il contratto di affitto del complesso aziendale, alla luce della circostanza che i versamenti dei canoni avrebbero costituito la parte preponderante dell'attivo concordatario.
9 15.4. – La disamina dei documenti allegati al fascicolo telematico mostra che il termine quindicinale (invero oggettivamente breve, specie a fronte della necessità di “reperimento” di una
“cauzione assicurativa” per l'ingente somma da garantire pari ad € 1.400.000,00) fissato dal
Tribunale di Trani per il deposito della polizza fideiussoria non è stato osservato dalla proponente;
che quest'ultima il 9.4.2025 ha rappresentato la difficoltà all'ottenimento di una fideiussione bancaria in ragione dei suoi costi particolarmente elevati;
che, dopo il decreto del 2.5.2025, di fissazione dell'udienza camerale prevista dall'art. 7 co. 3 c.c.i.i., ha prodotto la Parte_1
“Bozza 1473” di garanzia fidejussoria rilasciata da “Arca Mutua” in favore di “Pacecco s.r.l.” il
19.5.2025, allegando, in seguito, la garanzia fidejussoria n. 100-0217-2025, recante la data del
25.7.2025 e contenente la precisazione “che la garanzia è stata emessa in forza della sentenza
della cassazione n. 8301/2018 del 15.03.2023 (allegata alla presente) che stabilisce che le Società
Cooperative sono abilitate al rilascio delle garanzie fideiussorie in favore dei propri Soci”.
15.5. – Come si è più volte rilevato, il Collegio di prime cure ha fondato la decisione d'inammissibilità della proposta di concordato preventivo sull'esclusivo rilievo (recisamente avversato dalla reclamante) della non legittimazione di “Arca Mutua” a rilasciare garanzie fideiussorie, facendo discendere l'impossibilità di verificare l'idoneità del piano a garantire il soddisfacimento dei creditori dalla sola incertezza circa la validità della “bozza” di polizza depositata dalla Società debitrice. Invero, ad avviso dell'adita Corte di Appello, la suddetta ragione decisoria – che non risulta avere un addentellato nella disciplina positiva e, inoltre, come lamentato dalla reclamante, produce effetti distorsivi sul piano sistematico perché finisce per elevare a condizione ostativa all'apertura della procedura concordataria la mancanza di una invero esosa garanzia fideiussoria preordinata all'esatto adempimento del concordato preventivo, imponendo preventivamente ed indebitamente al debitore un considerevole sacrificio economico in vista del possibile raggiungimento del risultato favorevole costituito dalla sua omologazione – non può
valere a sorreggere autonomamente un esito negativo della verifica preliminare in ordine alla
“percorribilità operativa” e all'idoneità della proposta e del piano a conseguire il risanamento
10 dell'impresa e ad assicurare la salvaguardia dei livelli occupazionali, la conservazione dei valori aziendali ed il soddisfacimento dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria.
Tanto può sostenersi alla luce della mancata individuazione, da parte del Tribunale di Trani, di oggettivi elementi “prima facie” preclusivi dell'accesso di allo strumento di Parte_1
regolazione della crisi d'impresa, come tali vistosamente comprovanti la non ritualità della proposta (sotto il profilo della incompletezza della documentazione posta a supporto della domanda e dell'omesso rispetto di tutte le formalità procedurali previste dalla legge) e la non fattibilità giuridica del piano (sotto il profilo della inattuabilità delle modalità di adempimento della proposta o della manifesta inadeguatezza dello stesso piano al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti).
15.6. – D'altra parte, a prescindere dall'osservazione che l'incertezza circa la validità della polizza di “Arca Mutua” poteva essere dissipata mercé l'instaurazione del contraddittorio dell'interessata sulla relativa questione, difetta nell'impianto argomentativo del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del concordato preventivo del 23.6.2025 ogni valutazione circa la manifesta inammissibilità della domanda, l'evidente inadeguatezza del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati e la (eventuale) omessa indicazione nella proposta delle ragioni dell'assenza di pregiudizio per i creditori. Inoltre, le deduzioni fattuali e le produzioni documentali dell'impugnante (esistenza di contratti di appalto in essere tra “Pacecco s.r.l.”, alcune società ed un ente comunale, anche per importi ragguardevoli;
accantonamento di € 200.000,00 con assegni circolari non trasferibili da parte dell'affittuaria; riduzione del fabbisogno da garantire al minor importo di € 1.000.000,00 per effetto del versamento già eseguito di € 200.000,00 e della messa a disposizione dei predetti ulteriori € 200.000,00 mediante assegni circolari) disvelano l'esistenza di elementi di giudizio che – almeno allo stato, in via presuntiva, e salve future sopravvenienze di segno contrario – “scuotono” le basi dell'assunto dell'inaffidabilità e non solidità di “Pacecco
s.r.l.” e, quindi, dell'insostenibilità economica nel tempo del piano concordatario in continuità
indiretta.
11 16. – Il ravvisato ingiustificato arresto del procedimento concordatario già nella sua fase preliminare per l'“anodina” ragione dell'incertezza circa la validità della polizza fideiussoria,
dunque al di fuori di ogni altra valutazione imperniata su pregnanti elementi deponenti per la manifesta inattitudine del piano al soddisfacimento del ceto creditorio e alla conservazione dei valori aziendali, fa sì che le contestazioni sollevate in questa sede impugnatoria dalla Liquidazione
Giudiziale (alcune delle quali, invero, afferenti ad aspetti meritali della domanda concordataria) –
in via esemplificativa: insufficienza del “fabbisogno concordatario monetario” da destinare ai creditori in quanto nel piano sarebbe stato conteggiato il solo valore nominale dell'affitto aziendale, ossia € 200.000,00 per sette anni, senza considerare l'Iva al 22% per una valore pari ad
€ 308.000,00; attitudine della soluzione liquidatoria a consentire ai creditori di trarre benefici dall'esperimento di azioni revocatorie e/o di responsabilità, che, viceversa, la procedura concordataria precluderebbe in radice;
sussistenza del rischio di ulteriore accumulo di debito, che potrà sommarsi al già ingente passivo e derivare dall'eventuale soccombenza di Parte_1
negli innumerevoli giudizi, in cui è perlopiù parte convenuta, attualmente pendenti davanti al
Tribunale di Trani, per valori di causa complessivamente pari ad oltre sei milioni di euro, come da indicazione analitica del predetto contenzioso riportata a pag. 10, par. 17, della relazione ex art. 130 co. 1 c.c.i.i. del 7.8.2025 del Curatore;
sovrastima della prospettiva di incasso di crediti per €
553.851,00 giacché dalla situazione creditoria consegnata al Curatore, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, emergerebbe la possibilità di acquisire all'attivo soltanto la minore somma di € 390.551,00; etc. –, siano devolvibili alla futura cognizione del Tribunale di Trani, al quale vanno restituiti gli atti e a cui non resta inibito un rinnovato scrutinio di ammissibilità della proposta ove riscontri la sussistenza di elementi diversi da quelli già presi in considerazione nella pronunzia reclamata, dovendosi demandare al predetto Ufficio giudiziario, dopo il reiterato compimento delle verifiche preliminari, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 47 co. 2
c.c.i.i.
12 17. – In definitiva, dall'accoglimento del reclamo ex art. 47 co. 5 c.c.i.i. discende la revoca del provvedimento dichiarativo dell'inammissibilità del concordato preventivo e, in via ulteriormente consequenziale, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in ragione della prioritaria trattazione, sancita dall'art 7 c.c.i.i., della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con uno strumento diverso da quello della liquidazione giudiziale.
18. – Nulla deve disporsi per le spese del procedimento, trattandosi di una decisione di revoca di dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale pronunciata su iniziativa del Pm,
soggetto che, in caso di soccombenza, non può essere destinatario di una condanna al pagamento delle spese di lite.
19. – Ai sensi dell'art. 53 c.c.i.i. gli effetti della presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la debitrice
è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt. 47 co. 4 e 51 c.c.i.i. proposto il 1°.8.2025
da , avverso il decreto del 23.6.2025 dichiarativo dell'inammissibilità della Parte_1
proposta di concordato preventivo e la sentenza dichiarativa dell'apertura della sua liquidazione giudiziale del Tribunale di Trani n. 78/2025, pubblicata il 9.7.2025, nei confronti della Liquidazione
Giudiziale di , così provvede: Parte_1
1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca il decreto e la sentenza impugnati;
2) dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trani per l'ulteriore corso;
3) nulla per le spese del procedimento;
4) dispone ex art. 53 c.c.i.i. che la predetta Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, gli obblighi
13 informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che, inoltre,
depositi, con la medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
Manda alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza alle parti, la pubblicazione e iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 51 co. 12 c.c.i.i. e la comunicazione al Tribunale di
Trani.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
14