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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 300/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4069/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11554 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 11554 ADD.PROV.ACCISE 2011
- DIN.RIMB.TACITO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DIN.RIMB.TACITO ADD.PROV.ACCISE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2025 la spa Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Dogane sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise versate dalla ricorrente per gli anni 2010 e 2011.
Deduceva l'opponente di aver diritto alla restituzione delle addizionali versate e degli altri importi richiesti con l'istanza, in virtù della pronuncia passata in giudicato, emessa dal giudice ordinario in atti depositata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane che resisteva mediane controdeduzioni.
L'ente Provincia non si costituiva in giudizio.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione sono fondati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Si osserva che non è in contestazione, mancando al riguardo qualunque motivo di doglianza da parte dell'Agenzia delle Dogane, ed è anzi pacifico, il diritto della spa ricorrente ad ottenere il rimborso delle addizionali sulle accise, versate e non dovute.
Si osserva innanzitutto che dalla lettura del dato normativo risulta evidente che legittimato attivo a chiedere il rimborso dell'addizionale è il fornitore dei servizi, il quale è soggetto passivo dell'imposta.
Il diverso rapporto tra il consumatore o utente finale e il fornitore può generare un'azione di indebito, che pacificamente va proposta davanti al giudice ordinario, come è avvenuto nel caso di specie.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni concernenti la legittimazione passiva, sollevate dalla resistente ADM, perché vi è contrasto tra le parti in merito all'individuazione del soggetto passivo cui rivolgere l'istanza di rimborso e tenuto alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla ricorrente spa.
Ha sostenuto l'Agenzia delle Dogane che la questione, attinente alla legittimazione passiva del soggetto tenuto al rimborso dell'addizionale alle accise per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale si è pronunciata con sentenza del 19/06/2025 resa nella causa C-645/2023 statuendo che l'addizionale ha natura diversa dall'accisa e ritiene pertanto che l'ADM non costituisce soggetto legittimato passivo delle istanze di rimborso in esame.
La ricorrente società ha replicato evidenziando che, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema formatasi sul punto, legittimato passivo al rimborso è sempre l'ente impositore Agenzia delle Dogane, mentre la Provincia è soltanto il beneficiario dell'imposta.
La ricorrente società ha richiamato quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52/2013, che ha evidenziato la natura erariale del tributo, disponendo che “Le attribuzioni regionali (…) sono estranee all'oggetto dei decreti ministeriali impugnati nel presente giudizio. Questi ultimi, rideterminando l'aliquota di un tributo erariale, qual è l'accisa sull'energia elettrica (a seguito dell'abrogazione della addizionale, n.d.r.), afferiscono con tutta evidenza alla materia del sistema tributario dello Stato, che rientra nelle competenze esclusive dello stesso, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.” Ha concluso la ricorrente osservando che conseguentemente, se l'accisa è un tributo erariale allora anche l'addizionale provinciale, che deriva dalla stessa ha la medesima natura.
Ha replicato l'Agenzia che alla luce della sopra indicata sentenza della Corte di Giustizia europea si deve ritenere che l'addizionale provinciale è imposta diversa dall'accisa, e pertanto legittimato passivo sull'istanza di rimborso sarebbe l'ente Provincia per gli importi derivanti da forniture non superiore a 200 Kw.
Si osserva al riguardo che la citata sentenza della corte di giustizia europea si è limitata ad affermare che addizionale e accisa sono due imposte diverse, ma nulla ha detto o innovato in ordine all'individuazione del soggetto, legittimato passivo nell'azione di rimborso.
Pertanto restano validi i principi espressi in materia dalla Corte Costituzionale sopra citata, la quale ha stabilito che l'addizionale provinciale è un tributo erariale;
di conseguenza è pacifico che l'ente impositore
è l'Agenzia delle Dogane, mentre per lo forniture inferiori ai 200 KW mero beneficiario è l'ente locale Provincia.
La giurisprudenza di merito formatasi sul punto è concorde nel ritenere che permane la legittimazione passiva dell'ente impositore, Agenzia delle Dogane, anche per le forniture inferiori ai 200 KW.
In conclusione, anche se addizionale e accisa sono due imposte diverse, resta sempre valida l'affermazione della Corte Costituzionale che entrambe sono imposte erariali, le quali di conseguenza possono essere pretese ed accertate dall'Agenzia delle Dogane, e non anche dall'ente locale Provincia, che ne era soltanto il beneficiario.
Dispone il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 all'art.14, comma primo, che “l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione”.
Il quarto comma di tale norma dispone che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
E' il caso in esame;
infatti la spa ricorrente, in qualità di fornitore di energia elettrica, è stata condannata dal
Tribunale civile alla restituzione in favore della sua cliente, consumatore finale, delle accise indebitamente percepite a titolo di rivalsa.
Orbene, la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ente impositore, è riconosciuta dalla norma sopra citata esclusivamente al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, ossia la ricorrente spa Ricorrente_1 sulla quale poi ebbe a rivalersi il consumatore finale.
Il quarto comma dispone espressamente che il rimborso è richiesto a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (al terzo consumatore finale).
Consegue che il diritto della ricorrente fornitrice dir ottenere la restituzione di quanto ha dovuto pagare al terzo, non è costituito dal provvedimento di condanna emesso dal giudice civile nella controversia tra i due soggetti privati, fornitore e cliente finale, bensì discende direttamente dalla norma che le riconosce la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane per legge è tenuta a rimborsare alla spa Ricorrente_1 le somme da quest'ultima versate a titolo di accise, con gli interessi nella misura prevista dalla legge. Dispone il quinto comma dell'art.14 citato che “Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”.
Di conseguenza l'unico termine da prendere in considerazione e da osservare ai fini della decorrenza degli interessi è costituito dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Si osserva che in virtù della suddetta specifica disposizione normativa non si applicano gli interessi legali nella misura speciale prevista in materia fiscale, bensì gli interessi legali nella misura prevista dal codice civile.
Il ricorso deve quindi essere accolto, e pertanto la resistente Agenzia delle Dogane deve essere condannata al rimborso delle somme versate dalla ricorrente a titolo di accise e non dovute, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data dell'istanza di rimborso fino all'effettivo soddisfo.
La novità delle questioni, il mutato quadro giurisprudenziale e le difficoltà interpretative costituiscono ed integrano quei gravi motivi che consentono la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente spa Ricorrente_1 ad ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale versata;
condanna l'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento in favore della ricorrente spa Ricorrente_1 della somma di E.736,02 oltre interessi legali dalla domanda al pagamento;
compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4069/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Provincia Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 11554 ADD.PROV.ACCISE 2010
- DINIEGO RIMBORSO n. 11554 ADD.PROV.ACCISE 2011
- DIN.RIMB.TACITO ADD.PROV.ACCISE 2010
- DIN.RIMB.TACITO ADD.PROV.ACCISE 2011 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9.10.2025 la spa Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Dogane sull'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise versate dalla ricorrente per gli anni 2010 e 2011.
Deduceva l'opponente di aver diritto alla restituzione delle addizionali versate e degli altri importi richiesti con l'istanza, in virtù della pronuncia passata in giudicato, emessa dal giudice ordinario in atti depositata.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane che resisteva mediane controdeduzioni.
L'ente Provincia non si costituiva in giudizio.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di opposizione sono fondati, per cui il ricorso deve essere accolto.
Si osserva che non è in contestazione, mancando al riguardo qualunque motivo di doglianza da parte dell'Agenzia delle Dogane, ed è anzi pacifico, il diritto della spa ricorrente ad ottenere il rimborso delle addizionali sulle accise, versate e non dovute.
Si osserva innanzitutto che dalla lettura del dato normativo risulta evidente che legittimato attivo a chiedere il rimborso dell'addizionale è il fornitore dei servizi, il quale è soggetto passivo dell'imposta.
Il diverso rapporto tra il consumatore o utente finale e il fornitore può generare un'azione di indebito, che pacificamente va proposta davanti al giudice ordinario, come è avvenuto nel caso di specie.
Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni concernenti la legittimazione passiva, sollevate dalla resistente ADM, perché vi è contrasto tra le parti in merito all'individuazione del soggetto passivo cui rivolgere l'istanza di rimborso e tenuto alla restituzione di quanto indebitamente versato dalla ricorrente spa.
Ha sostenuto l'Agenzia delle Dogane che la questione, attinente alla legittimazione passiva del soggetto tenuto al rimborso dell'addizionale alle accise per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 Kw, è stata sottoposta all'attenzione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale si è pronunciata con sentenza del 19/06/2025 resa nella causa C-645/2023 statuendo che l'addizionale ha natura diversa dall'accisa e ritiene pertanto che l'ADM non costituisce soggetto legittimato passivo delle istanze di rimborso in esame.
La ricorrente società ha replicato evidenziando che, alla luce della giurisprudenza della Corte Suprema formatasi sul punto, legittimato passivo al rimborso è sempre l'ente impositore Agenzia delle Dogane, mentre la Provincia è soltanto il beneficiario dell'imposta.
La ricorrente società ha richiamato quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 52/2013, che ha evidenziato la natura erariale del tributo, disponendo che “Le attribuzioni regionali (…) sono estranee all'oggetto dei decreti ministeriali impugnati nel presente giudizio. Questi ultimi, rideterminando l'aliquota di un tributo erariale, qual è l'accisa sull'energia elettrica (a seguito dell'abrogazione della addizionale, n.d.r.), afferiscono con tutta evidenza alla materia del sistema tributario dello Stato, che rientra nelle competenze esclusive dello stesso, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.” Ha concluso la ricorrente osservando che conseguentemente, se l'accisa è un tributo erariale allora anche l'addizionale provinciale, che deriva dalla stessa ha la medesima natura.
Ha replicato l'Agenzia che alla luce della sopra indicata sentenza della Corte di Giustizia europea si deve ritenere che l'addizionale provinciale è imposta diversa dall'accisa, e pertanto legittimato passivo sull'istanza di rimborso sarebbe l'ente Provincia per gli importi derivanti da forniture non superiore a 200 Kw.
Si osserva al riguardo che la citata sentenza della corte di giustizia europea si è limitata ad affermare che addizionale e accisa sono due imposte diverse, ma nulla ha detto o innovato in ordine all'individuazione del soggetto, legittimato passivo nell'azione di rimborso.
Pertanto restano validi i principi espressi in materia dalla Corte Costituzionale sopra citata, la quale ha stabilito che l'addizionale provinciale è un tributo erariale;
di conseguenza è pacifico che l'ente impositore
è l'Agenzia delle Dogane, mentre per lo forniture inferiori ai 200 KW mero beneficiario è l'ente locale Provincia.
La giurisprudenza di merito formatasi sul punto è concorde nel ritenere che permane la legittimazione passiva dell'ente impositore, Agenzia delle Dogane, anche per le forniture inferiori ai 200 KW.
In conclusione, anche se addizionale e accisa sono due imposte diverse, resta sempre valida l'affermazione della Corte Costituzionale che entrambe sono imposte erariali, le quali di conseguenza possono essere pretese ed accertate dall'Agenzia delle Dogane, e non anche dall'ente locale Provincia, che ne era soltanto il beneficiario.
Dispone il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 all'art.14, comma primo, che “l'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata;
la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione”.
Il quarto comma di tale norma dispone che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
E' il caso in esame;
infatti la spa ricorrente, in qualità di fornitore di energia elettrica, è stata condannata dal
Tribunale civile alla restituzione in favore della sua cliente, consumatore finale, delle accise indebitamente percepite a titolo di rivalsa.
Orbene, la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, ente impositore, è riconosciuta dalla norma sopra citata esclusivamente al soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, ossia la ricorrente spa Ricorrente_1 sulla quale poi ebbe a rivalersi il consumatore finale.
Il quarto comma dispone espressamente che il rimborso è richiesto a pena di decadenza entro il termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme (al terzo consumatore finale).
Consegue che il diritto della ricorrente fornitrice dir ottenere la restituzione di quanto ha dovuto pagare al terzo, non è costituito dal provvedimento di condanna emesso dal giudice civile nella controversia tra i due soggetti privati, fornitore e cliente finale, bensì discende direttamente dalla norma che le riconosce la legittimazione ad agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane.
Pertanto, l'Agenzia delle Dogane per legge è tenuta a rimborsare alla spa Ricorrente_1 le somme da quest'ultima versate a titolo di accise, con gli interessi nella misura prevista dalla legge. Dispone il quinto comma dell'art.14 citato che “Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso”.
Di conseguenza l'unico termine da prendere in considerazione e da osservare ai fini della decorrenza degli interessi è costituito dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Si osserva che in virtù della suddetta specifica disposizione normativa non si applicano gli interessi legali nella misura speciale prevista in materia fiscale, bensì gli interessi legali nella misura prevista dal codice civile.
Il ricorso deve quindi essere accolto, e pertanto la resistente Agenzia delle Dogane deve essere condannata al rimborso delle somme versate dalla ricorrente a titolo di accise e non dovute, maggiorate degli interessi al tasso legale dalla data dell'istanza di rimborso fino all'effettivo soddisfo.
La novità delle questioni, il mutato quadro giurisprudenziale e le difficoltà interpretative costituiscono ed integrano quei gravi motivi che consentono la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente spa Ricorrente_1 ad ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale versata;
condanna l'Agenzia delle Dogane e Monopoli al pagamento in favore della ricorrente spa Ricorrente_1 della somma di E.736,02 oltre interessi legali dalla domanda al pagamento;
compensa tra le parti le spese di lite.