Art. 5.
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , e successive modificazioni.
Per la risoluzione delle controversie tra le dogane e gli esportatori si applica il procedimento previsto dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330 , e successive modificazioni.