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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1192/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
n persona del suo procuratore speciale avv. Eleonora Maria Mariani, sedente in Roma Parte_1
ed elettivamente domiciliata in Montesilvano (PE) al Corso Umberto I n.188 presso lo studio dell'avv.
Marco Meterangelo, suo difensore in virtù di procura speciale da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa in appello Controparte_1
dagli avv.ti Alessandro Morgante e Andrea Buracchio e elettivamente domiciliato in Chieti, Corso
Marrucino n. 36 presso lo studio del secondo
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 325/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il 12.6.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis ed in accoglimento del presente gravame, riformare l'impugnata sentenza n.325/23 del Tribunale civile di Chieti e conseguentemente rigettare
l'avversa domanda, in tutto ovvero anche soltanto in parte, condannando l'appellato CP_1
restituire alla appellante il supero tra la somma effettivamente spettante a titolo
[...] Pt_1 risarcitorio e l'importo di €69.273,44 dallo stesso già riscosso nelle more in forza della gravata
1 statuizione, il tutto con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di pagamento sino a quella di restituzione;
in ogni caso, con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio>>
Appellato
<< … rigettare il formulato appello e conseguentemente confermare la sentenza impugnata con la statuizione in favore dell'appellante per le spese di giudizio dei due gradi di giudizio … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Chieti in accoglimento della domanda proposta da – il quale, deducendo di essere caduto rovinosamente a terra riportando lesioni Controparte_1
personali in data 28.5.2019, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la S.S. 263 in Contrada
Val di Foro, in prossimità del Km. 17+600, a causa della presenza di una buca, non segnalata né visibile, esistente sulla sede stradale, aveva convenuto l' per sentirlo condannare a Parte_1
risarcire il danno non patrimoniale patito – ha condannato la convenuta al pagamento, Parte_1 in favore dell'attore, della somma € 57.729,25 oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo ed € 442,49 oltre interessi legali dall'esborso al soddisfo, con il favore delle spese di lite.
1.2. La decisione del giudice di primo grado è basata sulle risultanze della prova testimoniale, del rapporto sul sinistro redatto dai Carabinieri e della ctu medico legale del dott. ; Persona_1 quest'ultima riconosceva una invalidità temporanea totale (i.t.t.) di giorni 30, temporanea parziale
(i.t.p.) al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 25 e una invalidità permanente pari al 18%.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l' (di seguito, per brevità, . Parte_1 Pt_1
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
2.1. Il giudice di primo grado, distorcendo le risultanze istruttorie, ha errato nel ritenere il nesso causale tra la caduta del ciclista e la dedotta insidia. Innanzitutto, i testimoni citati (ossia il milite e non assistettero al sinistro poiché intervennero sul posto soltanto Persona_2 Testimone_1 successivamente. E' stato valutato che tali dichiarazioni de relato fossero conformi a quelle rese ai
Carabinieri da testimone oculare (non sentito perché medio tempore deceduto), e Testimone_2 però tali valutazioni sono ben lungi dall'assumere una valenza dirimente poiché il riferì Tes_2
l'accaduto in termini dubitativi ed in via meramente deduttiva (“la strada presenta varie buche e con molta probabilità il ciclista prendendo una di esse con la ruota anteriore della bici perdeva il controllo”). Inoltre, trattandosi di dichiarazioni rese in sede di procedimento penale, senza alcun contraddittorio dibattimentale, non avrebbero potuto essere utilizzate. Peraltro, la dimostrazione della presenza della buca non ha di per sé valenza eziologica in quanto, dalle dichiarazioni dello stesso
(per il quale la bicicletta perse aderenza dapprima con la ruota posteriore), emerge che la Tes_2
sbandata avveniva per altra causa e verosimilmente alla presenza di acqua sulla carreggiata, che in
2 effetti è stata riferita dallo stesso attore;
se, poi, la bicicletta fosse incappata nella buca, avrebbe dovuto danneggiarsi il pneumatico, se non anche al cerchione, il che invece non è affatto avvenuto.
Dunque, l'istruttoria non consente di ritenere che la tesi attorea fosse “più probabile che non” e l'unica conclusione possibile è nel senso che le condizioni della strada non abbiano avuto alcuna efficacia eziologica nella produzione del sinistro
2.2. In ogni caso, il giudice di prime cure ha errato nella valutazione dell'apporto causale della condotta del ciclista nella verificazione dell'evento dannoso. E', invero, fuorviante l'affermazione contenuta nella motivazione della sentenza gravata che “non è emersa alcuna condotta anomala del ciclista il quale, in assenza di segnalazione, fa affidamento sulla buona condizione del manto stradale”. Le circostanze che il tratto di strada era totalmente dissestato e pieno di buche, che la caduta si verificava in orario antimeridiano di una giornata assolata in un tratto di strada pianeggiante e che la buca in questione era ubicata pressoché al termine del tratto stradale in questione, dimostrano che la situazione di pericolosità era percepibile da un utente mediamente avveduto sicché il CP_1
avrebbe dovuto avvedersi, accorgersene per tempo e modo, almeno iniziando a percorrere il tratto di strada ammalorato ed il fatto che egli abbia proseguito imperterrito la propria corsa, depone necessariamente per la inescusabilità della sua condotta, dettata da superficialità o quanto meno da distrazione. La prevedibilità della pericolosità della cosa esclude la responsabilità del custode. Al
[...]
sarebbe bastato rallentare la propria andatura ed eventualmente, se del caso, scendere dalla CP_1
bicicletta, per superare a piedi il tratto di strada ammalorato. A tal fine, ricorrendo una esposizione volontaria ad un rischio grave e percepibile, è irrilevante l'acclarata assenza di cartelli stradale di segnalazione del pericolo.
2.3. E' stato erroneamente liquidato l'equivalente monetario dell'intero danno benché fosse stato provato che gran parte delle lesioni patite dal sono strettamente correlate all'omesso CP_1 utilizzo del casco protettivo. Del resto, il ctu ha espressamente affermato che “l'uso del casco avrebbe potuto limitare in maniera considerevole le conseguenze del trauma con particolare riferimento alla insorgenza della emorragia cerebrale”. Dunque, il Tribunale, applicando l'art. 1227, comma 1, c.c. avrebbe dovuto abbattere proporzionalmente il risarcimento spettante al danneggiato.
3. Mediante deposito di comparsa, si è costituito il quale ha resistito agli Controparte_1
avversi assunti.
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
3 5. Il primo motivo è infondato.
5.1. Sul nesso di causalità tra la cosa custodita e l'evento dannoso – che è onere del danneggiato provare (v. ex multis tra le più recenti Cass. ord. 12760/2024) – assumono rilevanza dirimente, oltre ai rilievi dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro relativamente alle condizioni ammalorate del manto di copertura del tratto stradale e ai segni della caduta presenti sulla bicicletta rinvenuta sul posto (catena fuori dalla corona, residui di terriccio sia sul “nastro adesivo della corna sinistra del manubrio” come pure “sulla parte posteriore sinistra del sellino”; su tutto cfr. relazione incidente stradale redatta da C.C. Stazione di Casacanditella nonché annotazione di PG. del 29.5.2019, allegata alla informativa del 30.5.2019 alla Procura della Repubblica di Chieti ed eloquente fascicolo fotografico), le sommarie informazioni testimoniali rese dal testimone oculare (v. Testimone_2
verbale s.i.t. del 28.5.2019 allegato alla predetta informativa) il quale, a bordo della sua autovettura, precedeva di circa 50 metri la bicicletta dell'infortunato (sulla cui utilizzabilità, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale – che l'appellante mostra di ignorare – secondo il quale il giudice civile può porre a base del proprio convincimento anche le prove cd. atipiche e, pertanto, avvalersi, con valutazione autonoma e unitamente ad altre evidenze istruttorie, delle risultanze derivanti anche dagli atti compiuti in un procedimento penale o amministrativo;
in tal senso, tra le altre, Cass. ord. 5947/2023 e, specificamente quanto alle sommarie informazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria, Cass. sent. 1593/2017).
5.2. Invero, il al contrario di quanto assume l'appellante, vedeva che <un uomo Tes_2 alla guida di una bici da corsa di colore celeste che, causa le buche presenti sull'asfalto, perdeva il controllo del velocipede e cadeva rovinosamente a terra battendo la testa sull'asfalto>>. Dunque, sul fatto che il cadeva dalla bici mentre percorreva il tratto di strada in parola, perdendo CP_1
l'equilibrio in correlazione delle condizioni dissestate dello stesso, non vi può essere alcun dubbio.
La ulteriore dichiarazione resa dall'informatore in risposta alla domanda dell'operante sulle modalità di caduta del ciclista (<< … ricordo che la strada presenta varie buche e con molta probabilità il ciclista prendendo una di esse con la ruota anteriore perdeva il controllo, il posteriore scivolava verso sinistra e lui cadeva sulla destra della carreggiata di schiena e, come detto, nella caduta batteva la tesa sull'asfalto>>) costituisce una precisazione nel senso che, fermo restando quanto esposto in precedenza, la ruota anteriore era evidentemente finita sopra una delle buche presenti;
la deduzione in termini di “molta probabilità” non concerne la caduta a causa delle condizioni del manto stradale bensì, come è testualmente evidente, sul fatto che il ciclista avesse perciò “preso una di esse con la ruota anteriore” finendo disarcionato. Deduzione, peraltro, assolutamente condivisibile e quasi ovvia tenuto conto delle predette chiare circostanze del fatto concreto. Per completezza, si sottolinea
4 che il accontò quanto sopra anche ad il quale poco dopo era sopraggiunto Tes_2 Testimone_1 sul luogo dell'incidente (v. s.i.it. del Cellucci del 28.5.2019, ibidem).
5.3. D'altra parte, per contestare la decisione gravata, la parte appellante finisce per individuare una causa alternativa (ossia, una sbandata per l'acqua piovana presente sulla strada) formulando una vera e propria congettura dato che nessun elemento conforta la presenza di pozzanghere o rilevanti ristagni di acqua sulla sede stradale e, anche se fossero esistenti, la caduta al passaggio su una di esse
(si noti, tra l'altro, che, al momento dell'intervento dei Carabinieri, ossia circa 25 minuti dopo il fatto, verificatosi a primavera, il cielo era sereno ed il fondo stradale era asciutto;
v. relazione incidente stradale). La stessa parte appellata, in sede di interpello, si limitava a riferire che quella mattina aveva piovuto e che la strada era ancora bagnata – non allagata – soltanto nei tratti in ombra. In ogni caso, ammesso che vi fossero delle pozzanghere, queste dovevano necessariamente coincidere con gli avvallamenti della sede stradale dove l'acqua finiva per ristagnare, cosicché la dinamica dell'evento dannoso finirebbe, comunque ed innanzitutto, per coinvolgere le irregolari condizioni della superficie stradale. Né può sostenersi che la caduta a causa di un dislivello del fondo stradale sia incompatibile con lo scivolamento verso destra dalla parte posteriore della bicicletta (è notorio che una volta impattato il dislivello con la ruota anteriore e prodottosi una azione frenante anteriore, la parte posteriore, a seconda di come il manubrio si gira, trasli in avanti) oppure con il mancato danneggiamento del pneumatico ovvero del cerchione (in quanto, l'impatto può essere certamente sufficiente a far perdere l'equilibrio al ciclista, ma non a determinare il predetto danneggiamento).
5.4. Dunque, come ritenuto dal giudice di prime cure, secondo il criterio del “più probabile che non” – che, come è noto, costituisce il parametro di riferimento in ambito civile;
ex multis, v. Cass.
26304/2021 – il nesso di causalità risulta senz'altro dimostrato.
6. Il secondo motivo di appello è, del pari, infondato.
6.1. In sintesi, l'appellante sostiene che il comportamento colposo dell'appellato, quale fortuito incidentale, escluderebbe, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'appellante, quale custode della cosa.
6.2. Sul tema giova richiamare l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
– atteggiandosi la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso e richiedendosi una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della
Costituzione –, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale dell'eventuale
5 comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (cfr., tra le altre, e Cass. ordd. 2480, 2482, 2482 e 2483 del 2018). Ancora di recente, si è ribadito che il criterio di valutazione della rilevanza causale del fatto del danneggiato
è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza;
esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, e fermo restando che, nel formulare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso senso, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord. 2146/2024 e sent. 2376/2024).
6.3. Tanto premesso, nel caso di specie, come ritenuto dal giudice di prime cure, non è emerso alcun elemento oggettivo dal quale inferire un profilo di colpa da parte del danneggiato. A riguardo,
l'appellante, come si è innanzi evidenziato, ha rimarcato la pericolosità facilmente percepibile delle condizioni della strada, tutta piena di buche e per un lungo tratto già percorsa dall'appellato. Però, a ben vedere, dai rilievi dei Carabinieri e dalle fotografie dei luoghi, non risulta che il tratto ammalorato in parola fosse così lungo – esso, infatti, coincide con il tratto di S.S. all'altezza della intersezione con la strada verso Casacanditella – e soprattutto che esso fosse così dissestato, caratterizzandosi al contrario più che altro per il deterioramento del manto di copertura (pavimentazione irregolare per perdita della parte superficiale dell'asfalto con crepe e fessurazioni), fatta salva la presenza di una circoscritta e piccola zona ove, ad un certo punto, venendo dalla direzione di marcia dell'infortunato, erano invece presenti alcune vere e proprie buche, cioè, più propriamente dei rilevanti avvallamenti del fondo stradale (cfr. foto in atti ove è anche indicato il più probabile punto di caduta). Dunque, non
è sostenibile che l'appellato potesse, per tempo, percepire la gravità della pericolosità della strada e così rallentare o scendere dalla bicicletta evitando la rovinosa caduta a terra. E, quindi, può ritenersi che egli, facendo affidamento sulle condizioni del manto stradale fino a quel punto percepite, non aveva previsto né era in grado di poterlo prevedere – non essendovi, peraltro, alcuna segnalazione,
6 come rilevato dai Carabinieri – pur facendo uso dell'ordinaria diligenza, la presenza di una serie di vere e proprie buche.
6.4. Del resto, non vi è alcun elemento che induca a ritenere l'eccessiva velocità della bicicletta ed, invero, il testimone oculare non l'ha riferita, i militi intervenuti sul posto non l'hanno nemmeno supposta ed il fatto che sia il pneumatico che il telaio della bicicletta non abbiano riportato danni, la fa escludere tenendo pure presente che l'incidente è avvenuto nei pressi di una intersezione stradale ed è presumibile che il ciclista avesse, pertanto, ridotto la propria andatura. Ancora, poiché anche procedendo a velocità moderata è possibile imbattersi in una buca e così perdere l'equilibrio e cadere, non è possibile condividere il sillogismo per cui quest'ultima è sempre la conseguenza di una condotta colposa del ciclista. Infine, sotto il profilo in esame, neppure l'ora diurna e le condizioni assolate
– sottolineate dall'appellante senza valutare che alcuni alberi circostanti creavano alcune zone di ombra e non senza qualche profilo di contraddizione rispetto alla precedente tesi che il fondo stradale sarebbe stato allagato – sono di per se stesse significative poiché l'illuminazione naturale della strada non consente, sempre e comunque, al ciclista – per il pedone il discorso avrebbe potuto essere diverso
– di avvistare delle buche monocromatiche a distanza sufficiente a frenare o ad arrestare in sicurezza
(cioè senza perdere, a causa della frenata improvvisa, il controllo del mezzo) la marcia.
7. Anche il terzo motivo è infondato.
7.1. Infatti, in mancanza di una norma che prescriva l'obbligo di indossare il casco protettivo mentre si è in sella ad un velocipide, il mancato utilizzo dello stesso da parte dell'appellato non può dare luogo ad alcun addebito di responsabilità né rappresentare alcuna imprudenza nella condotta di guida e, pertanto, la circostanza è irrilevante ai sensi del dedotto art. 1227, comma 1, c.c..
8. In conclusione, l'appello va respinto.
8.1. Tale esito comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012 ).
8.2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità alle tabelle di cui al D.M. 55/2022 come aggiornate con D.M. 147/2022, scaglione conforme alla domanda, secondo i compensi minimi tenuto conto del valore della domanda prossimo alla soglia base dello scaglione, della scarsa complessità delle questioni, in fatto e in diritto, trattate nonché della qualità della prestazione professionale in favore dell'appellato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
7 2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 7.160,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed iva e cpa, per compensi, con distrazione in favore degli avv.ti Andrea Buracchio e Alessandro Morgante, procuratori antistatari;
3) dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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