TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 01/10/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2157/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2157/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( - avv. PIGNATA Parte_1 C.F._1
MARGHERITA ( ); avv. ATTARDI ALFONSO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
Pagina 1 di 4 r.g. 2157/25
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100% ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità civile sin dal momento di presentazione della domanda amministrativa del 14.03.2024, contestando sia la decorrenza pur accertata dal perito (dicembre 2024) che la sua scelta di porre la revisione del requisito sanitario a un anno. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio- economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della censura inerente alla scelta del ctu di indicare una data di possibile revisione del requisito sanitario accertato in sede peritale, atteso che, trattandosi di un evento CP_ futuro e comunque rimesso alla discrezionalità dell , non può essere sindacato in questa sede giurisdizionale.
Quanto alla scelta della decorrenza della prestazione, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali.
In particolare, nel ricorso si è rimarcata l'erroneità della perizia avuto riguardo alla scelta della retrodatazione del requisito sanitario accertato, effettuata dall'ausiliario a dicembre 2024. In realtà, va considerato che il ctu
Pagina 2 di 4 r.g. 2157/25
ha espressamente motiva sul punto, rilevando che “circa la decorrenza, riteniamo che non possa essere individuata dalla data della domanda, così come richiesto, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria agli atti non sono emersi a tale epoca elementi idonei ad evidenziare una invalidità totale - con il conseguente soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma (L. 118/71). La compromissione della condizione clinica è documentata dalle risultanze del Progetto riabilitativo individuale del 02.12.2024 dell “… Valutazione funzionale: Deficit Parte_3 deambulazione, passaggi posturali con compensi motori. …”. Pertanto, sulla base di tale dato, confermato dall'obiettività clinica rilevata nel corso delle operazioni peritali, il C.T.U. ritiene equo concludere per la sussistenza di una condizione di INVALIDITA' con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% dal mese di dicembre 2024”.
Quanto alle contestazioni enunciate in ricorso, le censure mosse alla perizia non denunciano marcate carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte o dal suo consulente
(Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non riguardano specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente certi, ma si riducono in giudizi valutativi di diverso tenore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte. In particolare, tenuto conto che anche la scelta della data di decorrenza del requisito sanitario risponde a criteri medico-legali basati sull'alta probabilità scientifica, i certificati dedotti nell'atto introduttivo non possono ritenersi certi e univoci nel senso invocato, atteso che il progetto riabilitativo del 16.01.2024 si limita alla sola prescrizione di un deambulatore, mentre il referto radiologico del
03.03.2023 era antecedente all'intervento chirurgico e non poneva una diagnosi stabilizzata idonea a individuare una patologia tabellata.
Pagina 3 di 4 r.g. 2157/25
Va, pertanto, omologato il risultato della ctu emessa nella precedente fase di Atpo.
Spese processuali compensate tra le parti atteso l'esito della lite.
Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della ctu espletata nella precedente fase di Atpo, dichiarando che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario proprio della pensione di inabilità civile a decorrere da dicembre 2024;
2) compensa le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 2157/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “invalidità civile” e vertente
TRA
( - avv. PIGNATA Parte_1 C.F._1
MARGHERITA ( ); avv. ATTARDI ALFONSO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e notificato, la parte ricorrente come in epigrafe, dopo aver contestato le risultanze medico-legali effettuate dal ctu
Pagina 1 di 4 r.g. 2157/25
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedeva di accertare il proprio grado di invalidità nella misura del 100% ai fini del riconoscimento della prestazione assistenziale della pensione di inabilità civile sin dal momento di presentazione della domanda amministrativa del 14.03.2024, contestando sia la decorrenza pur accertata dal perito (dicembre 2024) che la sua scelta di porre la revisione del requisito sanitario a un anno. CP_ Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l concludendo come in atti.
In diritto, si evidenzia che la fattispecie costitutiva della provvidenza in esame consta sia di un requisito di carattere medico-legale attinente alla inabilità lavorativa (riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 100%), sia di un requisito relativo alle condizioni socio- economiche e di incompatibilità (età compresa tra i 18 ed i 64 anni;
requisito reddituale stabilito annualmente con decreto ministeriale).
Orbene, è palese che anche con il ricorso in esame (di merito di Pt_2 ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.) si discetta unicamente del requisito sanitario previsto per la fattispecie in esame, per cui il giudice deve limitarsi ad accertare esclusivamente quest'ultimo (cfr. Cass. n. 6085/14).
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della censura inerente alla scelta del ctu di indicare una data di possibile revisione del requisito sanitario accertato in sede peritale, atteso che, trattandosi di un evento CP_ futuro e comunque rimesso alla discrezionalità dell , non può essere sindacato in questa sede giurisdizionale.
Quanto alla scelta della decorrenza della prestazione, la domanda attorea non è fondata e deve, pertanto, essere rigettata alla stregua delle conclusioni della consulenza tecnica di ufficio espletata nel corso del precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo, a cui si ritiene di fare affidamento in quanto originate da una approfondita valutazione degli elementi anamnestici e sorrette da valide e conseguenziali considerazioni medico-legali.
In particolare, nel ricorso si è rimarcata l'erroneità della perizia avuto riguardo alla scelta della retrodatazione del requisito sanitario accertato, effettuata dall'ausiliario a dicembre 2024. In realtà, va considerato che il ctu
Pagina 2 di 4 r.g. 2157/25
ha espressamente motiva sul punto, rilevando che “circa la decorrenza, riteniamo che non possa essere individuata dalla data della domanda, così come richiesto, in quanto dall'esame della documentazione sanitaria agli atti non sono emersi a tale epoca elementi idonei ad evidenziare una invalidità totale - con il conseguente soddisfacimento delle condizioni previste dalla norma (L. 118/71). La compromissione della condizione clinica è documentata dalle risultanze del Progetto riabilitativo individuale del 02.12.2024 dell “… Valutazione funzionale: Deficit Parte_3 deambulazione, passaggi posturali con compensi motori. …”. Pertanto, sulla base di tale dato, confermato dall'obiettività clinica rilevata nel corso delle operazioni peritali, il C.T.U. ritiene equo concludere per la sussistenza di una condizione di INVALIDITA' con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% dal mese di dicembre 2024”.
Quanto alle contestazioni enunciate in ricorso, le censure mosse alla perizia non denunciano marcate carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte o dal suo consulente
(Cass. n. 11054/03; Cass. n. 7341/04), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. n. 2151/04). In altri termini, i rilievi effettuati all'elaborato peritale non riguardano specifiche omissioni di rilevante entità ovvero affermazioni la cui erroneità è basata su dati scientificamente certi, ma si riducono in giudizi valutativi di diverso tenore rispetto alle considerazioni medico-legali raggiunte dal ctu, la cui estraneità alle parti e all'esito del giudizio rende, di certo, le sue conclusioni più attendibili rispetto a quelle fornite dalla parte. In particolare, tenuto conto che anche la scelta della data di decorrenza del requisito sanitario risponde a criteri medico-legali basati sull'alta probabilità scientifica, i certificati dedotti nell'atto introduttivo non possono ritenersi certi e univoci nel senso invocato, atteso che il progetto riabilitativo del 16.01.2024 si limita alla sola prescrizione di un deambulatore, mentre il referto radiologico del
03.03.2023 era antecedente all'intervento chirurgico e non poneva una diagnosi stabilizzata idonea a individuare una patologia tabellata.
Pagina 3 di 4 r.g. 2157/25
Va, pertanto, omologato il risultato della ctu emessa nella precedente fase di Atpo.
Spese processuali compensate tra le parti atteso l'esito della lite.
Sono poste a definitivo carico della parte resistente le spese della ctu, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, omologa le risultanze della ctu espletata nella precedente fase di Atpo, dichiarando che la parte ricorrente possiede il requisito sanitario proprio della pensione di inabilità civile a decorrere da dicembre 2024;
2) compensa le spese processuali;
3) pone a definitivo carico di parte resistente le spese della ctu, che si liquidano in € 290,00 per onorario in favore del dott. . Persona_1
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
Pagina 4 di 4