Sentenza 30 aprile 2020
Accoglimento
Sentenza 27 marzo 2024
Inammissibile
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 9945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9945 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09945/2025REG.PROV.COLL.
N. 08345/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8345 del 2024, proposto dal comune di Bozzolo, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Arrigo Gianolio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
CO SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Arria e Claudio Arria, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per la revocazione
della sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2904 del 27 marzo 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio di CO SA;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025, il consigliere AN GI e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Alberto Arrigo Gianolio per parte ricorrente e dall’avvocato Claudio Arria per parte resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è la domanda di revocazione, proposta ai sensi degli articoli 106 c.p.a. e 395, n. 4), c.p.c., dal comune di Bozzolo avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione sesta, n. 2904 del 27 marzo 2024, che ha accolto l’appello contro la sentenza del Tribunale Amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, n. 308 del 30 aprile 2020.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) CO SA, concesse in affitto a una società semplice, un proprio terreno denominato “Lamette - Stradello”, sito nell’agro di Bozzolo e censito al catasto al foglio 12, particella 129 e al foglio 15, particelle 76, 77, 78 e 79;
b) in data 15 ottobre 1999 il legale rappresentante della società affittuaria presentò al comune di Bozzolo una domanda per l’autorizzazione alla costruzione di un edificio ad uso residenza dell’imprenditore agricolo sul lotto di cui alla particella 129 del foglio 12;
c) con provvedimento n. 42/99 del 23 giugno 2000 il comune di Bozzolo rilasciò al titolare dell’impresa agricola la richiesta concessione edilizia;
d) in data 18 settembre 2002 il titolare presentò una denuncia di inizio attività in variante per adibire l’immobile ad uso di civile abitazione;
e) dopo la conclusione dei lavori CO SA, proprietario del terreno e conseguentemente anche del nuovo manufatto, pur essendo privo della qualifica di imprenditore agricolo, si trasferì con la propria famiglia in tale edificio, chiedendo e ottenendo, in data 31 dicembre 2002, il relativo cambio di residenza;
f) con nota dell’11 novembre 2008 l’amministrazione comunale comunicò all’interessato l’avvio del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’edificazione in zona agricola;
g) con nota del 24 dicembre 2008 CO SA dichiarò di abitare provvisoriamente, a titolo gratuito, nel fabbricato in questione, utilizzato dal conduttore per il taglio robotizzato dell’erba e per il ricovero di attrezzature aziendali nell’autorimessa, chiedendo di poter rimanere nell’abitazione e rendendosi disponibile al pagamento degli oneri concessori;
h) con provvedimento del 21 aprile 2010 l’amministrazione comunale annullò in autotutela la concessione edilizia n. 42/99 e la denuncia di inizio attività in variante del 18 settembre 2002 ed ingiunse al proprietario e all’affittuario del bene la demolizione di tutte le opera realizzate in forza dei titoli edilizi annullati.
3. Tale provvedimento è stato impugnato dai due interessati con il ricorso n. 738 del 2010 proposto dinanzi al T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia e affidato ad un univo motivo di « Vizio di legittimità per violazione di legge (art. 21 nonies L. 241/90) e per eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione, del travisamento e della illogicità ».
4. Il comune di Bozzolo si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con la sentenza n. 308 del 30 aprile 2020, il T.a.r. per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione seconda, ha respinto il ricorso e ha condannato, in solido, i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre agli accessori di legge.
6. Avverso tale sentenza il solo CO SA ha proposto l’appello n. 6488 del 2020, articolando un unico composito motivo recante sei censure.
7. Il comune di Bozzolo si è costituito nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto del gravame.
8. Con l’impugnata sentenza n. 2904 del 27 marzo 2024, il Consiglio di Stato, sezione sesta, ha accolto l’appello e, per l’effetto, ha accolto il ricorso di primo grado e ha annullato il provvedimento comunale siccome adottato senza adeguata istruttoria e sufficiente motivazione; inoltre, ha compensato tra le parti le spese processuali dei due gradi di giudizio.
9. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 24 ottobre 2024 e in data 8 novembre 2024 – il comune di Bozzolo ha proposto domanda di revocazione della su menzionata sentenza, lamentando (da pagina 6 a pagina 17 del gravame), sotto il profilo rescindente, quattro errori di fatto revocatori ai sensi dell’art. 395, n. 4), c.p.c., e formulando rilievi sul versante rescissorio con richiami alle difese svolte nel giudizio d’appello.
10. CO SA si è costituito in giudizio, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
11. In vista dell’udienza di discussione ambedue le parti hanno depositato memorie e memorie di replica, con cui hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi e insistito sulle rispettive posizioni.
12. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 ottobre 2025.
13. Il ricorso per revocazione è inammissibile alla stregua delle seguenti considerazioni.
14. Va premesso che la revocazione, sia ordinaria che straordinaria, è un mezzo di gravame di carattere eccezionale e si compendia in un’impugnazione limitata e a critica vincolata, in quanto proponibile solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge.
Essa, in ambedue le forme, è caratterizzata da un procedimento costituito da due fasi: rescindente sulla sentenza revocanda (necessaria) e rescissoria (eventuale e conseguente all’accoglimento di quella rescindente), diretta a sostituire la predetta sentenza.
14.1. Con specifico riferimento alla revocazione di cui al n. 4) dell’art. 395 c.p.c., si osserva che: « a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587); b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21); c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono “fatti” ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198); d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3); e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099); f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5) » (Cons. Stato, sez. VI, 21 aprile 2022, n. 3022).
15. Le quattro censure ex art. 395, n. 4), c.p.c. sono inammissibili, in quanto:
a) cadono su aspetti che hanno costituito espressamente punti controversi sin dal primo grado di giudizio e sollecitano il giudice a rivalutare intero thema probandum vel decidendum ;
b) sono privi del carattere della decisività in quanto l’impugnata sentenza – pur avendo erroneamente omesso l’esame dell’eccezione comunale di violazione divieto dei nova in appello – ha annullato il provvedimento di autotutela esclusivamente in relazione all’unico motivo articolato nel ricorso di primo grado senza esaminare i documenti nuovi e limitandosi a confutare le tesi sostenute dal T.a.r. e, in particolare, ha riscontrato la violazione dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 comportante l’illegittimità della ordinanza di demolizione, che comunque verrebbe caducata per invalidità derivata dall’accertata invalidità (per difetto motivazionale) del suo atto presupposto, ovverosia l’annullamento in autotutela, anch’esso oggetto di pronuncia demolitoria;
c) il ricorrente deduce anche presunti errori di diritto e invoca una diversa interpretazione e applicazione delle norme costitutive del micro ordinamento del settore del governo del territorio.
16. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente preclusione dell’esame delle censure formulate in via rescissoria.
17. La novità e la complessità della questione oggetto di causa giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
17.1. Rimane fermo che l’onere del contributo unificato grava su parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione n. 8345 del 2024, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente giudizio di revocazione, precisando che l’onere del contributo unificato grava su parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
AN GI, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN GI | Vito Poli |
IL SEGRETARIO