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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/09/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 5612/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 23/09/2025 -
Oggi 23/09/2025 alle ore 11.44 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per nessuno compare. Controparte_1
Per l'Avv. Marzia Mariani CP_2
L'Avv. Mariani chiede un rinvio pendendo trattative con l'avvocato di controparte.
Il Giudice
Ritenuto inammissibile il rinvio posto che la non risulta difesa nel presente Controparte_1
giudizio né ha ottemperato al rinnovo della procura al difensore nel termine perentorio concesso e scadente il 10.9.2025, invita parte opposta a precisare le conclusioni e discutere la causa.
A questo punto l'Avv. Mariani precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e discute insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Verbale chiuso alle ore 11.51
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
1
Successivamente alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5612/2024 R.G., promossa
[...]
(P IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Nicola
Lipartiti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Vasto, via
Bachelet n.2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.VA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'
Avv. Marzia Mariani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Fabriano, Via Maniani, n.4.
OPPOSTA oggetto: somministrazione
2 conclusioni come precisate all' udienza del 23/09/2025.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 22/10/24 e depositato in data
30/10/24, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4716/2024, emesso e pubblicato in data 12/09/2024, nel procedimento R.G. 1109/2024, con il quale il Tribunale di NA la condannava al pagamento in favore della CP_2
della somma di € 11.400,31 oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione
[...]
(doc. 2 parte opposta).
Parte opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, in particolare lamentando vizi e difetti dei frigoriferi consegnati dalla opposta. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la ed invocava il rigetto dell'opposizione, CP_2
eccependone in via pregiudiziale la inammissibilità e/o improcedibilità, per essere stata proposta in assenza di procura alle liti, e quindi in difetto di rappresentanza e assistenza processuale, con conseguente passaggio in giudicato e acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4716/2024 del Tribunale di NA.
Eccepiva altresì l'omissione e l'incertezza del petitum stante la genericità delle avverse pretese, con conseguente nullità della citazione.
Nel merito eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c. di parte opponente dalla denuncia dei vizi e difetti della merce consegnata, lamentando il difetto di prova e di allegazione di parte opponente;
deduceva la ricognizione del debito da parte della opponente debitrice
[...]
(doc. 4 parte opposta), formulando istanza di concessione della provvisoria CP_1
esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 6/05/2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 5/08/2025 il giudice, rilevato il difetto di procura alle liti afferente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, concedeva termine perentorio alla opponente sino al 10/09/2025 per il rinnovo della procura ex art. 182, co.2, c.p.c., Controparte_1
quindi fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/09/2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata dalla opposta di CP_2
inammissibilità dell'opposizione per difetto di rappresentanza del difensore della opponente mancando in atti procura alle liti conferita all'Avv. Nicola Controparte_1
Lipartiti, vizio non sanato neppure a seguito di concessione da parte di questo Giudice di apposito termine perentorio, ex art. 182, co.2, c.p.c., sino al 10.09.2025 per il deposito.
L'art. 83 c.p.c. statuisce che il difensore, al fine di rappresentare giudizialmente la parte, deve essere munito di una valida procura alle liti, negozio giuridico unilaterale con cui la parte conferisce in capo al difensore il potere di rappresentanza in giudizio.
Ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c., la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte in giudizio.
Nel caso di specie parte opponente ha prodotto in atti un documento Controparte_1
che viene indicato mediante titolo “procura_ad_litem” quale procura alle liti, attestato e sottoscritto digitalmente dal difensore.
Il contenuto di tale documento non è tuttavia corrispondente al mandato al difensore, in assenza di qualsivoglia riferimento alla causa, alle parti, nonché privo della sottoscrizione della parte opponente. Il documento in atti contiene invero un modulo/formulario nella cui intestazione si legge “richiesta servizio virtual tour 360° Tribunale di Vasto” (doc. procura_ad_litem, parte opponente).
Attesa l'insussistenza della procura, trova applicazione il disposto dell' art. 182, co.2, c.p.c.,
a norma del quale: “quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
L'omessa sanatoria del difetto di procura nel termine perentorio concesso ex art. 182, co.2,
c.p.c. sino al 10.09.2025 con l'ordinanza del 05.08.2025 rende l'opposizione priva di un
4 presupposto processuale indispensabile, e quindi tamquam non esset, con conseguente passaggio in giudicato e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla questione, sancendo che “la mancanza della procura ad litem, integra una nullità insanabile che si estende e propaga all'intero giudizio, atteso che essa, impedendo la stessa riferibilità dell'atto processuale alla parte, esclude l'instaurarsi dello stesso rapporto processuale e, in definitiva, la valida costituzione del processo” (Cass.civ., Sez.II, 5 ottobre 2015,
n.19868).
Come da costante insegnamento della giurisprudenza, “il difetto di procura rende l'attività processuale tamquam non esset, di talché, con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto” (Cass. civ., Sez.II, 27 giugno 2014 n.14674; Corte Appello
NA, sez. 7, sent. n. 702 del 12.07. 2020).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la formulata opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di procura al difensore, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 4716/2024 emesso dal Tribunale di NA.
Ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato definitivamente esecutivo.
Il vizio della procura alle liti, questione preliminare, e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione svolta assorbono ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014
(aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, parametri minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate, e con riduzione del 50 % stante la pronuncia in rito (art. 4, comma 9, DM 55/2014), tenuto conto del valore della controversia ( da € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5612/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
5 1) dichiara inammissibile l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. n. 4716/2024 emesso dal Tribunale di NA (nel procedimento
R.G. 1109/2024) per capitale, interessi e spese;
2) dispone ex art. 647 c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n.
4716/2024 del Tribunale di NA;
3) condanna l'opponente (P IVA ) a rifondere alla Controparte_1 P.IVA_1
opposta (C.F. e P.VA ) le spese di lite nella somma CP_2 P.IVA_2
di € 1.270,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
NA, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
6
SEZIONE II CIVILE
VERBALE DI TRATTAZIONE DELLA CAUSA
N. 5612/2024 R.G.A.C.C.
- UDIENZA DEL 23/09/2025 -
Oggi 23/09/2025 alle ore 11.44 innanzi al dott. Francesca Perlini, sono comparsi:
Per nessuno compare. Controparte_1
Per l'Avv. Marzia Mariani CP_2
L'Avv. Mariani chiede un rinvio pendendo trattative con l'avvocato di controparte.
Il Giudice
Ritenuto inammissibile il rinvio posto che la non risulta difesa nel presente Controparte_1
giudizio né ha ottemperato al rinnovo della procura al difensore nel termine perentorio concesso e scadente il 10.9.2025, invita parte opposta a precisare le conclusioni e discutere la causa.
A questo punto l'Avv. Mariani precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti e discute insistendo nella propria domanda dichiarando di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assente la parte.
Verbale chiuso alle ore 11.51
Il Giudice dott. Francesca Perlini
(atto sottoscritto digitalmente)
1
Successivamente alle ore 12.00 il Giudice pronuncia la sentenza che segue, a costituire parte integrante del presente verbale, ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesca Perlini, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5612/2024 R.G., promossa
[...]
(P IVA ) in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di opposizione, dall'Avv. Nicola
Lipartiti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Vasto, via
Bachelet n.2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. e P.VA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'
Avv. Marzia Mariani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in
Fabriano, Via Maniani, n.4.
OPPOSTA oggetto: somministrazione
2 conclusioni come precisate all' udienza del 23/09/2025.
Antefatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione in opposizione, notificato in data 22/10/24 e depositato in data
30/10/24, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4716/2024, emesso e pubblicato in data 12/09/2024, nel procedimento R.G. 1109/2024, con il quale il Tribunale di NA la condannava al pagamento in favore della CP_2
della somma di € 11.400,31 oltre interessi e spese per la procedura di ingiunzione
[...]
(doc. 2 parte opposta).
Parte opponente eccepiva l'infondatezza dell'avversa pretesa monitoria, in particolare lamentando vizi e difetti dei frigoriferi consegnati dalla opposta. Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la ed invocava il rigetto dell'opposizione, CP_2
eccependone in via pregiudiziale la inammissibilità e/o improcedibilità, per essere stata proposta in assenza di procura alle liti, e quindi in difetto di rappresentanza e assistenza processuale, con conseguente passaggio in giudicato e acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4716/2024 del Tribunale di NA.
Eccepiva altresì l'omissione e l'incertezza del petitum stante la genericità delle avverse pretese, con conseguente nullità della citazione.
Nel merito eccepiva la decadenza ex art. 1495 c.c. di parte opponente dalla denuncia dei vizi e difetti della merce consegnata, lamentando il difetto di prova e di allegazione di parte opponente;
deduceva la ricognizione del debito da parte della opponente debitrice
[...]
(doc. 4 parte opposta), formulando istanza di concessione della provvisoria CP_1
esecutorietà ex art. 648 c.p.c.
All'udienza del 6/05/2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 5/08/2025 il giudice, rilevato il difetto di procura alle liti afferente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, concedeva termine perentorio alla opponente sino al 10/09/2025 per il rinnovo della procura ex art. 182, co.2, c.p.c., Controparte_1
quindi fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 23/09/2025.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione formulata dalla opposta di CP_2
inammissibilità dell'opposizione per difetto di rappresentanza del difensore della opponente mancando in atti procura alle liti conferita all'Avv. Nicola Controparte_1
Lipartiti, vizio non sanato neppure a seguito di concessione da parte di questo Giudice di apposito termine perentorio, ex art. 182, co.2, c.p.c., sino al 10.09.2025 per il deposito.
L'art. 83 c.p.c. statuisce che il difensore, al fine di rappresentare giudizialmente la parte, deve essere munito di una valida procura alle liti, negozio giuridico unilaterale con cui la parte conferisce in capo al difensore il potere di rappresentanza in giudizio.
Ai sensi dell'art. 125, comma 2, c.p.c., la procura al difensore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte in giudizio.
Nel caso di specie parte opponente ha prodotto in atti un documento Controparte_1
che viene indicato mediante titolo “procura_ad_litem” quale procura alle liti, attestato e sottoscritto digitalmente dal difensore.
Il contenuto di tale documento non è tuttavia corrispondente al mandato al difensore, in assenza di qualsivoglia riferimento alla causa, alle parti, nonché privo della sottoscrizione della parte opponente. Il documento in atti contiene invero un modulo/formulario nella cui intestazione si legge “richiesta servizio virtual tour 360° Tribunale di Vasto” (doc. procura_ad_litem, parte opponente).
Attesa l'insussistenza della procura, trova applicazione il disposto dell' art. 182, co.2, c.p.c.,
a norma del quale: “quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa”.
L'omessa sanatoria del difetto di procura nel termine perentorio concesso ex art. 182, co.2,
c.p.c. sino al 10.09.2025 con l'ordinanza del 05.08.2025 rende l'opposizione priva di un
4 presupposto processuale indispensabile, e quindi tamquam non esset, con conseguente passaggio in giudicato e definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La Suprema Corte si è pronunciata sulla questione, sancendo che “la mancanza della procura ad litem, integra una nullità insanabile che si estende e propaga all'intero giudizio, atteso che essa, impedendo la stessa riferibilità dell'atto processuale alla parte, esclude l'instaurarsi dello stesso rapporto processuale e, in definitiva, la valida costituzione del processo” (Cass.civ., Sez.II, 5 ottobre 2015,
n.19868).
Come da costante insegnamento della giurisprudenza, “il difetto di procura rende l'attività processuale tamquam non esset, di talché, con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto” (Cass. civ., Sez.II, 27 giugno 2014 n.14674; Corte Appello
NA, sez. 7, sent. n. 702 del 12.07. 2020).
In definitiva, alla luce di quanto precede, la formulata opposizione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di procura al difensore, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo n. 4716/2024 emesso dal Tribunale di NA.
Ai sensi dell'art. 647 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato definitivamente esecutivo.
Il vizio della procura alle liti, questione preliminare, e la conseguente declaratoria di inammissibilità dell'azione svolta assorbono ogni altra domanda ed eccezione.
Le spese seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano ex DM 55/2014
(aggiornato al Dm 147/2022) come da dispositivo, parametri minimi in considerazione della non particolare rilevanza delle questioni giuridiche trattate, e con riduzione del 50 % stante la pronuncia in rito (art. 4, comma 9, DM 55/2014), tenuto conto del valore della controversia ( da € 5.201,00 ed € 26.000,00) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di NA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G.
5612/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
5 1) dichiara inammissibile l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. n. 4716/2024 emesso dal Tribunale di NA (nel procedimento
R.G. 1109/2024) per capitale, interessi e spese;
2) dispone ex art. 647 c.p.c. la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. n.
4716/2024 del Tribunale di NA;
3) condanna l'opponente (P IVA ) a rifondere alla Controparte_1 P.IVA_1
opposta (C.F. e P.VA ) le spese di lite nella somma CP_2 P.IVA_2
di € 1.270,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, VA e Cpa, se dovute, come per legge.
NA, 23/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perlini
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