Sentenza 26 novembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2014, n. 7286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7286 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/11/2014
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - N. 3587
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 14486/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SDIRI SADOK N. IL 03/07/1963;
avverso la sentenza n. 429/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del 09/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione Sdiri Sadok, avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, in data 9 dicembre 2013, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di false generalità a pubblico ufficiale, commesso il 29 gennaio 2008.
Deduce:
1) la erronea applicazione dell'art. 495 c.p.;
Come già sostenuto, inutilmente, dinanzi al giudice dell'appello, il fatto contestato all'imputato avrebbe dovuto essere qualificato non già ai sensi dell'art. 495 c.p. ma ai sensi dell'art. 496 c.p.:
norma, quest'ultima, che a seguito della modifica apportata alla sua formulazione con L. n. 125 del 2008, deve ritenersi differenziata rispetto a quella dell'art. 495 c.p., in ragione del fatto che la prima (e cioè l'art. 496 c.p.) è caratterizzata dalla circostanza che le false dichiarazioni sull'identità siano rese su sollecitazione da parte del pubblico ufficiale. Invece le false dichiarazioni previste e punite dall'art. 495 c.p. sarebbero quelle spontaneamente rese. E, nel caso di specie, è pacifico che la condotta dell'imputato fu provocata da domande degli agenti operanti;
2) la violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'entità della pena irrogata.
Su tale tema la Corte d'appello aveva risposto con una motivazione contratta, dello stesso tipo di quella del giudice di primo grado, già censurata con i motivi d'appello.
Sostiene inoltre il difensore che dovrebbe ravvisarsi anche la nullità dipendente dalla violazione dell'art. 546 c.p.p., comma 1, lett. f) in relazione al fatto che nel dispositivo mancherebbe l'indicazione dei criteri inerenti al calcolo e alla scelta della sanzione: e il dispositivo mancante o incompleto è nullo. D'altra parte la carenza della motivazione abbraccerebbe l'intero tema della responsabilità.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La Corte d'appello, alla quale la prima questione giuridica era già stata sottoposta, ha mostrato, nel disattenderla, di fare applicazione dell'orientamento condiviso dalla giurisprudenza di legittimità e da questo stesso Collegio, secondo cui integra il reato di cui all'art. 495 c.p. la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai Carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove false, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla L. n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (Sez. 5, sentenza n. 3042 del 03/12/2010 Ud. (dep. 27/01/2011) Rv. 249707); conforme: N. 19963 del 2009 Rv. 244004). Va qui ribadito, dunque, quanto osservato nella motivazione di tale sentenza, e cioè che deve trovare applicazione l'art. 495 c.p. - e non l'art. 496 c.p., che è norma residuale rispetto alla prima- quando, come nel caso di specie, la dichiarazione falsa sulle generalità si configuri come una vera e propria "attestazione" al pubblico ufficiale, elemento quest'ultimo presente e connotante in forma specifica la norma dell'art. 495 soltanto.
E tale attestazione ricorre quando le false di dichiarazioni sulla propria identità siano fornite agli agenti operanti che trovino il soggetto privo di documenti d'identità, di modo che, per l'assenza di altri mezzi di identificazione, la dichiarazione del prevenuto costituisce vera e propria attestazione tesa a garantire ai pubblici ufficiali le proprie qualità personali. Si tratta di una argomentazione in diritto che, già esposta correttamente dal giudice a quo, viene criticata in maniera generica dal ricorrente, oltretutto indicando come elemento descrittivo fra le due fattispecie, quello della destinazione della dichiarazione ad essere trascritta su atto pubblico, invece non presente nel testo dell'art. 495 c.p.. Non può poi farsi a meno di sottolineare la non apprezzabilità dell'interesse alla diversa qualificazione giuridica in un caso nel quale, oltre a non contestarsi comunque la ricorrenza della fattispecie dell'art. 496, è stata irrogata una pena pari al minimo edittale, che è identico per entrambe le norme sopra richiamate. Infondato è anche l'ulteriore motivo di ricorso.
Inesistente è la nullità che deriverebbe dalla violazione dell'art. 546, lett. f, posto che il dispositivo è destinato a contenere la sola formula conclusiva, secondo gli schemi delineati nel capo secondo, titolo terzo, libro settimo, del codice di rito, mentre in nessuna disciplina positiva è previsto che il dispositivo debba contenere quanto preteso dal ricorrente e cioè "l'indicazione dei criteri inerenti al calcolo e alla scelta della sanzione". Invece, in relazione al più ampio vizio della motivazione, la doglianza è addirittura inammissibile per genericità, per quanto concerne il tema della responsabilità. Essa è poi destituita di fondamento per quanto concerne l'indicazione dei criteri inerenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, essendosi, la Corte territoriale, attenuta al principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dovere del giudice di dare ragione del corretto esercizio del potere discrezionale, in tema di determinazione della pena, è preteso in maniera cogente nei casi nei quali lo stesso si discosti apprezzabilmente del minimo edittale (v. tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 2925 del 18/11/1999 Ud. (dep. 09/03/2000) Rv. 217333; Sez. 6, Sentenza n. 35346 del 12/06/2008 Ud. (dep. 15/09/2008) Rv. 241189; Sez. 1, Sentenza n. 24213 del 13/03/2013 Ud. (dep. 04/06/2013) Rv. 255825). Ma quando come nel caso di specie sia stato irrogato, appunto, il minimo edittale, è sufficiente la motivazione che faccia riferimento al fatto che è stata valutata negativamente la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, tali da avere giustificato, peraltro, la contestazione della recidiva specifica reiterata e infra quinquennale: si tratta infatti di una motivazione che non solo fa riferimento - sia pure implicito- ma non formale, ai criteri indicati nell'art. 133 c.p.p., ma che, soprattutto , viene censurata dalla difesa senza indicazione degli elementi favorevoli, di fatto,- in ipotesi trascurati dai giudici- capaci di sostenere la doglianza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015