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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17922/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17922/2024 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA in forza di procura alle liti C.F._2
30.9.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via Palmieri 34 bis, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._3
DOMENICO in forza di procura alle liti 20.1.2025 elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Vittorio Emanuele II n. 190, presso il difensore
CONVENUTA
Oggi 9 giugno 2025 innanzi alla dott. IM OS e il MOT dr.ssa Coggiola Amanda, sono comparsi:
- per e per 'avv. BALZOLA SABRINA e Parte_1 Parte_2
- e assistita l'avv. FRAGAPANE DOMENICO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Balzola precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive depositate.
L'avv. Fragapane precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive depositata in data 26.5.2025.
L'avv. Balzola e L'avv. Fragapane discutono la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso delle parti alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. IM OS
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM OS ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17922/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA in forza di procura alle liti C.F._2
30.9.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via Palmieri 34 bis, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._3
DOMENICO in forza di procura alle liti 20.1.2025 elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Vittorio Emanuele II n. 190, presso il difensore
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 9.6.2025
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale adito così giudicare, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via istruttoria: qualora ritenuto opportuno pur alla luce della documentazione prodotta, ammettere a capi di prova per interpello della convenuta e testi i capitoli indicati in narrativa da intendersi preceduti da “Vero che”, con possibilità di prova contraria e di integrazione nei termini consentiti dalla legge e dalla normativa relativa al rito;
disporre se del caso CTU tecnica per stabilire il valore locativo dell'immobile;
- nel merito: accertare e dichiarare che la signora , come in epigrafe Controparte_1
pagina 2 di 10 identificata, occupa illegittimamente e senza titolo alcuno l'immobile di proprietà esclusiva
(come da documentazione allegata ed esaustiva dell'appartenenza dell'immobile agli esponenti almeno dal 1991) dei signori e , sito in Torino – Via Parte_1 Parte_2
Arnaz n. 3, identificato al NCEU del Comune di Torino, al Foglio 1230, particella 376, subalterno 4, rendita catastale euro 604,25, classe 2, categoria a/3, 4,5 vani, piano terra, come risulta dalla documentazione allegata;
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, condannare la signora , come sopra Controparte_1
identificata, al rilascio immediato dell'immobile identificato e sito in Torino – Via Arnaz n. 3, libero da persone, a favore dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, voglia il Tribunale condannare la signora al CP_1
pagamento della somma a favore del sig. di euro 2.204,74 per le spese delle utenze Parte_1
dell'abitazione di cui la convenuta ha usufruito esclusivamente, a decorrere dal provvedimento del TM dell'ottobre 2021 che ha collocato i minori presso il padre;
voglia altresì il Tribunale condannare la signora al pagamento della somma di Controparte_1
euro 885,10 a favore della signora per le spese delle utenze da questa Parte_2
sostenute dall'ottobre 2021;
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, voglia il Tribunale condannare la signora al CP_1
pagamento della somma di euro 650,00 mensile, a favore dei ricorrenti in solido tra loro, a far data dal mese di gennaio 2022, o in subordine da altra data accertanda o ritenuta equa dal
Tribunale, per l'occupazione esclusiva ed illegittima dell'immobile e così sino al reale rilascio dell'appartamento a favore dei legittimi proprietari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per
Legge”.
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, occorrendo, prove per testi sugli infratenorizzati capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. Quanto meno dall'anno 2023 si reca ogni giorno nella abitazione della madre in Per_1
via Arnaz n. 3, e trascorre con la madre la maggior parte del proprio tempo libero, anche per studiare, giocare, fare merenda, cenare e dormire ogni notte;
2. Quanto meno dall'anno 2023 ha allestito la propria camera nella mansarda della CP_2
pagina 3 di 10 casa di via Arnaz n. 3, vi trascorre le proprie giornate, e vi dorme la notte.
Si indicano a testi, su entrambi i capi, e , residenti a CP_2 Per_1
Torino.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA'
Respingere il ricorso avversario mandando assolta la convenuta dalle domande tutte dispiegate nei suoi confronti;
NEL MERITO IN VIA GRADATA
Accertato e dichiarato il rapporto di comodato familiare avente ad oggetto l'utilizzo dell'appartamento di via Arnaz n. 3 – Torino, già casa familiare, e per cui è causa, accertare e dichiarare il diritto della convenuta ad abitare nel medesimo immobile sino al raggiungimento della indipendenza economica dell'ultimo dei figli della coppia, ovvero sino al maturare di termine veriore che si riterrà di giustizia, mandando assolta la convenuta dalle domande tutte dispiegate nei suoi confronti.
Col favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di accertare che occupa senza titolo l'immobile di loro proprietà sito Controparte_1
in Torino, Via Arnaz n. 3, con conseguente condanna della convenuta (i) al rilascio immediato dell'immobile, (ii) al pagamento a favore di di euro 2.204,74 per le spese delle Parte_1
utenze dell'abitazione di cui aveva usufruito esclusivamente, a decorrere dal mese di ottobre
2021, (iii) al pagamento della somma di euro 885,10 a favore di per le Parte_2
spese delle utenze da questa sostenute dall'ottobre 2021 e al versamento della somma di euro 650,00 mensile, a favore dei ricorrenti, a far data dal mese di gennaio 2022 o, in subordine, da altra data, per l'occupazione esclusiva ed illegittima dell'immobile e così sino al reale rilascio.
A sostegno della domanda hanno allegato:
- che a partire dall'anno 2006 e intraprendevano una convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio presso l'appartamento di proprietà esclusiva di e , Parte_1 Parte_2
sito in Torino, Via Arnaz n. 3;
- che nel 2015 il rapporto tra e cessava e quest'ultima seguitava a Parte_1 Controparte_1
dimorare presso l'immobile di via Arnaz 3 con i figli della coppia che, con decreto del
Tribunale di Torino 29/3/2016, venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, ma senza assegnazione della casa;
pagina 4 di 10 - che e , stante la collocazione dei minori presso Parte_1 Parte_2 CP_1
, le permettevano bonariamente di continuare a ivi dimorare a titolo di comodato
[...]
d'uso, seppur verbale;
- che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con provvedimento 7/10/2021, confermato con successivo provvedimento 1.12.2022, disponeva il collocamento dei minori presso il padre, sospendendo contestualmente la responsabilità genitoriale della madre, con la conseguenza che i figli minori andavano a vivere stabilmente presso il padre nell'alloggio sovrastante quello per cui è contenzioso;
- che, con raccomandata a.r. del 17/01/2023, chiedeva infruttuosamente a Parte_1
il rilascio dell'immobile; Controparte_1
- che, con sentenza n. 7/2024, il Tribunale di Torino, in modifica del provvedimento 29.3.2016, affidava i minori in via esclusiva al padre sig. , confermando la collocazione e Parte_1
residenza anagrafica degli stessi presso il medesimo ed esplicitava di non poter prendere posizione in merito alla domanda di rilascio della casa occupata da e di Controparte_1
proprietà di , poiché nel caso di specie non era mai stata disposta l'assegnazione in Parte_1
favore della medesima;
- che, con raccomandate a. r. 01/02/2024 e 18.3.2024, chiedeva nuovamente e Parte_1
senza esito a il rilascio del bene;
Controparte_1
- che, a far data dall'ottobre 2021 e sino al mese di aprile 2024, gli esponenti avevano sostenuto le seguenti spese per l'immobile: (i) € 599,10 a titolo di energia Parte_2
elettrica ed € 286 per la Tari anni 2023 e 2024; (ii) € 180,49 per spese di energia Parte_1
elettrica, € 1.229,88 per spese di gas, € 136,50 per la TARI relativa agli anni 2023/2024, €
350,58 per l'accesso del passo carrabile da via Fidia n. 46 per gli anni 2023 e 2024 ed € 132,00 per spese di acqua potabile;
- che aveva impellente necessità di trasferirsi presso l'immobile per cui è causa con Parte_1
i propri figli affidati in via esclusiva, in quanto l'appartamento in cui vivono è decisamente ristretto per poter ospitare il medesimo e i ragazzi minori;
- che (i) è comproprietaria, unitamente a , di un immobile sito in Controparte_1 Parte_1
Villardora, (ii) è proprietaria per la quota di 1/6 di altro immobile sito in Imperia Via De
Tommaso n. 30, (iii) è titolare di conto corrente bancario presso Banca del Piemonte con una giacenza al 31/12/2022 di € 51.182,83 e di conto ING Direct con una possidenza al 31/12/2023 di euro 19.849.54, oltre a investimenti depositati presso lo stesso istituto bancario per €
39.905,19;
- che il valore locativo dell'immobile oggetto di causa è di € 650,00 mensili. pagina 5 di 10 Così esposti i fatti, in diritto, gli attori hanno sostenuto che occupava Controparte_1
l'immobile senza titolo, con conseguente loro diritto a ottenerne l'immediato rilascio e al risarcimento del danno che era in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere la causa Controparte_1
soggetta al rito locatizio. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle domande proposte dagli attori adducendo (i) che si era in presenza di un comodato familiare le cui esigenze abitative della famiglia non erano venute meno atteso che entrambi i figli avevano continuato a trovare nella madre e nella casa familiare, custodita dalla madre, quel momento di continuità nella cura e nella dedizione, che era stato e tuttora era l'unico reale conforto e riparo in anni particolarmente difficili e (ii) che gli attori non avevano provato la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2.
Parte convenuta ha aggiunto che l'accordo iniziale era nel senso che essa convenuta avrebbe potuto dimorare, a tempo indeterminato, con i figli, nella casa familiare, senza oneri di sorta e che il suo allontanamento forzoso da tale luogo sarebbe stato di sicuro e grave nocumento per i figli. Ha, in ogni caso, contestato la congruità del canone indicato in € 650,00 mensili e ha affermato la non credibilità dell'intenzione di di adibire l'alloggio oggetto di causa a Parte_1
propria residenza personale con i figli. Ha, infine, allegato di non avere un'attività lavorativa e di avere manifestato la disponibilità, pro bono pacis, di assumersi la spesa per i consumi effettivi di gas ed energia elettrica e, per quanto di ragione, la spesa per TARI e acqua.
ha concluso chiedendo il rigetto delle domande e, accertato il rapporto di Controparte_1
comodato familiare, il riconoscimento del proprio diritto ad abitare nell'immobile sino al raggiungimento della indipendenza economica dell'ultimo dei figli della coppia, ovvero sino al maturare di termine ritenuto di giustizia.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione gli attori hanno contestato la sussistenza del comodato familiare e hanno allegato che non vi era stata alcuna assegnazione della casa familiare.
Con ordinanza 4.2.2025, il giudice, rilevato che la mediazione era già stata esperita e che non vi erano disposizioni normative ostative al mutamento del rito, lo ha disposto concedendo i termini per il deposito di memorie e per l'integrazione documentale.
Con successiva ordinanza 5.5.2025, il Giudice ha rigettato le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 6 di 10 2. Si ritiene, in primo luogo, che il rapporto di cui è causa sia riconducibile al comodato ad uso familiare di cui al comma primo dell'art. 1809 c.c., la cui restituzione è legata al termine dell'utilizzo.
Tale qualifica si evince dalla circostanza, allegata dagli stessi attori, che l'immobile già adibito a casa familiare a partire dall'anno 2006, a seguito del decreto del Tribunale di Torino
29/3/2016 di affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, pur in mancanza di un formale provvedimento di assegnazione della casa a
, era stato lasciato da e a a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
titolo di comodato d'uso, seppur verbale, stante la collocazione dei minori presso di lei.
Tale circostanza non è stata contestata da . Controparte_1
Parimenti non contestata è la circostanza che, a seguito dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Torino 7/10/2021 e 1.12.2022, veniva disposto il collocamento dei minori presso il padre, sospendendo contestualmente la responsabilità genitoriale della madre. Tali provvedimenti, invero, hanno determinato il venir meno della destinazione dell'immobile a casa familiare, facendo cessare lo scopo del comodato che era, pur in assenza di un provvedimento formale di assegnazione e per volontà delle parti, l'utilizzo a casa familiare in virtù della collocazione prevalente presso la madre dei figli.
La circostanza di fatto che i figli frequentino ancora la madre, nonostante l'affido esclusivo al padre, è irrilevante in quanto il comodato familiare era conseguente all'affido congiunto e alla collocazione prevalente dei minori presso la madre. Venuti meno questi presupposti di diritto che giustificavano il comodato è cessato il suo scopo con conseguente diritto dei proprietari di chiedere il rilascio del bene.
La data del rilascio, atteso il tempo trascorso dalla data dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e le reiterate richieste di rilascio e comparate le ragioni della convenuta e la circostanza che i figli ancora si recano anche per dormire presso la madre, deve essere fissato al 31.8.2025.
3.La domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese sostenute dai comodanti per l'immobile concesso in comodato non può essere accolta.
Se è bene vero che le spese relative ai consumi e alla TARI sono di spettanza del comodatario e che, in ogni caso, quelle richieste sono successive alla cessazione del comodato, con la conseguenza che le stesse sarebbero, in ogni caso, dovute dalla convenuta è altresì vero che risultando non contestato che anche abita in via Arnaz 3, al piano superiore Parte_1
pagina 7 di 10 rispetto all'alloggio in cui dimora e in presenza della contestazione di Controparte_1 CP_1
dell'assenza di contatori di acqua, gas e luce dedicati all'alloggio al piano terreno, la
[...]
documentazione prodotta da parte attrice (docc. da 17 a 19) non consente di quantificare l'ammontare di spettanza di . Controparte_1
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
4. Parimenti infondata è la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per non aver potuto trarre i frutti dal bene.
Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. “33645/22 ha enunciato i seguenti principi: “In caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008); che
“Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” e che “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento pagina 8 di 10 (…) Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato,
l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici (fra le tante Cass. 3 febbraio 2011, n. 2552; 26 novembre 2007, n. 24614; 27 marzo 2007, n. 7499; 13 luglio 2005,
n. 14753; 23 maggio 2002, n. 7546).
Alla luce dei principi enunciati, assorbente per escludere che vi sia un danno conseguenza è la allegata intenzione di , che vive al primo piano (secondo f.t.) della casa di via Arnaz Parte_1
n. 3, in un'unità immobiliare, con i figli, di volersi trasferire presso l'immobile per cui è causa in quanto l'appartamento al primo piano da lui occupato è decisamente ristretto per poter ospitare il medesimo e i ragazzi minori.
Ne discende che gli attori non hanno intenzione di locare l'immobile di cui è causa, inserito in una casa a due piani interamente da loro occupata – anche abita, infatti, Parte_2
in altro alloggio dello stesso stabile - bensì di destinarlo ad abitazione di e dei di lui Parte_1
figli risultando l'attuale appartamento troppo piccolo per ospitare anche i minori.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA che il rapporto di comodato familiare avente ad oggetto l'utilizzo dell'appartamento di via Arnaz n. 3, Torino, già casa familiare, da parte di ha Controparte_1
cessato di produrre effetti a far data dal 7.10.2021.
CONDANNA a rilasciare l'appartamento sito in via Arnaz n. 3, Torino, piano Controparte_1
terreno, in favore di e libero da persone e cose. Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 FISSA per l'esecuzione la data del 31.8.2025.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di . Controparte_1
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. IM OS
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17922/2024 tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA in forza di procura alle liti C.F._2
30.9.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via Palmieri 34 bis, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._3
DOMENICO in forza di procura alle liti 20.1.2025 elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Vittorio Emanuele II n. 190, presso il difensore
CONVENUTA
Oggi 9 giugno 2025 innanzi alla dott. IM OS e il MOT dr.ssa Coggiola Amanda, sono comparsi:
- per e per 'avv. BALZOLA SABRINA e Parte_1 Parte_2
- e assistita l'avv. FRAGAPANE DOMENICO. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Balzola precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive depositate.
L'avv. Fragapane precisa le conclusioni richiamando quelle di cui alle note conclusive depositata in data 26.5.2025.
L'avv. Balzola e L'avv. Fragapane discutono la causa.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso delle parti alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott. IM OS
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. IM OS ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17922/2024 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. BALZOLA SABRINA in forza di procura alle liti C.F._2
30.9.2024, elettivamente domiciliati in Torino, via Palmieri 34 bis, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRAGAPANE Controparte_1 C.F._3
DOMENICO in forza di procura alle liti 20.1.2025 elettivamente domiciliata in Torino, c.so
Vittorio Emanuele II n. 190, presso il difensore
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 9.6.2025
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia il Tribunale adito così giudicare, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- in via istruttoria: qualora ritenuto opportuno pur alla luce della documentazione prodotta, ammettere a capi di prova per interpello della convenuta e testi i capitoli indicati in narrativa da intendersi preceduti da “Vero che”, con possibilità di prova contraria e di integrazione nei termini consentiti dalla legge e dalla normativa relativa al rito;
disporre se del caso CTU tecnica per stabilire il valore locativo dell'immobile;
- nel merito: accertare e dichiarare che la signora , come in epigrafe Controparte_1
pagina 2 di 10 identificata, occupa illegittimamente e senza titolo alcuno l'immobile di proprietà esclusiva
(come da documentazione allegata ed esaustiva dell'appartenenza dell'immobile agli esponenti almeno dal 1991) dei signori e , sito in Torino – Via Parte_1 Parte_2
Arnaz n. 3, identificato al NCEU del Comune di Torino, al Foglio 1230, particella 376, subalterno 4, rendita catastale euro 604,25, classe 2, categoria a/3, 4,5 vani, piano terra, come risulta dalla documentazione allegata;
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, condannare la signora , come sopra Controparte_1
identificata, al rilascio immediato dell'immobile identificato e sito in Torino – Via Arnaz n. 3, libero da persone, a favore dei ricorrenti e;
Parte_1 Parte_2
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, voglia il Tribunale condannare la signora al CP_1
pagamento della somma a favore del sig. di euro 2.204,74 per le spese delle utenze Parte_1
dell'abitazione di cui la convenuta ha usufruito esclusivamente, a decorrere dal provvedimento del TM dell'ottobre 2021 che ha collocato i minori presso il padre;
voglia altresì il Tribunale condannare la signora al pagamento della somma di Controparte_1
euro 885,10 a favore della signora per le spese delle utenze da questa Parte_2
sostenute dall'ottobre 2021;
- nel merito: per l'effetto di quanto sopra, voglia il Tribunale condannare la signora al CP_1
pagamento della somma di euro 650,00 mensile, a favore dei ricorrenti in solido tra loro, a far data dal mese di gennaio 2022, o in subordine da altra data accertanda o ritenuta equa dal
Tribunale, per l'occupazione esclusiva ed illegittima dell'immobile e così sino al reale rilascio dell'appartamento a favore dei legittimi proprietari, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per
Legge”.
Per : Controparte_1
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere, occorrendo, prove per testi sugli infratenorizzati capitoli di prova, da intendersi preceduti dalle parole “vero che”:
1. Quanto meno dall'anno 2023 si reca ogni giorno nella abitazione della madre in Per_1
via Arnaz n. 3, e trascorre con la madre la maggior parte del proprio tempo libero, anche per studiare, giocare, fare merenda, cenare e dormire ogni notte;
2. Quanto meno dall'anno 2023 ha allestito la propria camera nella mansarda della CP_2
pagina 3 di 10 casa di via Arnaz n. 3, vi trascorre le proprie giornate, e vi dorme la notte.
Si indicano a testi, su entrambi i capi, e , residenti a CP_2 Per_1
Torino.
NEL MERITO, IN PRINCIPALITA'
Respingere il ricorso avversario mandando assolta la convenuta dalle domande tutte dispiegate nei suoi confronti;
NEL MERITO IN VIA GRADATA
Accertato e dichiarato il rapporto di comodato familiare avente ad oggetto l'utilizzo dell'appartamento di via Arnaz n. 3 – Torino, già casa familiare, e per cui è causa, accertare e dichiarare il diritto della convenuta ad abitare nel medesimo immobile sino al raggiungimento della indipendenza economica dell'ultimo dei figli della coppia, ovvero sino al maturare di termine veriore che si riterrà di giustizia, mandando assolta la convenuta dalle domande tutte dispiegate nei suoi confronti.
Col favore delle spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e hanno chiesto al Parte_1 Parte_2
Tribunale di accertare che occupa senza titolo l'immobile di loro proprietà sito Controparte_1
in Torino, Via Arnaz n. 3, con conseguente condanna della convenuta (i) al rilascio immediato dell'immobile, (ii) al pagamento a favore di di euro 2.204,74 per le spese delle Parte_1
utenze dell'abitazione di cui aveva usufruito esclusivamente, a decorrere dal mese di ottobre
2021, (iii) al pagamento della somma di euro 885,10 a favore di per le Parte_2
spese delle utenze da questa sostenute dall'ottobre 2021 e al versamento della somma di euro 650,00 mensile, a favore dei ricorrenti, a far data dal mese di gennaio 2022 o, in subordine, da altra data, per l'occupazione esclusiva ed illegittima dell'immobile e così sino al reale rilascio.
A sostegno della domanda hanno allegato:
- che a partire dall'anno 2006 e intraprendevano una convivenza Parte_1 Controparte_1
more uxorio presso l'appartamento di proprietà esclusiva di e , Parte_1 Parte_2
sito in Torino, Via Arnaz n. 3;
- che nel 2015 il rapporto tra e cessava e quest'ultima seguitava a Parte_1 Controparte_1
dimorare presso l'immobile di via Arnaz 3 con i figli della coppia che, con decreto del
Tribunale di Torino 29/3/2016, venivano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, ma senza assegnazione della casa;
pagina 4 di 10 - che e , stante la collocazione dei minori presso Parte_1 Parte_2 CP_1
, le permettevano bonariamente di continuare a ivi dimorare a titolo di comodato
[...]
d'uso, seppur verbale;
- che il Tribunale per i Minorenni di Torino, con provvedimento 7/10/2021, confermato con successivo provvedimento 1.12.2022, disponeva il collocamento dei minori presso il padre, sospendendo contestualmente la responsabilità genitoriale della madre, con la conseguenza che i figli minori andavano a vivere stabilmente presso il padre nell'alloggio sovrastante quello per cui è contenzioso;
- che, con raccomandata a.r. del 17/01/2023, chiedeva infruttuosamente a Parte_1
il rilascio dell'immobile; Controparte_1
- che, con sentenza n. 7/2024, il Tribunale di Torino, in modifica del provvedimento 29.3.2016, affidava i minori in via esclusiva al padre sig. , confermando la collocazione e Parte_1
residenza anagrafica degli stessi presso il medesimo ed esplicitava di non poter prendere posizione in merito alla domanda di rilascio della casa occupata da e di Controparte_1
proprietà di , poiché nel caso di specie non era mai stata disposta l'assegnazione in Parte_1
favore della medesima;
- che, con raccomandate a. r. 01/02/2024 e 18.3.2024, chiedeva nuovamente e Parte_1
senza esito a il rilascio del bene;
Controparte_1
- che, a far data dall'ottobre 2021 e sino al mese di aprile 2024, gli esponenti avevano sostenuto le seguenti spese per l'immobile: (i) € 599,10 a titolo di energia Parte_2
elettrica ed € 286 per la Tari anni 2023 e 2024; (ii) € 180,49 per spese di energia Parte_1
elettrica, € 1.229,88 per spese di gas, € 136,50 per la TARI relativa agli anni 2023/2024, €
350,58 per l'accesso del passo carrabile da via Fidia n. 46 per gli anni 2023 e 2024 ed € 132,00 per spese di acqua potabile;
- che aveva impellente necessità di trasferirsi presso l'immobile per cui è causa con Parte_1
i propri figli affidati in via esclusiva, in quanto l'appartamento in cui vivono è decisamente ristretto per poter ospitare il medesimo e i ragazzi minori;
- che (i) è comproprietaria, unitamente a , di un immobile sito in Controparte_1 Parte_1
Villardora, (ii) è proprietaria per la quota di 1/6 di altro immobile sito in Imperia Via De
Tommaso n. 30, (iii) è titolare di conto corrente bancario presso Banca del Piemonte con una giacenza al 31/12/2022 di € 51.182,83 e di conto ING Direct con una possidenza al 31/12/2023 di euro 19.849.54, oltre a investimenti depositati presso lo stesso istituto bancario per €
39.905,19;
- che il valore locativo dell'immobile oggetto di causa è di € 650,00 mensili. pagina 5 di 10 Così esposti i fatti, in diritto, gli attori hanno sostenuto che occupava Controparte_1
l'immobile senza titolo, con conseguente loro diritto a ottenerne l'immediato rilascio e al risarcimento del danno che era in re ipsa, discendendo dalla perdita di disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile.
ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per essere la causa Controparte_1
soggetta al rito locatizio. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza delle domande proposte dagli attori adducendo (i) che si era in presenza di un comodato familiare le cui esigenze abitative della famiglia non erano venute meno atteso che entrambi i figli avevano continuato a trovare nella madre e nella casa familiare, custodita dalla madre, quel momento di continuità nella cura e nella dedizione, che era stato e tuttora era l'unico reale conforto e riparo in anni particolarmente difficili e (ii) che gli attori non avevano provato la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809 c.c., comma 2.
Parte convenuta ha aggiunto che l'accordo iniziale era nel senso che essa convenuta avrebbe potuto dimorare, a tempo indeterminato, con i figli, nella casa familiare, senza oneri di sorta e che il suo allontanamento forzoso da tale luogo sarebbe stato di sicuro e grave nocumento per i figli. Ha, in ogni caso, contestato la congruità del canone indicato in € 650,00 mensili e ha affermato la non credibilità dell'intenzione di di adibire l'alloggio oggetto di causa a Parte_1
propria residenza personale con i figli. Ha, infine, allegato di non avere un'attività lavorativa e di avere manifestato la disponibilità, pro bono pacis, di assumersi la spesa per i consumi effettivi di gas ed energia elettrica e, per quanto di ragione, la spesa per TARI e acqua.
ha concluso chiedendo il rigetto delle domande e, accertato il rapporto di Controparte_1
comodato familiare, il riconoscimento del proprio diritto ad abitare nell'immobile sino al raggiungimento della indipendenza economica dell'ultimo dei figli della coppia, ovvero sino al maturare di termine ritenuto di giustizia.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, all'udienza di discussione gli attori hanno contestato la sussistenza del comodato familiare e hanno allegato che non vi era stata alcuna assegnazione della casa familiare.
Con ordinanza 4.2.2025, il giudice, rilevato che la mediazione era già stata esperita e che non vi erano disposizioni normative ostative al mutamento del rito, lo ha disposto concedendo i termini per il deposito di memorie e per l'integrazione documentale.
Con successiva ordinanza 5.5.2025, il Giudice ha rigettato le istanze di istruttoria orale formulate dalle parti e la causa è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte. pagina 6 di 10 2. Si ritiene, in primo luogo, che il rapporto di cui è causa sia riconducibile al comodato ad uso familiare di cui al comma primo dell'art. 1809 c.c., la cui restituzione è legata al termine dell'utilizzo.
Tale qualifica si evince dalla circostanza, allegata dagli stessi attori, che l'immobile già adibito a casa familiare a partire dall'anno 2006, a seguito del decreto del Tribunale di Torino
29/3/2016 di affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori, con abitazione prevalente presso la madre, pur in mancanza di un formale provvedimento di assegnazione della casa a
, era stato lasciato da e a a Controparte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_1
titolo di comodato d'uso, seppur verbale, stante la collocazione dei minori presso di lei.
Tale circostanza non è stata contestata da . Controparte_1
Parimenti non contestata è la circostanza che, a seguito dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni di Torino 7/10/2021 e 1.12.2022, veniva disposto il collocamento dei minori presso il padre, sospendendo contestualmente la responsabilità genitoriale della madre. Tali provvedimenti, invero, hanno determinato il venir meno della destinazione dell'immobile a casa familiare, facendo cessare lo scopo del comodato che era, pur in assenza di un provvedimento formale di assegnazione e per volontà delle parti, l'utilizzo a casa familiare in virtù della collocazione prevalente presso la madre dei figli.
La circostanza di fatto che i figli frequentino ancora la madre, nonostante l'affido esclusivo al padre, è irrilevante in quanto il comodato familiare era conseguente all'affido congiunto e alla collocazione prevalente dei minori presso la madre. Venuti meno questi presupposti di diritto che giustificavano il comodato è cessato il suo scopo con conseguente diritto dei proprietari di chiedere il rilascio del bene.
La data del rilascio, atteso il tempo trascorso dalla data dei provvedimenti del Tribunale per i minorenni e le reiterate richieste di rilascio e comparate le ragioni della convenuta e la circostanza che i figli ancora si recano anche per dormire presso la madre, deve essere fissato al 31.8.2025.
3.La domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di spese sostenute dai comodanti per l'immobile concesso in comodato non può essere accolta.
Se è bene vero che le spese relative ai consumi e alla TARI sono di spettanza del comodatario e che, in ogni caso, quelle richieste sono successive alla cessazione del comodato, con la conseguenza che le stesse sarebbero, in ogni caso, dovute dalla convenuta è altresì vero che risultando non contestato che anche abita in via Arnaz 3, al piano superiore Parte_1
pagina 7 di 10 rispetto all'alloggio in cui dimora e in presenza della contestazione di Controparte_1 CP_1
dell'assenza di contatori di acqua, gas e luce dedicati all'alloggio al piano terreno, la
[...]
documentazione prodotta da parte attrice (docc. da 17 a 19) non consente di quantificare l'ammontare di spettanza di . Controparte_1
Ciò posto la domanda deve essere rigettata.
4. Parimenti infondata è la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'indennità per non aver potuto trarre i frutti dal bene.
Sul punto la Suprema Corte a sezioni unite con la pronuncia n. “33645/22 ha enunciato i seguenti principi: “In caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato”
La Suprema Corte ha, peraltro, precisato che "se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria" (Cass. Sez. U. n. 576 del 2008); che
“Quando l'azione dannosa attinge sulla base del nesso di causalità materiale il bene, l'evento di danno è rappresentato dalla lesione del diritto per il pregiudizio cagionato alla cosa oggetto del diritto di proprietà, ma affinché un danno risarcibile vi sia, perfezionandosi così la fattispecie del danno ingiusto, è necessario che al profilo dell'ingiustizia, garantito dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso” e che “Nella comune fattispecie di occupazione abusiva d'immobile è al contrario richiesta, come si è visto, l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento pagina 8 di 10 (…) Se la domanda risarcitoria ha ad oggetto il mancato guadagno causato dall'occupazione abusiva, l'onere di allegazione riguarda gli specifici pregiudizi, fra i quali si possono identificare non solo le occasioni perse di vendita a un prezzo più conveniente rispetto a quello di mercato, ma anche le mancate locazioni a un canone superiore a quello di mercato (una volta che si quantifichi equitativamente il godimento perduto con il canone locativo di mercato, il corrispettivo di una locazione ai correnti valori di mercato rientra, come si è visto, nelle perdite subite). Ove insorga controversia in relazione al fatto costitutivo del lucro cessante allegato,
l'onus probandi anche in questo caso può naturalmente essere assolto mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o le presunzioni semplici (fra le tante Cass. 3 febbraio 2011, n. 2552; 26 novembre 2007, n. 24614; 27 marzo 2007, n. 7499; 13 luglio 2005,
n. 14753; 23 maggio 2002, n. 7546).
Alla luce dei principi enunciati, assorbente per escludere che vi sia un danno conseguenza è la allegata intenzione di , che vive al primo piano (secondo f.t.) della casa di via Arnaz Parte_1
n. 3, in un'unità immobiliare, con i figli, di volersi trasferire presso l'immobile per cui è causa in quanto l'appartamento al primo piano da lui occupato è decisamente ristretto per poter ospitare il medesimo e i ragazzi minori.
Ne discende che gli attori non hanno intenzione di locare l'immobile di cui è causa, inserito in una casa a due piani interamente da loro occupata – anche abita, infatti, Parte_2
in altro alloggio dello stesso stabile - bensì di destinarlo ad abitazione di e dei di lui Parte_1
figli risultando l'attuale appartamento troppo piccolo per ospitare anche i minori.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di risarcimento del danno deve essere rigettata.
5. Le spese di lite, alla luce della parziale soccombenza, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA E DICHIARA che il rapporto di comodato familiare avente ad oggetto l'utilizzo dell'appartamento di via Arnaz n. 3, Torino, già casa familiare, da parte di ha Controparte_1
cessato di produrre effetti a far data dal 7.10.2021.
CONDANNA a rilasciare l'appartamento sito in via Arnaz n. 3, Torino, piano Controparte_1
terreno, in favore di e libero da persone e cose. Parte_1 Parte_2
pagina 9 di 10 FISSA per l'esecuzione la data del 31.8.2025.
RIGETTA le ulteriori domande proposte da e nei Parte_1 Parte_2
confronti di . Controparte_1
DISPONE l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Torino, 9 giugno 2025
Il Giudice dott. IM OS
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