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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3572/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3572/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 50 MODENA presso il difensore avv. PELLACANI FABIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALTINI DANIELE, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE N.BIONDO 40 CARPI presso il difensore avv. SALTINI DANIELE
APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 7/2023, mediazione, pagamento provvigione.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 6.2.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte appellante:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, previo ogni opportuno e necessario accertamento e declaratoria,
Nel merito, in via principale:
- riformare la sentenza civile n. Sent. n.7/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 11/01/2023, pubblicata in pari data e notificata, in data 28/04/2023, accogliendo l'opposizione
pagina 1 di 16 proposta dall'appellante, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 2741/21 emesso dal Giudice di Pace di Modena R.G. n. 3442/21 in data 27/10/2021, a favore di
[...]
e nei confronti di , e/o dichiararlo Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improcedibile e/o nullo, e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto, per le causali dedotte in giudizio da parte opponente.
In ogni caso
- Accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 per le ragioni dedotte in giudizio e, per l'effetto, dichiarare
[...] Controparte_1
tenuta alla restituzione della somma di €.4.375,22 corrisposta in virtù del
[...] decreto ingiuntivo opposto nel corso del primo grado di giudizio e del relativo atto di intimazione, nonché delle ulteriori somme eventualmente corrisposte successivamente, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. maturati dalla data della domanda, o a quella successiva del pagamento, sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
In Via istruttoria si ripropongono le istanze formulate in corso di causa insistendo per l'ammissione di prova per interrogatorio e prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che ha incontrato il SI. nell'ottobre del 2019, allorché Controparte_1 Parte_1 egli gli venne presentato dal SI. , come propria persona di fiducia, per avere Parte_2 assistenza tecnica nella conclusione dell'accordo avente ad oggetto le porzioni immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3”;
2) “Vero che i SI.ri e si conoscono dall'infanzia, essendo cugini ed Parte_2 Parte_1 avendo risieduto contemporaneamente in IL in Via Casali, 10”;
3) “Vero che le trattative intercorrenti fra i SI.ri e , aventi ad oggetto Parte_2 Parte_1 le porzioni immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3, sono state avviate nell'estate del 2019, e si sono interrotte verso al fine di febbraio 2020”;
4) “Vero che ha avuto contatti con da ottobre 2019 sino alla fine Parte_1 Controparte_1 di febbraio 2020 allorché non si raggiunse un accordo sulle modalità di sostituzione di una fossa biologica a servizio della porzioni immobiliari per cui è causa e sui costi da sostenere per tale sostituzione”;
5) “Vero che all'inizio di maggio 2020, sugli immobili di cui al cap 1, è stato esposto, con il consenso dei SI.ri , e , il cartello che in copia le si Parte_2 Parte_3 Parte_4 rammostra (doc. n. 5)”;
6) “Vero che alla fine di maggio 2020, l'agenzia Contatto Immobiliare, sita a IL (MO), Via Tacchini, 30, ha descritto al SI. le caratteristiche delle porzioni Parte_5 immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3, confermando che erano in vendita, da ristrutturare e libere da persone e cose”;
7) “Vero che in data 01 dicembre 2020, il SI. ed il SI. , hanno Parte_2 Parte_1 sottoscritto il preliminare di vendita alla presenza dell'Avv. Paride Casini e dell'Avv. Fabio Pellacani (doc. n.1)”;
8) “Vero che in data 20/01/2021 i SI.ri , e , in esecuzione Parte_2 Parte_3 Parte_4 del preliminare sopra richiamato, hanno sottoscritto il rogito definitivo di compravendita che in copia si rammostra (doc. n. 2)”;
9) “Vero che ha ricevuto la comunicazione e Controparte_1 l'assegno che si rammostra in data 18/01/2022, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quivi opposto (doc. n. 7)”. Si indicano quali testi su tutti i capitoli , , , residenti in [...]
Vignola (MO) Via Cesare Battisti, 6; sui capitoli nn. 5 e
pagina 2 di 16 6) residente a Modena, nonché il titolare dell'agenzia Contatto Immobiliare, Parte_5 domiciliato in IL, Via Tacchini, 30.Vertendo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda non è soggetta a condizione di procedibilità”.
Parte EL:
“Nel merito:
− rigettare l'appello proposto dal SI. avverso la Sentenza n.7/2023 (n.457/2022 Parte_1
R.G.), del Giudice di Pace di Modena, a firma Dott. Stefano Onofri, del 11.01.2023, pubblicata il 11.01.2023, notificata all'opponente in data 28.04.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nonché emersi dagli atti e dalla documentazione prodotta;
In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito ravvisi la fondatezza dell'appello proposto dal SI. avverso la Sentenza n.7/2023 (n.457/2022 R.G.), del Giudice di Parte_1
Pace di Modena, a firma Dott. Stefano Onofri, del 11.01.2023, pubblicata il 11.01.2023, notificata all'opponente in data 28.04.2023, si insite per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in comparsa di costituzione e risposta del Giudizio di primo grado e nella memoria autorizzata datata 17.05.2022 che vengono qui integralmente riproposte, anche con riferimento alle istante istruttorie la cui richiesta delle stesse è stata ribadita e rinnovata nelle verbalizzazioni, nella memoria autorizzata e nella nota difensiva depositate, opponendosi a quelle avverse come specificato nel verbale d'udienza del 18.05.2022: Comparsa di costituzione e risposta in causa di opposizione a decreto ingiuntivo:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito in via principale:
- accertare, per i motivi tutti esposti in atti e risultanti dalla documentazione prodotta, l'opera di mediazione immobiliare svolta dalla , in persona Controparte_1 del titolare firmatario e legale rappresentante pro tempore SI. corrente in Controparte_1 41058 Vignola (MO) Via Per IL n.554 (p.i. – c.f. P.IVA_1
), nell'ambito della compravendita immobiliare intercorsa tra il C.F._2 Pt_1
quale acquirente e i SI.ri , e e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto e le ulteriori domande avanzate da controparte con conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n.2741/2021 (n.3442/2021 R.G. – n.1639/2021
Rep.) emesso dal Giudice di Pace di Modena, a firma Avv. Nicoletta Maccaferri;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non temuta ipotesi il Giudice adito decida per la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n.2741/2021 (n.3442/2021 R.G. – n.1639/2021 Rep.) emesso dal Giudice di Pace di Modena, a firma Avv. Nicoletta Maccaferri, accertare il credito vantato dalla , per le ragioni per cui è causa in favore del Controparte_1 SI. in complessivi € 3.660,00= o in altra diversa somma, maggiore o minore, che Parte_1 dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza fattura al saldo effettivo e, conseguentemente, condannare il SI. , nato a [...] il Parte_1
17.01.1964 (c.f. ) RESIDENTE IN 41057 IL (MO) Via Casali C.F._1
n.10, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza fattura al saldo effettivo, in favore della , in persona del Controparte_1 titolare firmatario e legale rappresentante pro tempore SI. , corrente in 41058 Controparte_1
Vignola (MO) Via Per IL n.554 (p.i.
pagina 3 di 16 – c.f. ); P.IVA_1 C.F._2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
In via istruttoria:
A sostegno di quanto sostenuto in atti si allega il fascicolo del procedimento monitorio con i documenti ivi depositati da n.1 a n.5 compresi, nonché gli ulteriori seguenti che proseguono nella numerazione intrapresa: 6) copia decreto e precetto notificati;
7) copia citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata;
8) copia mail – del 12- CP_1 Parte_1
14.01.2020. Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo SInor Giudice adito Voglia disporre CTU perizia calligrafica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni del SI. apposte sull'offerta Parte_1 d'acquisto del 12.10.2019, con riserva di meglio definire il quesito da sottoporre al Consulente in sede di conferimento dell'incarico. Con ogni più ampia riserva istruttoria, di indicazione di testi e di formulazione dei capitoli di prova, di indicazione a prova contraria, di produzione documentale, di deduzione e eccezione nei termini di cui alle memorie ex art.320 c.p.c.”; Memoria autorizzata datata 17.05.2022:
“Per quanto attiene alle istanze istruttorie, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre prova per testi del SI. , residente in [...], Parte_2 sui capitoli di prova contrassegnati dai nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della SI.ra
residente in [...], sui capitoli di Parte_6 prova contrassegnati dai nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e del SI. GEOM.
, residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_1 contrassegnati dai nn.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) il SI. è stato investito informalmente dalle altre comproprietarie SI.re Parte_2 [...]
e di reperire un possibile acquirente dei loro immobili costituiti da due Pt_3 Parte_7 appartamenti (con rispettive soffitte e una cantina) siti in IL (MO) Via Casali n.10; 2) il SI. si è rivolto alla di perché il Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
SI. si occupasse di reperire un possibile acquirente dei due appartamenti (con CP_1 rispettive soffitte e una cantina) siti in IL (MO) Via Casali n.10;
3) la prima proposta di acquisto del SI. , datata 18.09.2019 non è stata accettata Parte_1 dai promittenti venditori SI.ri , e (al teste viene mostrato Parte_2 Parte_3 Parte_4 il doc.9);
4) la proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) è stata accettata dai promittenti venditori SI.ri , Parte_2 [...]
e , i quali l'hanno rispettivamente sottoscritta;
Pt_3 Parte_4
5) antecedentemente all'accettazione della proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10), era già stato intrapreso l'iter volto alla sanatoria di alcune irregolarità presenti nelle unità abitative oggetto della futura compravendita site in IL (MO) Via Casali n.10;
6) per l'esecuzione dell'iter di cui alla sanatoria indicate nel precedente capitolo il ha CP_1 proposto alle parti la figura del Geom. Tes_1
7) il Geom. ha seguito l'iter volto alla sanatoria delle irregolarità presenti nelle unità Tes_1 abitative oggetto della futura compravendita site in IL (MO) Via Casali n.10;
8) il Geom. collabora con il nelle circostanze in cui si richiede l'intervento di Tes_1 CP_1 persone con la sua qualifica professionale;
9) con riferimento ai vizi della fossa biologica, il si è adoperato perché le parti CP_1 presentassero dei preventivi circa l'entità dei costi per gli interventi da esperire;
pagina 4 di 16 10) i promittenti venditori e non il hanno raccolto e presentato preventivi volti alla Parte_1 eliminazione dei vizi delle fosse biologiche;
11) il manifestava disinteresse per la risoluzione delle problematiche attinenti la Parte_1 fossa biologica;
12) dopo l'accettazione della proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) da parte dei promittenti venditori SI.ri , e , l'opponente si è reso irreperibile;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
13) dopo un anno dall'accettazione della proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) da parte dei promissari venditori, il ha contattato direttamente il al fine di concludere l'affare Parte_1 Parte_2 escludendo il CP_1
14) l'oggetto della compravendita intercorsa tra i SI.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
quali venditori, e il SI. quale compratore era il medesimo di quello della
[...] Parte_1 proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10).
Si chiede sin da ora, che i testi sopra indicati siano sentiti sui capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte. Si chiede, inoltre, che l'adito Giudice Voglia disporre CTU perizia calligrafica al fine di accertare che le sottoscrizioni apposte sulla proposta di acquisto datata 12.10.2019 (doc.1 o doc.10) siano effettivamente attribuibili al SI. , con riserva di meglio precisare il Parte_1 relativo quesito in sede di conferimento dell'incarico al CTU;
ai fini della richiedenda CTU, si deposita originale della proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (doc.10).
Unitamente alla presente memoria autorizzata si depositano, seguendo la numerazione già intrapresa, i seguenti ulteriori documenti: 9) copia proposta di acquisto 18.09.2019 non accettata;
10) originale proposta di acquisto 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019, accettata.
Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge”. In ogni caso:
− con vittoria di spese, onorari, rimborso spese forfetario, Cpa e IVA del Giudizio di primo grado e di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/05/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 7/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 11/01/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2741/2021, emesso su ricorso di
[...]
per il pagamento della somma di € 3.660,00 a titolo di Controparte_1
provvigione per attività di intermediazione immobiliare.
La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento della provvigione avanzata da
[...]
per l'attività di intermediazione relativa alla compravendita di due immobili Controparte_1
siti in IL. In particolare, il mediatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base di una proposta di acquisto sottoscritta in data 12/10/2019
e di una email del 14/10/2019 con cui l'acquirente avrebbe riconosciuto il diritto Parte_1
alla provvigione.
pagina 5 di 16 Nel giudizio di opposizione, aveva contestato la sussistenza del diritto alla Parte_1
provvigione, disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla proposta di acquisto ed eccependo la mancanza di un effettivo apporto causale dell'attività di mediazione rispetto alla conclusione dell'affare, avvenuta successivamente a diverse condizioni economiche.
Il Giudice di Pace, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il diritto alla provvigione sulla base della email del 14/10/2019 e della sostanziale corrispondenza tra la proposta di acquisto intermediata dal mediatore e il successivo rogito di compravendita.
Con l'atto di appello, ha censurato la sentenza sotto diversi profili, in particolare: Parte_1
“1) Violazione art. 118 disp. att. c.p.c. - Vizio di motivazione apparente nella parte in cui dispone il rigetto dell'eccezione di disconoscimento del doc. n. 1 prodotto da controparte”,
“2) Violazione art. 116 c.p.c. - Errore nella valutazione del mezzo di prova costituito dalla email in data 14/10/2019 prodotta da controparte al doc. n. 4) – Irrilevanza”,
“3) Violazione art. 118 disp. att. c.p.c. Vizio di motivazione apparente in riferimento al mezzo di prova costituito dal doc. n. 1 prodotto da controparte”,
“4) (segue) Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Omessa valutazione del mezzo di prova costituito dal doc. n.2 prodotto da questa difesa, in relazione al doc. n. 1 prodotto da controparte”.
“5) Errato riconoscimento del diritto di parte EL al pagamento delle provvigioni – violazione dell'art. 1755 c.c.”,
“6) Errore di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. - Mancanza della prova scritta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto”.
Si è costituita contestando analiticamente i motivi di appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18/10/2023 e poi del 6.2.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie già formulate in primo grado e il Giudice si è riservato sulla decisione.
*****
1. Sul primo motivo di appello relativo al vizio di motivazione apparente in relazione al rigetto dell'eccezione di disconoscimento.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di disconoscimento del documento n. 1 (proposta di acquisto) sulla base di una motivazione apparente e illogica, fondata esclusivamente sul contenuto di una email successiva
(doc. 4) che non avrebbe alcuna attinenza con il documento disconosciuto.
pagina 6 di 16 Il motivo è infondato.
Va premesso che l'appellante ha disconosciuto il doc. 1 sia in punto di conformità rispetto all'originale, sia con riferimento alla propria sottoscrizione, sia in relazione alle sottoscrizioni di e . Parte_4 Parte_3
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale, esso è stato superato dal deposito dell'originale del documento da parte dell'EL in corso di causa, avvenuto unitamente alla memoria del 17.05.2022. Come emerge dagli atti, dopo tale deposito l'appellante non ha reiterato il disconoscimento né sollevato ulteriori contestazioni sulla corrispondenza tra copia e originale.
La produzione dell'originale ha quindi definitivamente superato l'eccezione di difformità.
In relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni di e va poi Parte_4 Parte_3
rilevato che tale contestazione è inammissibile, in quanto le uniche legittimate a disconoscere le proprie sottoscrizioni sarebbero le dirette interessate, che non lo hanno fatto. L'appellante non può quindi validamente contestare l'autenticità di firme apposte da terzi.
Ad ogni modo, per quanto concerne il disconoscimento della sottoscrizione dell'appellante, il
Giudice di prime cure lo ha, comunque, correttamente ritenuto superato sulla base della email del
14.10.2019 (doc. 4), dalla quale emerge inequivocabilmente il riconoscimento da parte del Pt_1
della conclusione dell'accordo e della debenza della provvigione.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tale email sarebbe irrilevante in quanto successiva e priva di riferimenti al documento disconosciuto. Va infatti considerato che:
- la email è stata inviata solo due giorni dopo l'accettazione della proposta di acquisto del
12.10.2019;
- contiene un esplicito riferimento alla suddivisione della provvigione tra i due immobili oggetto della proposta;
- presuppone logicamente l'esistenza di un accordo già concluso, tanto che si discute solo delle modalità di pagamento della provvigione;
- non è mai stata contestata dall'appellante, in primo grado, quanto alla sua provenienza e autenticità.
La valenza probatoria di tale documento è quindi decisiva per superare il disconoscimento, in quanto dimostra per facta concludentia che l'appellante aveva effettivamente sottoscritto la proposta di acquisto, avendone poi dato piena conferma con la email successiva.
pagina 7 di 16 Del resto, l'appellante non ha mai specificamente contestato il contenuto della email né fornito una spiegazione alternativa plausibile del suo tenore, limitandosi a sollevare solo in appello una tardiva eccezione sulla mancanza di sottoscrizione della stessa.
Va inoltre evidenziato che l'EL aveva tempestivamente manifestato l'intenzione di avvalersi del documento disconosciuto, chiedendo anche l'espletamento di CTU grafologica sulla firma dell'appellante. Tale istanza istruttoria, pur non accolta dal primo giudice, dimostra la piena disponibilità dell'EL a sottoporre a verifica l'autenticità della sottoscrizione contestata.
In conclusione, il rigetto dell'eccezione di disconoscimento operato dal Giudice di Pace risulta sorretto da una motivazione logica e coerente, fondata sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, in particolare della email del 14.10.2019 che costituisce inequivoca conferma dell'autenticità del documento disconosciuto.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
2. Sul secondo motivo di appello relativo alla valutazione della email del 14/10/2019.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la valutazione operata dal primo giudice in relazione alla email del 14/10/2019 (doc. 4), sostenendo che tale documento sarebbe irrilevante ai fini probatori in quanto privo di sottoscrizione e comunque non idoneo a costituire riconoscimento di debito o promessa di pagamento.
Il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, va rilevato che l'eccezione relativa alla mancanza di sottoscrizione della email è del tutto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta solo in appello. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, l'appellante non ha mai contestato la provenienza della email né sollevato dubbi sulla sua autenticità, limitandosi a proporre interpretazioni del suo contenuto.
Tale comportamento processuale integra un riconoscimento implicito della paternità del documento, precludendo la possibilità di contestarne successivamente l'autenticità.
In secondo luogo, secondo consolidati principi giurisprudenziali in tema di documento informatico, la email proveniente dall'indirizzo di posta elettronica riferibile ad un soggetto ha piena valenza probatoria circa la sua riconducibilità al titolare dell'account, salvo contestazione tempestiva e specifica, nella specie mai avvenuta.
Nel merito, il contenuto della email è inequivocabile nel riconoscere l'esistenza di un accordo sulla provvigione. Il testo recita infatti testualmente: "non avendo ancora stabilito che sarà meglio che si intesti le unità abitative sono a confermarti la prima proposta che mi avevi fatto, ovvero
3000,00 Euro totali a rogito da dividere in 2, 1200 per quello piccolo e 1800 per quello grande".
pagina 8 di 16 Tale dichiarazione dimostra:
- che vi era stato un previo accordo sulla provvigione ("la prima proposta che mi avevi fatto");
- che l'importo era stato quantificato in € 3.000,00 oltre accessori;
- che era stata concordata la suddivisione dell'importo tra i due immobili;
- che il pagamento era previsto al momento del rogito.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il termine "totali" implicherebbe che l'importo fosse comprensivo di IVA. È infatti prassi costante che nei rapporti commerciali gli importi vengano indicati al netto dell'IVA, salvo espressa specificazione contraria, nella specie insussistente.
Né può accogliersi l'interpretazione secondo cui la email dimostrerebbe l'assenza di un accordo definitivo. Al contrario, il fatto che si discutesse solo delle modalità di ripartizione della provvigione tra i due immobili presuppone logicamente che l'an e il quantum del compenso fossero già stati concordati.
Va inoltre evidenziato che la email è stata inviata solo due giorni dopo l'accettazione della proposta di acquisto del 12/10/2019, in un contesto temporale che ne conferma la piena coerenza con l'assetto negoziale cristallizzato nel documento disconosciuto.
Il primo giudice ha quindi correttamente valorizzato tale documento quale prova decisiva del diritto alla provvigione, fornendo una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto.
3. Sul terzo motivo di appello relativo al vizio di motivazione nella valutazione della corrispondenza tra proposta di acquisto e rogito definitivo.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rogito definitivo costituisse "sostanziale conferma" della proposta di acquisto intermediata dal mediatore, nonostante le rilevanti differenze di prezzo tra i due atti.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la documentazione in atti, la proposta di acquisto del 12/10/2019 prevedeva inizialmente un prezzo di € 195.000 per i due appartamenti con relative pertinenze, successivamente elevato a € 220.000 con l'integrazione del 23/11/2019 che includeva anche il garage. Il rogito definitivo è stato invece stipulato per un prezzo di € 183.000.
Tale differenza di prezzo, tuttavia, non è idonea a far venir meno il nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione dell'affare, né a rendere illogica la motivazione del primo giudice.
pagina 9 di 16 In primo luogo, va evidenziato che il compendio immobiliare oggetto della compravendita è rimasto assolutamente identico: si tratta dei medesimi due appartamenti con relative soffitte, cantina e garage siti in IL, Via Casali n. 10, ben individuati sin dalla proposta iniziale.
Non vi è stata quindi alcuna modifica dell'oggetto del contratto.
In secondo luogo, anche le parti contraenti sono rimaste le stesse: il SI. quale Parte_1
acquirente e i SIg.ri , e quali venditori. La circostanza che Parte_2 Parte_3 Parte_4
il rogito sia stato stipulato tra i medesimi soggetti messi in relazione dal mediatore conferma che l'attività di intermediazione ha effettivamente portato alla conclusione dell'affare.
La sola differenza attiene al prezzo finale, inferiore di circa il 17% rispetto a quello inizialmente pattuito. Tale riduzione, tuttavia, appare fisiologica nell'ambito di una trattativa immobiliare protrattasi per oltre un anno, durante la quale sono emerse alcune problematiche (in particolare relative alla fossa biologica) che possono aver inciso sulla determinazione del corrispettivo finale.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini del diritto alla provvigione non è necessaria l'assoluta identità tra le condizioni inizialmente pattuite e quelle definitive, essendo sufficiente che l'attività del mediatore abbia messo in relazione le parti e sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, può ritenersi provato che:
- il mediatore ha messo in contatto le parti;
- ha fatto sottoscrivere una proposta di acquisto accettata dai venditori;
- ha seguito la pratica anche per gli aspetti tecnici, incaricando un geometra per le sanatorie necessarie;
- l'affare si è concluso tra le stesse parti e per lo stesso compendio immobiliare.
La circostanza che il prezzo finale sia stato ridotto non fa quindi venir meno il nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione della compravendita, né rende illogica la motivazione del primo giudice che ha correttamente ravvisato una "sostanziale conferma" dell'accordo iniziale nel rogito definitivo.
L'espressione utilizzata dal Giudice di Pace appare anzi particolarmente appropriata, in quanto evidenzia che, al di là della riduzione del prezzo, tutti gli elementi essenziali dell'accordo (parti, oggetto, causa) sono rimasti invariati.
Va infine rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna prova che la riduzione del prezzo sia dipesa da circostanze sopravvenute tali da far venir meno il collegamento causale con l'attività
pagina 10 di 16 del mediatore. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che le problematiche emerse
(relative alla fossa biologica) erano già note durante la trattativa intermediata dal CP_1
In conclusione, il terzo motivo di appello va respinto in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi logici nella parte in cui ha ravvisato una sostanziale corrispondenza tra proposta iniziale e rogito definitivo, nonostante la riduzione del prezzo di vendita.
4. Sul quarto motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione del documento n. 2 prodotto dall'appellante.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato il documento n. 2 (rogito definitivo) in relazione al documento n. 1
(proposta di acquisto), sostenendo che le rilevanti differenze tra i due atti dimostrerebbero l'assenza di un nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la documentazione in atti, la proposta di acquisto del 12/10/2019 prevedeva l'acquisto di due appartamenti con relative pertinenze per € 195.000, successivamente elevato a € 220.000 con l'integrazione del 23/11/2019 che includeva anche il garage. Il rogito definitivo è stato invece stipulato per un prezzo di € 183.000 comprensivo di tutti gli immobili.
L'appellante sostiene che il documento n. 1 (proposta di acquisto) conterrebbe in realtà "due accordi differenti": uno del 12/10/2019 per € 195.000 relativo ai soli appartamenti e uno del
23/11/2019 per € 220.000 comprensivo anche del garage. Da ciò deriverebbe l'indeterminatezza dell'oggetto e l'impossibilità di ravvisare una corrispondenza con il rogito definitivo.
Tale interpretazione non può essere condivisa. Il documento n. 1 contiene infatti un unico accordo, inizialmente limitato ai due appartamenti e successivamente integrato con il garage attraverso un'appendice che ha comportato il conseguente adeguamento del prezzo. Non si tratta quindi di due accordi distinti ma di un'unica proposta modificata consensualmente dalle parti per includere un ulteriore bene.
L'oggetto della compravendita è sempre rimasto perfettamente determinato, trattandosi dei medesimi immobili (due appartamenti con relative soffitte, cantina e garage) poi effettivamente trasferiti con il rogito definitivo. La circostanza che il garage sia stato aggiunto in un secondo momento non incide sulla validità ed efficacia della proposta, né sulla sua idoneità a dimostrare il nesso causale con la conclusione dell'affare.
pagina 11 di 16 Quanto alla differenza di prezzo (€ 220.000 nella proposta integrata contro € 183.000 del rogito), essa non è tale da far venir meno la sostanziale corrispondenza tra i due atti, considerato che:
- le parti sono rimaste le stesse;
- il compendio immobiliare è identico;
- la riduzione del prezzo appare fisiologica nell'ambito di una trattativa protrattasi per oltre un anno;
- non vi è prova che tale riduzione sia dipesa da circostanze sopravvenute tali da interrompere il nesso causale con l'attività del mediatore.
Non può quindi condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tra proposta e rogito vi sarebbe una "novazione" ex art. 1230 c.c. per diversità di oggetto e titolo. L'oggetto è infatti rimasto invariato (stesso compendio immobiliare) e anche il titolo è il medesimo (compravendita immobiliare), essendosi modificato solo il corrispettivo in misura comunque fisiologica per questo tipo di contrattazioni.
Va inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dall'appellante (doc. 1 e 2) conferma piuttosto che dimostrare l'irrilevanza dell'attività del mediatore. Il fatto che il rogito sia stato stipulato tra le stesse parti e per gli stessi immobili individuati nella proposta dimostra infatti che l'attività di intermediazione ha effettivamente messo in relazione i contraenti e ha costituito un presupposto causale della conclusione dell'affare.
Le "questioni accessorie" richiamate dall'appellante (relative alla fossa biologica) non sono invece idonee a interrompere il nesso causale, in quanto:
- erano già note durante la trattativa intermediata dal mediatore;
- sono state oggetto di confronto tra le parti come dimostrato dalle email in atti;
- la loro soluzione è rientrata nella normale dialettica negoziale.
In conclusione, il quarto motivo di appello va respinto in quanto la documentazione prodotta dall'appellante, lungi dal dimostrare l'irrilevanza dell'attività del mediatore, ne conferma invece il ruolo determinante per la conclusione dell'affare, essendo il rogito definitivo sostanzialmente corrispondente alla proposta di acquisto quanto a parti e oggetto del contratto.
5. Sul quinto motivo di appello: errato riconoscimento del diritto di parte EL al pagamento delle provvigioni - violazione dell'art. 1755 c.c.
Il quinto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante contesta il diritto alla provvigione di sostenendo: a) che Controparte_1
le parti si conoscessero già prima dell'intervento del mediatore;
b) che fosse già stata avviata una pagina 12 di 16 trattativa autonoma;
c) che l'attività del mediatore non sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Tali argomentazioni non possono essere accolte.
In primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza, il diritto alla provvigione del mediatore ex art. 1755 c.c. sorge quando si verifica la "conclusione dell'affare" e sussiste un nesso causale tra l'attività del mediatore e tale conclusione, non essendo necessario che il mediatore abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa fino all'accordo definitivo (Cass. Civ. Sez. II, Sent.
25799 del 05/12/2014).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che ha svolto un'effettiva attività di CP_1
mediazione, come dimostrato da:
1) l'esistenza di una prima proposta d'acquisto del 18/09/2019 (doc. 9) non accettata dai venditori;
2) una successiva proposta d'acquisto del 12/10/2019 (doc. 10), accettata dai venditori e poi integrata il 23/11/2019;
3) la mail del 14/10/2019 (doc. 4) in cui l'appellante stesso riconosce l'attività del mediatore e discute la suddivisione della provvigione;
4) lo scambio di mail del gennaio 2020 (doc. 8) che dimostra il coinvolgimento del mediatore nelle trattative.
È irrilevante che le parti si conoscessero già in precedenza o fossero addirittura parenti. La giurisprudenza ha chiarito che la preesistente conoscenza tra le parti non esclude il diritto alla provvigione, se l'intervento del mediatore è stato comunque determinante per la conclusione dell'affare.
Quanto alla presunta trattativa precedente, l'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, che rimane una mera allegazione indimostrata. Al contrario, la documentazione in atti dimostra che è stato proprio l'intervento di a strutturare e CP_1
formalizzare la trattativa attraverso le proposte d'acquisto.
L'appellante sostiene inoltre che l'attività iniziale del mediatore avrebbe perso efficacia causale per vicende successive, citando Cass. Civ. 11776/2019. Tale principio non è però applicabile al caso di specie, poiché:
a) Il rogito definitivo ha riguardato gli stessi immobili oggetto della mediazione;
b) Le parti sono rimaste le medesime;
c) La differenza di prezzo (da €220.000 a €183.000) non è tale da far venir meno il nesso causale con l'attività del mediatore.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza ha infatti chiarito che, una volta concluso l'affare, non assume rilevanza l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata successivamente definita (Cass.
Civ. 25799/2014).
Il fatto che la compravendita si sia conclusa a condizioni economiche diverse non esclude quindi il diritto alla provvigione, essendo determinante che l'intervento del mediatore abbia posto in relazione le parti e avviato la trattativa poi sfociata nel rogito definitivo.
Va inoltre evidenziato, ancora una volta, come lo stesso appellante abbia riconosciuto l'attività di mediazione nella mail del 14/10/2019 (doc. 4), discutendo la suddivisione della provvigione tra i due immobili. Tale comportamento è incompatibile con la tesi ora sostenuta dell'irrilevanza dell'intervento del mediatore.
Anche l'interruzione temporanea delle trattative e la ripresa delle stesse attraverso i legali non fa venir meno il diritto alla provvigione, essendo determinante che l'attività iniziale del mediatore abbia posto le basi per la successiva conclusione dell'affare.
Il mediatore ha inoltre dimostrato di essersi attivato anche per la risoluzione delle problematiche tecniche emerse (sanatorie e fossa biologica), attraverso la collaborazione del Geom. Tes_1
confermando così la continuità e rilevanza del proprio intervento.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che l'attività di sia stata Controparte_1
determinante per la conclusione dell'affare e che sussistano quindi i presupposti ex art. 1755 c.c. per il riconoscimento del diritto alla provvigione.
6. Sul sesto motivo di appello: errore di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. - mancanza della prova scritta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il sesto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo l'insufficienza della prova scritta del credito e contestando in particolare il valore probatorio della fattura, dell'estratto autentico e della email del 14/10/2019.
Tale censura non può essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo era supportato da un complesso di documenti che, valutati nel loro insieme, integrano pienamente i requisiti della prova scritta ex art. 633 c.p.c., ovvero:
1) La proposta d'acquisto accettata del 12/10/2019 (doc. 1);
2) La fattura n. 13/2021 (doc. 2);
3) L'estratto autentico notarile (doc. 3);
pagina 14 di 16 4) La email del 14/10/2019 (doc. 4) proveniente dall'appellante.
È pur vero che, secondo consolidata giurisprudenza, le fatture e gli estratti autentici, in quanto documenti di formazione unilaterale, non costituiscono di per sé prova del credito in caso di contestazione. Tuttavia, nel caso di specie, tali documenti non sono stati prodotti isolatamente, ma in un contesto probatorio più ampio che include anche documenti provenienti dallo stesso debitore.
In particolare, assume valore decisivo la email del 14/10/2019 la quale integra un riconoscimento dell'obbligo di corrispondere la provvigione, con indicazione anche della sua quantificazione.
L'appellante sostiene inoltre che l'importo di €3.000 dovrebbe intendersi comprensivo di IVA, ma tale interpretazione non può essere accolta per diverse ragioni: 1) Nelle contrattazioni tra professionisti e privati, quando si indica un importo "totale", questo si intende al netto dell'IVA salvo espressa indicazione contraria;
2) L'uso del termine "totali" nella email si riferisce chiaramente alla somma delle due quote (1.200 + 1.800) e non alla inclusione degli oneri fiscali;
3) Non vi è alcun elemento testuale che suggerisca che l'importo fosse da intendersi comprensivo di IVA.
Quanto alla contestazione relativa al calcolo della provvigione sul prezzo di € 220.000 anziché su quello finale di €183.000, va rilevato che l'email del 14/10/2019 conferma l'accordo in misura fissa e non in percentuale sul prezzo, ragion per cui la successiva riduzione del prezzo di vendita non incide sul diritto alla provvigione nella misura originariamente pattuita.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso sulla base di idonea prova scritta del credito, sia nell'an che nel quantum.
Il sesto motivo di appello va pertanto rigettato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
7. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'EL , in applicazione del D.M. 55/2014 Controparte_1
e ss. modd., sulla base del valore della causa, utilizzando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase decisionale, non essendovi stata fase istruttoria.
Si dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 avverso la sentenza n. 7/2023 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'EL , che liquida in € 1.276,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n.
115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 3572/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI Parte_1 C.F._1
FABIO, elettivamente domiciliato in VIALE DELLE RIMEMBRANZE, 50 MODENA presso il difensore avv. PELLACANI FABIO
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. SALTINI DANIELE, elettivamente C.F._2
domiciliato in VIALE N.BIONDO 40 CARPI presso il difensore avv. SALTINI DANIELE
APPELLATO
In punto a: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 7/2023, mediazione, pagamento provvigione.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 6.2.2025 e, in particolare, come di seguito indicato.
Parte appellante:
“Contrariis rejectis, voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito, previo ogni opportuno e necessario accertamento e declaratoria,
Nel merito, in via principale:
- riformare la sentenza civile n. Sent. n.7/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 11/01/2023, pubblicata in pari data e notificata, in data 28/04/2023, accogliendo l'opposizione
pagina 1 di 16 proposta dall'appellante, e per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, D.I. n. 2741/21 emesso dal Giudice di Pace di Modena R.G. n. 3442/21 in data 27/10/2021, a favore di
[...]
e nei confronti di , e/o dichiararlo Controparte_1 Parte_1 inammissibile, improcedibile e/o nullo, e/o invalido e/o infondato in fatto ed in diritto, per le causali dedotte in giudizio da parte opponente.
In ogni caso
- Accertare e dichiarare che nulla deve a Parte_1 Controparte_1 per le ragioni dedotte in giudizio e, per l'effetto, dichiarare
[...] Controparte_1
tenuta alla restituzione della somma di €.4.375,22 corrisposta in virtù del
[...] decreto ingiuntivo opposto nel corso del primo grado di giudizio e del relativo atto di intimazione, nonché delle ulteriori somme eventualmente corrisposte successivamente, oltre agli interessi legali ex art. 1284 c.c. maturati dalla data della domanda, o a quella successiva del pagamento, sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.
In Via istruttoria si ripropongono le istanze formulate in corso di causa insistendo per l'ammissione di prova per interrogatorio e prova per testi sui seguenti capitoli:
1) “Vero che ha incontrato il SI. nell'ottobre del 2019, allorché Controparte_1 Parte_1 egli gli venne presentato dal SI. , come propria persona di fiducia, per avere Parte_2 assistenza tecnica nella conclusione dell'accordo avente ad oggetto le porzioni immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3”;
2) “Vero che i SI.ri e si conoscono dall'infanzia, essendo cugini ed Parte_2 Parte_1 avendo risieduto contemporaneamente in IL in Via Casali, 10”;
3) “Vero che le trattative intercorrenti fra i SI.ri e , aventi ad oggetto Parte_2 Parte_1 le porzioni immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3, sono state avviate nell'estate del 2019, e si sono interrotte verso al fine di febbraio 2020”;
4) “Vero che ha avuto contatti con da ottobre 2019 sino alla fine Parte_1 Controparte_1 di febbraio 2020 allorché non si raggiunse un accordo sulle modalità di sostituzione di una fossa biologica a servizio della porzioni immobiliari per cui è causa e sui costi da sostenere per tale sostituzione”;
5) “Vero che all'inizio di maggio 2020, sugli immobili di cui al cap 1, è stato esposto, con il consenso dei SI.ri , e , il cartello che in copia le si Parte_2 Parte_3 Parte_4 rammostra (doc. n. 5)”;
6) “Vero che alla fine di maggio 2020, l'agenzia Contatto Immobiliare, sita a IL (MO), Via Tacchini, 30, ha descritto al SI. le caratteristiche delle porzioni Parte_5 immobiliari site in IL (MO), Via Casali, 10, P. T-1-3, confermando che erano in vendita, da ristrutturare e libere da persone e cose”;
7) “Vero che in data 01 dicembre 2020, il SI. ed il SI. , hanno Parte_2 Parte_1 sottoscritto il preliminare di vendita alla presenza dell'Avv. Paride Casini e dell'Avv. Fabio Pellacani (doc. n.1)”;
8) “Vero che in data 20/01/2021 i SI.ri , e , in esecuzione Parte_2 Parte_3 Parte_4 del preliminare sopra richiamato, hanno sottoscritto il rogito definitivo di compravendita che in copia si rammostra (doc. n. 2)”;
9) “Vero che ha ricevuto la comunicazione e Controparte_1 l'assegno che si rammostra in data 18/01/2022, successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, quivi opposto (doc. n. 7)”. Si indicano quali testi su tutti i capitoli , , , residenti in [...]
Vignola (MO) Via Cesare Battisti, 6; sui capitoli nn. 5 e
pagina 2 di 16 6) residente a Modena, nonché il titolare dell'agenzia Contatto Immobiliare, Parte_5 domiciliato in IL, Via Tacchini, 30.Vertendo in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda non è soggetta a condizione di procedibilità”.
Parte EL:
“Nel merito:
− rigettare l'appello proposto dal SI. avverso la Sentenza n.7/2023 (n.457/2022 Parte_1
R.G.), del Giudice di Pace di Modena, a firma Dott. Stefano Onofri, del 11.01.2023, pubblicata il 11.01.2023, notificata all'opponente in data 28.04.2023, in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nonché emersi dagli atti e dalla documentazione prodotta;
In via subordinata: nella denegata e non temuta ipotesi l'Ill.mo Tribunale adito ravvisi la fondatezza dell'appello proposto dal SI. avverso la Sentenza n.7/2023 (n.457/2022 R.G.), del Giudice di Parte_1
Pace di Modena, a firma Dott. Stefano Onofri, del 11.01.2023, pubblicata il 11.01.2023, notificata all'opponente in data 28.04.2023, si insite per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate in comparsa di costituzione e risposta del Giudizio di primo grado e nella memoria autorizzata datata 17.05.2022 che vengono qui integralmente riproposte, anche con riferimento alle istante istruttorie la cui richiesta delle stesse è stata ribadita e rinnovata nelle verbalizzazioni, nella memoria autorizzata e nella nota difensiva depositate, opponendosi a quelle avverse come specificato nel verbale d'udienza del 18.05.2022: Comparsa di costituzione e risposta in causa di opposizione a decreto ingiuntivo:
“Ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Nel merito in via principale:
- accertare, per i motivi tutti esposti in atti e risultanti dalla documentazione prodotta, l'opera di mediazione immobiliare svolta dalla , in persona Controparte_1 del titolare firmatario e legale rappresentante pro tempore SI. corrente in Controparte_1 41058 Vignola (MO) Via Per IL n.554 (p.i. – c.f. P.IVA_1
), nell'ambito della compravendita immobiliare intercorsa tra il C.F._2 Pt_1
quale acquirente e i SI.ri , e e, per l'effetto,
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in quanto infondata in fatto e in diritto e le ulteriori domande avanzate da controparte con conseguentemente conferma del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n.2741/2021 (n.3442/2021 R.G. – n.1639/2021
Rep.) emesso dal Giudice di Pace di Modena, a firma Avv. Nicoletta Maccaferri;
Nel merito in via subordinata:
- nella denegata e non temuta ipotesi il Giudice adito decida per la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n.2741/2021 (n.3442/2021 R.G. – n.1639/2021 Rep.) emesso dal Giudice di Pace di Modena, a firma Avv. Nicoletta Maccaferri, accertare il credito vantato dalla , per le ragioni per cui è causa in favore del Controparte_1 SI. in complessivi € 3.660,00= o in altra diversa somma, maggiore o minore, che Parte_1 dovesse risultare dovuta in corso di causa, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza fattura al saldo effettivo e, conseguentemente, condannare il SI. , nato a [...] il Parte_1
17.01.1964 (c.f. ) RESIDENTE IN 41057 IL (MO) Via Casali C.F._1
n.10, al pagamento della suddetta somma, oltre interessi al tasso legale dalla scadenza fattura al saldo effettivo, in favore della , in persona del Controparte_1 titolare firmatario e legale rappresentante pro tempore SI. , corrente in 41058 Controparte_1
Vignola (MO) Via Per IL n.554 (p.i.
pagina 3 di 16 – c.f. ); P.IVA_1 C.F._2
In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario 15%, IVA e CPA ai sensi di legge.
In via istruttoria:
A sostegno di quanto sostenuto in atti si allega il fascicolo del procedimento monitorio con i documenti ivi depositati da n.1 a n.5 compresi, nonché gli ulteriori seguenti che proseguono nella numerazione intrapresa: 6) copia decreto e precetto notificati;
7) copia citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificata;
8) copia mail – del 12- CP_1 Parte_1
14.01.2020. Si chiede, inoltre, che l'Ill.mo SInor Giudice adito Voglia disporre CTU perizia calligrafica volta ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni del SI. apposte sull'offerta Parte_1 d'acquisto del 12.10.2019, con riserva di meglio definire il quesito da sottoporre al Consulente in sede di conferimento dell'incarico. Con ogni più ampia riserva istruttoria, di indicazione di testi e di formulazione dei capitoli di prova, di indicazione a prova contraria, di produzione documentale, di deduzione e eccezione nei termini di cui alle memorie ex art.320 c.p.c.”; Memoria autorizzata datata 17.05.2022:
“Per quanto attiene alle istanze istruttorie, si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia disporre prova per testi del SI. , residente in [...], Parte_2 sui capitoli di prova contrassegnati dai nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, della SI.ra
residente in [...], sui capitoli di Parte_6 prova contrassegnati dai nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, e del SI. GEOM.
, residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_1 contrassegnati dai nn.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, tutti preceduti dalla locuzione “Vero che”:
1) il SI. è stato investito informalmente dalle altre comproprietarie SI.re Parte_2 [...]
e di reperire un possibile acquirente dei loro immobili costituiti da due Pt_3 Parte_7 appartamenti (con rispettive soffitte e una cantina) siti in IL (MO) Via Casali n.10; 2) il SI. si è rivolto alla di perché il Parte_2 Controparte_1 Controparte_1
SI. si occupasse di reperire un possibile acquirente dei due appartamenti (con CP_1 rispettive soffitte e una cantina) siti in IL (MO) Via Casali n.10;
3) la prima proposta di acquisto del SI. , datata 18.09.2019 non è stata accettata Parte_1 dai promittenti venditori SI.ri , e (al teste viene mostrato Parte_2 Parte_3 Parte_4 il doc.9);
4) la proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) è stata accettata dai promittenti venditori SI.ri , Parte_2 [...]
e , i quali l'hanno rispettivamente sottoscritta;
Pt_3 Parte_4
5) antecedentemente all'accettazione della proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10), era già stato intrapreso l'iter volto alla sanatoria di alcune irregolarità presenti nelle unità abitative oggetto della futura compravendita site in IL (MO) Via Casali n.10;
6) per l'esecuzione dell'iter di cui alla sanatoria indicate nel precedente capitolo il ha CP_1 proposto alle parti la figura del Geom. Tes_1
7) il Geom. ha seguito l'iter volto alla sanatoria delle irregolarità presenti nelle unità Tes_1 abitative oggetto della futura compravendita site in IL (MO) Via Casali n.10;
8) il Geom. collabora con il nelle circostanze in cui si richiede l'intervento di Tes_1 CP_1 persone con la sua qualifica professionale;
9) con riferimento ai vizi della fossa biologica, il si è adoperato perché le parti CP_1 presentassero dei preventivi circa l'entità dei costi per gli interventi da esperire;
pagina 4 di 16 10) i promittenti venditori e non il hanno raccolto e presentato preventivi volti alla Parte_1 eliminazione dei vizi delle fosse biologiche;
11) il manifestava disinteresse per la risoluzione delle problematiche attinenti la Parte_1 fossa biologica;
12) dopo l'accettazione della proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) da parte dei promittenti venditori SI.ri , e , l'opponente si è reso irreperibile;
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_1
13) dopo un anno dall'accettazione della proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10) da parte dei promissari venditori, il ha contattato direttamente il al fine di concludere l'affare Parte_1 Parte_2 escludendo il CP_1
14) l'oggetto della compravendita intercorsa tra i SI.ri , e Parte_2 Parte_3 Pt_4
quali venditori, e il SI. quale compratore era il medesimo di quello della
[...] Parte_1 proposta d'acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (al teste vengono mostrati il doc.1 o il doc.10).
Si chiede sin da ora, che i testi sopra indicati siano sentiti sui capitoli di prova eventualmente ammessi di controparte. Si chiede, inoltre, che l'adito Giudice Voglia disporre CTU perizia calligrafica al fine di accertare che le sottoscrizioni apposte sulla proposta di acquisto datata 12.10.2019 (doc.1 o doc.10) siano effettivamente attribuibili al SI. , con riserva di meglio precisare il Parte_1 relativo quesito in sede di conferimento dell'incarico al CTU;
ai fini della richiedenda CTU, si deposita originale della proposta di acquisto datata 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019 (doc.10).
Unitamente alla presente memoria autorizzata si depositano, seguendo la numerazione già intrapresa, i seguenti ulteriori documenti: 9) copia proposta di acquisto 18.09.2019 non accettata;
10) originale proposta di acquisto 12.10.2019, integrata in data 23.11.2019, accettata.
Con ogni più ampia riserva istruttoria nei termini di legge”. In ogni caso:
− con vittoria di spese, onorari, rimborso spese forfetario, Cpa e IVA del Giudizio di primo grado e di appello”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29/05/2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 7/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena in data 11/01/2023, con la quale è stata rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2741/2021, emesso su ricorso di
[...]
per il pagamento della somma di € 3.660,00 a titolo di Controparte_1
provvigione per attività di intermediazione immobiliare.
La controversia trae origine dalla richiesta di pagamento della provvigione avanzata da
[...]
per l'attività di intermediazione relativa alla compravendita di due immobili Controparte_1
siti in IL. In particolare, il mediatore aveva ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo sulla base di una proposta di acquisto sottoscritta in data 12/10/2019
e di una email del 14/10/2019 con cui l'acquirente avrebbe riconosciuto il diritto Parte_1
alla provvigione.
pagina 5 di 16 Nel giudizio di opposizione, aveva contestato la sussistenza del diritto alla Parte_1
provvigione, disconoscendo la sottoscrizione apposta sulla proposta di acquisto ed eccependo la mancanza di un effettivo apporto causale dell'attività di mediazione rispetto alla conclusione dell'affare, avvenuta successivamente a diverse condizioni economiche.
Il Giudice di Pace, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, ha rigettato l'opposizione ritenendo provato il diritto alla provvigione sulla base della email del 14/10/2019 e della sostanziale corrispondenza tra la proposta di acquisto intermediata dal mediatore e il successivo rogito di compravendita.
Con l'atto di appello, ha censurato la sentenza sotto diversi profili, in particolare: Parte_1
“1) Violazione art. 118 disp. att. c.p.c. - Vizio di motivazione apparente nella parte in cui dispone il rigetto dell'eccezione di disconoscimento del doc. n. 1 prodotto da controparte”,
“2) Violazione art. 116 c.p.c. - Errore nella valutazione del mezzo di prova costituito dalla email in data 14/10/2019 prodotta da controparte al doc. n. 4) – Irrilevanza”,
“3) Violazione art. 118 disp. att. c.p.c. Vizio di motivazione apparente in riferimento al mezzo di prova costituito dal doc. n. 1 prodotto da controparte”,
“4) (segue) Violazione dell'art. 116 c.p.c. - Omessa valutazione del mezzo di prova costituito dal doc. n.2 prodotto da questa difesa, in relazione al doc. n. 1 prodotto da controparte”.
“5) Errato riconoscimento del diritto di parte EL al pagamento delle provvigioni – violazione dell'art. 1755 c.c.”,
“6) Errore di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. - Mancanza della prova scritta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto”.
Si è costituita contestando analiticamente i motivi di appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
All'udienza del 18/10/2023 e poi del 6.2.2025, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze istruttorie già formulate in primo grado e il Giudice si è riservato sulla decisione.
*****
1. Sul primo motivo di appello relativo al vizio di motivazione apparente in relazione al rigetto dell'eccezione di disconoscimento.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver rigettato l'eccezione di disconoscimento del documento n. 1 (proposta di acquisto) sulla base di una motivazione apparente e illogica, fondata esclusivamente sul contenuto di una email successiva
(doc. 4) che non avrebbe alcuna attinenza con il documento disconosciuto.
pagina 6 di 16 Il motivo è infondato.
Va premesso che l'appellante ha disconosciuto il doc. 1 sia in punto di conformità rispetto all'originale, sia con riferimento alla propria sottoscrizione, sia in relazione alle sottoscrizioni di e . Parte_4 Parte_3
Quanto al disconoscimento della conformità all'originale, esso è stato superato dal deposito dell'originale del documento da parte dell'EL in corso di causa, avvenuto unitamente alla memoria del 17.05.2022. Come emerge dagli atti, dopo tale deposito l'appellante non ha reiterato il disconoscimento né sollevato ulteriori contestazioni sulla corrispondenza tra copia e originale.
La produzione dell'originale ha quindi definitivamente superato l'eccezione di difformità.
In relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni di e va poi Parte_4 Parte_3
rilevato che tale contestazione è inammissibile, in quanto le uniche legittimate a disconoscere le proprie sottoscrizioni sarebbero le dirette interessate, che non lo hanno fatto. L'appellante non può quindi validamente contestare l'autenticità di firme apposte da terzi.
Ad ogni modo, per quanto concerne il disconoscimento della sottoscrizione dell'appellante, il
Giudice di prime cure lo ha, comunque, correttamente ritenuto superato sulla base della email del
14.10.2019 (doc. 4), dalla quale emerge inequivocabilmente il riconoscimento da parte del Pt_1
della conclusione dell'accordo e della debenza della provvigione.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tale email sarebbe irrilevante in quanto successiva e priva di riferimenti al documento disconosciuto. Va infatti considerato che:
- la email è stata inviata solo due giorni dopo l'accettazione della proposta di acquisto del
12.10.2019;
- contiene un esplicito riferimento alla suddivisione della provvigione tra i due immobili oggetto della proposta;
- presuppone logicamente l'esistenza di un accordo già concluso, tanto che si discute solo delle modalità di pagamento della provvigione;
- non è mai stata contestata dall'appellante, in primo grado, quanto alla sua provenienza e autenticità.
La valenza probatoria di tale documento è quindi decisiva per superare il disconoscimento, in quanto dimostra per facta concludentia che l'appellante aveva effettivamente sottoscritto la proposta di acquisto, avendone poi dato piena conferma con la email successiva.
pagina 7 di 16 Del resto, l'appellante non ha mai specificamente contestato il contenuto della email né fornito una spiegazione alternativa plausibile del suo tenore, limitandosi a sollevare solo in appello una tardiva eccezione sulla mancanza di sottoscrizione della stessa.
Va inoltre evidenziato che l'EL aveva tempestivamente manifestato l'intenzione di avvalersi del documento disconosciuto, chiedendo anche l'espletamento di CTU grafologica sulla firma dell'appellante. Tale istanza istruttoria, pur non accolta dal primo giudice, dimostra la piena disponibilità dell'EL a sottoporre a verifica l'autenticità della sottoscrizione contestata.
In conclusione, il rigetto dell'eccezione di disconoscimento operato dal Giudice di Pace risulta sorretto da una motivazione logica e coerente, fondata sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti, in particolare della email del 14.10.2019 che costituisce inequivoca conferma dell'autenticità del documento disconosciuto.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
2. Sul secondo motivo di appello relativo alla valutazione della email del 14/10/2019.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contesta la valutazione operata dal primo giudice in relazione alla email del 14/10/2019 (doc. 4), sostenendo che tale documento sarebbe irrilevante ai fini probatori in quanto privo di sottoscrizione e comunque non idoneo a costituire riconoscimento di debito o promessa di pagamento.
Il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, va rilevato che l'eccezione relativa alla mancanza di sottoscrizione della email è del tutto tardiva, essendo stata sollevata per la prima volta solo in appello. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, l'appellante non ha mai contestato la provenienza della email né sollevato dubbi sulla sua autenticità, limitandosi a proporre interpretazioni del suo contenuto.
Tale comportamento processuale integra un riconoscimento implicito della paternità del documento, precludendo la possibilità di contestarne successivamente l'autenticità.
In secondo luogo, secondo consolidati principi giurisprudenziali in tema di documento informatico, la email proveniente dall'indirizzo di posta elettronica riferibile ad un soggetto ha piena valenza probatoria circa la sua riconducibilità al titolare dell'account, salvo contestazione tempestiva e specifica, nella specie mai avvenuta.
Nel merito, il contenuto della email è inequivocabile nel riconoscere l'esistenza di un accordo sulla provvigione. Il testo recita infatti testualmente: "non avendo ancora stabilito che sarà meglio che si intesti le unità abitative sono a confermarti la prima proposta che mi avevi fatto, ovvero
3000,00 Euro totali a rogito da dividere in 2, 1200 per quello piccolo e 1800 per quello grande".
pagina 8 di 16 Tale dichiarazione dimostra:
- che vi era stato un previo accordo sulla provvigione ("la prima proposta che mi avevi fatto");
- che l'importo era stato quantificato in € 3.000,00 oltre accessori;
- che era stata concordata la suddivisione dell'importo tra i due immobili;
- che il pagamento era previsto al momento del rogito.
Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui il termine "totali" implicherebbe che l'importo fosse comprensivo di IVA. È infatti prassi costante che nei rapporti commerciali gli importi vengano indicati al netto dell'IVA, salvo espressa specificazione contraria, nella specie insussistente.
Né può accogliersi l'interpretazione secondo cui la email dimostrerebbe l'assenza di un accordo definitivo. Al contrario, il fatto che si discutesse solo delle modalità di ripartizione della provvigione tra i due immobili presuppone logicamente che l'an e il quantum del compenso fossero già stati concordati.
Va inoltre evidenziato che la email è stata inviata solo due giorni dopo l'accettazione della proposta di acquisto del 12/10/2019, in un contesto temporale che ne conferma la piena coerenza con l'assetto negoziale cristallizzato nel documento disconosciuto.
Il primo giudice ha quindi correttamente valorizzato tale documento quale prova decisiva del diritto alla provvigione, fornendo una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
Anche il secondo motivo di appello va pertanto respinto.
3. Sul terzo motivo di appello relativo al vizio di motivazione nella valutazione della corrispondenza tra proposta di acquisto e rogito definitivo.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il rogito definitivo costituisse "sostanziale conferma" della proposta di acquisto intermediata dal mediatore, nonostante le rilevanti differenze di prezzo tra i due atti.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la documentazione in atti, la proposta di acquisto del 12/10/2019 prevedeva inizialmente un prezzo di € 195.000 per i due appartamenti con relative pertinenze, successivamente elevato a € 220.000 con l'integrazione del 23/11/2019 che includeva anche il garage. Il rogito definitivo è stato invece stipulato per un prezzo di € 183.000.
Tale differenza di prezzo, tuttavia, non è idonea a far venir meno il nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione dell'affare, né a rendere illogica la motivazione del primo giudice.
pagina 9 di 16 In primo luogo, va evidenziato che il compendio immobiliare oggetto della compravendita è rimasto assolutamente identico: si tratta dei medesimi due appartamenti con relative soffitte, cantina e garage siti in IL, Via Casali n. 10, ben individuati sin dalla proposta iniziale.
Non vi è stata quindi alcuna modifica dell'oggetto del contratto.
In secondo luogo, anche le parti contraenti sono rimaste le stesse: il SI. quale Parte_1
acquirente e i SIg.ri , e quali venditori. La circostanza che Parte_2 Parte_3 Parte_4
il rogito sia stato stipulato tra i medesimi soggetti messi in relazione dal mediatore conferma che l'attività di intermediazione ha effettivamente portato alla conclusione dell'affare.
La sola differenza attiene al prezzo finale, inferiore di circa il 17% rispetto a quello inizialmente pattuito. Tale riduzione, tuttavia, appare fisiologica nell'ambito di una trattativa immobiliare protrattasi per oltre un anno, durante la quale sono emerse alcune problematiche (in particolare relative alla fossa biologica) che possono aver inciso sulla determinazione del corrispettivo finale.
Del resto, secondo consolidata giurisprudenza, ai fini del diritto alla provvigione non è necessaria l'assoluta identità tra le condizioni inizialmente pattuite e quelle definitive, essendo sufficiente che l'attività del mediatore abbia messo in relazione le parti e sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Nel caso di specie, può ritenersi provato che:
- il mediatore ha messo in contatto le parti;
- ha fatto sottoscrivere una proposta di acquisto accettata dai venditori;
- ha seguito la pratica anche per gli aspetti tecnici, incaricando un geometra per le sanatorie necessarie;
- l'affare si è concluso tra le stesse parti e per lo stesso compendio immobiliare.
La circostanza che il prezzo finale sia stato ridotto non fa quindi venir meno il nesso causale tra l'attività di intermediazione e la conclusione della compravendita, né rende illogica la motivazione del primo giudice che ha correttamente ravvisato una "sostanziale conferma" dell'accordo iniziale nel rogito definitivo.
L'espressione utilizzata dal Giudice di Pace appare anzi particolarmente appropriata, in quanto evidenzia che, al di là della riduzione del prezzo, tutti gli elementi essenziali dell'accordo (parti, oggetto, causa) sono rimasti invariati.
Va infine rilevato che l'appellante non ha fornito alcuna prova che la riduzione del prezzo sia dipesa da circostanze sopravvenute tali da far venir meno il collegamento causale con l'attività
pagina 10 di 16 del mediatore. Al contrario, dalla documentazione in atti emerge che le problematiche emerse
(relative alla fossa biologica) erano già note durante la trattativa intermediata dal CP_1
In conclusione, il terzo motivo di appello va respinto in quanto la motivazione della sentenza impugnata risulta immune da vizi logici nella parte in cui ha ravvisato una sostanziale corrispondenza tra proposta iniziale e rogito definitivo, nonostante la riduzione del prezzo di vendita.
4. Sul quarto motivo di appello relativo alla violazione dell'art. 116 c.p.c. per omessa valutazione del documento n. 2 prodotto dall'appellante.
Con il quarto motivo di appello, l'appellante censura la sentenza impugnata per non aver adeguatamente valutato il documento n. 2 (rogito definitivo) in relazione al documento n. 1
(proposta di acquisto), sostenendo che le rilevanti differenze tra i due atti dimostrerebbero l'assenza di un nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la documentazione in atti, la proposta di acquisto del 12/10/2019 prevedeva l'acquisto di due appartamenti con relative pertinenze per € 195.000, successivamente elevato a € 220.000 con l'integrazione del 23/11/2019 che includeva anche il garage. Il rogito definitivo è stato invece stipulato per un prezzo di € 183.000 comprensivo di tutti gli immobili.
L'appellante sostiene che il documento n. 1 (proposta di acquisto) conterrebbe in realtà "due accordi differenti": uno del 12/10/2019 per € 195.000 relativo ai soli appartamenti e uno del
23/11/2019 per € 220.000 comprensivo anche del garage. Da ciò deriverebbe l'indeterminatezza dell'oggetto e l'impossibilità di ravvisare una corrispondenza con il rogito definitivo.
Tale interpretazione non può essere condivisa. Il documento n. 1 contiene infatti un unico accordo, inizialmente limitato ai due appartamenti e successivamente integrato con il garage attraverso un'appendice che ha comportato il conseguente adeguamento del prezzo. Non si tratta quindi di due accordi distinti ma di un'unica proposta modificata consensualmente dalle parti per includere un ulteriore bene.
L'oggetto della compravendita è sempre rimasto perfettamente determinato, trattandosi dei medesimi immobili (due appartamenti con relative soffitte, cantina e garage) poi effettivamente trasferiti con il rogito definitivo. La circostanza che il garage sia stato aggiunto in un secondo momento non incide sulla validità ed efficacia della proposta, né sulla sua idoneità a dimostrare il nesso causale con la conclusione dell'affare.
pagina 11 di 16 Quanto alla differenza di prezzo (€ 220.000 nella proposta integrata contro € 183.000 del rogito), essa non è tale da far venir meno la sostanziale corrispondenza tra i due atti, considerato che:
- le parti sono rimaste le stesse;
- il compendio immobiliare è identico;
- la riduzione del prezzo appare fisiologica nell'ambito di una trattativa protrattasi per oltre un anno;
- non vi è prova che tale riduzione sia dipesa da circostanze sopravvenute tali da interrompere il nesso causale con l'attività del mediatore.
Non può quindi condividersi la tesi dell'appellante secondo cui tra proposta e rogito vi sarebbe una "novazione" ex art. 1230 c.c. per diversità di oggetto e titolo. L'oggetto è infatti rimasto invariato (stesso compendio immobiliare) e anche il titolo è il medesimo (compravendita immobiliare), essendosi modificato solo il corrispettivo in misura comunque fisiologica per questo tipo di contrattazioni.
Va inoltre evidenziato che la documentazione prodotta dall'appellante (doc. 1 e 2) conferma piuttosto che dimostrare l'irrilevanza dell'attività del mediatore. Il fatto che il rogito sia stato stipulato tra le stesse parti e per gli stessi immobili individuati nella proposta dimostra infatti che l'attività di intermediazione ha effettivamente messo in relazione i contraenti e ha costituito un presupposto causale della conclusione dell'affare.
Le "questioni accessorie" richiamate dall'appellante (relative alla fossa biologica) non sono invece idonee a interrompere il nesso causale, in quanto:
- erano già note durante la trattativa intermediata dal mediatore;
- sono state oggetto di confronto tra le parti come dimostrato dalle email in atti;
- la loro soluzione è rientrata nella normale dialettica negoziale.
In conclusione, il quarto motivo di appello va respinto in quanto la documentazione prodotta dall'appellante, lungi dal dimostrare l'irrilevanza dell'attività del mediatore, ne conferma invece il ruolo determinante per la conclusione dell'affare, essendo il rogito definitivo sostanzialmente corrispondente alla proposta di acquisto quanto a parti e oggetto del contratto.
5. Sul quinto motivo di appello: errato riconoscimento del diritto di parte EL al pagamento delle provvigioni - violazione dell'art. 1755 c.c.
Il quinto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante contesta il diritto alla provvigione di sostenendo: a) che Controparte_1
le parti si conoscessero già prima dell'intervento del mediatore;
b) che fosse già stata avviata una pagina 12 di 16 trattativa autonoma;
c) che l'attività del mediatore non sia stata determinante per la conclusione dell'affare.
Tali argomentazioni non possono essere accolte.
In primo luogo, secondo consolidata giurisprudenza, il diritto alla provvigione del mediatore ex art. 1755 c.c. sorge quando si verifica la "conclusione dell'affare" e sussiste un nesso causale tra l'attività del mediatore e tale conclusione, non essendo necessario che il mediatore abbia partecipato a tutte le fasi della trattativa fino all'accordo definitivo (Cass. Civ. Sez. II, Sent.
25799 del 05/12/2014).
Nel caso di specie, è documentalmente provato che ha svolto un'effettiva attività di CP_1
mediazione, come dimostrato da:
1) l'esistenza di una prima proposta d'acquisto del 18/09/2019 (doc. 9) non accettata dai venditori;
2) una successiva proposta d'acquisto del 12/10/2019 (doc. 10), accettata dai venditori e poi integrata il 23/11/2019;
3) la mail del 14/10/2019 (doc. 4) in cui l'appellante stesso riconosce l'attività del mediatore e discute la suddivisione della provvigione;
4) lo scambio di mail del gennaio 2020 (doc. 8) che dimostra il coinvolgimento del mediatore nelle trattative.
È irrilevante che le parti si conoscessero già in precedenza o fossero addirittura parenti. La giurisprudenza ha chiarito che la preesistente conoscenza tra le parti non esclude il diritto alla provvigione, se l'intervento del mediatore è stato comunque determinante per la conclusione dell'affare.
Quanto alla presunta trattativa precedente, l'appellante non ha fornito alcuna prova a sostegno di tale affermazione, che rimane una mera allegazione indimostrata. Al contrario, la documentazione in atti dimostra che è stato proprio l'intervento di a strutturare e CP_1
formalizzare la trattativa attraverso le proposte d'acquisto.
L'appellante sostiene inoltre che l'attività iniziale del mediatore avrebbe perso efficacia causale per vicende successive, citando Cass. Civ. 11776/2019. Tale principio non è però applicabile al caso di specie, poiché:
a) Il rogito definitivo ha riguardato gli stessi immobili oggetto della mediazione;
b) Le parti sono rimaste le medesime;
c) La differenza di prezzo (da €220.000 a €183.000) non è tale da far venir meno il nesso causale con l'attività del mediatore.
pagina 13 di 16 La giurisprudenza ha infatti chiarito che, una volta concluso l'affare, non assume rilevanza l'assoluta identità delle condizioni alle quali la trattativa sia stata successivamente definita (Cass.
Civ. 25799/2014).
Il fatto che la compravendita si sia conclusa a condizioni economiche diverse non esclude quindi il diritto alla provvigione, essendo determinante che l'intervento del mediatore abbia posto in relazione le parti e avviato la trattativa poi sfociata nel rogito definitivo.
Va inoltre evidenziato, ancora una volta, come lo stesso appellante abbia riconosciuto l'attività di mediazione nella mail del 14/10/2019 (doc. 4), discutendo la suddivisione della provvigione tra i due immobili. Tale comportamento è incompatibile con la tesi ora sostenuta dell'irrilevanza dell'intervento del mediatore.
Anche l'interruzione temporanea delle trattative e la ripresa delle stesse attraverso i legali non fa venir meno il diritto alla provvigione, essendo determinante che l'attività iniziale del mediatore abbia posto le basi per la successiva conclusione dell'affare.
Il mediatore ha inoltre dimostrato di essersi attivato anche per la risoluzione delle problematiche tecniche emerse (sanatorie e fossa biologica), attraverso la collaborazione del Geom. Tes_1
confermando così la continuità e rilevanza del proprio intervento.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che l'attività di sia stata Controparte_1
determinante per la conclusione dell'affare e che sussistano quindi i presupposti ex art. 1755 c.c. per il riconoscimento del diritto alla provvigione.
6. Sul sesto motivo di appello: errore di valutazione della prova ex art. 116 c.p.c. - mancanza della prova scritta a sostegno del decreto ingiuntivo opposto.
Anche il sesto motivo di appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti ragioni.
L'appellante contesta la sussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, sostenendo l'insufficienza della prova scritta del credito e contestando in particolare il valore probatorio della fattura, dell'estratto autentico e della email del 14/10/2019.
Tale censura non può essere accolta.
In primo luogo, va rilevato che il ricorso per decreto ingiuntivo era supportato da un complesso di documenti che, valutati nel loro insieme, integrano pienamente i requisiti della prova scritta ex art. 633 c.p.c., ovvero:
1) La proposta d'acquisto accettata del 12/10/2019 (doc. 1);
2) La fattura n. 13/2021 (doc. 2);
3) L'estratto autentico notarile (doc. 3);
pagina 14 di 16 4) La email del 14/10/2019 (doc. 4) proveniente dall'appellante.
È pur vero che, secondo consolidata giurisprudenza, le fatture e gli estratti autentici, in quanto documenti di formazione unilaterale, non costituiscono di per sé prova del credito in caso di contestazione. Tuttavia, nel caso di specie, tali documenti non sono stati prodotti isolatamente, ma in un contesto probatorio più ampio che include anche documenti provenienti dallo stesso debitore.
In particolare, assume valore decisivo la email del 14/10/2019 la quale integra un riconoscimento dell'obbligo di corrispondere la provvigione, con indicazione anche della sua quantificazione.
L'appellante sostiene inoltre che l'importo di €3.000 dovrebbe intendersi comprensivo di IVA, ma tale interpretazione non può essere accolta per diverse ragioni: 1) Nelle contrattazioni tra professionisti e privati, quando si indica un importo "totale", questo si intende al netto dell'IVA salvo espressa indicazione contraria;
2) L'uso del termine "totali" nella email si riferisce chiaramente alla somma delle due quote (1.200 + 1.800) e non alla inclusione degli oneri fiscali;
3) Non vi è alcun elemento testuale che suggerisca che l'importo fosse da intendersi comprensivo di IVA.
Quanto alla contestazione relativa al calcolo della provvigione sul prezzo di € 220.000 anziché su quello finale di €183.000, va rilevato che l'email del 14/10/2019 conferma l'accordo in misura fissa e non in percentuale sul prezzo, ragion per cui la successiva riduzione del prezzo di vendita non incide sul diritto alla provvigione nella misura originariamente pattuita.
Per tutti questi motivi, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo sia stato legittimamente emesso sulla base di idonea prova scritta del credito, sia nell'an che nel quantum.
Il sesto motivo di appello va pertanto rigettato, con conferma sul punto della sentenza impugnata.
7. Sulle spese di lite.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell'EL , in applicazione del D.M. 55/2014 Controparte_1
e ss. modd., sulla base del valore della causa, utilizzando i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e i parametri minimi per la fase decisionale, non essendovi stata fase istruttoria.
Si dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
pagina 15 di 16 avverso la sentenza n. 7/2023 del Giudice di Pace di Modena, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'EL , che liquida in € 1.276,00 Controparte_1
per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3) dà atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n.
115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 18 febbraio 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 16 di 16