Articolo 13 della Legge 27 maggio 1959, n. 324
Articolo 12Articolo 14
Versione
6 giugno 1959
Art. 13.
Ai salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per effetto dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 , competa, nella posizione rivestita al 1 luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, e' attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1 luglio 1959, la paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1 luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.
Entrata in vigore il 6 giugno 1959