Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 25/02/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott. Antonio Cestone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 968 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(avv. Dario Emanuele Mazzeo) Parte_1
appellante
E
(avv.ti Valeria Grandizio, Francesco Muscari Tomaioli, Silvia Parisi, Maria Teresa CP_1
Pugliano) appellato
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Vibo Valentia. Accertamento negativo del credito restitutorio.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
FATTO
1. Il tribunale di Vibo Valentia ha rigettato il ricorso del 21.2.2021 con cui
[...]
ha reagito alla pretesa stragiudiziale dell' di ripetere da lui l'importo di Parte_1 CP_1
4.436,72 euro che assumeva di avergli indebitamente erogato a titolo di indennità di disoccupazione nell'anno 2010. Ha posto a suo carico le spese di lite.
2. Contro la sentenza pubblicata il 10.3.2023, il ricorrente ha interposto appello il
12.10.2023 chiedendone l'integrale riforma.
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DIRITTO
4. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto, oltre il termine semestrale che è fissato dall'art. 327 c.p.c. a pena di decadenza.
5. Poco è a dirsi dell'ininfluenza sul corso dello stesso termine della sospensione feriale che è prevista dalla legge n. 742/1969, in quanto essa non opera nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza anche se in grado di appello (cfr. Cass. n. 5015/2002).
6. La manifesta inammissibilità del gravame è da apprezzarsi prevalente sulla causa di rinvio del giudizio ad altra udienza, che la mancata comparizione dell'appellante imporrebbe ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in difetto della rituale declaratoria di incapienza reddituale a cui l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona il relativo esonero a favore dei non abbienti.
8. L'esito dell'appello impone di dare atto dei requisiti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposto, se dovuto (Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 12/10/2023, avverso la sentenza del Tribunale di Vibo
[...]
Valentia, giudice del lavoro, n. 227/2023, pubblicata in data 10/03/2023 così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere all' le spese del grado che liquida in € 1.460 CP_1
oltre accessori e rimborsi di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato dovuto dall'appellante, salva la verifica del requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del
25/02/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Rosario Murgida dott. Emilio Sirianni
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