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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 02/12/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1740/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1740/2025 R.G. avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , elettivamente domiciliati in Asti C.so Alfieri 76 presso lo studio e Parte_6 Parte_7 la persona dell'avv.to Maurizio Ferrio che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
PARTE ATTRICE contro nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Località Variglie 143
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e PM
pagina 1 di 3 “Accogliersi il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 1.9.2025 , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , chiedevano a questo Tribunale la Parte_5 Parte_6 Parte_7 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta CP_1
in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da disturbo dello spettro
[...] autistico (ICD 10:F 84.0) con una compromissione intellettiva NAS (ICD 10:F80).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta.
All'udienza del 5.11.2025 il GOP delegato procedeva all'esame da remoto della parte convenuta che non si opponeva alla domanda;
all'udienza del 24.11.2025, previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali, la parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso, conclusioni cui si associava il PM, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetto dalla forma più Controparte_1 grave di disturbo dello spettro autistico (ICD 10:F 84.0) con una compromissione intellettiva NAS
(ICD 10:F80), presenta prime forme di comprensione e di espressione affettiva, compaiono suoni prelinguistici e riconosce le persone famigliari, ha capacità di controllo degli impulsi e solo parzialmente risultano conseguite le autonomie di base esercitabili con assistenza;
la Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile Delle condizioni Visive e Della Sordità ha accertato che è invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di Controparte_1 compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) e gli ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 04/12/2024 (vds. Referti in atti).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale del convenuto, il quale ha mostrato evidenti difficoltà di carattere mentale;
il medesimo, infatti, è apparso incapace di rispondere a domande elementari e di interagire utilmente con il prossimo, tanto che l'esame è stato interrotto.
Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di , della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi e Controparte_1 dell'impossibilità di immaginare una qualsiasi forma di interazione e collaborazione con l'eventuale amministratore.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che pagina 2 di 3 il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357,358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Spese di lite irripetibili in virtù dei legami familiari e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato ad [...] il Controparte_1
26.08.2007, C.F. , residente in [...]143. C.F._1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Asti in data
26.11.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE
Dott. ssa Elga BULGARELLI GIUDICE
Dott. ssa AR POZZETTI GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1740/2025 R.G. avente per oggetto: interdizione promossa da:
, , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , elettivamente domiciliati in Asti C.so Alfieri 76 presso lo studio e Parte_6 Parte_7 la persona dell'avv.to Maurizio Ferrio che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti
PARTE ATTRICE contro nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
Località Variglie 143
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e PM
pagina 1 di 3 “Accogliersi il ricorso”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 1.9.2025 , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , chiedevano a questo Tribunale la Parte_5 Parte_6 Parte_7 pronuncia dell'interdizione per infermità di mente nei confronti della parte convenuta CP_1
in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetto da disturbo dello spettro
[...] autistico (ICD 10:F 84.0) con una compromissione intellettiva NAS (ICD 10:F80).
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte convenuta.
All'udienza del 5.11.2025 il GOP delegato procedeva all'esame da remoto della parte convenuta che non si opponeva alla domanda;
all'udienza del 24.11.2025, previa rinuncia alla concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali, la parte ricorrente insisteva nelle conclusioni di cui al ricorso, conclusioni cui si associava il PM, e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dai documenti in atti risulta che la parte convenuta è affetto dalla forma più Controparte_1 grave di disturbo dello spettro autistico (ICD 10:F 84.0) con una compromissione intellettiva NAS
(ICD 10:F80), presenta prime forme di comprensione e di espressione affettiva, compaiono suoni prelinguistici e riconosce le persone famigliari, ha capacità di controllo degli impulsi e solo parzialmente risultano conseguite le autonomie di base esercitabili con assistenza;
la Commissione
Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile Delle condizioni Visive e Della Sordità ha accertato che è invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di Controparte_1 compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) e gli ha riconosciuto l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 04/12/2024 (vds. Referti in atti).
Tali risultanze diagnostiche hanno trovato riscontro nell'esito dell'esame giudiziale del convenuto, il quale ha mostrato evidenti difficoltà di carattere mentale;
il medesimo, infatti, è apparso incapace di rispondere a domande elementari e di interagire utilmente con il prossimo, tanto che l'esame è stato interrotto.
Appare perciò conclamata la situazione d'impossibilità a provvedere ai propri interessi, situazione che impone, ai sensi dell'art. 414 c.c., la dichiarazione d'interdizione della parte convenuta, in quanto unico strumento di tutela adeguato al caso di specie, in considerazione della gravità dell'infermità di , della sua totale incapacità di attendere ai propri interessi e Controparte_1 dell'impossibilità di immaginare una qualsiasi forma di interazione e collaborazione con l'eventuale amministratore.
Sulla base delle risultanze istruttorie, infatti, non si ritiene che siano individuabili atti che possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento o l'assistenza del tutore;
deve, pertanto, ritenersi che pagina 2 di 3 il medesimo necessiti di una rappresentanza integrale da parte di un terzo (tutore) sia nella gestione patrimoniale che in ordine alle decisioni di natura personale.
Osserva il Collegio come, da un lato, all'amministratore non possano essere attribuiti i poteri esercitati dal tutore (sentenza n.440\05 Corte Costituzionale), dall'altro, l'amministratore non potrebbe sostituirsi all'amministrato nelle decisioni di natura personale essendo esclusa, dalle disposizioni di cui all'art 411,1 comma cpc, l'estensione all'amministratore di sostegno, dei poteri previsti, in capo al tutore, dagli artt. 357,358 e 371 c.c.; in tale contesto, ed in applicazione dei criteri posti dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 13584\06), nella specie,
l'interdizione risulta l'unico strumento che assicuri un'adeguata protezione al convenuto in termini di assistenza, cura della persona e di gestione patrimoniale.
Spese di lite irripetibili in virtù dei legami familiari e della natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta pronuncia l'interdizione per infermità di mente nei confronti di nato ad [...] il Controparte_1
26.08.2007, C.F. , residente in [...]143. C.F._1
Spese di lite irripetibili.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423 c.c.
Così deciso nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Asti in data
26.11.2025
Il Giudice estensore
Dr.ssa AR Pozzetti
Il Presidente dr. Gian Andrea Morbelli
pagina 3 di 3