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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/09/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1410/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA FLORIANI Parte_1 domiciliata in PESARO, VIA GIORDANI 7
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA GIRARDI domiciliato in PIAZZA Controparte_1
DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. in via principale accertare e dichiarare il , in persona del Sindaco p.t., responsabile Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 cc. per le motivazioni di cui in narrativa dei danni subiti e subendi dalla IG.ra a seguito del sinistro accorso in data 16.9.2021 e per l'effetto condanare il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
68.726,68 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. in via subordinata, nella denegata e qui contestata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito escluda il coinvolgimento della spalla destra, quale danno conseguente al sinistro accertare e dichiarare il
, in persona del Sindaco p.t., responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc. per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa dei danni subiti e subendi dalla IG.ra e per Parte_1
l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento della minor somma Controparte_1 di € 17.211,93 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo pagina 1 di 5 In ogni caso condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1
CT (Dott.ssa ) e CT (Dott. ed al pagamento del contributo unificato pari ad Persona_1 Per_2
€ 759,00 oltre al pagamento della relativa marca da bollo pari ad € 27,00 nonché per le spese per citazione testimoniale pari ad € 51,90.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI 1) La IG.ra citava in giudizio il , per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguiti alla persona dell'attrice a seguito di una rovinosa caduta, asseritamente causata da una buca, presente sul vialetto all'interno del giardino antistante alla
[...]
evento generato dalla mancanza di alcuni sanpietrini. Pt_2
Deduceva che, dalla caduta, avvenuta il 16.09.2021 alle ore 14:30 circa, riportava una frattura pluriframmentata epifidi distale del radio sinistro che richiedeva intervento chirurgico di sintesi con placca e viti e solo successivamente, in data 12.11.2021 nella persistenza di dolenzia alla spalla dx, veniva accertata "Rottura parziale a tutto spessore dei fasci anteriori del tratto inserzionale del tendine del muscolo sovraspinato di circa 8x 10 mm, con versamento nel gap interposto che attraversa la rottura tendinea distende modestamente la borsa subacromion-deltoidea."
Di qui la richiesta di danno.
Si costituiva il contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, in particolare Controparte_1 deducendo l'evidenza della buca, che poteva facilmente essere evitata e la conseguente responsabilità dell'attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove per testi e CT medica ammessa all'esito delle prove orali.
Si assumeva infine la causa in decisione all'avvenuto deposito della CT medica.
2) Ritiene questo giudicante di dover fare due considerazioni indotte dagli atti di causa.
La prima è che le foto depositate in giudizio, rinvenibili nel fascicolo di parte attrice, mostrano un vialetto pedonale che si sviluppa in zona alberata.
Detto vialetto appare realizzato mediante posa in opera di sanpietrini.
pagina 2 di 5 Se pur vero che, ai lati del percorso pedonale, siano visibili più sanpietrini, evidentemente rimossi dalla loro sede, il percorso si mostra di semplice percorrenza ed adeguatamente curato.
Si noterà infatti che, da una delle foto allegate in atti, compare una ampia zona di sanpietrini riposizionati e cementati, ciò a testimoniare l'attenzione posta sul mantenimento della facile percorribilità.
Parimenti deve osservarsi come, sempre dalle foto in atti, risulti evidente che il chiaroscuro ingenerato dalle ombre degli alberi sul vialetto, incida sulla visibilità lungo il percorso.
A sua volta la buca si presenta come una anomalia nel percorso che, per quanto appare dalle foto in atti, si mostra di facile percorribilità.
E' quindi la sola presenza di quella specifica buca, che induce ad un mutamento di valutazione circa l'effettiva manutenzione del percorso.
Tale valutazione, tuttavia, qui non può rilevare, in quanto lo stato di manutenzione riverberebbe, casomai, su di un diverso titolo di responsabilità, mentre la domanda impone doversi prescindere da ogni connotato colposo.
Ciò nonostante deve osservarsi che proprio la generale sensazione di facile percorribilità indotta dalle condizioni del vialetto, che precedono la parte in cui insiste la buca, rende oggettivamente più probabile il verificarsi di fatti come quello denunciato nel presente giudizio: ciò proprio a causa della apparente innocuità e percepibile buona manutenzione, poi improvvisamente contraddetta dalla presenza della buca mostrata nelle foto prodotte da parte attrice.
La seconda considerazione è che, guardando la vicenda dal lato di chi si trovi a percorrere il vialetto, la presenza di quella buca è del tutto inaspettata.
In tale condizione il dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà, impone sì al soggetto di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, ma è pur vero che le buone condizioni generali del vialetto non inducono a dover applicare una attenzione particolare in attesa di un potenziale pericolo che, nel suo complesso, non appare ci si debba aspettare.
Il limite di ragionevolezza richiede infatti che si applichi un'attenzione congrua rispetto al fine che si intende perseguire (nel caso attraversamento di un vialetto in apparenti buone condizioni di percorribilità, quanto meno sino alla buca oggetto di causa).
Il dissesto, come già detto, si presenta quale improvvisa anomalia in un percorso in apparenza sicuro, apparenza che induce ad una attenzione commisurata alla sicurezza percepita.
Né ritiene questo giudicante possa applicarsi una asimmetria di valutazione in ordine a quanto doversi pretendere dal singolo utente, e cioè una sua ben più ampia attenzione in via generalizzata, rispetto al pagina 3 di 5 corrispettivo dovere di precauzione gravante sul titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possano derivarne.
Ritiene tuttavia il giudicante che neppure parte attrice vada del tutto esente da responsabilità.
Dal tenore degli atti di causa risulta infatti evidente che l'attrice fosse intenta a colloquiare con chi la accompagnava (cfr atto introduttivo e conclusionale di parte attrice), aspetto questo che, pur senza incidere sulla intrinseca pericolosità di quella porzione di vialetto, dimostra come l'attrice versasse in una condizione di minore attenzione, rimanendo così più facilmente colta di sorpresa dall'inaspettata anomalia di percorso non immediatamente ravvisabile (cfr testi sul capitolo 5).
Tali aspetti inducono ad identificare un concorso da valutarsi in ragione del 50% .
Sotto tali aspetti e limiti si ritiene quindi legittima la domanda risarcitoria avanzata.
La CT ammessa in giudizio, che si ritiene adeguatamente motivata e priva di incongruità tali da determinarne la potenziale ascientificità, e che si intende fare propria, ha così accertato che:
A) A seguito del sinistro occorso in data 16.09.2021 la riportava la frattura del polso sn Pt_1
B) il danno biologico temporaneo è quantificabile in: 2 gg (due gg totali) di inabilità totale al 100%, 28 gg (ventotto) di inabilità al 75%, 30 gg (trenta) al 50% e ulteriori 40 gg (quaranta) al 25% per completare il trattamento riabilitativo
C) alle lesioni traumatiche descritte sono residuate menomazioni delle funzioni e delle strutture corporee della caratterizzate da: Esiti di frattura del polso sn con residua limitazione Pt_1 funzionale e deficit stenico in arto non dominante
D) tali lesioni compromettono l'integrità psicofisica in misura quantificabile, come danno biologico, pari al 7% (sette percento) del Suo valore globale;
E) la tipologia di lesioni riportate non ha arrecato un danno alla vita di relazione
F-G) al momento dell'evento infortunistico la perizianda era pensionata per cui la lesione non ha incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
H) congrue e necessarie vanno considerate le spese sanitarie documentate effettuate a fini diagnostici e terapeutici dal soggetto, inerenti al trattamento della frattura di polso sn
Quanto sopra, tenuto conto che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 67 anni, conduce ad una valutazione di danno pari ad € 15.322,00 che devalutato alla data del sinistro diviene pari ad €
13.140,00 cui vanno ad aggiungersi spese per € 1.181,00, oltre interessi e rivalutazione da sinistro per la sorte e da domanda per le spese.
Non si ritiene doversi applicare maggiorazioni per personalizzazione o danni ulteriori stante la bassissima durata dell'inabilità temporanea assoluta e stante il fatto che, nei rapporti familiari, gli altri pagina 4 di 5 componenti abbiano sopperito alle parziali limitazioni, quale care giver di altro componente familiare in difficoltà, imposte dallo stato di malattia dell'attrice.
Le spese di CT e di giudizio, queste ultime come da dispositivo, vanno anch'esse compensate in ragione del 50% anche sull'ulteriore assunto dell'accoglimento solo parziale della domanda che richiedeva il danno anche per altra lesione successivamente accertata, ma esclusa dal CT sia per assenza di riscontri da impatto sull'arto destro in sede di iniziale refertazione, sia per l'evidenza di errore per indicazione di TC al polso dx, con evidenza riportante la refertazione invece del polso sx effettivamente rimasto colpito.
Spese di traduzione ad esclusivo carico di parte attrice nella misura già liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il al risarcimento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 13.140,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettiva corresponsione cui vanno ad aggiungersi spese per € 1.181,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, importi tutti da compensarsi in ragione del 50% per accertato concorso dell'attrice nella verificazione dell'evento, come da parte motiva;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in ragione di € 3.000,00 oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge (iva e cassa previdenziale) ed oltre spese vive per € 786,00, somme tutte da compensarsi in ragione del 50% come da parte motiva;
3) pone a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese di CT come oggetto di separata liquidazione
4) pone invece in via definitiva le spese di traduzione a parte attrice come già liquidate
PESARO, li 9 settembre 2025
Il Giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PESARO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1410/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ANDREA FLORIANI Parte_1 domiciliata in PESARO, VIA GIORDANI 7
PARTE ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'Avv. ANDREA GIRARDI domiciliato in PIAZZA Controparte_1
DELLE DONNE LAVORATRICI 2 38121 TRENTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
1. in via principale accertare e dichiarare il , in persona del Sindaco p.t., responsabile Controparte_1 ai sensi dell'art. 2051 cc. per le motivazioni di cui in narrativa dei danni subiti e subendi dalla IG.ra a seguito del sinistro accorso in data 16.9.2021 e per l'effetto condanare il Parte_1
, in persona del Sindaco p.t., al pagamento della somma di € Controparte_1
68.726,68 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. in via subordinata, nella denegata e qui contestata ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito escluda il coinvolgimento della spalla destra, quale danno conseguente al sinistro accertare e dichiarare il
, in persona del Sindaco p.t., responsabile ai sensi dell'art. 2051 cc. per le Controparte_1 motivazioni di cui in narrativa dei danni subiti e subendi dalla IG.ra e per Parte_1
l'effetto condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento della minor somma Controparte_1 di € 17.211,93 oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo pagina 1 di 5 In ogni caso condannare il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento delle spese di Controparte_1
CT (Dott.ssa ) e CT (Dott. ed al pagamento del contributo unificato pari ad Persona_1 Per_2
€ 759,00 oltre al pagamento della relativa marca da bollo pari ad € 27,00 nonché per le spese per citazione testimoniale pari ad € 51,90.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Per parte convenuta in via principale: rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata: ridurre il risarcimento eventualmente spettante a parte attrice tenuto conto, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., del concorso di colpa della stessa nella causazione del sinistro;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta come per legge, con distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
MOTIVI 1) La IG.ra citava in giudizio il , per sentirlo condannare Parte_1 Controparte_1 al risarcimento dei danni conseguiti alla persona dell'attrice a seguito di una rovinosa caduta, asseritamente causata da una buca, presente sul vialetto all'interno del giardino antistante alla
[...]
evento generato dalla mancanza di alcuni sanpietrini. Pt_2
Deduceva che, dalla caduta, avvenuta il 16.09.2021 alle ore 14:30 circa, riportava una frattura pluriframmentata epifidi distale del radio sinistro che richiedeva intervento chirurgico di sintesi con placca e viti e solo successivamente, in data 12.11.2021 nella persistenza di dolenzia alla spalla dx, veniva accertata "Rottura parziale a tutto spessore dei fasci anteriori del tratto inserzionale del tendine del muscolo sovraspinato di circa 8x 10 mm, con versamento nel gap interposto che attraversa la rottura tendinea distende modestamente la borsa subacromion-deltoidea."
Di qui la richiesta di danno.
Si costituiva il contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese, in particolare Controparte_1 deducendo l'evidenza della buca, che poteva facilmente essere evitata e la conseguente responsabilità dell'attrice.
La causa veniva istruita a mezzo prove per testi e CT medica ammessa all'esito delle prove orali.
Si assumeva infine la causa in decisione all'avvenuto deposito della CT medica.
2) Ritiene questo giudicante di dover fare due considerazioni indotte dagli atti di causa.
La prima è che le foto depositate in giudizio, rinvenibili nel fascicolo di parte attrice, mostrano un vialetto pedonale che si sviluppa in zona alberata.
Detto vialetto appare realizzato mediante posa in opera di sanpietrini.
pagina 2 di 5 Se pur vero che, ai lati del percorso pedonale, siano visibili più sanpietrini, evidentemente rimossi dalla loro sede, il percorso si mostra di semplice percorrenza ed adeguatamente curato.
Si noterà infatti che, da una delle foto allegate in atti, compare una ampia zona di sanpietrini riposizionati e cementati, ciò a testimoniare l'attenzione posta sul mantenimento della facile percorribilità.
Parimenti deve osservarsi come, sempre dalle foto in atti, risulti evidente che il chiaroscuro ingenerato dalle ombre degli alberi sul vialetto, incida sulla visibilità lungo il percorso.
A sua volta la buca si presenta come una anomalia nel percorso che, per quanto appare dalle foto in atti, si mostra di facile percorribilità.
E' quindi la sola presenza di quella specifica buca, che induce ad un mutamento di valutazione circa l'effettiva manutenzione del percorso.
Tale valutazione, tuttavia, qui non può rilevare, in quanto lo stato di manutenzione riverberebbe, casomai, su di un diverso titolo di responsabilità, mentre la domanda impone doversi prescindere da ogni connotato colposo.
Ciò nonostante deve osservarsi che proprio la generale sensazione di facile percorribilità indotta dalle condizioni del vialetto, che precedono la parte in cui insiste la buca, rende oggettivamente più probabile il verificarsi di fatti come quello denunciato nel presente giudizio: ciò proprio a causa della apparente innocuità e percepibile buona manutenzione, poi improvvisamente contraddetta dalla presenza della buca mostrata nelle foto prodotte da parte attrice.
La seconda considerazione è che, guardando la vicenda dal lato di chi si trovi a percorrere il vialetto, la presenza di quella buca è del tutto inaspettata.
In tale condizione il dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa, in virtù del principio di solidarietà, impone sì al soggetto di adottare condotte idonee a limitare, entro limiti di ragionevolezza, gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, ma è pur vero che le buone condizioni generali del vialetto non inducono a dover applicare una attenzione particolare in attesa di un potenziale pericolo che, nel suo complesso, non appare ci si debba aspettare.
Il limite di ragionevolezza richiede infatti che si applichi un'attenzione congrua rispetto al fine che si intende perseguire (nel caso attraversamento di un vialetto in apparenti buone condizioni di percorribilità, quanto meno sino alla buca oggetto di causa).
Il dissesto, come già detto, si presenta quale improvvisa anomalia in un percorso in apparenza sicuro, apparenza che induce ad una attenzione commisurata alla sicurezza percepita.
Né ritiene questo giudicante possa applicarsi una asimmetria di valutazione in ordine a quanto doversi pretendere dal singolo utente, e cioè una sua ben più ampia attenzione in via generalizzata, rispetto al pagina 3 di 5 corrispettivo dovere di precauzione gravante sul titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possano derivarne.
Ritiene tuttavia il giudicante che neppure parte attrice vada del tutto esente da responsabilità.
Dal tenore degli atti di causa risulta infatti evidente che l'attrice fosse intenta a colloquiare con chi la accompagnava (cfr atto introduttivo e conclusionale di parte attrice), aspetto questo che, pur senza incidere sulla intrinseca pericolosità di quella porzione di vialetto, dimostra come l'attrice versasse in una condizione di minore attenzione, rimanendo così più facilmente colta di sorpresa dall'inaspettata anomalia di percorso non immediatamente ravvisabile (cfr testi sul capitolo 5).
Tali aspetti inducono ad identificare un concorso da valutarsi in ragione del 50% .
Sotto tali aspetti e limiti si ritiene quindi legittima la domanda risarcitoria avanzata.
La CT ammessa in giudizio, che si ritiene adeguatamente motivata e priva di incongruità tali da determinarne la potenziale ascientificità, e che si intende fare propria, ha così accertato che:
A) A seguito del sinistro occorso in data 16.09.2021 la riportava la frattura del polso sn Pt_1
B) il danno biologico temporaneo è quantificabile in: 2 gg (due gg totali) di inabilità totale al 100%, 28 gg (ventotto) di inabilità al 75%, 30 gg (trenta) al 50% e ulteriori 40 gg (quaranta) al 25% per completare il trattamento riabilitativo
C) alle lesioni traumatiche descritte sono residuate menomazioni delle funzioni e delle strutture corporee della caratterizzate da: Esiti di frattura del polso sn con residua limitazione Pt_1 funzionale e deficit stenico in arto non dominante
D) tali lesioni compromettono l'integrità psicofisica in misura quantificabile, come danno biologico, pari al 7% (sette percento) del Suo valore globale;
E) la tipologia di lesioni riportate non ha arrecato un danno alla vita di relazione
F-G) al momento dell'evento infortunistico la perizianda era pensionata per cui la lesione non ha incidenza sulla capacità lavorativa specifica;
H) congrue e necessarie vanno considerate le spese sanitarie documentate effettuate a fini diagnostici e terapeutici dal soggetto, inerenti al trattamento della frattura di polso sn
Quanto sopra, tenuto conto che all'epoca del sinistro l'attrice aveva 67 anni, conduce ad una valutazione di danno pari ad € 15.322,00 che devalutato alla data del sinistro diviene pari ad €
13.140,00 cui vanno ad aggiungersi spese per € 1.181,00, oltre interessi e rivalutazione da sinistro per la sorte e da domanda per le spese.
Non si ritiene doversi applicare maggiorazioni per personalizzazione o danni ulteriori stante la bassissima durata dell'inabilità temporanea assoluta e stante il fatto che, nei rapporti familiari, gli altri pagina 4 di 5 componenti abbiano sopperito alle parziali limitazioni, quale care giver di altro componente familiare in difficoltà, imposte dallo stato di malattia dell'attrice.
Le spese di CT e di giudizio, queste ultime come da dispositivo, vanno anch'esse compensate in ragione del 50% anche sull'ulteriore assunto dell'accoglimento solo parziale della domanda che richiedeva il danno anche per altra lesione successivamente accertata, ma esclusa dal CT sia per assenza di riscontri da impatto sull'arto destro in sede di iniziale refertazione, sia per l'evidenza di errore per indicazione di TC al polso dx, con evidenza riportante la refertazione invece del polso sx effettivamente rimasto colpito.
Spese di traduzione ad esclusivo carico di parte attrice nella misura già liquidata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il al risarcimento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€ 13.140,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro all'effettiva corresponsione cui vanno ad aggiungersi spese per € 1.181,00, oltre interessi e rivalutazione dalla domanda, importi tutti da compensarsi in ragione del 50% per accertato concorso dell'attrice nella verificazione dell'evento, come da parte motiva;
2) Condanna il al pagamento in favore di delle spese di Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in ragione di € 3.000,00 oltre 15% spese generali, oltre accessori di legge (iva e cassa previdenziale) ed oltre spese vive per € 786,00, somme tutte da compensarsi in ragione del 50% come da parte motiva;
3) pone a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna le spese di CT come oggetto di separata liquidazione
4) pone invece in via definitiva le spese di traduzione a parte attrice come già liquidate
PESARO, li 9 settembre 2025
Il Giudice
Gianfranco Tamburini
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