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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8441/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8441/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA IVO Parte_1 LOLLINI 18 CASTEL D'AIANO presso lo studio dell'Avv. RICCIONI ELENA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nato a [...], il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA IVO LOLLINI 18 40034 CASTEL D'AIANO presso lo studio dell'Avv. RICCIONI ELENA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 522/2024 pubblicata il 31/10/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 3 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 05/06/2025 sono comparse le parti che hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 04/04/1969, e nato a [...] il Parte_2
02/09/1975, celebrato a LIZZANO IN BELVEDERE (BO) il 30/05/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LIZZANO IN BELVEDERE (BO) al n. 2, parte 2, Serie A, anno 2015;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO) in Via Prada 44 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della signora in Parte_1 quanto proprietaria esclusiva.
3. Si dà atto che il Sig. ha versato alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario, a Parte_2 Pt_1 titolo di una tantum, la somma pari ad € 15.750,00; quest'ultima, pertanto, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile.
4. ogni altro rapporto di tipo patrimoniale è già stato definito e che pertanto nulla è più dovuto tra le parti;
pagina 2 di 3 c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LIZZANO IN BELVEDERE di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8441/2024 promossa da: nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA IVO Parte_1 LOLLINI 18 CASTEL D'AIANO presso lo studio dell'Avv. RICCIONI ELENA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nato a [...], il [...], elettivamente Parte_2 domiciliato in VIA IVO LOLLINI 18 40034 CASTEL D'AIANO presso lo studio dell'Avv. RICCIONI ELENA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 01/07/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 522/2024 pubblicata il 31/10/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 3 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, all'udienza del 05/06/2025 sono comparse le parti che hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra nata a Parte_1
BOLOGNA (BO) il 04/04/1969, e nato a [...] il Parte_2
02/09/1975, celebrato a LIZZANO IN BELVEDERE (BO) il 30/05/2015 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di LIZZANO IN BELVEDERE (BO) al n. 2, parte 2, Serie A, anno 2015;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Lizzano in Belvedere (BO) in Via Prada 44 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, rimane nella disponibilità della signora in Parte_1 quanto proprietaria esclusiva.
3. Si dà atto che il Sig. ha versato alla Sig.ra a mezzo di bonifico bancario, a Parte_2 Pt_1 titolo di una tantum, la somma pari ad € 15.750,00; quest'ultima, pertanto, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile.
4. ogni altro rapporto di tipo patrimoniale è già stato definito e che pertanto nulla è più dovuto tra le parti;
pagina 2 di 3 c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di LIZZANO IN BELVEDERE di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
d) nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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