CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4969 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: TO UI, nato a [...] il [...] OR MA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/05/2021 del Corte di appello di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Giovanni CONTI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed ha presentato conclusioni per l'odierna udienza . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/05/2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito della richiesta dei ricorrenti e con il consenso del Procuratore generale, condannava AN e ZI alla pena di giustizia sulla base del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (AN IG capi c), d), e) f) i) i2); ZI MA capi g) ed h)). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione AN IG e ZI ZI deducendo rispettivamente due e tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4969 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2022 3. Ricorso AN. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 598 e 546, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza a partire da pag. 8 non contiene il dispositivo relativo all'accordo raggiunto tra le parti, ma un dispositivo relativo ad altri soggetti, relativo ad altro procedimento su appello rispetto a decisione del Tribunale di Torre Annunziata. Nulla viene statuito con riferimento agli imputati del presente procedimento e nulla viene disposto quanto alle pene agli stessi comminate e alle modalità di applicazione delle stesse. A tale carenza la Corte di appello non poteva supplire con la correzione di errore materiale, con conseguente nullità della sentenza di appello per violazione degli art. 598, 546, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 157 e 159 cod. pen.; il computo delle sospensioni effettuato dalla Corte di appello è errato, essendo stato sospeso il termine di prescrizione per tutti i rinvii dovuti anche a problemi di notifica o al mutamento del collegio giudicante. 4. Ricorso ZI MA. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 598 e 546, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza a partire da pag. 8 non contiene il dispositivo relativo all'accordo raggiunto tra le parti, ma un dispositivo relativo ad altri soggetti, relativo ad altro procedimento su appello rispetto a decisione del Tribunale di Torre Annunziata. Nulla viene statuito con riferimento agli imputati del presente procedimento e nulla viene disposto quanto alle pene agli stessi comminate e alle modalità di applicazione delle stesse. A tale carenza la Corte di appello non poteva supplire con la correzione di errore materiale, con conseguente nullità della sentenza di appello per violazione degli art. 598, 546, comma 3, cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 157 e 159 cod. pen.; i reati contestati all'RO sono stati commessi nei mesi di marzo e maggio 2012 e i termini non sono stati computati correttamente dalla Corte di appello se si prende in considerazione che comunque la sospensione non può superare 60 giorni. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza della stessa con riferimento alla richiesta di concessione del 2 beneficio della sospensione condizionale della pena;
con la formulazione del concordato non si era rinunciato al motivo relativo alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. In motivazione nulla si dice sul punto e la totale omissione del dispositivo non consente di comprendere se il beneficio sia stato concesso o meno in considerazione della incensuratezza del ricorrente. 5. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso proposto in modo del tutto sovrapponibile dai due ricorrenti. Questa Corte intende prestare adesione alla linea interpretativa, impostasi come maggioritaria nella propria giurisprudenza, per la quale la sanzione di nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per il caso in cui "manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo" va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente e non a quella in cui il dispositivo esista e sia stato letto in udienza, ma non sia stato trascritto nell'originale della sentenza a causa di una semplice omissione grafica in cui sia incorso l'estensore della stessa (Sez. 5, n. 13094 del 09/03/2011, P.G. in proc. Colonna, Rv. 24984901-01; Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003, Rossi, Rv. 227071- 01). In tale ultima situazione, infatti, non essendoci alcuna incertezza sul contenuto della decisione, non si verifica nessuna lesione dell'interesse delle parti ad una piena conoscenza del decisum in vista dell'esercizio del diritto di difesa ed il mero errore materiale verificatosi è, quindi, sanabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 22996 del 07/03/2017, Cappelli, Rv. 270203-01Sez. 3, n. 2150 del 27/01/1998, Pagliaro, Rv. 210171), consentita nel caso in cui il contenuto dell'atto da correggere non subisce alcuna modificazione sostanziale. Nel caso in esame il dispositivo è stato regolarmente letto in udienza ed è stata, a seguito del deposito della sentenza, pronunciata ordinanza in data 17/11/2011 con piena correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo presente invece nella sentenza depositata. Nell'ambito di tale ordinanza è, inoltre, disposta la sospensione condizionale della pena per l'ZI, elemento che rende del tutto evidente l'inammissibilità del terzo motivo dallo stesso proposto. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, proposto esattamente nei medesimi termini dai due ricorrenti, è inammissibile attesa la assoluta genericità di entrambe le doglianze. I ricorrenti, difatti, lamentano un errato computo dei periodi di sospensione senza allegare alcunché sul punto. Non evidenziano in particolare quali sarebbero i periodi di sospensione non calcolati o calcolati erroneamente, né quali 3 sarebbero le cause di sospensione scorrettamente considerate, difettando dunque il requisito dell'autosufficienza del ricorso sul punto. 3. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. Giovanni CONTI che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata ed ha presentato conclusioni per l'odierna udienza . RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/05/2021 la Corte di appello di Napoli, a seguito della richiesta dei ricorrenti e con il consenso del Procuratore generale, condannava AN e ZI alla pena di giustizia sulla base del concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. per i reati agli stessi rispettivamente ascritti (AN IG capi c), d), e) f) i) i2); ZI MA capi g) ed h)). 2. Hanno proposto ricorso per cassazione AN IG e ZI ZI deducendo rispettivamente due e tre motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 4969 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 01/12/2022 3. Ricorso AN. 3.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 598 e 546, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza a partire da pag. 8 non contiene il dispositivo relativo all'accordo raggiunto tra le parti, ma un dispositivo relativo ad altri soggetti, relativo ad altro procedimento su appello rispetto a decisione del Tribunale di Torre Annunziata. Nulla viene statuito con riferimento agli imputati del presente procedimento e nulla viene disposto quanto alle pene agli stessi comminate e alle modalità di applicazione delle stesse. A tale carenza la Corte di appello non poteva supplire con la correzione di errore materiale, con conseguente nullità della sentenza di appello per violazione degli art. 598, 546, comma 3, cod. proc. pen. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 157 e 159 cod. pen.; il computo delle sospensioni effettuato dalla Corte di appello è errato, essendo stato sospeso il termine di prescrizione per tutti i rinvii dovuti anche a problemi di notifica o al mutamento del collegio giudicante. 4. Ricorso ZI MA. 4.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 598 e 546, comma 3, cod. proc. pen.; la sentenza a partire da pag. 8 non contiene il dispositivo relativo all'accordo raggiunto tra le parti, ma un dispositivo relativo ad altri soggetti, relativo ad altro procedimento su appello rispetto a decisione del Tribunale di Torre Annunziata. Nulla viene statuito con riferimento agli imputati del presente procedimento e nulla viene disposto quanto alle pene agli stessi comminate e alle modalità di applicazione delle stesse. A tale carenza la Corte di appello non poteva supplire con la correzione di errore materiale, con conseguente nullità della sentenza di appello per violazione degli art. 598, 546, comma 3, cod. proc. pen. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli art. 157 e 159 cod. pen.; i reati contestati all'RO sono stati commessi nei mesi di marzo e maggio 2012 e i termini non sono stati computati correttamente dalla Corte di appello se si prende in considerazione che comunque la sospensione non può superare 60 giorni. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza della stessa con riferimento alla richiesta di concessione del 2 beneficio della sospensione condizionale della pena;
con la formulazione del concordato non si era rinunciato al motivo relativo alla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena. In motivazione nulla si dice sul punto e la totale omissione del dispositivo non consente di comprendere se il beneficio sia stato concesso o meno in considerazione della incensuratezza del ricorrente. 5. Il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi vengano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Infondato è il primo motivo di ricorso proposto in modo del tutto sovrapponibile dai due ricorrenti. Questa Corte intende prestare adesione alla linea interpretativa, impostasi come maggioritaria nella propria giurisprudenza, per la quale la sanzione di nullità prevista dall'art. 546, comma 3, cod. proc. pen. per il caso in cui "manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo" va riferita all'ipotesi in cui il dispositivo difetti totalmente e non a quella in cui il dispositivo esista e sia stato letto in udienza, ma non sia stato trascritto nell'originale della sentenza a causa di una semplice omissione grafica in cui sia incorso l'estensore della stessa (Sez. 5, n. 13094 del 09/03/2011, P.G. in proc. Colonna, Rv. 24984901-01; Sez. 4, n. 49485 del 28/10/2003, Rossi, Rv. 227071- 01). In tale ultima situazione, infatti, non essendoci alcuna incertezza sul contenuto della decisione, non si verifica nessuna lesione dell'interesse delle parti ad una piena conoscenza del decisum in vista dell'esercizio del diritto di difesa ed il mero errore materiale verificatosi è, quindi, sanabile con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen. (Sez. 5, n. 22996 del 07/03/2017, Cappelli, Rv. 270203-01Sez. 3, n. 2150 del 27/01/1998, Pagliaro, Rv. 210171), consentita nel caso in cui il contenuto dell'atto da correggere non subisce alcuna modificazione sostanziale. Nel caso in esame il dispositivo è stato regolarmente letto in udienza ed è stata, a seguito del deposito della sentenza, pronunciata ordinanza in data 17/11/2011 con piena correzione dell'errore materiale relativo al dispositivo presente invece nella sentenza depositata. Nell'ambito di tale ordinanza è, inoltre, disposta la sospensione condizionale della pena per l'ZI, elemento che rende del tutto evidente l'inammissibilità del terzo motivo dallo stesso proposto. 2. Anche il secondo motivo di ricorso, proposto esattamente nei medesimi termini dai due ricorrenti, è inammissibile attesa la assoluta genericità di entrambe le doglianze. I ricorrenti, difatti, lamentano un errato computo dei periodi di sospensione senza allegare alcunché sul punto. Non evidenziano in particolare quali sarebbero i periodi di sospensione non calcolati o calcolati erroneamente, né quali 3 sarebbero le cause di sospensione scorrettamente considerate, difettando dunque il requisito dell'autosufficienza del ricorso sul punto. 3. In conclusione i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 dicembre 2022 Il Consigliere estensore