Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
Nel caso che più ordinanze cautelari personali siano adottate per reati tra loro connessi, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia per i reati di più recente contestazione - quando ricorrono le condizioni di cui al terzo comma dell'art. 297 cod. proc. pen. - opera anche nell'eventualità che sia stato annullato il provvedimento meno recente, sulla data della cui esecuzione deve dunque essere misurata la durata massima della restrizione indotta dalle successive ordinanze.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/11/2003, n. 49194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49194 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Di Iorio Giorgio Presidente
1. Dott. Conzatti Alessandro Consigliere
2. " GA TO "
3. " OD RL "
4. " MU GI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO RE nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza 04.06.2003 ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Caltanissetta.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Alessandro Conzatti;
udito il Pubblico Ministero nella persona del SPG dr. Aurelio Galasso che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'Avv. Rossella Cicchetti, del Foro di Roma, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto e in diritto
IO RE ricorre per l'annullamento dell'ordinanza 04.06.03 ex art. 310 c.p.p. del Tribunale di Caltanissetta, che rigettava l'appello avverso l'ordinanza 03.05.03 del G.I.P. di sede, con la quale veniva rigettata la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura custodiale 10.10.02 per decorrenza dei termini, relativamente alla contestazione del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., nonché la richiesta di revoca, per sopravvenuta carenza dei gravi indizi di colpevolezza, con riferimento alla contestazione dei reati di cui agli artt. 74, 73 D.P.R. 309/90. Deduce il ricorrente la violazione dell'art 606, 1 comma, lett. b) e) in relazione agli artt. 125, 3 comma, 297, 3 comma, 303, 1 comma, lett. a) n. 3, c.p.p. e 416 bis c.p. (1 motivo), nonché in relazione agli artt. 125, 3 comma, c.p.p., 74, 73 DPR 309/90 (2 motivo), e in relazione agli artt. 597, 125, 3 comma, c.p.p. (3 motivo).
Il primo motivo e manifestamente infondato.
Dal testo dell'ordinanza impugnata si evince che a carico del IO si instaurarono due distinti procedimenti penali: nel primo, il ricorrente era stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 04.12.01, per il reato di tentata estorsione, aggravata ex art 7 legge 203/91, ordinanza che però era stata annullata in data
17.07.02, a seguito di rinvio dalla Cassazione, non essendo emersi elementi idonei a far ritenere che il progetto criminale si fosse concretizzato in atti penalmente rilevanti.
In secondo, di cui al presente procedimento, nel quale il IO è indagato per il delitto di appartenenza ad associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis c.p. (dal maggio 2001 al giugno 2002), di appartenenza ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 DPR 309/90 (dal maggio 2001 al gennaio 2002), e per detenzione di sostanze stupefacenti, ex artt. 81 cpv. 110, 112 c.p., 73 DPR 309/90 (nel corso del novembre 2001). In data 28.04.03 il difensore dell'indagato rivolgeva un'istanza al G.I.P. ex art. 299 c.p.p., volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia della misura per decorrenza del termine di fase, con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis c.p., sostenendo l'esistenza di una contestazione "a catena" tra le due ordinanze. In ordine ai residui reati, il difensore chiedeva l'annullamento, dell'ordinanza per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Il G.I.P. rigettava l'istanza con il provvedimento impugnato, nel quale riteneva che i fatti, diversi fra loro, contestati nei due procedimenti, non potevano essere ricondotti ad un unico disegno criminoso, e pertanto non trovava applicazione l'art. 297, 3 comma c.p.p., e che i nuovi fatti prospettati non potevano modificare il quadro indiziario già valutato.
Le conclusioni del G.I.P. sono state confermate dal giudice di appello, il quale ha ritenuto che nel caso in esame non sussiste alcuna ipotesi di connessione teleologica o di concorso formale fra i reati di tentata estorsione e associazione mafiosa, ne' di identità di disegno criminoso tra la tentata estorsione, la detenzione di sostanze stupefacenti e la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 DPR. 309/90, non potendosi ipotizzare che tali delitti fossero inseriti in un medesimo programma criminoso, stante la totale disomogeneità dei beni giuridici protetti, fatto che porta ad escludere che tutti i reati fossero stati programmati in vista del raggiungimento di un unico fine.
Osserva il Collegio che gli argomenti del Tribunale corrispondono a consolidati orientamenti giurisprudenziali.
Anzitutto è corretto il presupposto implicito del ragionamento, vale a dire che la contestazione "a catena", nell'ipotesi di connessione per continuazione fra diversi reati (art. 12, comma 1, lett. b) c.p.p.), comporta la decorrenza dei termini della custodia cautelare dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza, anche se questa è stata successivamente annullata. È stato infatti ritenuto, in analoghe fattispecie (declaratoria di nullità del decreto che ha disposto il giudizio: Cass. 1499/99 rv 214677; misura "medio tempore" mantenuta per il solo reato per il quale è poi intervenuta l'assoluzione (Cass. 18895/01, Calì), che la "regola juris" dettata dall'art. 297, terzo comma, secondo periodo, rimane insensibile alle vicende successive all'applicazione delle misure cautelari.
Infatti sarebbe illogico e contrario alle finalità del sistema "rapportare la valutazione dell'indebito ritardo del P.M., ancorata dalla legge ad un dato obbiettivo ben localizzato nel tempo, a eventi processuali successivi, estranei all'attività del P.M." (Cass. 1499, cit.), e contrasterebbe inoltre con la disciplina sulla computabilità dei periodi sofferti, sia congiuntamente che disgiuntamente, in esecuzione delle ordinanze per fatti ritenuti connessi ai sensi della medesima disposizione (Cass. 18895, cit.). Non può revocarsi in dubbio che, anche nella fase delle indagini preliminari, sussista la medesima "ratio" che consente la medesima interpretazione, per cui deve concludersi che nel caso di annullamento della prima ordinanza impositiva, a conclusione del procedimento incidentale "de libertate", la decorrenza dei termini cautelari di fase resta disciplinata dall'art. 297, 3 comma, c.p.p., che vieta la contestazione "a catena".
In secondo luogo, secondo un orientamento consolidato, non è ipotizzabile l'identità di disegno criminoso tra il delitto associativo e i reati - fine: ed invero, "il programma associativo va tenuto distinto dal disegno criminoso la cui unicità costituisce il presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati, atteso che quest'ultima richiede la rappresentazione, fin dall'inizio, dei singoli episodi criminosi" (Cass. 3834/01 rv 218397). Rientra inoltre nella competenza esclusiva del giudice di merito la valutazione della sussistenza dell'identità del disegno criminoso, ai fini della applicazione delle norma sulla continuità tra i reati (Cass. 5518/95, Montagna), per cui il controllo su tale decisione esula dal giudizio di legittimità, se correttamente motivata. Il ricorrente denuncia peraltro una disparità di giudizio nei suoi confronti, rispetto alle vicende occorse a RI OL e EC AE, imputati con il IO e raggiunti dalla misura della custodia cautelare in carcere per il medesimo delitto di tentata estorsione aggravata (commesso in Gela, nell'ottobre del 2001), e poi da una seconda misura costrittiva per il reato di associazione mafiosa, rispetto ai quali in sede di riesame (o di revoca) era stata ritenuta applicabile la norma di cui all'art. 297, 3 comma c.p.p. e di conseguenza, previa retrodatazione del termine iniziale alla prima misura eseguita, era stata annullata dal medesimo Tribunale l'ordinanza genetica per essere spirato il termine di fase, o era stata dichiarata la cessazione della misura, con riferimento all'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis c.p. (ordinanze in data 08.04.03, EC;
22.04.03, RI, che si assumono depositate con l'appello).
Specifica il ricorrente che in dette ordinanze il Tribunale aveva ritenuto l'identità del disegno criminoso (art. 81 cpv. c.p.) in quanto il reato - fine si inquadrava in un contesto associativo protrattosi per un lasso di tempo non eccessivo, ragione per cui non appariva illogico ritenere che l'estorsione fosse stata già programmata, quanto meno nelle sue linee essenziali", nel momento dell'adesione all'associazione.
Trattandosi di procedimenti "de libertate" identici e di identiche ragioni obbiettive, il mutamento di giudizio rendeva quindi la motivazione dell'ordinanza di appello nei confronti del IO contraddittoria, illogica e incoerente rispetto a quella dei provvedimenti annullati, atteso che anche al IO l'ipotesi associativa ex art. 416 bis c.p. era stata parimenti formulata con una "contestazione chiusa" (maggio 2001, maggio 2002), omettendo, il giudice, di rilevare che il tentativo di estorsione si inseriva (ottobre 2001) nel medesimo arco temporale, circoscritto e limitato ad un anno, relativo alla contestazione della associazione mafiosa. Era pertanto altresì infondato l'argomento "differenziante" addotto dai giudici del gravame, secondo il quale la condotta ascritta al IO costituiva la frazione temporale di una partecipazione all'associazione che si protraeva da lunga data, fatto che portava ad escludere che al momento della sua affiliazione il IO potesse aver programmato, quanto meno nelle sue linee essenziali, la tentata estorsione di cui alla prima ordinanza custodiale.
Inoltre, ritenere, come aveva fatto il Tribunale, che la condotta ascritta al ricorrente costituisse la frazione di una partecipazione ad una associazione che si protraeva da lunga data, costituiva, attesa la contestazione chiusa, un mutamento del fatto, non consentito al giudice di appello (argomento esposto in udienza dal difensore).
Osserva il Collegio che il punto della motivazione preso in considerazione dal ricorrente si configura come un "obiter" nella motivazione dell'ordinanza impugnata, in quanto il convincimento del giudice del riesame è chiaramente motivato nei termini sopra riportati, che escludono l'identità del disegno criminoso tra il reato associativo e il reato-fine.
L'argomento successivo, a chiaro scopo di completezza della motivazione, è stato originato dalla impugnazione per illogicità della motivazione del provvedimento del G.I.P., consistente nella pretesa disparità di trattamento, tesi riproposta nel motivo di ricorso e che appare manifestamente infondata.
Infatti, oltre al principio che osta al suo accoglimento, della natura autonoma dei procedimenti cautelari (per cui, in altra fattispecie, è stato ritenuto che la possibilità di estensione degli effetti favorevoli della decisione in materia cautelare, purché non fondata su motivi personali, ad altro indagato, presuppone che si tratti del medesimo procedimento (SU. 41/96 rv 203635), osserva il Collegio che seppure nel reato permanente, qual'è il reato associativo, la "contestazione chiusa" implica che il protrarsi della condotta oltre il termine fissato nell'imputazione costituisca un fatto "diverso" (Cass. 2410/95 rv 202080), ciò non toglie che la locuzione "stesso fatto" di cui all'art. 297, 3 comma, c.p.p. ricomprenda tutte le diverse possibilità di commissione e di articolazione di un determinato fatto criminoso (Cass. 5429/96 rv 206183), il che consente al giudice di ricorrere, ai fini della motivazione, e senza violare la regola del "devolutm" (S.U. 8/97, Gibilras e "infra"), ad altri elementi acquisiti alla procedura (nella specie, varie pronunce giudiziarie), dai quali dedurre la prova logica di una ben più lunga partecipazione di uno degli indagati, il IO, al sodalizio criminoso nel quale è maturata la tentata estorsione, rispetto alla limitatezza del periodo contestato "ad altri imputati". Il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non sono specifici (art. 581 c.p.p.). Sostiene il ricorrente che nella citata ordinanza P. del 22.04.03 il Tribunale aveva rilevato l'assenza della gravità indiziaria, stanti le differenze, in alcune parti, tra la trascrizione, di intercettazioni telefoniche, disposta dalla difesa e quella disposta dal P.M. e valutata dal G.I.P., atteso che il risultato delle captazioni era posto a base dell'ordinanza custodiale in relazione alle ipotesi delittuose di cui agli artt. 74, 73 DPR 309/90, tanto nei confronti dei suddetti coindagati che del IO. Viceversa, secondo il ricorrente, il G.I.P. aveva respinto l'istanza di revoca proposta dal IO seppur motivata da identica censura, ed inoltre il Tribunale, contravvenendo al principio del "devolutum", applicabile nella procedura ex art. 310 c.p.p., aveva "riesumato" nei confronti del medesimo un indizio diverso, costituito dalle dichiarazioni del collaborante di giustizia EL LU, non citato nell'ordinanza di rigetto emessa dal GIP in data 03.05.03. e, quindi, neppure nell'atto di appello contro la stessa. Oltre a richiamare le conclusioni sopra formulate in punto di disparità di trattamento nel procedimenti "de libertate", osserva il Collegio che il limite della cognizione del giudice di appello ai punti della decisione impugnata e attinti dai motivi di gravame (e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti) concerne il "petitum" e la "causa petendi", non già la motivazione, essendo dovere e potere del giudice del merito formare il proprio convincimento utilizzando l'intero materiale probatorio acquisito al procedimento;
nella specie, le dichiarazioni del C. riscontrate dalle intercettazioni in atti.
Ne consegue, nel merito, che il IO non ha manifestato alcuna ragione in fatto o diritto a sostegno del motivo, come prescritto dall'art. 581 c.p.p., a parte l'assunto, espresso in via meramente assertiva, che le dichiarazioni del collaborante non avevano trovato riscontro alcuno.
Quanto al terzo motivo, con il quale si deduce che le dichiarazioni di un altro collaborante, di cui nell'ordinanza di riesame è stato omesso il nome, depositate dal P.M. in data successiva a quella del deposito dei motivi di gravame, e quindi inutilizzabili sia perché tardive, sia per l'impossibilità di valutarne l'attendibilità, siano state viceversa utilizzate dal Tribunale a conferma dell'impianto accusatorio, osserva il Collegio che la non specificità dell'argomento consegue ad una lettura parziale della motivazione, in quanto nell'ordinanza impugnata tali dichiarazioni non sono valutate come indizio, ma "ad colorandum" del quadro gravemente indiziario già esistente a carico del ricorrente. Il ricorso è, in definitiva, inammissibile.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma, equitativamente liquidata, di euro seicento in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda a norma dell'art. 94 comma 1 ter d.a.c.p.p.. Così deciso in camera di consiglio, in Roma, il 12 novembre 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 23 DICEMBRE 2003.